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Decisione

52.2005.377

Istanza di ricusa nell'ambito dell'assegnazione di una multa per violazione della LE

23 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.377

Data decisione, Autorità:

23.06.2006, TRAM

Titolo:

Istanza di ricusa nell'ambito dell'assegnazione di una multa per violazione della LE

RICUSA

art. 27 let. a CPC-TI

art. 145 LOC

art. 32 LPAMM

art. 65 LPAMM

Incarto n.

52.2005.377

Lugano

23 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 novembre 2005 di

contro

la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 5119) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la

decisione 1. settembre 2005 con cui il CO 1 gli ha inflitto una multa di fr.

4’000.- per violazione della LE;

viste le risposte:

- 29 novembre 2005 del

Consiglio di Stato;

- 5 dicembre 2005 del CO

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nell’ambito

dei lavori di riattamento di uno stabile del nucleo di __________, il

ricorrente, avv. RI 1, si è scostato dai piani approvati, innalzando la

facciata rivolta verso valle di circa 80 cm e spostando il colmo del tetto di

circa 90 cm verso sud;

che con

giudizio 21 dicembre 2004 questo tribunale ha confermato la decisione 28

settembre 2004 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso

inoltrato dall’avv. RI 1 con la decisione 29 luglio 2004 mediante la quale il

municipio gli aveva negato la licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;

che il 20 gennaio 2005 il comune di __________

ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un’autorità (art.

292 CP);

che dieci giorni dopo il ricorrente ha

querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati

di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione

di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d’ufficio, abuso d’autorità;

reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa

inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;

Considerandi

che il 27 luglio 2005 il municipio ha

notificato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver eseguito opere

edilizie senza la necessaria autorizzazione;

che con osservazioni del 19 agosto 2005 l’avv.

RI 1 ha ricusato il sindaco per grave inimicizia ed ha chiesto che il

procedimento fosse abbandonato;

che, ignorata l’istanza di ricusa, il 1°

settembre 2005 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 4’000.-

per violazione della LE;

che, dopo aver assunto informazioni sui

procedimenti penali in corso, il Consiglio di Stato ha escluso che fossero dati

gli estremi per ricusare il sindaco;

che, esaminato il merito del ricorso, il

Governo ha poi confermato il decreto di multa, respingendo le eccezioni contro

di esso sollevate dal ricorrente;

che contro il predetto giudizio governativo

il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla multa;

che l’insorgente contesta anzitutto gli

accertamenti esperiti dal Servizio dei ricorsi presso le autorità penali per

verificare se fossero dati gli estremi della ricusa;

che nel merito della multa, l’avv. RI 1 ripropone

e sviluppa poi in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, che non formula osservazioni; ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 145 LOC; la

legittimazione attiva dell’insorgente, colpito dal decreto di multa, è certa

(art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in

ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che non è in effetti compito specifico di

questo tribunale porre rimedio alle evidenti lacune istruttorie poste in essere

dal Consiglio di Stato, che, consultati gli atti dei procedimenti penali pendenti,

di cui si è detto in narrativa, ha completamente omesso di documentare le

risultanze degli accertamenti esperiti, acquisendo in particolare all’incarto

almeno una copia degli atti visionati e dando nel contempo alle parti l’opportunità

di pronunciarsi in proposito;

che, quando l’istanza inferiore ha accertato

la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura, l’art.

65.

cpv. 2 PAmm permette in effetti a questo tribunale di annullare in ordine la

decisione impugnata e di rinviare gli atti al iudex a quo, affinché,

posto rimedio al difetto, emani un nuovo giudizio;

che, giusta l’art. 32 cpv. 1 PAmm, valgono

per i membri delle autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa

previsti dal Codice di procedura civile; in caso di contestazione decide l’autorità

superiore o, trattandosi di un membro di una autorità collegiale, questa stessa

autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi;

che, nel caso concreto, con le osservazioni al rapporto di contravvenzione

notificatogli, l’avv. RI 1 aveva ricusato il sindaco, adducendo in particolare

il motivo della grave inimicizia previsto dall’art. 27 lett. a CPC;

che, essendo il sindaco membro di un’autorità collegiale, l’istanza

di ricusa, contestata per atti concludenti dall’interessato, avrebbe dovuto

essere decisa dal municipio in assenza di quest’ultimo (art. 32 cpv. 1 PAmm);

che il municipio ha semplicemente ignorato l’istanza di

ricusa, emanando il decreto di multa;

che questa palese violazione di formalità essenziali

giustificava da sola l’accoglimento del ricorso interposto dall’avv. RI 1

contro la multa, con conseguente rinvio degli atti al municipio, affinché statuisse

anzitutto sulla domanda di ricusa del sindaco;

che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando tanto il giudizio governativo impugnato, quanto il controverso

decreto di multa e rinviando, per economia di giudizio, gli atti direttamente

al municipio, affinché si determini nuovamente in merito al procedimento

contravvenzionale promosso a carico dell’insorgente, statuendo anzitutto sulla

domanda di ricusa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 32 cpv. 1 PAmm;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo

soccombenza (art. 31 PAmm);

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 32, 43, 46, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto .

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di

Stato (n. 5119) e la decisione 1. settembre 2005 del CO 1;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché si

determini nuovamente in merito al procedimento contravvenzionale

promosso a carico dell’insorgente.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.

400.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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