52.2005.377
Istanza di ricusa nell'ambito dell'assegnazione di una multa per violazione della LE
23 giugno 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.377
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, TRAM
Titolo:
Istanza di ricusa nell'ambito dell'assegnazione di una multa per violazione della LE
RICUSA
art. 27 let. a CPC-TI
art. 145 LOC
art. 32 LPAMM
art. 65 LPAMM
Incarto n.
52.2005.377
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 novembre 2005 di
contro
la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5119) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 1. settembre 2005 con cui il CO 1 gli ha inflitto una multa di fr.
4’000.- per violazione della LE;
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 5 dicembre 2005 del CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nell’ambito
dei lavori di riattamento di uno stabile del nucleo di __________, il
ricorrente, avv. RI 1, si è scostato dai piani approvati, innalzando la
facciata rivolta verso valle di circa 80 cm e spostando il colmo del tetto di
circa 90 cm verso sud;
che con
giudizio 21 dicembre 2004 questo tribunale ha confermato la decisione 28
settembre 2004 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso
inoltrato dall’avv. RI 1 con la decisione 29 luglio 2004 mediante la quale il
municipio gli aveva negato la licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;
che il 20 gennaio 2005 il comune di __________
ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un’autorità (art.
292 CP);
che dieci giorni dopo il ricorrente ha
querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati
di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione
di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d’ufficio, abuso d’autorità;
reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa
inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;
Considerandi
che il 27 luglio 2005 il municipio ha
notificato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver eseguito opere
edilizie senza la necessaria autorizzazione;
che con osservazioni del 19 agosto 2005 l’avv.
RI 1 ha ricusato il sindaco per grave inimicizia ed ha chiesto che il
procedimento fosse abbandonato;
che, ignorata l’istanza di ricusa, il 1°
settembre 2005 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 4’000.-
per violazione della LE;
che, dopo aver assunto informazioni sui
procedimenti penali in corso, il Consiglio di Stato ha escluso che fossero dati
gli estremi per ricusare il sindaco;
che, esaminato il merito del ricorso, il
Governo ha poi confermato il decreto di multa, respingendo le eccezioni contro
di esso sollevate dal ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla multa;
che l’insorgente contesta anzitutto gli
accertamenti esperiti dal Servizio dei ricorsi presso le autorità penali per
verificare se fossero dati gli estremi della ricusa;
che nel merito della multa, l’avv. RI 1 ripropone
e sviluppa poi in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni; ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 145 LOC; la
legittimazione attiva dell’insorgente, colpito dal decreto di multa, è certa
(art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che non è in effetti compito specifico di
questo tribunale porre rimedio alle evidenti lacune istruttorie poste in essere
dal Consiglio di Stato, che, consultati gli atti dei procedimenti penali pendenti,
di cui si è detto in narrativa, ha completamente omesso di documentare le
risultanze degli accertamenti esperiti, acquisendo in particolare all’incarto
almeno una copia degli atti visionati e dando nel contempo alle parti l’opportunità
di pronunciarsi in proposito;
che, quando l’istanza inferiore ha accertato
la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura, l’art.
65.
cpv. 2 PAmm permette in effetti a questo tribunale di annullare in ordine la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al iudex a quo, affinché,
posto rimedio al difetto, emani un nuovo giudizio;
che, giusta l’art. 32 cpv. 1 PAmm, valgono
per i membri delle autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa
previsti dal Codice di procedura civile; in caso di contestazione decide l’autorità
superiore o, trattandosi di un membro di una autorità collegiale, questa stessa
autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi;
che, nel caso concreto, con le osservazioni al rapporto di contravvenzione
notificatogli, l’avv. RI 1 aveva ricusato il sindaco, adducendo in particolare
il motivo della grave inimicizia previsto dall’art. 27 lett. a CPC;
che, essendo il sindaco membro di un’autorità collegiale, l’istanza
di ricusa, contestata per atti concludenti dall’interessato, avrebbe dovuto
essere decisa dal municipio in assenza di quest’ultimo (art. 32 cpv. 1 PAmm);
che il municipio ha semplicemente ignorato l’istanza di
ricusa, emanando il decreto di multa;
che questa palese violazione di formalità essenziali
giustificava da sola l’accoglimento del ricorso interposto dall’avv. RI 1
contro la multa, con conseguente rinvio degli atti al municipio, affinché statuisse
anzitutto sulla domanda di ricusa del sindaco;
che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando tanto il giudizio governativo impugnato, quanto il controverso
decreto di multa e rinviando, per economia di giudizio, gli atti direttamente
al municipio, affinché si determini nuovamente in merito al procedimento
contravvenzionale promosso a carico dell’insorgente, statuendo anzitutto sulla
domanda di ricusa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 32 cpv. 1 PAmm;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo
soccombenza (art. 31 PAmm);
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 32, 43, 46, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto .
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 5119) e la decisione 1. settembre 2005 del CO 1;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché si
determini nuovamente in merito al procedimento contravvenzionale
promosso a carico dell’insorgente.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.
400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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