52.2005.379
Ordine di rimozione di un ponteggio in zona nucleo
23 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.379
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, TRAM
Titolo:
Ordine di rimozione di un ponteggio in zona nucleo
RIPETIBILI
art. 31 LPAMM
art. 44 LPAMM
Incarto n.
52.2005.379
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 novembre 2005 di
contro
la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5121) che respinta l’istanza di ricusa inoltrata dall’insorgente nei
confronti del sindaco di __________, annulla la decisione 5 dicembre 2004 con
cui il municipio di quel comune gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e
di consolidare un balcone dello stabile di cui è proprietario nel nucleo del
paese (part. 161);
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 5 dicembre 2005 del CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente, avv. RI 1, sta riattando uno stabile del nucleo di Indemini (part.
161); i lavori procedono a rilento per cause che non occorre qui illustrare;
che il 5 dicembre 2004 il municipio gli ha
ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone siccome pericolanti;
che l'avv. RI 1 ha impugnato il
provvedimento davanti al Consiglio di Stato; ricusato il sindaco, ha chiesto
che l’ordine fosse annullato;
che il 20 gennaio 2005 il comune di Indemini
ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un'autorità (art.
Considerandi
292.
CP);
che dieci giorni dopo il ricorrente ha
querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati
di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione
di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d'ufficio, abuso
d'autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta
all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;
che, respinta l’istanza di ricusa, il
Governo ha annullato l’ordine censurato, poiché il municipio non avrebbe
comprovato la pericolosità del ponteggio e del balcone; al ricorrente non ha
assegnato indennità per ripetibili, né ha motivato il rifiuto;
che contro il predetto giudizio governativo
l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia accolta l’istanza di ricusa e che, confermato l’an-nullamento dell’ordine
censurato, gli sia accordata un’indennità per ripetibili;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente dal comune, che contesta
succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che il ricorrente è legittimato a contestare
il giudizio governativo in oggetto unicamente nella misura in cui gli nega
un’indennità per ripetibili, omettendo di motivare il rifiuto;
che, avendo comunque ottenuto che l’ordine
impugnato fosse annullato, il ricorrente non ha in effetti alcun interesse
degno di protezione a sottoporre a verifica la decisione del Consiglio di Stato
di respingere la domanda di ricusa del sindaco (cfr. art. 44 PAmm);
che, entro questi limiti, il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di
Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso,
condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che l’indennità per ripetibili è
adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vittoriosa per
assicurare una conveniente tutela dei suoi interessi davanti all’autorità di
ricorso (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad
art. 31 PAmm, n. 3); anche l’avvocato che agisce in causa propria ne ha diritto
(RDAT I-1993 n. 21);
che, in concreto, l’avv. RI 1 ha
parzialmente vinto il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la
decisione con cui il CO 1 gli aveva ordinato di rimuovere un ponteggio e di
consolidare un balcone pericolante;
che, entro questi limiti, l'insorgente aveva
dunque diritto a vedersi riconosciuta un’indennità per le spese sostenute per
difendere i suoi interessi;
che il Consiglio di Stato non solo non
gliel’ha assegnata, ma non ha nemmeno motivato il rifiuto di concedergliela;
che, su questo punto, il ricorso va dunque
accolto, completando il giudizio censurato con un dispositivo che condanni il
comune a versare al ricorrente un’indennità per ripetibili;
che, considerata la semplicità della
fattispecie, un'indennità di
fr. 300.- appare ragionevolmente commisurata al dispendio effettivamente
occorrente per tutelare gli interessi del ricorrente;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 32, 43, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 25 ottobre 2005
del Consiglio di Stato (n. 5121) è completata nel senso che il __________ verserà
al ricorrente un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il __________ verserà al ricorrente un’indennità di
fr. 100.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. municipio
di Indemini, 6571 Indemini,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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