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Decisione

52.2005.379

Ordine di rimozione di un ponteggio in zona nucleo

23 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.379

Data decisione, Autorità:

23.06.2006, TRAM

Titolo:

Ordine di rimozione di un ponteggio in zona nucleo

RIPETIBILI

art. 31 LPAMM

art. 44 LPAMM

Incarto n.

52.2005.379

Lugano

23 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 novembre 2005 di

contro

la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 5121) che respinta l’istanza di ricusa inoltrata dall’insorgente nei

confronti del sindaco di __________, annulla la decisione 5 dicembre 2004 con

cui il municipio di quel comune gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e

di consolidare un balcone dello stabile di cui è proprietario nel nucleo del

paese (part. 161);

viste le risposte:

- 29 novembre 2005 del

Consiglio di Stato;

- 5 dicembre 2005 del CO

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il

ricorrente, avv. RI 1, sta riattando uno stabile del nucleo di Indemini (part.

161); i lavori procedono a rilento per cause che non occorre qui illustrare;

che il 5 dicembre 2004 il municipio gli ha

ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone siccome pericolanti;

che l'avv. RI 1 ha impugnato il

provvedimento davanti al Consiglio di Stato; ricusato il sindaco, ha chiesto

che l’ordine fosse annullato;

che il 20 gennaio 2005 il comune di Indemini

ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un'autorità (art.

Considerandi

292.

CP);

che dieci giorni dopo il ricorrente ha

querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati

di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione

di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d'ufficio, abuso

d'autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta

all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;

che, respinta l’istanza di ricusa, il

Governo ha annullato l’ordine censurato, poiché il municipio non avrebbe

comprovato la pericolosità del ponteggio e del balcone; al ricorrente non ha

assegnato indennità per ripetibili, né ha motivato il rifiuto;

che contro il predetto giudizio governativo

l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia accolta l’istanza di ricusa e che, confermato l’an-nullamento dell’ordine

censurato, gli sia accordata un’indennità per ripetibili;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente dal comune, che contesta

succintamente le tesi dell’insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che il ricorrente è legittimato a contestare

il giudizio governativo in oggetto unicamente nella misura in cui gli nega

un’indennità per ripetibili, omettendo di motivare il rifiuto;

che, avendo comunque ottenuto che l’ordine

impugnato fosse annullato, il ricorrente non ha in effetti alcun interesse

degno di protezione a sottoporre a verifica la decisione del Consiglio di Stato

di respingere la domanda di ricusa del sindaco (cfr. art. 44 PAmm);

che, entro questi limiti, il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di

Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso,

condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

che l’indennità per ripetibili è

adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vittoriosa per

assicurare una conveniente tutela dei suoi interessi davanti all’autorità di

ricorso (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad

art. 31 PAmm, n. 3); anche l’avvocato che agisce in causa propria ne ha diritto

(RDAT I-1993 n. 21);

che, in concreto, l’avv. RI 1 ha

parzialmente vinto il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la

decisione con cui il CO 1 gli aveva ordinato di rimuovere un ponteggio e di

consolidare un balcone pericolante;

che, entro questi limiti, l'insorgente aveva

dunque diritto a vedersi riconosciuta un’indennità per le spese sostenute per

difendere i suoi interessi;

che il Consiglio di Stato non solo non

gliel’ha assegnata, ma non ha nemmeno motivato il rifiuto di concedergliela;

che, su questo punto, il ricorso va dunque

accolto, completando il giudizio censurato con un dispositivo che condanni il

comune a versare al ricorrente un’indennità per ripetibili;

che, considerata la semplicità della

fattispecie, un'indennità di

fr. 300.- appare ragionevolmente commisurata al dispendio effettivamente

occorrente per tutelare gli interessi del ricorrente;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 32, 43, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 25 ottobre 2005

del Consiglio di Stato (n. 5121) è completata nel senso che il __________ verserà

al ricorrente un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il __________ verserà al ricorrente un’indennità di

fr. 100.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. municipio

di Indemini, 6571 Indemini,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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