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Decisione

52.2005.381

Ricongiungimento famigliare

11 gennaio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina cinese RI 1 (1974) si è sposata il 25 marzo 2002 nel proprio paese d'origine

con RI 2 (1944), titolare in Svizzera di un permesso di dimora CE/AELS. Dalla

loro unione è nato J__________ (20 luglio 2001).

Per poter vivere insieme al marito

rispettivamente padre, il 2 luglio 2002 la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato a RI 1 e a J__________

un permesso di dimora CE/AELS. Il 10 gennaio 2005, RI 2 e J__________ hanno

ottenuto un permesso di domicilio CE/AELS, con prossimo termine di controllo

fissato per il 9 gennaio 2010.

B. a) RI 1 ha

pure una figlia, X__________, nata il 1° novembre 1996 da una relazione con il connazionale

D__________ (1975), la quale risiede a M__________ (prov. di __________) presso

parenti.

Il 6 giugno 2005 è stato chiesto alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni,

per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pechino, di autorizzare X__________

a entrare e a risiedere nel nostro Paese per permetterle di vivere insieme alla

madre. Alla domanda è stata allegata una dichiarazione del padre D__________,

con cui l'ha autorizzata a espatriare.

Invitata a motivare il ricongiungimento, il

2 agosto 2005 RI 1 ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________

che sua figlia aveva vissuto fino a poco tempo prima con il proprio padre prima

di trasferirsi presso la nonna paterna, la quale non starebbe molto bene in

salute.

b) L'8 settembre 2005 l'autorità

dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di X__________

e di non rilasciarle un permesso di soggiorno.

Secondo la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, il ricongiungimento con la madre era stato chiesto senza

motivi validi ed era essenzialmente volto in realtà a offrire a X__________ condizioni

di vita migliori che in Cina.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4 e 16 LDDS, 8 ODDS, 38 OLS e 8 CEDU.

C. Con

giudizio 8 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,

perché il legame tra madre e figlia non appariva intenso ed effettivamente

vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra le stesse.

Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi

fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni come

erano state vissute fino a quel momento.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che X__________

sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di

soggiorno.

Dopo avere precisato di essersi separata

dalla figlia cinque anni fa, RI 1 pone in evidenza di avere comunque provveduto

durante tutti questi anni al suo mantenimento, adducendo di avere atteso fino

ad ora per richiedere il ricongiungimento perché le occorreva tempo per ambientarsi

al modo di vita del nostro paese. La sua situazione familiare sarebbe nel

frattempo sensibilmente mutata, la nonna paterna avendo difficoltà a gestire l'educazione

di X__________ per motivi di età. La domanda non sarebbe pertanto volta a

offrire a sua figlia una qualità di vita migliore rispetto a quella attuale.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra

la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare cinese, dal quale potrebbe

scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno in favore di X__________

a titolo di ricongiungimento familiare.

1.4. Ci si può chiedere se il diritto in

parola possa essere dedotto dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone.

1.4.1. Detto trattato, entrato in vigore il

1° giugno 2002, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di

soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione

di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme

direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1°

giugno 2002).

Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo

periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento familiare:

riprendendo in sostanza quanto istituito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.

1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori

all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della

famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno

hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2

lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia

la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

1.4.2. RI 1 ha ottenuto un permesso di

dimora CE/AELS valido fino al 9 gennaio 2008 a seguito del matrimonio con un cittadino

olandese residente in Svizzera. Di conseguenza, ella rientra di principio nel

novero delle persone che possono invocare l’ALC per chiedere il rilascio di un

permesso di soggiorno in favore di un proprio discendente che non ha ancora

compiuto 21 anni.

Sennonché, in un suo recente giudizio,

concernente un caso di ricongiungimento tra coniugi, la Corte di Giustizia

della CE (CdGCE) ha precisato che il Regolamento CEE 1612/68 riguarda solo la

libera circolazione delle persone all’interno della Comunità e non dispone

alcunché in merito all’esistenza del diritto per un cittadino di un paese terzo

di accedere al territorio della Comunità, trattandosi questa di una questione

attinente all’immigrazione per la quale fanno stato di principio le regole di diritto

interno adottate da ciascuno Stato membro. A partire da ciò la CdGCE ha stabilito

che, per poter fruire dei diritti garantiti dall’art. 10 del citato

regolamento, il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino

dell’Unione deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui

avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso il quale il

cittadino comunitario emigra o è emigrato (sentenza della CdGCE del 23

settembre 2003 nella causa C-109/2001 Akrich, n. 49 e segg.).

Rifacendosi a questa importante sentenza

della CdGCE, il Tribunale federale ha quindi avuto modo di chiarire che l’art.

3 Allegato I ALC, il cui tenore – come sopra accennato - coincide sostanzialmente

con quello dell’art. 10 del Regolamento CEE 1612/68, deve essere interpretato

tenendo conto per analogia dei principi giurisprudenziali appena illustrati, e

questo non solo nei casi di riunificazione tra coniugi, ma più in generale in

tutte le fattispecie che concernono una richiesta di ricongiungimento familiare

e quindi anche laddove la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è volta

a favorire l’entrata nel nostro Paese di un discendente (DTF 130 I 1, consid.

3.6.3). Per il che, nella misura in cui X__________ non soggiorna legalmente in

uno Stato firmatario dell’ALC, ma risiede tutt’ora nella Repubblica popolare cinese,

l’art. 3 Allegato I ALC non le conferisce il diritto di ricongiungersi in

Svizzera con la madre. Alla stessa stregua del Regolamento CEE 1612/68, anche

l’ALC contempla infatti una serie di norme volte a rendere più agevole la

circolazione delle persone esclusivamente tra gli Stati firmatari di questo accordo,

senza con questo nulla prevedere in merito all’immigrazione da Stati terzi.

1.4.3. Per quanto attiene a RI 2, va rilevato

che, come ha pertinentemente osservato il Consiglio di Stato nella risposta al

gravame in esame, la sua legittimazione a ricorrere appare dubbia già per il

fatto che egli compare in causa per la prima volta soltanto dinnanzi al

tribunale da quando è pendente la procedura.

Bisogna inoltre considerare che egli non è

né il padre naturale, né il padre adottivo di X__________, per cui v’è da

domandarsi se possa ugualmente appellarsi all'Accordo in parola per esigere

l'entrata in Svizzera di quest'ultima. A questo proposito va rilevato che sia

il testo dell’Accordo in parola che dal messaggio del Consiglio federale

concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE,

del 23 giugno 1999 (FF 1999 pag. 5092 e segg.) nulla dicono in merito al modo

in cui dev’essere interpretato il concetto di “discendente” di cui all’art. 3 cpv.

Considerandi

2.

lett. a Allegato I ALC. Pronunciandosi sulla portata del diritto - sancito

dall’art. 10 del Regolamento CEE 1612/68 - di stabilirsi con il lavoratore

migrante di cui godono il coniuge ed i discendenti minori di anni 21 o a

carico, la CdGCE ha considerato che il medesimo spetta tanto ai discendenti del

lavoratore comunitario, quanto a quelli del suo coniuge; un’interpretazione di

detta disposizione che si limita a prendere in considerazione soltanto i figli

in comune risulterebbe infatti in contrasto con gli obbiettivi perseguiti dalla

legislazione comunitaria (cfr. sentenza della CdGE del 17 settembre 2002 nella

causa C-413/1999 Baumbast, n. 57). Sennonché questa giurisprudenza non è

direttamente applicabile al caso di specie, visto che essa è posteriore alla

conclusione dell’ALC e come tale non è vincolante per le autorità svizzere

(art. 16 cpv. 2 ALC): pertanto da essa non possono ancora essere tratte delle

conclusioni univoche e definitive in merito al quesito in esame. Quest’ultimo

può comunque rimanere irrisolto nella presente sede, dal momento che l’ALC non

trova alcuna applicazione al caso concreto per i motivi esposti al considerando

1.4.2

1.5

Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli

celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel

permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi

ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte.

La ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio. Ne

consegue che RI 1 non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dalla

figlia nemmeno in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

1.6

Lo straniero che ha uno stretto legame

di parentela con una persona che abbia la certezza di vedersi accordato un permesso

di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a) può invocare, a protezione della propria

vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed

effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un

permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di

rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale

federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5

consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,

nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La

legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è

stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende

ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).

Nella fattispecie, RI 1 è coniugata con un

cittadino olandese titolare di un permesso di domicilio in Svizzera con il

quale vive in comunione domestica. Conformemente agli art. 3 Allegato I ALC e 17

cpv. 2 LDDS, ella ha pertanto il diritto certo alla proroga del permesso di

dimora e quindi di soggiornare in Svizzera. La prima condizione di ricevibilità

posta dall'art. 8 CEDU è quindi adempiuta.

La ricorrente sostiene poi di avere

mantenuto con la figlia un legame vivo e intenso da quando si è separata dalla

stessa. Ora, per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a

fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui

la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe

comunque respinta nel merito.

1.7

Il gravame, quantomeno nella misura in

cui è inoltrato da RI 1, persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43

PAmm), è tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.

2.1.

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata

e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può

esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non

in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una

misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,

l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati,

la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui (n. 2).

2.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione famigliare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita famigliare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi. Difatti, in presenza di

un'ingerenza nella vita famigliare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU

dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -

in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal

mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -,

appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio

al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla

libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi

famigliari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti

rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione

delle relazioni famigliari non sono ostacolate dall'autorità (DTF 122 II 392

consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c).

3.

3.1. In

concreto, dagli atti di causa risulta che RI 1 si è separata da X__________ già

nel 2000, quando quest'ultima aveva 4 anni di età (v. ricorso ad 3, pag. 3; dichiarazione

5.

aprile 2005 di D__________, prodotta nell'ambito della domanda di ricongiungimento).

La ricorrente è entrata in Svizzera insieme

al figlio J__________ per vivere presso il marito rispettivamente padre RI 2 il

2.

luglio 2002. Orbene, malgrado che a quel momento X__________ avesse un'età in

cui avrebbe necessitato maggiormente della sua presenza, l'insorgente non si è

prevalsa immediatamente del diritto al ricongiungimento familiare.

È solo nel giugno

2005, dopo tre anni di residenza regolare in Svizzera, che è stata depositata

la relativa domanda. Il fatto che, a suo dire, avesse bisogno di tempo per ambientarsi

allo stile di vita elvetico da quando è entrata nel nostro paese insieme al figlio

J__________, dimostra in realtà che, durante tutti questi anni, ella non ha

fatto tutto il possibile per ricongiungersi definitivamente con sua figlia.

Ella non indica nemmeno di avere mantenuto durante

questi 5 anni dei contatti regolari con X__________ tramite lettere, telefonate

o rendendole visita. L'insorgente si limita infatti a sostenere di averla

mantenuta finanziariamente.

Vi sono pertanto numerosi dubbi che il loro

legame possa essere considerato intenso e vivo.

3.2

Indipendentemente dalla questione a

sapere se la relazione tra la ricorrente e sua figlia sia effettivamente

vissuta, va in ogni caso preso atto che RI 1 motiva il ricongiungimento

invocando essenzialmente una modifica delle relazioni familiari.

Afferma che, secondo gli accordi presi a suo

tempo, X__________ era stata affidata al padre naturale D__________ (ricorso ad

3, pag. 3).

Egli si sarebbe nel frattempo creato una

nuova famiglia con un bimbo piccolo e, contrariamente agli impegni assunti, non

avrebbe più tempo né voglia di occuparsi di X__________, scaricandola

letteralmente sulla nonna paterna. Quest'ultima, tuttavia, dopo un periodo

trascorso senza problemi di sorta, non sarebbe più in grado di gestire l'educazione

della nipote essenzialmente per motivi di età.

Sennonché, non è dato a vedere come la

figlia della ricorrente non possa continuare a vivere presso i famigliari che

ha ancora in Cina, segnatamente nella provincia di __________, dove è nata e da

sempre risiede, ritenuto che è là che ha tutti i suoi legami famigliari,

sociali e culturali più stretti. A prescindere del fatto che dalla domanda di

ricongiungimento familiare e dagli atti allegati risulta che sia X__________

sia il padre D__________ abitano allo stesso indirizzo (Gruppo 3, Vicinanza

Committe 1, via __________, M__________ Città, Provincia di __________), la

differenza di età tra la nipote e la nonna non può essere, per l'educazione di X__________,

un ostacolo tale da impedire quest'ultima di continuare a vivere in Cina e da

costringerla a raggiungere la madre in Svizzera dopo tutti questi anni di separazione,

inserendola in un ambiente con un sistema sociolinguistico sensibilmente

diverso dal suo per poi trovarsi confrontata con rilevanti problemi di integrazione

e con difficoltà dal punto di vista scolastico successivamente professionale. Tanto

più che la nonna paterna è stata in grado fino ad oggi di occuparsi della

stessa e nulla le impedisce di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da

terze persone, non da ultimo dal padre naturale di X__________: conformemente all'accordo

concluso con la ricorrente, spetta infatti a lui provvedere alle cure e all'educazione

di sua figlia.

Da quanto precede, non si vedono

oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto RI 1 ad avviare una pratica di ricongiungimento

familiare se non, verosimilmente, la volontà di far beneficiare X__________ di un futuro migliore, segnatamente

una formazione scolastica ed un avvenire più favorevoli di quelli ottenibili

nel suo Paese d'origine.

Va infine rilevato che nulla impedisce a RI

1.

di continuare a mantenere le relazioni personali e materiali con sua figlia

come le ha intrattenute finora.

4.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a X__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna

normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della misura adottata.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere

respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv.

2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,

46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico dei

ricorrenti, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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