52.2005.386
Antenna per la telefonia mobile in prossimità di uno svincolo autostradale
7 febbraio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.386
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, TRAM
Titolo:
Antenna per la telefonia mobile in prossimità di uno svincolo autostradale
ANTENNA O RIPETITORE
art. 22 LPT
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2005.386
Lugano
7 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 del
RI 1
patrocinato da: PA 1 ,
contro
la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5255) che annulla la decisione 3 marzo 2005 con cui il municipio di RI 1
nega alla CO 1 il rilascio della licenza edilizia per posare un'antenna per
la telefonia mobile in prossimità dello svincolo dell'autostrada N2 (part.
713);
viste le risposte:
- 13 dicembre 2005 del Consiglio
di Stato;
- 15 dicembre 2005 di CO 1;
preso atto della replica 15
febbraio 2002 del ricorrente e delle dupliche:
- 21 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 2 marzo 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
luglio 2004 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di installare
un palo alto circa 25 m, destinato a sorreggere sei antenne per la telefonia
mobile (GSM e UMTS), su un terreno (part. 713) di proprietà dello Stato,
situato a lato della corsia nord dell'autostrada N2 e designato come sito
idoneo per la posa di simili impianti dall'accordo di coordinamento delle
ubicazioni per antenne stipulato fra il Dipartimento del territorio e gli operatori
di telefonia mobile.
Alla domanda si sono opposti numerosi
abitanti di __________.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha respinto la
domanda, ritenendo che l'impianto, situato al di fuori della zona edificabile,
pregiudicasse il paesaggio ed il vicino nucleo protetto.
B. Con
giudizio 8 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione,
rinviando gli atti al municipio per nuova decisione.
Dopo aver ritenuto che l'ubicazione dell'impianto
fuori della zona edificabile fosse giustificata da adeguate ragioni tecniche,
il Governo ha escluso che si ponesse in contrasto con interessi preponderanti.
Gli atti sono stati nondimeno retrocessi al municipio, affinché si pronunciasse
sull'eventuale adozione di un provvedimento retto dall'art. 65 LALPT, volto a
salvaguardare la pianificazione allo studio.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la
decisione di diniego della licenza.
L'insorgente contesta in particolare che il
controverso impianto di telefonia mobile adempia il requisito dell'assenza di
interessi contrari preponderanti sancito dall'art. 24 lett. b LPT. Dopo aver
ricordato che sono in corso studi pianificatori per tutelare la zona del nucleo
storico mediante una galleria di circonvallazione, che elimini il traffico di
attraversamento, l'insorgente rileva che le misure di protezione interesseranno
anche le aree adiacenti, fra le quali va annoverata anche quella sulla quale verrebbe
installata la controversa antenna.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'istante
in licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
In sede di replica e di dupliche, le parti
si sono sostanzialmente riconfermate nelle tesi, allegazioni e domande esposte
in precedenza. Il comune ricorrente, in particolare, ha rilevato che sono
pendenti due altre domande di costruzione di operatori di telefonia mobile per
la posa di antenne a __________ e in direzione di __________.
E. Delle
risultanze del sopralluogo esperito da parte di questo tribunale si dirà per
quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito da parte
di questo tribunale.
1.3. Secondo l'art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali
e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile.
In concreto, il giudizio del Consiglio di
Stato non pone termine alla lite, poiché rinvia gli atti al municipio affinché
si pronunci sull'e-ventuale adozione di misure di salvaguardia della
pianificazione in atto. Da questo profilo, è quindi di natura incidentale. Nella
misura in cui accerta che l'impianto risponde alle condizioni poste dall'art.
24 LPT, esso è tuttavia definitivo. Da questo profilo, è dunque atto a
procurare al ricorrente un pregiudizio non altrimenti riparabile. Entro questi
limiti, il ricorso è pertanto ricevibile.
2. Giusta l'art.
22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è
rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione
(principio della conformità di zona). In deroga a tale
disposizione, fuori delle zone edificabili, possono essere eccezionalmente rilasciate
autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o
impianti, se, cumulativamente, (a) la loro destinazione esige un'ubicazio-ne
fuori della zona edificabile, e (b) non vi si oppongono interessi preponderanti.
La nozione dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe.
Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel
luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo
esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252
consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione
di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c), ma motivi puramente finanziari,
personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124
II 252 consid. 4a).
Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione
vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da considerazioni
di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un
collocamento all'interno delle zone edificabili (ZBl 2004, 103 seg.; STF 1A.
186/2202). Le ubicazioni fuori della zona edificabile devono essere limitate
allo stretto indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate attraverso
una verifica delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si sovrappone per
certi aspetti a quella della ponderazione degli interessi contrapposti secondo
l'art. 24 lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen,
Zurigo 2006, pag. 102 seg.)
3.3.1. Nel caso concreto, la controversa antenna verrebbe eretta su un
terreno di proprietà dello Stato (part. 713), situato all'estremità est del
ponte-diga, che collega __________ a __________, tra la carreggiata nord dell'autostrada
N2 e la corsia che vi si immette a partire dalla strada cantonale __________ - __________.
Tanto il PR 1973 attualmente in vigore, quanto il PR in via di adozione, situano
il fondo in questione al di fuori della zona edificabile. Il nuovo PR,
recentemente pubblicato, lo include inoltre in un comparto dichiarato paesaggio
lacuale protetto, nel quale sono vietati interventi che potrebbero compromettere
l'immagine del paesaggio, quali in particolare le linee dell'alta tensione e le
antenne della telefonia mobile (art. 26 cpv. 1 NAPR).
Con il preavviso 22 ottobre 2004 (n. 46365),
Fatti
i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il luogo
prescelto, conforme al sito n. 4, previsto dall'accordo di coordinamento delle
ubicazioni delle antenne di telefonia mobile, stipulato nel giugno del 2003 fra
lo stesso dipartimento e gli operatori del ramo, rispondesse al requisito dell'ubicazione
vincolata, a condizione che fosse smantellata l'antenna esistente sullo stabile
della Posta, situato all'estremità nord del nucleo.
La conclusione dell'autorità cantonale resiste
alla critica del ricorrente.
3.2. Il sito prescelto si colloca in effetti
all'interno di un comprensorio contrassegnato dalla presenza di numerose
infrastrutture tecnologiche. Oltre che dall'autostrada e dalla strada
cantonale, sulle quali incombono lampioni dell'illuminazione alti una quindicina
di metri, il ponte-diga è invero attraversato dalla ferrovia a doppio binario,
con i relativi tralicci per l'erogazione della corrente elettrica e da un
elettrodotto 50 kV dell'AET. Sui lati dell'autostrada è inoltre in corso la
posa di ripari fonici alti 9 m.
L'antenna verrebbe dunque ad inserirsi in un
quadro paesaggistico tutto sommato consono alle sue caratteristiche. Da questo
profilo, il suo impatto sul territorio immediatamente circostante appare più
che modesto.
3.3. L'antenna consente di ricevere e
diffondere segnali in direzione del nucleo situato a sud del ponte-diga, in
direzione della zona abitata che si estende in direzione di Campione d'Italia, a
nord del ponte-diga ed in direzione di __________, in modo da servire anche gli
utenti in transito sull'autostrada e sulla ferrovia. Trovandosi al centro dei tre
settori serviti, l'ubicazione appare giustificata da sufficienti esigenze
tecniche e d'esercizio. Altre ubicazioni, come ad esempio sul pendio boschivo a
monte dell'abitato o sul portale della galleria autostradale a sud dell'abitato
di __________, appaiono meno vantaggiose, poiché risulterebbero più discoste
Considerandi
dal settore del ponte-diga o dalla zona residenziale a nord dello stesso ed avrebbero
un impatto maggiore sul quadro del paesaggio, non da ultimo per il dissodamento
dell'area boschiva che si renderebbe necessario. Non esistono d'altro canto
altre possibilità di installare le antenne su supporti esistenti in coutenza
con altri operatori del ramo. Appaiono di conseguenza rispettati anche i
criteri dell'ottimizzazione dell'ubicazione e della minimizzazione del carico
infrastrutturale, ovvero della riduzione degli interventi allo stretto
indispensabile.
3.4
Contrariamente a quanto assume il
comune ricorrente, l'antenna non arreca alcun particolare pregiudizio al nucleo
protetto di __________. Essa si colloca infatti in un comparto territoriale
sostanzialmente diverso, che non interferisce con quello del nucleo nemmeno se
visto dallo specchio lacustre situato a nord del ponte-diga o da chi transita
sull'autostrada in direzione sud.
Essendo subordinata alla condizione di
smantellare l'antenna esistente sul tetto del palazzo postale, situato all'entrata
nord del nucleo, la licenza permette inoltre di migliorare in modo apprezzabile
la tutela di questo comparto, rimuovendo un'infrastruttura estranea, che non
potrebbe essere potenziata in funzione delle necessità senza pregiudicare il
comparto ambientale in cui si inserisce. L'estromissione di questo impianto
dalla zona del nucleo rappresenta dunque un vantaggio che contribuisce ad
avvalorare la scelta dell'ubicazione prevista (cfr. ZBl 2004, 103 seg.; Wittwer,
op. cit., pag. 103 n. 469).
Le considerazioni svolte dall'insorgente
sulla necessità di tutelare adeguatamente la zona del nucleo storico,
annoverato fra i nuclei d'importanza nazionale dell'Inventario federale degli
insediamenti svizzeri da proteggere, non scalfiscono minimamente questa
conclusione.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Conformemente
al giudizio governativo impugnato, resta riservata al comune la facoltà di
adottare misure di salvaguardia della pianificazione in atto, recentemente
sfociata nella pubblicazione del nuovo PR.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla resistente fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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