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Decisione

52.2005.386

Antenna per la telefonia mobile in prossimità di uno svincolo autostradale

7 febbraio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il luogo

prescelto, conforme al sito n. 4, previsto dall'accordo di coordinamento delle

ubicazioni delle antenne di telefonia mobile, stipulato nel giugno del 2003 fra

lo stesso dipartimento e gli operatori del ramo, rispondesse al requisito dell'ubicazione

vincolata, a condizione che fosse smantellata l'antenna esistente sullo stabile

della Posta, situato all'estremità nord del nucleo.

La conclusione dell'autorità cantonale resiste

alla critica del ricorrente.

3.2. Il sito prescelto si colloca in effetti

all'interno di un comprensorio contrassegnato dalla presenza di numerose

infrastrutture tecnologiche. Oltre che dall'autostrada e dalla strada

cantonale, sulle quali incombono lampioni dell'illuminazione alti una quindicina

di metri, il ponte-diga è invero attraversato dalla ferrovia a doppio binario,

con i relativi tralicci per l'erogazione della corrente elettrica e da un

elettrodotto 50 kV dell'AET. Sui lati dell'autostrada è inoltre in corso la

posa di ripari fonici alti 9 m.

L'antenna verrebbe dunque ad inserirsi in un

quadro paesaggistico tutto sommato consono alle sue caratteristiche. Da questo

profilo, il suo impatto sul territorio immediatamente circostante appare più

che modesto.

3.3. L'antenna consente di ricevere e

diffondere segnali in direzione del nucleo situato a sud del ponte-diga, in

direzione della zona abitata che si estende in direzione di Campione d'Italia, a

nord del ponte-diga ed in direzione di __________, in modo da servire anche gli

utenti in transito sull'autostrada e sulla ferrovia. Trovandosi al centro dei tre

settori serviti, l'ubicazione appare giustificata da sufficienti esigenze

tecniche e d'esercizio. Altre ubicazioni, come ad esempio sul pendio boschivo a

monte dell'abitato o sul portale della galleria autostradale a sud dell'abitato

di __________, appaiono meno vantaggiose, poiché risulterebbero più discoste

Considerandi

dal settore del ponte-diga o dalla zona residenziale a nord dello stesso ed avrebbero

un impatto maggiore sul quadro del paesaggio, non da ultimo per il dissodamento

dell'area boschiva che si renderebbe necessario. Non esistono d'altro canto

altre possibilità di installare le antenne su supporti esistenti in coutenza

con altri operatori del ramo. Appaiono di conseguenza rispettati anche i

criteri dell'ottimizzazione dell'ubicazione e della minimizzazione del carico

infrastrutturale, ovvero della riduzione degli interventi allo stretto

indispensabile.

3.4

Contrariamente a quanto assume il

comune ricorrente, l'antenna non arreca alcun particolare pregiudizio al nucleo

protetto di __________. Essa si colloca infatti in un comparto territoriale

sostanzialmente diverso, che non interferisce con quello del nucleo nemmeno se

visto dallo specchio lacustre situato a nord del ponte-diga o da chi transita

sull'autostrada in direzione sud.

Essendo subordinata alla condizione di

smantellare l'antenna esistente sul tetto del palazzo postale, situato all'entrata

nord del nucleo, la licenza permette inoltre di migliorare in modo apprezzabile

la tutela di questo comparto, rimuovendo un'infrastruttura estranea, che non

potrebbe essere potenziata in funzione delle necessità senza pregiudicare il

comparto ambientale in cui si inserisce. L'estromissione di questo impianto

dalla zona del nucleo rappresenta dunque un vantaggio che contribuisce ad

avvalorare la scelta dell'ubicazione prevista (cfr. ZBl 2004, 103 seg.; Wittwer,

op. cit., pag. 103 n. 469).

Le considerazioni svolte dall'insorgente

sulla necessità di tutelare adeguatamente la zona del nucleo storico,

annoverato fra i nuclei d'importanza nazionale dell'Inventario federale degli

insediamenti svizzeri da proteggere, non scalfiscono minimamente questa

conclusione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Conformemente

al giudizio governativo impugnato, resta riservata al comune la facoltà di

adottare misure di salvaguardia della pianificazione in atto, recentemente

sfociata nella pubblicazione del nuovo PR.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla resistente fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

patrocinata da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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