52.2005.388
Multa per violazione della legge edilizia
6 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.388
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, TRAM
Titolo:
Multa per violazione della legge edilizia
CONTRAVVENZIONE EDILIZIA
art. 46 LE
Incarto n.
52.2005.388
Lugano
6 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 di
RI 1,
patr. da avv. PA 1, ,
contro
la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5272), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 3 giugno 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha inflitto una
multa di fr. 1'500.- per violazione della LE;
viste le risposte:
-
9 dicembre 2005 del
municipio di S__________;
-
13 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 maggio
2001 il municipio di CO 1 ha rilasciato alla A__________ una licenza edilizia
per costruire in località C__________ (part. 742, 748 e 816) uno stabile d'appartamenti,
dotato di un piano scantinato, che comprendeva 6 locali ad uso lavanderia, 2
stirerie, 5 ripostigli, 1 locale per il custode, il rifugio ed un locale
tecnico. Il progetto non forniva alcuna indicazione in merito all'impianto di
riscaldamento. La licenza era a sua volta silente al riguardo.
Su domanda di variante, il 18 giugno 2001 l'autorità
comunale ha rilasciato alla predetta società una seconda licenza, che prevedeva
di destinare metà del piano scantinato a lavanderie e ripostigli ed il resto a
due piccoli appartamenti. Nemmeno questo progetto conteneva ragguagli in merito
all'impianto di riscaldamento.
L'A__________ ha dichiarato di optare per la
realizzazione del primo progetto.
B. Il 26
novembre 2002 il municipio ha constatato che nell'intero piano scantinato erano
state posate delle serpentine per il riscaldamento, in parte già ricoperte
dallo strato di sottofondo dei pavimenti (cd. betoncino). Presumendo che la
proprietaria intendesse rendere abitabili i locali, l'autorità comunale ha ordinato
la sospensione dei lavori dell'intero cantiere, che è rimasto fermo sino al 10
febbraio 2003.
C. Dopo
vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare siccome
irrilevanti ai fini del presente giudizio, il 28 settembre 2004 il municipio ha
notificato all'arch. RI 1, qui ricorrente, nella sua qualità di progettista e
direttore dei lavori, un rapporto di contravvenzione, nel quale gli ha
addebitato di essersi scostato dai piani approvati, dotando il locale
scantinato di un impianto di riscaldamento, atto a renderlo abitabile, in
contrasto con il progetto approvato.
L'arch. RI 1 si è giustificato asserendo che
l'installatore si era attenuto ai piani del progetto in variante, che
prevedevano di rendere abitabile metà del piano scantinato. L'artigiano
interessato ha confermato questa versione dei fatti.
Con decisione 3 giugno 2005, il municipio ha
inflitto al ricorrente una multa di fr. 1'500.- per aver quantomeno omesso di
vigilare affinché il piano scantinato non fosse dotato di riscaldamento.
D. Con
giudizio 8 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. RI 1.
Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi
dell'autorità comunale, ritenendo a sua volta che il ricorrente avesse violato
Fatti
i suoi doveri nell'istruire e nel sorvegliare l'installatore dell'impianto di
riscaldamento in modo da evitare che il piano scantinato fosse allacciato all'impianto
di riscaldamento.
E. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa inflittagli.
L'insorgente nega che l'allacciamento all'impianto
di riscaldamento fosse atto a rendere abitabile il piano scantinato. Sostiene
inoltre di essere stato sul cantiere venerdì 22 novembre 2002 e di non aver
notato nulla che lasciasse presagire l'imminente posa delle serpentine, che sarebbero
state posate a sua insaputa lunedì 25 o martedì 26 novembre 2002, giorno in cui
l'autorità comunale ne ha constatato la messa in opera.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti, che
per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 145 LOC e
46 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il richiamo degli incarti
dei procedimenti paralleli, promossi a carico dell'amministratore della A__________
e dell'installatore idraulico, non appare in grado di procurare la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. A norma dell'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni
alla legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi
comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 10'000.-. Se l'autore
è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, l'autorità comunale non
è vincolata da questi massimi (cpv. 2). La multa va commisurata alla gravità
dell'infrazione ed alla colpa (cpv. 3).
L'infrazione è soltanto formale se il
Considerandi
trasgressore omette di chiedere il permesso per un'opera edilizia che può
essere autorizzata in quanto conforme al diritto materiale. È invece anche materiale
se l'opera realizzata abusivamente non può conseguire il permesso in sanatoria.
2.2
Nel caso concreto, il ricorrente
afferma che il progetto approvato con licenza del 4 maggio 2001 e scelto per
essere messo in esecuzione non avrebbe previsto di allacciare il piano scantinato
all'impianto di riscaldamento. L'allacciamento sarebbe invece stato previsto
dal progetto approvato con la successiva licenza del 18 giugno 2001.
In realtà, entrambi i progetti erano silenti
su questo aspetto. Altrettanto silenti erano le licenze accordate. Il secondo
progetto, a differenza del primo, prevedeva tuttavia la realizzazione di due
appartamenti nella parte anteriore del piano scantinato, per cui era logico
supporre che almeno la parte abitabile di questo piano fosse dotata di
riscaldamento.
Comunque sia, la posa delle serpentine nel
piano scantinato non può essere considerata una difformità integrante gli
estremi di un'infrazione dell'ordinamento edilizio. Il controverso intervento non
si scostava in effetti né dai piani approvati, né dalla licenza accordata. Tanto
meno richiedeva il rilascio di un permesso in variante. Dal fatto che il
progetto approvato e posto in esecuzione non prevedesse la formazione di locali
abitabili al piano scantinato non si può dedurre che per allacciare tale piano
al riscaldamento occorresse chiedere preventivamente il permesso. Per posare le
serpentine ed allacciare il piano scantinato all'impianto di riscaldamento non
occorreva alcuna licenza edilizia.
L'allacciamento di tale piano all'impianto
di riscaldamento, benché potesse essere visto come una premessa per renderlo abitabile,
non bastava d'altro canto per assicurarne l'abitabilità. Un locale adibito a
lavanderia od a ripostiglio non diventa abitabile soltanto perché è allacciato
all'impianto di riscaldamento. L'abitabilità, oltre che dal riscaldamento, è data
da altri fattori, in particolare dall'illuminazione naturale (finestre) e dalle
rifiniture.
L'allacciamento di una lavanderia al
riscaldamento non è del resto inusuale, specialmente quando il locale deve fungere
anche da essiccatoio. Né si può ignorare che il riscaldamento degli scantinati
può anche essere dettato dalla necessità di assicurare l'equilibrio termico del
piano sovrastante.
3.
Non
essendo ravvisabile nell'allacciamento dello scantinato al riscaldamento alcuna
difformità rispetto al progetto approvato ed alla licenza accordata, già per
questo motivo il ricorso va accolto, prosciogliendo l'insorgente dagli addebiti
mossigli. La multa e la decisione governativa che la conferma vanno di
conseguenza annullate siccome la posa delle serpentine senza autorizzazione non
perfeziona gli estremi di una violazione formale o materiale della LE.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune
secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 46 LE; 145 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio
di Stato (n. 5272);
1.2. la decisione 3 giugno 2005 del municipio di
CO 1.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'000.-
al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,
1 patrocinato da: avv. Franco Pio
Ferrari, 6501 Bellinzona,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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