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Decisione

52.2005.388

Multa per violazione della legge edilizia

6 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi doveri nell'istruire e nel sorvegliare l'installatore dell'impianto di

riscaldamento in modo da evitare che il piano scantinato fosse allacciato all'impianto

di riscaldamento.

E. Contro il

predetto giudizio il soccombente si aggrava innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa inflittagli.

L'insorgente nega che l'allacciamento all'impianto

di riscaldamento fosse atto a rendere abitabile il piano scantinato. Sostiene

inoltre di essere stato sul cantiere venerdì 22 novembre 2002 e di non aver

notato nulla che lasciasse presagire l'imminente posa delle serpentine, che sarebbero

state posate a sua insaputa lunedì 25 o martedì 26 novembre 2002, giorno in cui

l'autorità comunale ne ha constatato la messa in opera.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti, che

per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 145 LOC e

46 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

toccato dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il richiamo degli incarti

dei procedimenti paralleli, promossi a carico dell'amministratore della A__________

e dell'installatore idraulico, non appare in grado di procurare la conoscenza

di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. A norma dell'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni

alla legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi

comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 10'000.-. Se l'autore

è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, l'autorità comunale non

è vincolata da questi massimi (cpv. 2). La multa va commisurata alla gravità

dell'infrazione ed alla colpa (cpv. 3).

L'infrazione è soltanto formale se il

Considerandi

trasgressore omette di chiedere il permesso per un'opera edilizia che può

essere autorizzata in quanto conforme al diritto materiale. È invece anche materiale

se l'opera realizzata abusivamente non può conseguire il permesso in sanatoria.

2.2

Nel caso concreto, il ricorrente

afferma che il progetto approvato con licenza del 4 maggio 2001 e scelto per

essere messo in esecuzione non avrebbe previsto di allacciare il piano scantinato

all'impianto di riscaldamento. L'allacciamento sarebbe invece stato previsto

dal progetto approvato con la successiva licenza del 18 giugno 2001.

In realtà, entrambi i progetti erano silenti

su questo aspetto. Altrettanto silenti erano le licenze accordate. Il secondo

progetto, a differenza del primo, prevedeva tuttavia la realizzazione di due

appartamenti nella parte anteriore del piano scantinato, per cui era logico

supporre che almeno la parte abitabile di questo piano fosse dotata di

riscaldamento.

Comunque sia, la posa delle serpentine nel

piano scantinato non può essere considerata una difformità integrante gli

estremi di un'infrazione dell'ordinamento edilizio. Il controverso intervento non

si scostava in effetti né dai piani approvati, né dalla licenza accordata. Tanto

meno richiedeva il rilascio di un permesso in variante. Dal fatto che il

progetto approvato e posto in esecuzione non prevedesse la formazione di locali

abitabili al piano scantinato non si può dedurre che per allacciare tale piano

al riscaldamento occorresse chiedere preventivamente il permesso. Per posare le

serpentine ed allacciare il piano scantinato all'impianto di riscaldamento non

occorreva alcuna licenza edilizia.

L'allacciamento di tale piano all'impianto

di riscaldamento, benché potesse essere visto come una premessa per renderlo abitabile,

non bastava d'altro canto per assicurarne l'abitabilità. Un locale adibito a

lavanderia od a ripostiglio non diventa abitabile soltanto perché è allacciato

all'impianto di riscaldamento. L'abitabilità, oltre che dal riscaldamento, è data

da altri fattori, in particolare dall'illuminazione naturale (finestre) e dalle

rifiniture.

L'allacciamento di una lavanderia al

riscaldamento non è del resto inusuale, specialmente quando il locale deve fungere

anche da essiccatoio. Né si può ignorare che il riscaldamento degli scantinati

può anche essere dettato dalla necessità di assicurare l'equilibrio termico del

piano sovrastante.

3.

Non

essendo ravvisabile nell'allacciamento dello scantinato al riscaldamento alcuna

difformità rispetto al progetto approvato ed alla licenza accordata, già per

questo motivo il ricorso va accolto, prosciogliendo l'insorgente dagli addebiti

mossigli. La multa e la decisione governativa che la conferma vanno di

conseguenza annullate siccome la posa delle serpentine senza autorizzazione non

perfeziona gli estremi di una violazione formale o materiale della LE.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune

secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 46 LE; 145 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio

di Stato (n. 5272);

1.2. la decisione 3 giugno 2005 del municipio di

CO 1.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'000.-

al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,

1 patrocinato da: avv. Franco Pio

Ferrari, 6501 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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