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Decisione

52.2005.389

Obbligo di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina di un esercizio pubblico

5 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.389

Data decisione, Autorità:

05.10.2006, TRAM

Titolo:

Obbligo di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina di un esercizio pubblico

INQUINAMENTO FONICO

art. 7 LPAMB

art. 13 LPAMB

art. 15 LPAMB

art. 16 LPAMB

art. 13 OIF

Incarto n.

52.2005.389

Lugano

5 ottobre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 della

RI 1

contro

la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 5426) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione 13 settembre 2004 del Dipartimento del territorio che le impone di

tenere chiuse le porte e le finestre della cucine rivolte verso le abitazioni

antistanti durante le fasi di attività;

viste le risposte:

- 9 dicembre 2005 di CO

2 e CO 1;

- 19 dicembre 2005 della Sezione per la protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo;

esperiti i necessari

accertamenti;

preso atto delle conclusioni 18 agosto 2006 della

SPAAS;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la

ricorrente RI 1 è titolare del __________, situato a __________ nella zona di

protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad un complesso residenziale formato

da nove case a schiera;

che il 14

maggio 2003 CO 1, proprietari una di queste case, hanno chiesto all'Ufficio

della prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio di

intervenire per far cessare le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti

dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico, situata di fronte alla loro

abitazione;

che il giorno seguente CO 2, proprietari di

un'altra casa, hanno inoltrato un'analoga richiesta al municipio, che l'ha

subito trasmessa all'UPR;

che tra le 2000 e le 2130 del 30 maggio 2003

un funzionario dell'UPR ha esperito un sopralluogo presso le abitazioni dei

reclamanti, nel corso del quale ha constatato che dalle finestre della cucina

del ristorante provenivano rumori di pentole, piatti e posate, nonché

"urla e grida del personale"; analoghe constatazioni sono state effettuate

l'11 settembre 2003 alla stessa ora;

che il 30 settembre 2003 l'autorità

cantonale ha proposto ai responsabili dell'esercizio pubblico di tenere chiuse

le finestre della cucina durante le fasi di attività;

che, non avendo ottenuto risposta alla

richiesta di formulare proposte di risanamento, il 30 giugno 2004 la Sezione

per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha prospettato alla

ricorrente di tenere chiuse le finestre della cucina durante l'attività della

cucina o di costruire una parete schermante lungo il confine verso le

abitazioni dei reclamanti;

che di fronte alla persistente passività

della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del territorio le ha ordinato

di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina rivolte verso i fondi dei

reclamanti durante le fasi di attività;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui

riassumere, il 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che

le immissioni foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico

travalicassero i limiti ammissibili in base alle direttive denominate Cercle

bruit, applicabili a questo genere d'impianti;

che contro il predetto giudizio governativo

la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata assieme alla decisione del Dipartimento del territorio;

in subordine, postula che quest'ultima sia riformata limitando al periodo

notturno (2200–0700) l'obbligo di tenere chiuse porte e finestre della cucina;

che l'insorgente contesta le risultanze

degli accertamenti esperiti dalla SPAAS, violando il principio del

contraddittorio; postula inoltre l'allestimento di perizie sull'intensità dei

rumori e sulle condizioni di lavoro all'interno della cucina, nonché l'esperimento

di una visita in luogo;

Considerandi

che all'accoglimento del ricorso si sono

opposti il Consiglio di Stato e la SPAAS senza formulare particolari

osservazioni;

che i vicini CO 2 e CO 1 si sono rimessi al

giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

che il Tribunale cantonale amministrativo ha

esperito tre sopralluoghi non preannunciati, dando facoltà alle parti di

prendere posizione sulle risultanze degli accertamenti;

che soltanto il Dipartimento del territorio

ha inoltrato osservazioni in proposito;

considerato, in

diritto

che la

competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb;

che la legittimazione attiva

dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento

censurato, è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine;

che il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono

(art. 18 PAmm), integrato dalle risultanze degli accertamenti esperiti da

questo tribunale;

che, data la particolare natura delle

immissioni in discussione, non si giustifica l'allestimento di una perizia

fonica;

che anche l'allestimento di una perizia

sulle condizioni di lavoro all'interno della cucina non appare giustificato; ad

eventuali carenze dell'ambiente di lavoro dovrà semmai essere posto rimedio

mediante l'installazione di apparecchi di climatizzazione;

che infondate sono le critiche sollevate

dell'insorgente con riferimento al fatto che gli accertamenti della SPAAS non

siano stati esperiti in contraddittorio;

che, notoriamente, quando occorra rilevare

una situazione in modo autentico e genuino, l'autorità può infatti esperire accertamenti

senza darne preventivamente notizia alle parti;

che in questi casi, per assicurare il

contraddittorio è sufficiente offrire agli interessati la possibilità di prendere

posizione sulle risultanze di tali accertamenti;

che, in concreto, appare evidente che per accertare

in modo genuino i rumori prodotti dalla cucina del ristorante la SPAAS non

poteva informare preventivamente la ricorrente;

che la SPAAS ha d'altro canto adeguatamente

informato la ricorrente sulle risultanze dei suoi accertamenti;

che allo stesso modo ha peraltro operato

questo tribunale, verificando de auditu l'entità delle immissioni oggetto

della controversia;

che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli

impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle,

ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati;

che per gli impianti fissi che

contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite

d'immissione (VLI), precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina,

dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari, che devono

estendersi, soggiunge la norma (cpv. 2), nella maggior misura possibile dal

punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo

economico (lett. a), e in modo che i valori limite d'immissione non siano

superati (lett. b);

che come

giustamente ricorda il Consiglio di Stato, i valori limite delle immissioni per

la valutazione degli effetti dannosi o molesti delle immissioni sono fissati

dal Consiglio federale mediante ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb), tenendo conto dei criteri generali

dall'art. 13 cpv. 2 LPAmb e dei criteri particolari

fissati dagli art. 14 e 15 LPAmb;

che in mancanza

di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le

immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF); in base a

tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che,

secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non

molestino considerevolmente la popolazione;

che gli

esercizi pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2

cpv. 1 OIF;

che considerate

le particolari caratteristiche del rumore che producono, agli esercizi pubblici

non si applicano i valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle

arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF; conformemente all'art. 40 cpv.

3.

OIF;

che per

principio le immissioni foniche prodotte da questi stabilimenti vanno quindi valutate

in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 della stessa legge

(RDAT II-2002, n. 38);

che soggiacciono

ai limiti fissati dagli allegati all'OIF soltanto gli impianti (macchinari,

apparecchi), di cui questi stabilimenti sono dotati (allegato 6),

rispettivamente il traffico da essi indotto (allegato 3);

che nella

determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni secondo l’art. 15 LPAmb occorre tener conto della natura,

dell'intensità e della frequenza del rumore, degli orari in cui si manifesta,

rispettivamente della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona (DTF

123.

II 323 consid. 4d pag. 333; STF 1A 232/2000 consid. 3a); utili indicazioni

al riguardo possono essere dedotte dalla direttiva Cercle bruit del 10 marzo

1999.

menzionata dal giudizio impugnato;

che oggetto di

contestazione è unicamente il rumore prodotto dall'attività della cucina, la

sera, durante tutte le fasi del processo produttivo (preparazione ed erogazione

dei pasti, rientro e rigoverno delle stoviglie);

che, tenuto

conto della situazione concreta dell'esercizio pubblico (zona tranquilla, prevalentemente

residenziale) e delle caratteristiche specifiche del rumore (sonorità e

frequenza elevate), distintamente udibile in un raggio relativamente esteso,

non appare per nulla insostenibile considerarlo molesto durante il periodo di

riposo (2200-0700);

che, tenuto

conto del rumore di fondo riscontrabile nella zona, appare invece eccessivo

considerarlo tale già a partire dal periodo di tranquillità (1900-2200) o

addirittura anche durante il periodo di attività (0700-1900) come la decisione

dipartimentale in contestazione, imponendo di tenere porte e finestre sempre

chiuse durante le fasi di attività della cucina, sembra sottintendere;

che la

controversa misura di risanamento (chiusura di porte e finestre prospicienti le abitazioni dei vicini reclamanti) può dunque essere confermata

soltanto nei limiti orari sopra indicati;

che per le

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando

la decisione governativa impugnata confermando la decisione del Dipartimento

del territorio limitatamente al periodo notturno 2200-0700;

che, dato l'esito, si preleva una tassa di

giustizia ridotta, adeguatamente ragguagliata al grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 LPAmb; 13 OIF; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di

Stato (n. 5426) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.

la decisione 13 settembre 2004 del Dipartimento

del territorio è confermata limitatamente al periodo notturno (2200-0700).

2. La tassa di

giustizia è a carico dell'insorgente nella misura di

fr. 500.-

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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