52.2005.389
Obbligo di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina di un esercizio pubblico
5 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.389
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, TRAM
Titolo:
Obbligo di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina di un esercizio pubblico
INQUINAMENTO FONICO
art. 7 LPAMB
art. 13 LPAMB
art. 15 LPAMB
art. 16 LPAMB
art. 13 OIF
Incarto n.
52.2005.389
Lugano
5 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5426) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 13 settembre 2004 del Dipartimento del territorio che le impone di
tenere chiuse le porte e le finestre della cucine rivolte verso le abitazioni
antistanti durante le fasi di attività;
viste le risposte:
- 9 dicembre 2005 di CO
2 e CO 1;
- 19 dicembre 2005 della Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo;
esperiti i necessari
accertamenti;
preso atto delle conclusioni 18 agosto 2006 della
SPAAS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ricorrente RI 1 è titolare del __________, situato a __________ nella zona di
protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad un complesso residenziale formato
da nove case a schiera;
che il 14
maggio 2003 CO 1, proprietari una di queste case, hanno chiesto all'Ufficio
della prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio di
intervenire per far cessare le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti
dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico, situata di fronte alla loro
abitazione;
che il giorno seguente CO 2, proprietari di
un'altra casa, hanno inoltrato un'analoga richiesta al municipio, che l'ha
subito trasmessa all'UPR;
che tra le 2000 e le 2130 del 30 maggio 2003
un funzionario dell'UPR ha esperito un sopralluogo presso le abitazioni dei
reclamanti, nel corso del quale ha constatato che dalle finestre della cucina
del ristorante provenivano rumori di pentole, piatti e posate, nonché
"urla e grida del personale"; analoghe constatazioni sono state effettuate
l'11 settembre 2003 alla stessa ora;
che il 30 settembre 2003 l'autorità
cantonale ha proposto ai responsabili dell'esercizio pubblico di tenere chiuse
le finestre della cucina durante le fasi di attività;
che, non avendo ottenuto risposta alla
richiesta di formulare proposte di risanamento, il 30 giugno 2004 la Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha prospettato alla
ricorrente di tenere chiuse le finestre della cucina durante l'attività della
cucina o di costruire una parete schermante lungo il confine verso le
abitazioni dei reclamanti;
che di fronte alla persistente passività
della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del territorio le ha ordinato
di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina rivolte verso i fondi dei
reclamanti durante le fasi di attività;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
riassumere, il 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
le immissioni foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico
travalicassero i limiti ammissibili in base alle direttive denominate Cercle
bruit, applicabili a questo genere d'impianti;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata assieme alla decisione del Dipartimento del territorio;
in subordine, postula che quest'ultima sia riformata limitando al periodo
notturno (2200–0700) l'obbligo di tenere chiuse porte e finestre della cucina;
che l'insorgente contesta le risultanze
degli accertamenti esperiti dalla SPAAS, violando il principio del
contraddittorio; postula inoltre l'allestimento di perizie sull'intensità dei
rumori e sulle condizioni di lavoro all'interno della cucina, nonché l'esperimento
di una visita in luogo;
Considerandi
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti il Consiglio di Stato e la SPAAS senza formulare particolari
osservazioni;
che i vicini CO 2 e CO 1 si sono rimessi al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
esperito tre sopralluoghi non preannunciati, dando facoltà alle parti di
prendere posizione sulle risultanze degli accertamenti;
che soltanto il Dipartimento del territorio
ha inoltrato osservazioni in proposito;
considerato, in
diritto
che la
competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb;
che la legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento
censurato, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono
(art. 18 PAmm), integrato dalle risultanze degli accertamenti esperiti da
questo tribunale;
che, data la particolare natura delle
immissioni in discussione, non si giustifica l'allestimento di una perizia
fonica;
che anche l'allestimento di una perizia
sulle condizioni di lavoro all'interno della cucina non appare giustificato; ad
eventuali carenze dell'ambiente di lavoro dovrà semmai essere posto rimedio
mediante l'installazione di apparecchi di climatizzazione;
che infondate sono le critiche sollevate
dell'insorgente con riferimento al fatto che gli accertamenti della SPAAS non
siano stati esperiti in contraddittorio;
che, notoriamente, quando occorra rilevare
una situazione in modo autentico e genuino, l'autorità può infatti esperire accertamenti
senza darne preventivamente notizia alle parti;
che in questi casi, per assicurare il
contraddittorio è sufficiente offrire agli interessati la possibilità di prendere
posizione sulle risultanze di tali accertamenti;
che, in concreto, appare evidente che per accertare
in modo genuino i rumori prodotti dalla cucina del ristorante la SPAAS non
poteva informare preventivamente la ricorrente;
che la SPAAS ha d'altro canto adeguatamente
informato la ricorrente sulle risultanze dei suoi accertamenti;
che allo stesso modo ha peraltro operato
questo tribunale, verificando de auditu l'entità delle immissioni oggetto
della controversia;
che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli
impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle,
ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati;
che per gli impianti fissi che
contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite
d'immissione (VLI), precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina,
dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari, che devono
estendersi, soggiunge la norma (cpv. 2), nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico (lett. a), e in modo che i valori limite d'immissione non siano
superati (lett. b);
che come
giustamente ricorda il Consiglio di Stato, i valori limite delle immissioni per
la valutazione degli effetti dannosi o molesti delle immissioni sono fissati
dal Consiglio federale mediante ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb), tenendo conto dei criteri generali
dall'art. 13 cpv. 2 LPAmb e dei criteri particolari
fissati dagli art. 14 e 15 LPAmb;
che in mancanza
di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le
immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF); in base a
tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che,
secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non
molestino considerevolmente la popolazione;
che gli
esercizi pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2
cpv. 1 OIF;
che considerate
le particolari caratteristiche del rumore che producono, agli esercizi pubblici
non si applicano i valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle
arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF; conformemente all'art. 40 cpv.
3.
OIF;
che per
principio le immissioni foniche prodotte da questi stabilimenti vanno quindi valutate
in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 della stessa legge
(RDAT II-2002, n. 38);
che soggiacciono
ai limiti fissati dagli allegati all'OIF soltanto gli impianti (macchinari,
apparecchi), di cui questi stabilimenti sono dotati (allegato 6),
rispettivamente il traffico da essi indotto (allegato 3);
che nella
determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni secondo l’art. 15 LPAmb occorre tener conto della natura,
dell'intensità e della frequenza del rumore, degli orari in cui si manifesta,
rispettivamente della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona (DTF
123.
II 323 consid. 4d pag. 333; STF 1A 232/2000 consid. 3a); utili indicazioni
al riguardo possono essere dedotte dalla direttiva Cercle bruit del 10 marzo
1999.
menzionata dal giudizio impugnato;
che oggetto di
contestazione è unicamente il rumore prodotto dall'attività della cucina, la
sera, durante tutte le fasi del processo produttivo (preparazione ed erogazione
dei pasti, rientro e rigoverno delle stoviglie);
che, tenuto
conto della situazione concreta dell'esercizio pubblico (zona tranquilla, prevalentemente
residenziale) e delle caratteristiche specifiche del rumore (sonorità e
frequenza elevate), distintamente udibile in un raggio relativamente esteso,
non appare per nulla insostenibile considerarlo molesto durante il periodo di
riposo (2200-0700);
che, tenuto
conto del rumore di fondo riscontrabile nella zona, appare invece eccessivo
considerarlo tale già a partire dal periodo di tranquillità (1900-2200) o
addirittura anche durante il periodo di attività (0700-1900) come la decisione
dipartimentale in contestazione, imponendo di tenere porte e finestre sempre
chiuse durante le fasi di attività della cucina, sembra sottintendere;
che la
controversa misura di risanamento (chiusura di porte e finestre prospicienti le abitazioni dei vicini reclamanti) può dunque essere confermata
soltanto nei limiti orari sopra indicati;
che per le
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando
la decisione governativa impugnata confermando la decisione del Dipartimento
del territorio limitatamente al periodo notturno 2200-0700;
che, dato l'esito, si preleva una tassa di
giustizia ridotta, adeguatamente ragguagliata al grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 LPAmb; 13 OIF; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 5426) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.
la decisione 13 settembre 2004 del Dipartimento
del territorio è confermata limitatamente al periodo notturno (2200-0700).
2. La tassa di
giustizia è a carico dell'insorgente nella misura di
fr. 500.-
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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