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Decisione

52.2005.39

Costruzione di una casa d'abitazione ad una quota inferiore rispetto al campo stradale

20 aprile 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo dell'altezza

dell'immobile.

B. Con decisione 9 settembre

2004 il municipio ha rilasciato al ricorrente la licenza richiesta, respingendo

le opposizioni.

Con giudizio 25 gennaio

2005 il Consiglio di Stato l'ha tuttavia annullata, accogliendo le impugnative

contro di essa interposte dai vicini opponenti.

Il Governo ha in sostanza

ritenuto che l'altezza fosse da misurare a partire dal terreno naturale, poiché

il terrapieno tra la facciata nord ed il muro di sostegno della rampa

dell'autorimessa è largo meno di 3 m. Ne ha quindi dedotto che l'altezza

superasse quella massima (19.70) ammessa dall'art. 16 cpv. 2 NAPR per edifici

situati nella zona R7 ad una distanza di 6 m dal confine. Lesiva del diritto

sarebbe pure la distanza dal confine verso il parco giochi situato a sud del

fondo dedotto in edificazione, che andrebbe misurata a partire dal balcone

previsto sulla facciata sud siccome lungo più di 1/3 della facciata.

C. Contro il predetto giudizio

governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'an-nullamento e postulando il ripristino della

licenza concessagli dal municipio. La rampa in trincea, che forma l'accesso

all'autori-messa sotterranea, allega, non potrebbe fare stato ai fini della

misurazione dell'altezza della facciata nord. Determinante sarebbe la larghezza

(m 6) del terrapieno nel quale è scavata.

La lunghezza del balcone,

prosegue, andrebbe d'altro canto rapportata all'intera facciata sud, lunga

circa 23 m. Il fatto che questa sia suddivisa in due parti ugualmente lunghe,

formanti fra loro un angolo di circa 20°, non permetterebbe di rapportare la

lunghezza del balcone soltanto a metà della facciata. Il difetto, anche se

sussistesse, non giustificherebbe comunque l'annulla-mento della licenza,

poiché potrebbe essere facilmente corretto imponendo di ridurre la lunghezza

del balcone.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione

pervengono gli opponenti con argomenti che si riallacciano a quelli sviluppati

dal Consiglio di Stato.

Il municipio condivide

invece l'impugnativa, postulando il ripristino della licenza annullata.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva

dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione

dei luoghi e dell'oggetto della vertenza emerge chiaramente dagli atti.

Considerandi

2.

Altezza

2.1

Le prescrizioni

sull'altezza degli edifici servono, in concorso con quelle sulle distanze, ad

assicurare in primo luogo un'adeguata illuminazione naturale dei fondi e degli

edifici circostanti. Indirettamente esse tutelano inoltre il quadro del

paesaggio, preservandolo da edificazioni di mole sproporzionata (Adelio Scolari,

Commentario, IIa ed., ad art. 40/41 LE, n.

1221).

Secondo l'art. 40 cpv. 1

LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto

del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è lo

sviluppo verticale delle facciate, ossia l'ingombro della costruzione fuori

terra, rilevato in corrispondenza del perimetro esterno dell'edificio a partire

dal terreno sistemato. Per terreno sistemato occorre intendere il livello del

terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino,

un tappeto verde o un cortile. L'altezza va misurata a partire dal livello del

terreno sistemato anche nel caso in cui la sistemazione consista in un abbassamento

del terreno naturale, attuato mediante escavazione. Le norme sulle altezze si

ripropongono in effetti anche di limitare l'impatto delle costruzioni, in

particolare degli edifici, sul quadro del paesaggio (STA 21.12. 1985 in re __________;

10.5.2004

in re __________; Scolari, op. cit., n. 1223). Una trincea, che

occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per formare

un'area di disimpegno, come l'accesso ad un'autorimessa od a locali sotterranei,

non è tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato almeno

fintanto che le sue dimensioni non determinano un aumento dell'impatto

risultante dagli ingombri verticali sul paesaggio circostante. (Scolari, op.

cit., n. 1229).

Ove la sistemazione del

terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza di queste

opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla duplice

condizione che non superi il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza

di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano larghe

almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE). L'altezza di tali opere che supera il limite

di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata è invece computata

su quella dell'edificio sovrastante in misura corrispondente all'eccedenza.

Parimenti conteggiata è l'altezza dei terrapieni larghi meno di 3.00 m.

La determinazione

dell'altezza di edifici realizzati su terreni sistemati mediante escavazione

non è invece disciplinata da particolari prescrizioni.

2.2

Nell'evenienza

concreta, l'intera superficie del fondo dedotto in edificazione verrebbe

innalzata mediante formazione di un terrapieno alto m 1.50. Sul lato nord, il

terrapieno compreso tra la corrispondente facciata dell'edificio ed il confine

verso il fondo del resistente CO 1 sarebbe largo 6.00 m. L'altezza

dell'edificio, misurata a partire dal terreno sistemato, è conforme a quella

prescritta dalle NAPR (m 19.70), poiché l'altezza del terrapieno non supera il

limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE, mentre la sua larghezza, fatta

astrazione dalla trincea della rampa d'accesso all'autorimessa, è doppia

rispetto al minimo prescritto dall'art. 41 cpv. 2 LE quale seconda condizione

per esimere l'altezza del terrapieno dal computo dell'altezza dell'edificio

sovrastante. Prescindendo dalla rampa in questione, l'altezza dell'edificio

risulterebbe invero conforme alle prescrizioni.

Accogliendo le obiezioni

dei qui resistenti, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che la trincea,

larga 3 m e lunga una decina, scavata nella fascia di terreno compresa tra la

facciata nord dell'edificio ed il confine verso la part. 885, impedisca di

considerare rispettata anche questa seconda condizione, poiché verso l'edificio

la larghezza del terrapieno verrebbe ridotta a m 1.50.

La tesi, conforme al testo

di legge, merita di essere condivisa. È ben vero che la realizzazione della

rampa d'accesso all'autorimessa lascia sostanzialmente immutato l'assetto degli

ingombri verticali. È tuttavia altrettanto vero che il criterio di misurazione

fissato dall'art. 41 LE prescinde da qualsiasi considerazione riferita alla percezione

delle volumetrie sporgenti dal terreno sistemato. La trincea non interrompe

d'altro canto la continuità del terrapieno su un breve tratto. Essa si estende

infatti su una lunghezza di 12 m, che rappresenta il 60% della lunghezza della

facciata nord. Invano si richiama il ricorrente al terrapieno largo altrettanto

previsto lungo il confine verso il fondo del resistente CO 1. I due terrapieni,

separati da una trincea larga 3.00 m, non possono essere considerati come un'opera

unica, atta a giustificare l'applicazione del criterio di misurazione retto

dall'art. 41 LE.

In quanto volto ad

ottenere il ripristino integrale della licenza, il ricorso non può dunque

essere accolto.

2.3

Il difetto

riscontrato non è comunque tale da giustificare il rigetto della domanda di

costruzione, poiché può essere facilmente corretto, spostando lungo il confine

verso il fondo del resistente CO 1 la parte di rampa che si infossa nel terreno,

in modo da portare a 3.00 m la larghezza del terrapieno ai piedi della facciata

nord, senza comunque modificare l'accesso su via P__________.

Limite, queste, entro il

quale la licenza annullata può essere ripristinata.

3.

Distanza verso la part. 146

3.1

Giusta l'art. 41 RLE,

la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina

al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi

che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della

facciata.

3.2

Nel caso concreto, la

facciata sud dell'edificio è suddivisa in due parti, lunghe m 11.58 ed 11.65,

che formano fra loro un angolo di circa 20° , identico a quello riscontrabile

nel confine verso il parco pubblico prospiciente (part. 146), dal quale distano 6.00 m.

Sulla facciata più lunga è

previsto ad ogni piano un balcone, largo m 1.10 e lungo m 7.50.

Il Consiglio di Stato ha

ritenuto che la licenza fosse da annullare perché la distanza dal confine

andrebbe misurata a partire dal balcone, in quanto occupa più di un terzo della

facciata.

Anche questa deduzione può

tutto sommato essere condivisa.

La facilitazione prevista

dall'art. 41 RLE per il computo delle distanze dei balconi va applicata in modo

restrittivo. Anche i balconi, specialmente quando sono sovrapposti su più

piani, determinano in effetti un ingombro. L'angolo formato dalle due parti

della facciata sud non è d'altro canto trascurabile. Non appare dunque fuori

luogo rapportare la lunghezza del balcone alla lunghezza della parte di facciata

dalla quale sporge.

Nemmeno questo difetto è

comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza. Anch'esso può

infatti essere facilmente corretto, imponendo al ricorrente di ridurre la

lunghezza del balcone a m 3.88.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza alle

condizioni illustrate ai considerandi 2.3. (spostamento a confine della rampa

d'accesso all'autorimessa) e 3.2. (riduzione della lunghezza dei balconi sulla

facciata sud).

La tassa di giustizia,

commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della

costruzione, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente (50%) ed i due

resistenti (50%). Le ripetibili sono invece compensate.

Per

questi motivi;

visti

gli art. 21, 40, 41 LE; 41 RLE; 16 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 310)

è annullata.

1.2

la licenza edilizia 9 settembre 2004 rilasciata all'insorgente

dal municipio di CO 3 per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti (part.

n. 886 RF) è ripristinata alle condizioni illustrate ai considerandi 2.3.

(spostamento a confine della rampa d'accesso all'autorimessa) e 3.2. (riduzione

della lunghezza dei balconi sulla facciata sud).

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.- è suddivisa fra il ricorrente (fr. 1'000.-) ed i resistenti CO 1 (fr.

500.

-) e CO 2 (fr. 500.-). Le ripetibili sono compensate.

3.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario