52.2005.39
Costruzione di una casa d'abitazione ad una quota inferiore rispetto al campo stradale
20 aprile 2005Italiano10 min
Source ti.ch
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 febbraio 2005 di
RI
1, ,
patrocinato
da: avv. PA 1, ,
contro
la
decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 310) che annulla la
licenza edilizia 9 settembre 2004 rilasciata all'insorgente dal municipio di CO
3 per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti (part. n. 886 RF);
viste le risposte:
- 18 febbraio 2005 del Dipartimento
del territorio (UDC);
- 23 febbraio 2005 del Consiglio di
Stato;
- 28 febbraio 2005 del municipio di CO
3;
- 18 marzo 2005 di CO 2;
- 4 aprile 2005 di CO 1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di giugno
del 2004, RI 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno
stabile d'appartamenti su un terreno situato lungo via P__________ (part. 886;
zona R6), ad una quota di un paio di metri inferiore a quella del campo
stradale. Il progetto prevede di sistemare il terreno mediante formazione di un
terrapieno alto m 1.50 dal terreno naturale. L'immobile s'innalzerebbe sino
all'altezza di m 19.70 dal terreno sistemato e risulterebbe strutturato su otto
livelli: uno completamente interrato, adibito ad autorimessa, uno seminterrato,
comprendente l'ingresso, le cantine e le lavanderie ed altri sei ad uso abitativo
interamente fuori terra. Al centro della fascia di terreno sistemato, larga 6
m, compresa tra la facciata nord dell'immobile ed il confine verso la part. 885
del resistente CO 1, verrebbe realizzata una rampa larga 3 m, scavata in trincea
per collegare l'autorimessa interrata a via P__________. Su entrambi i lati della
rampa rimarrebbero delle fasce di terreno larghe circa m 1.50.
Alla domanda si sono
opposti CO 1, proprietario del fondo contermine verso nord (part. 885), e CO 2,
comproprietario del fondo (part. 163), situato ad est, sull'altro lato di via P__________,
Fatti
i quali hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo dell'altezza
dell'immobile.
B. Con decisione 9 settembre
2004 il municipio ha rilasciato al ricorrente la licenza richiesta, respingendo
le opposizioni.
Con giudizio 25 gennaio
2005 il Consiglio di Stato l'ha tuttavia annullata, accogliendo le impugnative
contro di essa interposte dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza
ritenuto che l'altezza fosse da misurare a partire dal terreno naturale, poiché
il terrapieno tra la facciata nord ed il muro di sostegno della rampa
dell'autorimessa è largo meno di 3 m. Ne ha quindi dedotto che l'altezza
superasse quella massima (19.70) ammessa dall'art. 16 cpv. 2 NAPR per edifici
situati nella zona R7 ad una distanza di 6 m dal confine. Lesiva del diritto
sarebbe pure la distanza dal confine verso il parco giochi situato a sud del
fondo dedotto in edificazione, che andrebbe misurata a partire dal balcone
previsto sulla facciata sud siccome lungo più di 1/3 della facciata.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'an-nullamento e postulando il ripristino della
licenza concessagli dal municipio. La rampa in trincea, che forma l'accesso
all'autori-messa sotterranea, allega, non potrebbe fare stato ai fini della
misurazione dell'altezza della facciata nord. Determinante sarebbe la larghezza
(m 6) del terrapieno nel quale è scavata.
La lunghezza del balcone,
prosegue, andrebbe d'altro canto rapportata all'intera facciata sud, lunga
circa 23 m. Il fatto che questa sia suddivisa in due parti ugualmente lunghe,
formanti fra loro un angolo di circa 20°, non permetterebbe di rapportare la
lunghezza del balcone soltanto a metà della facciata. Il difetto, anche se
sussistesse, non giustificherebbe comunque l'annulla-mento della licenza,
poiché potrebbe essere facilmente corretto imponendo di ridurre la lunghezza
del balcone.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione
pervengono gli opponenti con argomenti che si riallacciano a quelli sviluppati
dal Consiglio di Stato.
Il municipio condivide
invece l'impugnativa, postulando il ripristino della licenza annullata.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della vertenza emerge chiaramente dagli atti.
Considerandi
2.
Altezza
2.1
Le prescrizioni
sull'altezza degli edifici servono, in concorso con quelle sulle distanze, ad
assicurare in primo luogo un'adeguata illuminazione naturale dei fondi e degli
edifici circostanti. Indirettamente esse tutelano inoltre il quadro del
paesaggio, preservandolo da edificazioni di mole sproporzionata (Adelio Scolari,
Commentario, IIa ed., ad art. 40/41 LE, n.
1221).
Secondo l'art. 40 cpv. 1
LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto
del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è lo
sviluppo verticale delle facciate, ossia l'ingombro della costruzione fuori
terra, rilevato in corrispondenza del perimetro esterno dell'edificio a partire
dal terreno sistemato. Per terreno sistemato occorre intendere il livello del
terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino,
un tappeto verde o un cortile. L'altezza va misurata a partire dal livello del
terreno sistemato anche nel caso in cui la sistemazione consista in un abbassamento
del terreno naturale, attuato mediante escavazione. Le norme sulle altezze si
ripropongono in effetti anche di limitare l'impatto delle costruzioni, in
particolare degli edifici, sul quadro del paesaggio (STA 21.12. 1985 in re __________;
10.5.2004
in re __________; Scolari, op. cit., n. 1223). Una trincea, che
occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per formare
un'area di disimpegno, come l'accesso ad un'autorimessa od a locali sotterranei,
non è tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato almeno
fintanto che le sue dimensioni non determinano un aumento dell'impatto
risultante dagli ingombri verticali sul paesaggio circostante. (Scolari, op.
cit., n. 1229).
Ove la sistemazione del
terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza di queste
opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla duplice
condizione che non superi il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza
di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano larghe
almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE). L'altezza di tali opere che supera il limite
di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata è invece computata
su quella dell'edificio sovrastante in misura corrispondente all'eccedenza.
Parimenti conteggiata è l'altezza dei terrapieni larghi meno di 3.00 m.
La determinazione
dell'altezza di edifici realizzati su terreni sistemati mediante escavazione
non è invece disciplinata da particolari prescrizioni.
2.2
Nell'evenienza
concreta, l'intera superficie del fondo dedotto in edificazione verrebbe
innalzata mediante formazione di un terrapieno alto m 1.50. Sul lato nord, il
terrapieno compreso tra la corrispondente facciata dell'edificio ed il confine
verso il fondo del resistente CO 1 sarebbe largo 6.00 m. L'altezza
dell'edificio, misurata a partire dal terreno sistemato, è conforme a quella
prescritta dalle NAPR (m 19.70), poiché l'altezza del terrapieno non supera il
limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE, mentre la sua larghezza, fatta
astrazione dalla trincea della rampa d'accesso all'autorimessa, è doppia
rispetto al minimo prescritto dall'art. 41 cpv. 2 LE quale seconda condizione
per esimere l'altezza del terrapieno dal computo dell'altezza dell'edificio
sovrastante. Prescindendo dalla rampa in questione, l'altezza dell'edificio
risulterebbe invero conforme alle prescrizioni.
Accogliendo le obiezioni
dei qui resistenti, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che la trincea,
larga 3 m e lunga una decina, scavata nella fascia di terreno compresa tra la
facciata nord dell'edificio ed il confine verso la part. 885, impedisca di
considerare rispettata anche questa seconda condizione, poiché verso l'edificio
la larghezza del terrapieno verrebbe ridotta a m 1.50.
La tesi, conforme al testo
di legge, merita di essere condivisa. È ben vero che la realizzazione della
rampa d'accesso all'autorimessa lascia sostanzialmente immutato l'assetto degli
ingombri verticali. È tuttavia altrettanto vero che il criterio di misurazione
fissato dall'art. 41 LE prescinde da qualsiasi considerazione riferita alla percezione
delle volumetrie sporgenti dal terreno sistemato. La trincea non interrompe
d'altro canto la continuità del terrapieno su un breve tratto. Essa si estende
infatti su una lunghezza di 12 m, che rappresenta il 60% della lunghezza della
facciata nord. Invano si richiama il ricorrente al terrapieno largo altrettanto
previsto lungo il confine verso il fondo del resistente CO 1. I due terrapieni,
separati da una trincea larga 3.00 m, non possono essere considerati come un'opera
unica, atta a giustificare l'applicazione del criterio di misurazione retto
dall'art. 41 LE.
In quanto volto ad
ottenere il ripristino integrale della licenza, il ricorso non può dunque
essere accolto.
2.3
Il difetto
riscontrato non è comunque tale da giustificare il rigetto della domanda di
costruzione, poiché può essere facilmente corretto, spostando lungo il confine
verso il fondo del resistente CO 1 la parte di rampa che si infossa nel terreno,
in modo da portare a 3.00 m la larghezza del terrapieno ai piedi della facciata
nord, senza comunque modificare l'accesso su via P__________.
Limite, queste, entro il
quale la licenza annullata può essere ripristinata.
3.
Distanza verso la part. 146
3.1
Giusta l'art. 41 RLE,
la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina
al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi
che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della
facciata.
3.2
Nel caso concreto, la
facciata sud dell'edificio è suddivisa in due parti, lunghe m 11.58 ed 11.65,
che formano fra loro un angolo di circa 20° , identico a quello riscontrabile
nel confine verso il parco pubblico prospiciente (part. 146), dal quale distano 6.00 m.
Sulla facciata più lunga è
previsto ad ogni piano un balcone, largo m 1.10 e lungo m 7.50.
Il Consiglio di Stato ha
ritenuto che la licenza fosse da annullare perché la distanza dal confine
andrebbe misurata a partire dal balcone, in quanto occupa più di un terzo della
facciata.
Anche questa deduzione può
tutto sommato essere condivisa.
La facilitazione prevista
dall'art. 41 RLE per il computo delle distanze dei balconi va applicata in modo
restrittivo. Anche i balconi, specialmente quando sono sovrapposti su più
piani, determinano in effetti un ingombro. L'angolo formato dalle due parti
della facciata sud non è d'altro canto trascurabile. Non appare dunque fuori
luogo rapportare la lunghezza del balcone alla lunghezza della parte di facciata
dalla quale sporge.
Nemmeno questo difetto è
comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza. Anch'esso può
infatti essere facilmente corretto, imponendo al ricorrente di ridurre la
lunghezza del balcone a m 3.88.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza alle
condizioni illustrate ai considerandi 2.3. (spostamento a confine della rampa
d'accesso all'autorimessa) e 3.2. (riduzione della lunghezza dei balconi sulla
facciata sud).
La tassa di giustizia,
commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della
costruzione, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente (50%) ed i due
resistenti (50%). Le ripetibili sono invece compensate.
Per
questi motivi;
visti
gli art. 21, 40, 41 LE; 41 RLE; 16 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 310)
è annullata.
1.2
la licenza edilizia 9 settembre 2004 rilasciata all'insorgente
dal municipio di CO 3 per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti (part.
n. 886 RF) è ripristinata alle condizioni illustrate ai considerandi 2.3.
(spostamento a confine della rampa d'accesso all'autorimessa) e 3.2. (riduzione
della lunghezza dei balconi sulla facciata sud).
2.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.- è suddivisa fra il ricorrente (fr. 1'000.-) ed i resistenti CO 1 (fr.
500.
-) e CO 2 (fr. 500.-). Le ripetibili sono compensate.
3.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario