52.2005.390
Divieto di abitare un'edificio situato fuori zona edificabile
3 gennaio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.390
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, TRAM
Titolo:
Divieto di abitare un'edificio situato fuori zona edificabile
ABITABILITÀ
art. 42 LE
Incarto n.
52.2005.390
Lugano
3 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 di
RI 1,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5425) nella misura in cui respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 31 agosto 2005 con cui il municipio di CO 1 l'ha diffidato
a non abitare una casa situata fuori della zona edificabile (part. 1085);
viste le risposte:
- 12 dicembre 2005 del
municipio di CO 1;
- 13 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisioni del 13 aprile e del 5 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ed
il municipio di CO 1 hanno rilasciato al ricorrente RI 1 il permesso di
ristrutturare e rendere abitabile un edificio situato nella zona agricola, in
località __________, fuori della zona edificabile (part. 1085).
Dietro analoga richiesta, il 18 agosto 1993
il municipio ha autorizzato il ricorrente a demolire l'immobile ed a
ricostruirlo nei limiti delle preesistenze. L'autorità cantonale non è stata
interpellata. I lavori di ricostruzione sono stati portati a termine prima della
fine del 1995.
B. Venutone a
conoscenza, il 17 novembre 1995 il Dipartimento del territorio ha impugnato la
predetta autorizzazione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 28 febbraio 1996 il Governo ha
accolto l'impugna-tiva, dichiarando nulla la licenza censurata, siccome
rilasciata dall'autorità comunale senza il concorso di quella cantonale,
competente ad autorizzare interventi fuori della zona edificabile.
Il predetto giudizio governativo non è stato
impugnato.
Il 27 marzo 1996 il municipio ha chiesto al
ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria. L'insorgente
ha dato seguito alla richiesta soltanto il 2 settembre 2005, dopo che si era
trasferito nella casa costruita dieci anni prima senza valida autorizzazione.
C. Il 24
novembre ed il 27 dicembre 2004 il municipio ha fatto presente al ricorrente
che il permesso di abitabilità gli avrebbe potuto essere rilasciato soltanto
dopo l'eventuale concessione di una licenza edilizia in sanatoria.
Preso atto delle intenzioni del ricorrente,
il 31 agosto 2005 il municipio l'ha diffidato ad abitare nella casa in questione,
in quanto sprovvista di licenza edilizia in sanatoria e del relativo permesso
di abitabilità.
Con decisione 22 settembre 2005 la stessa
autorità comunale ha in seguito negato a RI 1 il permesso di abitabilità,
ritenendo che la casa non era stata costruita conformemente ai piani originariamente
approvati.
Con distinti ricorsi RI 1 ha impugnato
entrambi i provvedimenti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con
giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto contro il divieto di abitare l'edificio ed accolto invece quello
rivolto contro il diniego del permesso di abitabilità.
Il Governo ha in sostanza confermato il
divieto di abitare l'edi-ficio, ritenendo che si giustificasse non già perché
la ricostruzione non era mai stata validamente autorizzata, ma perché il rilascio
del permesso di abitabilità era stato rifiutato con le decisioni del 24
novembre e 27 dicembre 2004.
La decisione 22 settembre 2005 con cui il
municipio si è nuovamente rifiutato di rilasciare tale permesso è invece stata
annullata per insufficienza degli accertamenti.
E. Contro la
decisione di confermare il divieto di abitabilità il soccombente si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente nega in sostanza che gli
scritti del 24 novembre e del 27 dicembre 2004 fossero decisioni impugnabili. A
suo avviso si tratterebbe di semplici atti interlocutori, non impugnabili.
F. Il
Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare
osservazioni. Il municipio si conferma invece nelle osservazioni presentate in
prima istanza a sostegno delle decisioni censurate.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio
censurato (art. 43 PAmm), è certa.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente postula l'assunzio-ne
di particolari prove. I fatti non sono peraltro contestati.
Considerandi
2.
2.1.
Oggetto di contestazione, in questa sede, è unicamente la decisione del Consiglio
di Stato di confermare il divieto di abitare l'edificio, realizzato dieci anni
or sono senza alcun valido permesso. Il ricorrente non contesta in effetti il
giudizio governativo nella misura in cui annulla la decisione di diniego del
permesso di abitabilità, senza comunque rilasciarlo. È quindi pacifico che la
casa in discussione non beneficia di alcun permesso di abitabilità.
2.2
Il controverso divieto di abitare l'edificio
è in sostanza un provvedimento di natura cautelare, volto ad inibirne l'utilizzazio-ne
fintanto che non verranno eventualmente concessi la licenza edilizia in
sanatoria ed il susseguente permesso d'abitabilità.
Ora, l'immobile non beneficia di alcun
permesso di abitabilità. Da questo limitato profilo, il controverso divieto
regge dunque alla critica del ricorrente.
Invano nega il ricorrente qualsiasi
carattere di decisione agli scritti del 24 novembre e del 27 dicembre 2004, con
cui il municipio gli aveva comunicato che il permesso di abitabilità gli avrebbe
potuto essere rilasciato soltanto dopo l'eventuale concessione di una licenza
edilizia in sanatoria. Dal fatto che questi scritti costituissero semplici
avvertimenti non si può comunque dedurre che il permesso di abitabilità gli sia
stato accordato. Né questa conclusione può essere tratta dall'annullamento
della decisione 22 settembre 2005 con cui il municipio gli ha negato tale
permesso.
2.3
Il divieto in contestazione,
contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, è tuttavia fondato anche
perché l'edificio realizzato non è mai stato autorizzato con regolare permesso
di costruzione. Costruito nel 1995 sulla base di una licenza edilizia
dichiarata nulla l'anno seguente, l'immobile non è mai stato utilizzato prima d'ora
a scopi abitativi. Da allora, il ricorrente non ha intrapreso alcunché per
tentare di sanare il grave, evidente e incontestato difetto. Nonostante le
sollecitazioni del municipio, la domanda di costruzione in sanatoria è stata
inoltrata soltanto dopo aver posto l'autorità comunale davanti al fatto
compiuto, andando ad abitare nell'edificio.
In tali circostanze, il controverso divieto
d'uso non appare per nulla lesivo del diritto. Il ricorrente era stato
ripetutamente avvertito che la casa non poteva essere utilizzata prima della
concessione di un permesso in sanatoria. Non si può dunque rimproverare al
municipio di aver esercitato in modo scorretto il potere d'apprezzamento che la
legge gli conferisce nell'ambito dell'adozione di misure cautelari volte a
conservare lo status quo in caso di abusi edilizi (Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm). Imputet
sibi.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,
va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Rancate, 6862 Rancate,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster