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Decisione

52.2005.390

Divieto di abitare un'edificio situato fuori zona edificabile

3 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisioni del 13 aprile e del 5 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ed

il municipio di CO 1 hanno rilasciato al ricorrente RI 1 il permesso di

ristrutturare e rendere abitabile un edificio situato nella zona agricola, in

località __________, fuori della zona edificabile (part. 1085).

Dietro analoga richiesta, il 18 agosto 1993

il municipio ha autorizzato il ricorrente a demolire l'immobile ed a

ricostruirlo nei limiti delle preesistenze. L'autorità cantonale non è stata

interpellata. I lavori di ricostruzione sono stati portati a termine prima della

fine del 1995.

B. Venutone a

conoscenza, il 17 novembre 1995 il Dipartimento del territorio ha impugnato la

predetta autorizzazione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Con giudizio 28 febbraio 1996 il Governo ha

accolto l'impugna-tiva, dichiarando nulla la licenza censurata, siccome

rilasciata dall'autorità comunale senza il concorso di quella cantonale,

competente ad autorizzare interventi fuori della zona edificabile.

Il predetto giudizio governativo non è stato

impugnato.

Il 27 marzo 1996 il municipio ha chiesto al

ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria. L'insorgente

ha dato seguito alla richiesta soltanto il 2 settembre 2005, dopo che si era

trasferito nella casa costruita dieci anni prima senza valida autorizzazione.

C. Il 24

novembre ed il 27 dicembre 2004 il municipio ha fatto presente al ricorrente

che il permesso di abitabilità gli avrebbe potuto essere rilasciato soltanto

dopo l'eventuale concessione di una licenza edilizia in sanatoria.

Preso atto delle intenzioni del ricorrente,

il 31 agosto 2005 il municipio l'ha diffidato ad abitare nella casa in questione,

in quanto sprovvista di licenza edilizia in sanatoria e del relativo permesso

di abitabilità.

Con decisione 22 settembre 2005 la stessa

autorità comunale ha in seguito negato a RI 1 il permesso di abitabilità,

ritenendo che la casa non era stata costruita conformemente ai piani originariamente

approvati.

Con distinti ricorsi RI 1 ha impugnato

entrambi i provvedimenti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

D. Con

giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

interposto contro il divieto di abitare l'edificio ed accolto invece quello

rivolto contro il diniego del permesso di abitabilità.

Il Governo ha in sostanza confermato il

divieto di abitare l'edi-ficio, ritenendo che si giustificasse non già perché

la ricostruzione non era mai stata validamente autorizzata, ma perché il rilascio

del permesso di abitabilità era stato rifiutato con le decisioni del 24

novembre e 27 dicembre 2004.

La decisione 22 settembre 2005 con cui il

municipio si è nuovamente rifiutato di rilasciare tale permesso è invece stata

annullata per insufficienza degli accertamenti.

E. Contro la

decisione di confermare il divieto di abitabilità il soccombente si aggrava

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente nega in sostanza che gli

scritti del 24 novembre e del 27 dicembre 2004 fossero decisioni impugnabili. A

suo avviso si tratterebbe di semplici atti interlocutori, non impugnabili.

F. Il

Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare

osservazioni. Il municipio si conferma invece nelle osservazioni presentate in

prima istanza a sostegno delle decisioni censurate.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio

censurato (art. 43 PAmm), è certa.

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente postula l'assunzio-ne

di particolari prove. I fatti non sono peraltro contestati.

Considerandi

2.

2.1.

Oggetto di contestazione, in questa sede, è unicamente la decisione del Consiglio

di Stato di confermare il divieto di abitare l'edificio, realizzato dieci anni

or sono senza alcun valido permesso. Il ricorrente non contesta in effetti il

giudizio governativo nella misura in cui annulla la decisione di diniego del

permesso di abitabilità, senza comunque rilasciarlo. È quindi pacifico che la

casa in discussione non beneficia di alcun permesso di abitabilità.

2.2

Il controverso divieto di abitare l'edificio

è in sostanza un provvedimento di natura cautelare, volto ad inibirne l'utilizzazio-ne

fintanto che non verranno eventualmente concessi la licenza edilizia in

sanatoria ed il susseguente permesso d'abitabilità.

Ora, l'immobile non beneficia di alcun

permesso di abitabilità. Da questo limitato profilo, il controverso divieto

regge dunque alla critica del ricorrente.

Invano nega il ricorrente qualsiasi

carattere di decisione agli scritti del 24 novembre e del 27 dicembre 2004, con

cui il municipio gli aveva comunicato che il permesso di abitabilità gli avrebbe

potuto essere rilasciato soltanto dopo l'eventuale concessione di una licenza

edilizia in sanatoria. Dal fatto che questi scritti costituissero semplici

avvertimenti non si può comunque dedurre che il permesso di abitabilità gli sia

stato accordato. Né questa conclusione può essere tratta dall'annullamento

della decisione 22 settembre 2005 con cui il municipio gli ha negato tale

permesso.

2.3

Il divieto in contestazione,

contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, è tuttavia fondato anche

perché l'edificio realizzato non è mai stato autorizzato con regolare permesso

di costruzione. Costruito nel 1995 sulla base di una licenza edilizia

dichiarata nulla l'anno seguente, l'immobile non è mai stato utilizzato prima d'ora

a scopi abitativi. Da allora, il ricorrente non ha intrapreso alcunché per

tentare di sanare il grave, evidente e incontestato difetto. Nonostante le

sollecitazioni del municipio, la domanda di costruzione in sanatoria è stata

inoltrata soltanto dopo aver posto l'autorità comunale davanti al fatto

compiuto, andando ad abitare nell'edificio.

In tali circostanze, il controverso divieto

d'uso non appare per nulla lesivo del diritto. Il ricorrente era stato

ripetutamente avvertito che la casa non poteva essere utilizzata prima della

concessione di un permesso in sanatoria. Non si può dunque rimproverare al

municipio di aver esercitato in modo scorretto il potere d'apprezzamento che la

legge gli conferisce nell'ambito dell'adozione di misure cautelari volte a

conservare lo status quo in caso di abusi edilizi (Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm). Imputet

sibi.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,

va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Rancate, 6862 Rancate,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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