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Decisione

52.2005.392

Domanda per la posa di un frigorifero in zona nucleo (distinzione fra lavori sottoposti a permesso e lavori esenti)

22 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i portici del nucleo (part. n. __________);

viste le risposte:

- 13 dicembre 2005 del

Consiglio di Stato;

- 16 dicembre 2005 del

municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

A. Le

ricorrenti sono gestrice, rispettivamente gerente dello __________, situato

sotto i portici del nucleo di __________ (zona NP; part. __________).

Nel corso dell'estate 2005, il

municipio ha constatato che sotto il portico antistante l’esercizio pubblico

era stato installato un frigorifero mobile (m 0.60 x 0.80 x 2.00). Richiamato

il diritto di passo, che grava l'area dei portici a favore del comune, il 7

luglio 2005 l'autorità comunale ha sollecitato la

gerente del bar a chiedere l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 7 del

regolamento disciplinante l'uso dell'area dei portici, che intendeva quanto prima

sottoporre al consiglio comunale.

Contro questa richiesta le

ricorrenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato, contestando l'esistenza

di una valida base legale.

In sede di risposta al ricorso

il municipio si è richiamato alle NAPR, che impongono fra l'altro di mantenere

aperti i portici (art. 37 NAPR).

B. Con

giudizio 8 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo

che la posa del frigorifero soggiacesse a licenza edilizia, perché si tratterebbe

di un impianto di carattere stabile e duraturo, che altererebbe l'aspetto

estetico della zona, tutelato dalle NAPR.

C. Contro il

predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

risoluzione municipale.

Secondo le ricorrenti la posa

del frigorifero non sarebbe soggetta a permesso di costruzione. Il mobile non

inciderebbe sull'uso del suolo e non altererebbe i valori paesaggistici del

luogo. Nessun altro esercente sarebbe inoltre stato obbligato a chiedere un simile

permesso. Il giudizio governativo riformerebbe infine a loro danno il

provvedimento censurato.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Alla medesima conclusione

giunge il municipio, sostenendo che la posa del frigorifero rientra negli

interventi soggetti all'obbligo del permesso di costruzione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva delle ricorrenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La

situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota

a questo tribunale.

Considerandi

2.

2.1. Oggetto

del contendere è un provvedimento mediante il quale il municipio ha sollecitato

le ricorrenti a chiedere formalmente il permesso per il frigorifero che hanno

installato sotto i portici nel nucleo.

Inizialmente, il provvedimento

si richiamava all'art. 7 di un regolamento sull'uso dei portici, non ancora in

vigore, che il municipio intendeva sottoporre al consiglio comunale per

l'adozione. Nella misura in cui in tale richiesta erano ravvisabili gli estremi

di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 5 PA, il provvedimento era da annullare,

siccome palesemente privo di base legale.

2.2

In sede di risposta al

ricorso, l'autorità comunale ha tuttavia rettificato l'impostazione giuridica

della richiesta, precisando che la base legale andava ricercata nella

legislazione edilizia, in particolare nell'art. 37 NAPR, che disciplina gli

interventi ammissibili nel nucleo del comune e che, a suo avviso,

assoggetterebbe la posa di un frigorifero mobile all'obbligo del permesso di

costruzione.

2.3

Con il giudizio censurato

il Governo ha accreditato questa nuova tesi, confermando il provvedimento

impugnato.

Contrariamente a quanto

assumono le ricorrenti, il giudizio governativo non ha modificato a loro danno

la decisione censurata. Oggetto del contendere è infatti rimasto l'obbligo di

chiedere un permesso per installare un frigorifero sotto i portici davanti al

bar.

Cambiata è soltanto la base

legale, addotta dall'autorità comunale per giustificare tale obbligo.

Cambiamento, che è stato peraltro prospettato dallo stesso municipio già in

sede di risposta al ricorso, senza suscitare alcuna reazione da parte delle insorgenti,

che, pur potendo prendere posizione al riguardo, hanno rinunciato ad avvalersi

della facoltà di replicare.

3.

3.1. L'ordine

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria si configura come un

provvedimento impugnabile, ancorché incoercibile, mediante il quale l'autorità,

accertato che un'opera rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni è

stata realizzata od è utilizzata senza la necessaria autorizzazione od in contrasto

con la licenza ricevuta, sollecita il proprietario ad inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria al fine di verificare la legittimità materiale

dell’intervento in modo formalmente abusivo.

3.2

Nel caso concreto, va

dunque esaminato se le ricorrenti fossero tenute a chiedere un permesso di

costruzione per installare il frigorifero sotto i portici davanti al loro

esercizio pubblico. Controverso è unicamente l'obbligo di inoltrare una domanda

di costruzione. Esula invece dai limiti del presente giudizio la questione di

sapere se il frigorifero installato sia conforme o meno all'ordinamento

edilizio concretamente applicabile, in particolare alle NAPR ed al DLBN, che

disciplina la zona del nucleo, dichiarata sito pittoresco.

4.

4.1.

Giusta gli art. 22 LPT e 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati

solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia). La licenza

edilizia, dispone a sua volta l’art. 1 cpv. 2 LE, è in particolare necessaria

per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il

cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere , nonché

per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece

necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le

costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 LE).

In generale, sono soggetti

all'obbligo del permesso tutti gli interventi edilizi atti ad influire

sull'ordinamento delle utilizzazioni. Possono esserne esentate soltanto costruzioni

d'importanza minima, irrilevanti da questo profilo (DFGP, Commento alla LPT, ad

art. 22 n. 8; Leutenegger; Das formelle Baurecht der Schweiz; II. ed., n.

82-89; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, n. 177 ss.).

In quest'ottica, l'art. 4 RLE

enumera a titolo esemplificativo gli interventi soggetti all'obbligo del

permesso, precisando fra l'altro che la licenza è necessaria per il deposito di

materiali e macchinari di qualsiasi natura (lett. e). L’art. 3 cpv. 1 RLE

elenca invece in dettaglio gli interventi non soggetti a permesso di costruzione.

Fra questi sono annoverate le costruzioni provvisorie, ossia le opere destinate

a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i). L'esenzione

dalla licenza, soggiunge l’art. 3 cpv. 2 RLE, non dispensa comunque da

un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza,

nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.

4.2

Per principio, sono

considerate costruzioni, ovvero edifici e impianti, tutte le opere legate in

modo più o meno stabile al suolo, che sono atte ad incidere sull'ordinamento

delle utilizzazioni, alterando la configurazione degli spazi, gravando sulle infrastrutture

d'urbanizzazione o ripercuotendosi sull'ambiente. Soggetto a permesso di

costruzione è comunque anche il semplice uso del suolo allo scopo di

depositarvi materiali, di installarvi attrezzature mobili in modo stabile e

duraturo o di esercitarvi attività rilevanti dal profilo pianificatorio,

ambientale o della polizia delle costruzioni.

La distinzione tra lavori

sottoposti a permesso e lavori esenti può dar luogo a difficoltà a causa della

molteplicità delle situazioni che si possono presentare (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 638 e rimandi). Al riguardo non ci si

può fondare su criteri formali, ma occorre tener conto di tutti gli aspetti. Da

un lato, occorre considerare le finalità del procedimento di rilascio del permesso,

che postulano una generalizzazione dell'obbligo. Dall'altro, va tuttavia tenuto

conto della libertà della proprietà, che suggerisce di non estendere a

dismisura la cerchia degli interventi assoggettati a tale obbligo (BEZ 2005 n.

35, consid. 4 c).

5.5.1

Nel caso in esame, l’installazione sotto i portici del nucleo

protetto di __________ di un frigorifero mobile di dimensioni relativamente modeste

(m 0.60 x 0.80 x 2.00) per la

durata della stagione turistica non costituisce un'utilizzazione del suolo suscettibile

di determinare in capo al proprietario del fondo ed all'installatore l'obbligo

di chiedere preventivamente il permesso di costruzione.

Il controverso frigorifero può invero essere

considerato un impianto. Pur presentando connotazioni di stabilità, non essendo

ancorato al suolo, non è tuttavia un impianto fisso. La superficie che occupa

(0.48 mq) è minima. Di scarso rilievo sono pure l'ingombro che rappresenta

(0.96 mc) e l'impatto paesaggistico che ne deriva. Insignificanti sono infine

le ripercussioni ambientali, in particolare le immissioni foniche. Si tratta

dunque di un'installazione riconducibile alla categoria delle opere edilizie di

minima importanza, che l’art. 1 cpv. 3 LE esime dall'obbligo del permesso

nell'intento di rendere ragionevolmente praticabili i compiti assegnati ai

municipi nell'ambito del controllo preventivo dell'attività edilizia e dell'uso

del suolo in generale. Una diversa conclusione non può essere accreditata,

poiché finirebbe per svuotare tale disposizione di qualsiasi portata pratica,

vanificandone gli scopi e gravando inutilmente sia l'amministrazione, sia il

cittadino, costretto a chiedere preventivamente il permesso di costruzione per

ogni minimo cambiamento della configurazione della sua proprietà fondiaria.

Invano si richiama il municipio resistente

all'art. 37 NAPR, a norma del quale i portici

dovranno rimanere aperti sia frontalmente che lateralmente, privi di serramenti

fissi o amovibili (come tende o lamelle), di rivestimenti che coprano l'intonaco

della muratura, di arredamenti di tipo fisso (come bancarelle, armadi o vetrine

infissi nella muratura o altrimenti ancorati alla muratura o al pavimento), che

altererebbero il valore ambientale interno e il valore paesaggistico esterno

dei portici. La norma si limita a disciplinare l'assetto edilizio dei

portici. Non istituisce un obbligo illimitato di chiedere preventivamente il

permesso di costruzione per qualsiasi modifica della situazione esistente.

Prova ne è, del resto, che il municipio non ha promosso a carico delle

ricorrenti alcun procedimento contravvenzionale per violazione formale della

LE, commessa esponendo il frigorifero senza chiedere preventivamente il

permesso.

Né permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che il nucleo di __________ sia dichiarato sito pittoresco

ai sensi del DLBN. Vincolo, questo, che renderebbe oltretutto necessario l'inoltro

di una domanda di costruzione secondo la procedura ordinaria di rilascio della

licenza edilizia. L'obbligo di chiedere preventivamente la licenza edilizia

anche per piccole costruzioni non dipende tanto dalle norme concretamente

applicabili, quanto piuttosto dall'intensità dell'esigenza di sottoporre una determinata

utilizzazione del suolo ad un controllo preventivo della sua conformità con il

diritto materiale concretamente applicabile. Ove, come nel caso in esame,

avente per oggetto l'installazione stagionale di un frigorifero mobile, la

verifica della legittimità sostanziale di tali opere od usi del suolo possa

essere esperita anche a posteriori senza particolari inconvenienti ben

si può ammettere, anche per motivi di semplice proporzionalità, che simili

piccoli interventi vadano esenti dall'obbligo del permesso.

5.2

Questa conclusione non sta

comunque a significare che la posa del frigorifero possa sfuggire alle

prescrizioni del PR e del DLBN. L'esenzione dall'obbligo del permesso, avverte chiaramente

l'art. 3 cpv. 2 RLE, non dispensa comunque questi piccoli interventi da

un'esecuzione conforme alla legge ed alle regole dell'arte (BEZ 2005 n. 35

consid. 4 b). Nulla impedisce dunque al municipio di vietare l'ulteriore installazione

del frigorifero qualora dovesse ravvisarvi un contrasto inammissibile con i

vincoli sanciti dall'art. 37 NAPR sopra citato. Parimenti non gli impedisce di

ordinarne l'allontanamento, qualora l'autorità cantonale, debitamente

interpellata, dovesse ritenere disatteso il divieto di alterare i siti

pittoreschi sancito dall'art. 3 RBN.

6.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque

accolto, annullando la decisione municipale impugnata ed il giudizio

governativo che la conferma, siccome lesivi del diritto.

Dato l'esito, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili di entrambe le istanze sono

invece poste a carico del comune secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 1, 21 LE; 3 e 4 RLE;

18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§

Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio

di Stato (n. 5274);

1.2. la decisione 7 luglio 2005 del CO 1.

2. Non

si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà a RI 1 e alla RI

2 SA fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio di Morcote, 6922 Morcote,

1 patrocinato da: avv. Nicola

Brivio, 6901 Lugano,

2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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