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Decisione

52.2005.393

Autorizzazione per l'esercizio della professione di architetto

10 luglio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 ha conseguito il 10 maggio 1984 il diploma di architetto presso

il Politecnico federale di Zurigo.

L'11 aprile 2004 egli ha inoltrato all'OTIA un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione

permanente all'esercizio della professione di architetto, allegando alla

medesima una copia del titolo di studio, l'estratto del casellario giudiziale e

due attestati dell'Ufficio esecuzione di Lugano, dai quali risultava che era

stato oggetto di 35 procedimenti esecutivi e che a suo carico erano stati

emessi 24 attestati di carenza beni, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, il

9 gennaio 2004.

B. Il 9 novembre 2005 il Consiglio dell'OTIA ha risolto di respingere

detta richiesta, in quanto RI 1 non adempiva il requisito personale previsto

dall'art. 6 lett. d della legge cantonale del 24 marzo 2004 sull'esercizio

delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA), giusta il quale il

richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza beni e non deve

essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento. In particolare,

esso ha rilevato che a carico dell'istante erano stati emessi ancora in tempi

recenti degli attestati di carenza beni.

C. Avverso questa decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e postulando il rilascio

dell'autorizzazione cantonale richiesta. Sostiene in sostanza che il requisito

personale stabilito dall'art. 6 lett. d LEPIA è contrario alla Costituzione

federale, in quanto violerebbe il principio della dignità personale, la libertà

economica e il divieto d'arbitrio. A questo proposito afferma che la situazione

finanziaria di un architetto o di un ingegnere non influisce sulla sua idoneità

ad esercitare correttamente la professione. Aggiunge che l'applicazione di

detta disposizione conduce a dei risultati assurdi e che l'interpretazione

della stessa data dal resistente – secondo cui il termine di 5 anni contemplato

dalla medesima varrebbe anche per gli attestati di carenza beni -, pur essendo

volta ad attenuarne il rigore, non porta a risultati soddisfacenti.

All'accoglimento del gravame si oppone l'OTIA,

adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 cpv. 1

LEPIA e la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA in Ticino l'esercizio delle

professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di

attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi

speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per

esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale

autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti

requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla

legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).

Per quanto riguarda in particolare quest'ultime, l'art. 6 LEPIA stabilisce che

per poter esercitare le professioni di ingegnere e architetto nel Cantone, il

richiedente deve avere l'esercizio dei diritti politici (lett. a), non avere

subito in Svizzera o all'estero condanne penali per atti contrari alla dignità

professionale (lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere

gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato

in fallimento (lett. d) e infine non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni,

di decisioni di revoca ad esercitare la professione da parte delle competenti

autorità di un altro Cantone o Stato (lett. e).

3.

Il

ricorrente contesta innanzitutto la costituzionalità del requisito personale imposto

dall'art. 6 lett. d LEPIA. A suo parere, esso, come pure la decisione emanata

nei suoi confronti dal Consiglio dell'OTIA in applicazione di detta norma,

costituiscono un'inammissibile ingerenza nella sua attività professionale di

architetto, la quale non risponde a nessun reale interesse pubblico e appare

sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.

3.1

Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo

Cost/TI, i tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto

federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio

della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la

compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e

internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso di esame

di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo

astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., n. 375

segg. e riferimenti).

3.2

Fatta questa premessa, è bene ricordare che la libertà economica,

garantita dall'art. 27 cpv. 1 Cost., protegge ogni attività economica privata

esercitata a titolo professionale, volta al conseguimento di un guadagno o di

un reddito (DTF 125 I 267 consid. 2b consid. 3a; 124 I 310 consid. 3a; RDAT

I-2001 N. 45 pag. 175,2P.11/2000, consid. 5a e relativi rinvii).

Come tutte le libertà fondamentali, anche quella in rassegna non è assoluta, ma

può essere soggetta a restrizioni, in base alle condizioni previste dall'art. 36 Cost. I Cantoni possono dunque

apportare delle restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività

economica al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute, i buoni costumi e

la buona fede nei rapporti commerciali come pure di prevedere delle limitazioni

fondate su motivi di politica sociale, a patto che queste misure poggino su di

una base legale e si limitino, conformemente al principio di proporzionalità, a

quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF

125.

I 276 consid. 3a e riferimenti). La

giurisprudenza ha invece escluso la possibilità di apportare delle limitazioni,

basate su ragioni di politica economica, ossia di adottare delle misure che

intervengono nel gioco della libera concorrenza per favorire certi rami di

attività lucrativa e per dirigere l'attività economica secondo un piano

prestabilito (DTF 125 I 431 consid. 4b; 121 I 129 consid. 3b).

3.3

La LEPIA

costituisce nel suo insieme una normativa di polizia volta a promuovere la

dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

(art. 1 cpv. 1 LEPIA); essa stabilisce inoltre le condizioni per essere ammessi

ad esercitare tali attività nel Cantone Ticino (art. 1 cpv. 2 LEPIA).

La scelta legislativa di far dipendere la possibilità di svolgere la professione

di ingegnere e di architetto, oltre che dal possesso dei necessari titoli di

studio, anche dall'adempimento di determinati requisiti personali riprende

quanto già contemplato dall'art. 7 della vecchia legge sulla protezione e sull'esercizio

delle professioni di ingegnere e d'architetto del 20 marzo 1990 (vLPEPIA) e il

suo scopo va sostanzialmente individuato nella volontà del legislatore di assicurare,

analogamente a quanto avviene per gli avvocati, che i professionisti iscritti

all'albo dell'OTIA siano persone degne della massima fiducia da tutti i punti

di vista (cfr. in proposito Messaggio del Consiglio di Stato n. 3091 del 7 ottobre

1986.

concernente la legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni d'ingegnere

e di architetto, in RVGC 1989 IV pag. 1911).

3.4

Per quanto riguarda più specificatamente la condizione di solvibilità di

cui all'art. 6 lett. d LEPIA, va rilevato che analogo requisito è pure previsto

per l'esercizio di altre professioni a livello sia federale, sia cantonale. L'art.

26.

cpv. 1 LEF riserva d'altronde in modo esplicito ai Cantoni la facoltà di

prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti

di diritto pubblico, quale tra l'altro, l'interdizione dall'esercizio di una

professione o di un'attività subordinata ad autorizzazione. L'adozione di simili

misure è comunque ammessa soltanto se le stesse non danno luogo ad una

violazione della libertà economica. Ciò presuppone l'esistenza di un interesse

pubblico preminente volto ad evitare l'insorgere di particolari pericoli

derivanti dallo stato di insolvenza del professionista in questione, tale da

giustificare, in virtù del principio della proporzionalità, l'esclusione del

medesimo dall'esercizio dell'attività economica (cfr. Urs Engeler in: A. Staehelin/T.

Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, n. 5 ad art. 26).

A questo proposito, vanno ad esempio citati l'art. 8 lett. c della legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), l'art. 8 lett. e

della legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (LAvv), gli art. 13

ciffra 4 e 21 cpv. 2 ciffra 4 della legge cantonale sul notariato del 23

febbraio 1983 (LN), nonché l'art. 8 lett. d della legge cantonale sull'esercizio

delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (LFid), i quali prevedono per

l'appunto l'assenza di attestati di carenza beni e/o di fallimenti per poter

esercitare la professione di avvocato, notaio e fiduciario, nonché per iscriversi

alla pratica legale e a quella notarile.

Nei casi appena menzionati, dottrina e giurisprudenza giustificano l'imposizione

di tale condizione con il fatto che, trattandosi di professioni che implicano

la gestione di beni altrui o la rappresentanza nei confronti di privati o delle

autorità di valori patrimoniali appartenenti a terzi, vi è un interesse a fare

in modo che detti professionisti non cerchino di abusare della fiducia in loro

riposta dai clienti per risolvere i propri problemi finanziari (cfr. Messaggio

del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati, in FF 1999 5017; STF del 10 luglio 1997 in re X, pubblicata in

SJ 1997, 667 e seg.; STF del 2 marzo 1997 inc. n.2P.190/1996 consid. 3d con

numerosi rinvii dottrinali). In quest'ordine d'idee, il Tribunale federale, in

una sentenza del 5 febbraio 1996, ha considerato compatibile con la libertà

economica la condizione di solvibilità imposta dalla legislazione ginevrina concernente

gli agenti privati di sicurezza per il rilascio dell'autorizzazione ad

esercitare quest'ultima professione, rilevando come la stessa fosse sorretta

dalla necessità di evitare che le persone attive in questo specifico settore

possano cadere nella tentazione di appropriarsi dei valori patrimoniali che vengono

loro affidati in custodia allo scopo di estinguere i loro debiti personali (STF

del 5 febbraio 1996 inc. n.2P.254/1995 consid. 4c).

Come giustamente rilevato dall'OTIA nella sua risposta al gravame, nel

Cantone Ticino l'assenza di attestati di carenza beni e di fallimenti

costituisce una condizione anche per il rilascio del certificato di capacità

necessario alla gestione di un esercizio pubblico (art. 27 cpv. 1 lett. b

LEsPub) e rappresenta dunque una premessa per poter esercitare una professione

che, a differenza dei casi appena illustrati, non implica la gestione, la rappresentanza

o la custodia di beni di terzi. Il citato requisito è comunque stato ritenuto

dalla prassi rispettoso della libertà economica per il fatto che esso mira da

un lato a promuovere la professionalità dei gerenti, in quanto

persone responsabili del buon andamento dell'esercizio pubblico, e dall'altro a

garantire in questo particolare settore d'attività la buona fede nelle

relazioni commerciali, soprattutto tra gli esercenti e i loro fornitori (STA

del 4 settembre 2003 consid. 3.3).

3.5

In concreto, l'esistenza di un interesse pubblico atto a

giustificare il diniego dell'autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere

e di architetto in caso di comprovata insolvenza personale dell'istante appare

più che discutibile.

A prescindere dal fatto che sia i materiali legislativi relativi alla vecchia

LPEPIA, che quelli concernenti la normativa attualmente in vigore non forniscono

alcuna indicazione in merito alle ragioni che hanno spinto il legislatore ticinese

ad esigere l'adempimento di una simile condizione (ciò che, tra l'altro,

costituisce un unicum a livello nazionale in questo settore), non è dato

di vedere in che modo la situazione di insolvenza personale di un ingegnere o

di un architetto possa influire sulla qualità delle sue prestazioni o costituisca

una concreta e diretta minaccia per il patrimonio o gli interessi di terzi e in

particolare dei suoi clienti. I servizi offerti da queste categorie

professionali non implicano infatti la gestione o la rappresentanza di

interessi o valori patrimoniali di terzi. Certo, può succedere che il progettista

di un opera al quale è stata affidata anche la direzione dei lavori debba in

questo ambito occuparsi, su incarico e per conto del committente, pure di alcuni

aspetti finanziari dell'operazione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il

committente, al quale è stato concesso un credito di costruzione da parte di

una banca, conferisce al direttore dei lavori procura su questa relazione

bancaria affinché possa saldare direttamente le fatture degli artigiani incaricati

della realizzazione dell' opera. In questi casi, l'architetto o l'ingegnere che

si è assunto una simile compito ha la facoltà di disporre del patrimonio del

proprio cliente alla stessa stregua di un fiduciario, per cui l'imposizione di determinate

condizioni di solvibilità sul piano personale potrebbe, al limite, entrare in

linea di conto, anche se per il vero v'è da chiedersi sino a che punto il

legislatore sia tenuto a proteggere il committente dai rischi per il proprio

patrimonio derivanti da una sua libera scelta contrattuale. In ogni caso occorre

considerare che non tutti i professionisti che sono iscritti o che intendono

iscriversi all'albo dell'OTIA offrono alla loro clientela servizi di direzione

dei lavori. Inoltre anche laddove ciò avviene è quasi sempre il committente

dell'opera, nonché beneficiario del finanziamento, a disporre del medesimo e ad

intrattenere direttamente le relazioni con le banche. Non si può dunque, per

evidenti ragioni di proporzionalità, imporre indiscriminatamente a tutte le

categorie professionali soggette all'obbligo di iscrizione all'albo dell'OTIA il

rispetto - pena la loro esclusione dall'esercizio della professione nel Cantone

- di una condizione personale che tutt'al più potrebbe risultare giustificata soltanto

in alcune singole situazioni.

È comunque verosimile che la disposizione in esame sia stata soprattutto introdotta

per permettere all'OTIA di esercitare un certo controllo sui propri affiliati e

per consentire quindi a questo organismo di escludere dal mercato quei professionisti

che, a causa della loro personale situazione finanziaria, potrebbero non essere

in grado di portare a termine gli incarichi ricevuti, non disponendo di risorse

sufficienti per poter proseguire la loro attività. Si tratta però nuovamente di

un motivo che non basta a giustificare una restrizione della libertà economica così

incisiva come quella qui in esame. A parte il fatto che è perlomeno dubbio che

un Cantone possa esigere da persone appartenenti ad una singola categoria

professionale una condotta finanziaria personale tale da escludere qualsiasi

rischio di questo genere per la propria clientela (in questo senso STF del 13

marzo 2000, in re S., inc.2P.196/1999, consid. 3c/bb), esistono comunque altri

strumenti, assai meno restrittivi delle libertà fondamentali, che garantiscono in

questi casi al pubblico un'adeguata tutela dei suoi interessi. In primo luogo occorre

considerare che chi si rivolge ad un ingegnere o ad un architetto per ottenere una

consulenza o per conferirgli un mandato di progettazione, già dispone, in caso

di difettoso adempimento dell'incarico o di intempestiva interruzione del rapporto

contrattuale, di tutta una serie di mezzi previsti dall'ordinamento civile e

penale per far valere i propri diritti anche a livello giudiziario. Per quanto

poi riguarda la capacità di questi professionisti di far fronte a possibili

pretese di risarcimento per danni cagionati a terzi in seguito alla violazione

di regole dell'arte, la soluzione in esame non offre particolari garanzie al

pubblico. Nulla permette infatti di affermare che un architetto o un ingegnere

non gravato da attestati di carenza beni o che non ha mai subito un fallimento

negli ultimi 5 anni sia comunque in grado di far fronte ad una domanda d'indennizzo

avanzata nei suoi confronti. Diversa sarebbe la situazione se la legge prescrivesse

l'obbligo per le persone che operano nei settori professionali contemplati

dalla LEPIA di disporre di una copertura assicurativa RC.

Né tantomeno bastano a giustificare la querelata restrizione generiche considerazioni

legate alla tutela della dignità professionale: il solo fatto che un libero

professionista sia oberato da debiti non consente infatti di trarre delle

conclusioni in merito alle sue qualità personali, visto che una simile

situazione può subentrare anche senza alcuna colpa dell'interessato o

addirittura per nobili motivi altruistici (STF del 6 marzo 1996 in re R., inc.

n.2P.190/1996, consid. 4d).

3.6

In siffatte circostanze, bisogna pertanto ritenere

che la scelta compiuta dal legislatore ticinese di fare

in tutti i casi dipendere il diritto di esercitare nel Cantone le professioni

di ingegnere e di architetto dall'assenza di attestati di carenza beni o di

fallimenti viola la libertà economica, non essendo sorretta da sufficienti interessi

pubblici e, soprattutto, risultando lesiva del principio della proporzionalità.

Nulla muta a questo proposito che l'OTIA, come indicato in sede di risposta, sia

solita interpretare la regola sancita dall'art. 6 lett. d LEPIA nel modo più

favorevole possibile agli istanti, estendendo il limite temporale di 5 anni,

previsto per i fallimenti, anche ai casi dove sussistono unicamente attestati

di carenza beni. Infatti, tale accorgimento non permette, perlomeno nel caso

concreto, di porre rimedio all'incostituzionalità della misura adottata nei

confronti del ricorrente.

Di conseguenza il ricorso dev'essere accolto e la decisione con cui il Consiglio

dell'OTIA, applicando la citata norma, ha negato all'insorgente l'autorizzazione

a svolgere la professione d'architetto va annullata, in quanto contraria al

diritto costituzionale.

Ritenuto che in base a quanto emerge dagli atti, RI 1, adempie i restanti

requisiti professionali e personali stabiliti dagli art. 5 e 6 LEPIA, gli atti

sono retrocessi al Consiglio dell'OTIA, affinché questo gli rilasci l'autorizzazione

richiesta.

4.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano

ripetibili, visto che il ricorrente ha agito in giudizio senza essere patrocinato

da un avvocato iscritto all'ordine (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 36 Cost.; 5, 6 e 25 LEPIA; 3, 18,

28, 31, 43, 46, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione 9 novembre 2005 con cui il Consiglio dell'OTIA ha

negato a RI 1 l'autorizzazione per

l'esercizio della professione di architetto è annullata;

1.2. è fatto ordine al Consiglio dell'OTIA di rilasciare al

ricorrente l'autorizzazione ad esercitare la professione di

architetto nel Cantone Ticino.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.—sono poste a carico dell'OTIA.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

CO 1

patrocinato da: PA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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