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Decisione

52.2005.394

Ricongiungimento famigliare

17 gennaio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i nonni materni A__________ e P__________.

Con decisione 16 febbraio 2001, confermata

dal Consiglio di Stato il 28 marzo successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

ha respinto la domanda di L__________ volta a ottenere il ricongiungimento

familiare con RI 1 in Svizzera, considerandola tardiva.

Per lo stesso motivo, un'identica domanda depositata

il 12 marzo 2003 è stata respinta dal dipartimento il 21 luglio seguente.

C. a) Il 22

luglio 2005 P__________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, per il

tramite del Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, che suo nipote RI 1

fosse autorizzato a entrare e a risiedere nel nostro Paese per vivere presso la

madre L__________.

Ella ha motivato la domanda con il fatto che

il medico aveva ordinato sia a lei che a suo marito riposo assoluto in quanto

anziani e malati e che pertanto, a causa delle loro precarie condizioni di

salute, essi non erano più in grado di occuparsi di RI 1.

b) Il 9 settembre 2005 l'autorità

dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di RI 1 e di

non rilasciargli un permesso di dimora, ritenendo il ricongiungimento tardivo e

non dettato da circostanze oggettive.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.

D. Con

giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,

perché non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le

relazioni come erano state vissute fino a quel momento.

Secondo il Governo, le condizioni di salute

dei nonni materni non sarebbero di una gravità tale da impedire loro di

occuparsi del nipote, tanto più che egli ha raggiunto un'età che gli consente

una maggiore indipendenza e necessita di minori attenzioni.

E. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere autorizzato a

entrare in Svizzera per essere posto al beneficio di un permesso di dimora. In

via del tutto subordinata, chiede di rinviare gli atti al Consiglio di Stato

per nuovo giudizio.

Chiede che la domanda di ricongiungimento familiare

venga decisa con spirito positivo, umanità e diligenza, conformemente alla Convenzione

sui diritti del fanciullo.

Ritiene che, rispetto alle precedenti

domande di ricongiungimento familiare del 2001 e 2003, le condizioni per

riunirsi con sua madre siano finalmente adempiute perché i nonni materni, a

causa della loro salute precaria, non sarebbero più in grado di occuparsi di

lui.

Pone inoltre in evidenza di avere sempre

mantenuto con sua madre un legame intenso e vivo tramite reciproche visite regolari.

F. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase

LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere

inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano

con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che

la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri

domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre

svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).

Al momento, determinante, della richiesta

del permesso di soggiorno per vivere con la madre cittadina svizzera, __________

aveva 15 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla

norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono

dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione

dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale

attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile

in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto

ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

1.4. In tali circostanze, può rimanere

indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8

CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche

art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II

377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare se la relazione tra L__________

e il figlio RI 1 sia stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193

consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 17

cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello

giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per

consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque

applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non

esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere

il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga

proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137

consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).

Nella valutazione di tale aspetto, si deve

tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali

cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante

il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita,

va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente

chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329

consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il

genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni

familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura

ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid.

3.1.3

).

Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase

LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive

volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere

da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in

effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,

ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.

L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,

risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il

ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;

125.

II consid. 2a e 2d).

Valgono per analogia i principi appena

esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è

restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro

famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid.

2c).

3.

In

concreto, L__________ è entrata in Svizzera il 12 agosto 1993 per sposarsi e

vivere con un cittadino elvetico lasciando RI 1, che all'epoca aveva poco meno

di 4 anni di età e sarà riconosciuto dalla madre solo nel 1999, nella Repubblica

Dominicana presso i nonni materni.

Ora, non è la prima volta che viene chiesto al

dipartimento che RI 1 possa riunirsi con la madre nel nostro paese. Le sue precedenti

domande del 5 gennaio 2001 e del 12 marzo 2003 sono state a ragione respinte in

quanto il ricongiungimento era stato richiesto tardivamente, madre e figlio

vivendo separati da quasi dieci anni.

Con l'istanza inoltrata il 22 luglio 2005, è

stata questa volta invocata una modifica delle relazioni esistenti. I nonni

materni non sarebbero più in grado di occuparsi di RI 1 a causa delle loro

precarie condizioni di salute e della loro età avanzata: A__________ (1927)

soffre di cardiosclerosi con HA e arterosclerosi cerebrale, P__________ (1944)

di cardiopatia ipertensiva (v. i certificati medici 21 maggio 2005 allegati

alla domanda).

Ora, a prescindere del fatto che nulla è

dato a sapere sulla prognosi e sui disturbi da loro accusati, se non che è

stato genericamente raccomandato loro riposo assoluto, non è comunque dato a

vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni siano tali da impedire a RI

1.

di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana, da costringerlo a

raggiungere la madre in Svizzera, unico legame che ha nel nostro paese, e

inserirlo in un ambiente con un sistema culturale diverso dal suo, per poi trovarsi

confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto

di vista scolastico e in seguito professionale. Non è certo la presenza in

Ticino di una nutrita comunità dominicana che permette di ritenere il contrario.

Non va dimenticato nemmeno che RI 1 è ormai

prossimo alla fine della scuola dell'obbligo. Si può quindi ritenere che egli non necessiti più di tutte quelle cure ed

attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre i nonni materni sono stati in grado

fino ad oggi di occuparsi dello stesso e nulla le impedisce di farsi coadiuvare

per tale scopo, se del caso, da terze persone, visti i modesti bisogni di

custodia del nipote ormai in età adolescenziale (cfr. DTF 129 II 249 consid.

2.2

; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61,

consid. 3c).

Non porta poi a diversa conclusione il fatto

che madre e figlio abbiano sempre tenuto regolarmente dei contatti, in quanto è

del tutto naturale che essi mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.

Da quanto precede, non si vedono

oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto L__________ ad avviare una pratica di

ricongiungimento familiare con RI 1 se non, verosimilmente, la volontà di porlo

al beneficio di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire

professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.

Si deve dunque concludere che i presupposti

di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità

non è stato violato.

4.

Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU.

4.1

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

4.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo

violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati dal

1993.

Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una

modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato

diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva

in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere

considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si

tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati

motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di RI 1 risponda al

soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o

professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a L__________ di continuare a mantenere le relazioni

personali con il figlio come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa

internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio

abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di

polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della

misura adottata.

In questo senso, nella misura in cui la

Convenzione sui diritti del fanciullo è applicabile nel caso concreto, il diritto

invocato dall'insorgente a considerare la domanda di ricongiungimento familiare

con spirito positivo, umanità e diligenza non appare pertanto violato (art. 10

n. 1 della menzionata convenzione).

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;

8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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