52.2005.394
Ricongiungimento famigliare
17 gennaio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2005.394
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
art. 17 agg. 2 LDDS
Incarto n.
52.2005.394
Lugano
17 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 di
RI 1
rappr. dalla madre L__________, a sua volta rappr. dal
RA 1
contro
la risoluzione 8 novembre 2005 (n. 5289) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso
la decisione 9 settembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di
rilascio di un permesso di soggiorno (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
- 6 dicembre 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 13 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina dominicana L__________ (1972), entrata in maniera irregolare in Svizzera
il 12 agosto 1993, si è sposata il medesimo giorno a __________ con il cittadino
elvetico M__________ (1973).
A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto
un permesso di dimora, successivamente di domicilio e, il 12 ottobre 2000, la
nazionalità svizzera per naturalizzazione agevolata. Dal 2001 vive separata dal
marito.
B. L__________
è madre di RI 1, nato il 1° settembre 1989, che ha riconosciuto come proprio
figlio solo il 24 dicembre 1999. Egli risiede nella Repubblica Dominicana presso
Fatti
i nonni materni A__________ e P__________.
Con decisione 16 febbraio 2001, confermata
dal Consiglio di Stato il 28 marzo successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha respinto la domanda di L__________ volta a ottenere il ricongiungimento
familiare con RI 1 in Svizzera, considerandola tardiva.
Per lo stesso motivo, un'identica domanda depositata
il 12 marzo 2003 è stata respinta dal dipartimento il 21 luglio seguente.
C. a) Il 22
luglio 2005 P__________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, per il
tramite del Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, che suo nipote RI 1
fosse autorizzato a entrare e a risiedere nel nostro Paese per vivere presso la
madre L__________.
Ella ha motivato la domanda con il fatto che
il medico aveva ordinato sia a lei che a suo marito riposo assoluto in quanto
anziani e malati e che pertanto, a causa delle loro precarie condizioni di
salute, essi non erano più in grado di occuparsi di RI 1.
b) Il 9 settembre 2005 l'autorità
dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di RI 1 e di
non rilasciargli un permesso di dimora, ritenendo il ricongiungimento tardivo e
non dettato da circostanze oggettive.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
D. Con
giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non
fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,
perché non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le
relazioni come erano state vissute fino a quel momento.
Secondo il Governo, le condizioni di salute
dei nonni materni non sarebbero di una gravità tale da impedire loro di
occuparsi del nipote, tanto più che egli ha raggiunto un'età che gli consente
una maggiore indipendenza e necessita di minori attenzioni.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere autorizzato a
entrare in Svizzera per essere posto al beneficio di un permesso di dimora. In
via del tutto subordinata, chiede di rinviare gli atti al Consiglio di Stato
per nuovo giudizio.
Chiede che la domanda di ricongiungimento familiare
venga decisa con spirito positivo, umanità e diligenza, conformemente alla Convenzione
sui diritti del fanciullo.
Ritiene che, rispetto alle precedenti
domande di ricongiungimento familiare del 2001 e 2003, le condizioni per
riunirsi con sua madre siano finalmente adempiute perché i nonni materni, a
causa della loro salute precaria, non sarebbero più in grado di occuparsi di
lui.
Pone inoltre in evidenza di avere sempre
mantenuto con sua madre un legame intenso e vivo tramite reciproche visite regolari.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere
inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano
con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che
la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri
domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre
svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).
Al momento, determinante, della richiesta
del permesso di soggiorno per vivere con la madre cittadina svizzera, __________
aveva 15 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla
norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono
dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale
attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile
in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto
ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. In tali circostanze, può rimanere
indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8
CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche
art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II
377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare se la relazione tra L__________
e il figlio RI 1 sia stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193
consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 17
cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello
giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per
consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque
applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere
il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga
proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137
consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve
tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali
cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante
il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita,
va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente
chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329
consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il
genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni
familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura
ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid.
3.1.3
).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive
volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere
da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in
effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,
ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.
L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,
risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il
ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;
125.
II consid. 2a e 2d).
Valgono per analogia i principi appena
esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è
restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro
famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid.
2c).
3.
In
concreto, L__________ è entrata in Svizzera il 12 agosto 1993 per sposarsi e
vivere con un cittadino elvetico lasciando RI 1, che all'epoca aveva poco meno
di 4 anni di età e sarà riconosciuto dalla madre solo nel 1999, nella Repubblica
Dominicana presso i nonni materni.
Ora, non è la prima volta che viene chiesto al
dipartimento che RI 1 possa riunirsi con la madre nel nostro paese. Le sue precedenti
domande del 5 gennaio 2001 e del 12 marzo 2003 sono state a ragione respinte in
quanto il ricongiungimento era stato richiesto tardivamente, madre e figlio
vivendo separati da quasi dieci anni.
Con l'istanza inoltrata il 22 luglio 2005, è
stata questa volta invocata una modifica delle relazioni esistenti. I nonni
materni non sarebbero più in grado di occuparsi di RI 1 a causa delle loro
precarie condizioni di salute e della loro età avanzata: A__________ (1927)
soffre di cardiosclerosi con HA e arterosclerosi cerebrale, P__________ (1944)
di cardiopatia ipertensiva (v. i certificati medici 21 maggio 2005 allegati
alla domanda).
Ora, a prescindere del fatto che nulla è
dato a sapere sulla prognosi e sui disturbi da loro accusati, se non che è
stato genericamente raccomandato loro riposo assoluto, non è comunque dato a
vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni siano tali da impedire a RI
1.
di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana, da costringerlo a
raggiungere la madre in Svizzera, unico legame che ha nel nostro paese, e
inserirlo in un ambiente con un sistema culturale diverso dal suo, per poi trovarsi
confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto
di vista scolastico e in seguito professionale. Non è certo la presenza in
Ticino di una nutrita comunità dominicana che permette di ritenere il contrario.
Non va dimenticato nemmeno che RI 1 è ormai
prossimo alla fine della scuola dell'obbligo. Si può quindi ritenere che egli non necessiti più di tutte quelle cure ed
attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre i nonni materni sono stati in grado
fino ad oggi di occuparsi dello stesso e nulla le impedisce di farsi coadiuvare
per tale scopo, se del caso, da terze persone, visti i modesti bisogni di
custodia del nipote ormai in età adolescenziale (cfr. DTF 129 II 249 consid.
2.2
; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61,
consid. 3c).
Non porta poi a diversa conclusione il fatto
che madre e figlio abbiano sempre tenuto regolarmente dei contatti, in quanto è
del tutto naturale che essi mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.
Da quanto precede, non si vedono
oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto L__________ ad avviare una pratica di
ricongiungimento familiare con RI 1 se non, verosimilmente, la volontà di porlo
al beneficio di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire
professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.
Si deve dunque concludere che i presupposti
di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità
non è stato violato.
4.
Occorre
esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU.
4.1
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e
straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno
sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della
famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed
infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate
dall'autorità (ibidem).
4.3
In concreto, è da escludere che l'art.
8.
CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo
violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati dal
1993.
Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una
modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato
diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva
in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere
considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si
tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati
motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di RI 1 risponda al
soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o
professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a L__________ di continuare a mantenere le relazioni
personali con il figlio come le ha intrattenute finora.
5.
Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa
internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di
polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura adottata.
In questo senso, nella misura in cui la
Convenzione sui diritti del fanciullo è applicabile nel caso concreto, il diritto
invocato dall'insorgente a considerare la domanda di ricongiungimento familiare
con spirito positivo, umanità e diligenza non appare pertanto violato (art. 10
n. 1 della menzionata convenzione).
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;
8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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