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Decisione

52.2005.396

Licenziamento con effetto immediato per motivi disciplinari

15 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti contestati a quest'ultimo dal municipio fossero stati sufficientemente

accertati nel corso dell'inchiesta disciplinare. L'Esecutivo cantonale ha

tuttavia relativizzato la gravità delle trasgressioni commesse dal dipendente

e, tenuto conto dei molti anni di servizio del medesimo nonché dell'esistenza

di un unico precedente disciplinare a suo carico risalente al 1999, ha ritenuto

che il provvedimento litigioso fosse lesivo del principio della proporzionalità

in quanto eccessivamente severo.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione

di licenziamento.

Riassunti i fatti, il ricorrente evidenzia

la gravità, sia dal profilo soggettivo che oggettivo, delle infrazioni commesse

da CO 1 e rimprovera al Consiglio di Stato di aver cercato di mitigarne la

portata adducendo una serie di motivi del tutto insostenibili. A questo

proposito rileva come il comportamento tenuto dal resistente integri gli estremi

delle fattispecie penali previste dagli art. 312 e segg. CP, relativi ai reati

contro i doveri d'ufficio e professionali. Sostiene quindi che il rapporto del

dipendente con il municipio, i suoi superiori, nonché con i suoi colleghi e

subalterni è irrimediabilmente compromesso, per cui, vista l'entità degli addebiti,

la misura del licenziamento appare adeguata alle circostanze e rispettosa del

principio di proporzionalità.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che CO 1, i quali contestano

partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,

più avanti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 134 cpv. 6

LOC. La legittimazione attiva del comune è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno il ricorrente sollecita

l'assunzione di ulteriori prove.

Considerandi

2.

2.1. A

norma dell'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei

dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle

mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con l'ammonimento, la multa

fino a fr. 500.--, il collocamento temporaneo in posizione provvisoria, la sospensione

dall'impiego o il licenziamento.

2.2

Le sanzioni disciplinari servono a

ristabilire l'ordine in seno all'amministrazione, a correggere il dipendente

inadempiente ed a ripristinare la fiducia riposta dai cittadini nell'amministrazione.

Esse devono essere precedute da un'inchiesta

(art. 134 cpv. 2 LOC), volta ad accertare i fatti rilevanti ed a permettere al

prevenuto di difendersi.

Nella scelta e nella commisurazione del

provvedimento da applicare, occorre tenere adeguatamente conto della gravità

oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore, rispettando il

principio di proporzionalità (cfr. Imboden /Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 54 B I e seg. Hinterberger,

Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes,

pag. 364 e segg.).

Quello della destituzione è di regola il

provvedimento disciplinare maggiormente incisivo e viene pertanto adottato a

carico di quei dipendenti che intenzionalmente violano i loro doveri di

servizio in modo tanto grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo,

da compromettere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta

dall'autorità. Il provvedimento disciplinare estintivo del rapporto di servizio

deve quindi essere determinato da una condotta intenzionale, gravemente

trasgressiva dei doveri inerenti alla posizione giuridica del dipendente

pubblico (RDAT 1985, no. 28). Il licenziamento disciplinare può anche essere

giustificato da una serie trasgressioni che, considerate singolarmente non rivestono

particolare rilevanza, ma che nel loro complesso denotano un'attitudine del

dipendente inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi

casi, la destituzione deve essere preceduta da sanzioni minori e da

un'esplicita comminatoria di licenziamento (Bellwald, Die disziplinarische

Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 156 e seg.).

Per il fatto che con il licenziamento non

viene tanto perseguito lo scopo di correggere il comportamento trasgressivo del

dipendente, quanto piuttosto quello di tutelare il corretto ed efficiente funzionamento

del servizio pubblico, dottrina e giurisprudenza evidenziano il carattere

prettamente afflittivo di questo provvedimento, che lo distingue dalle altre

misure disciplinari solitamente previste dalle leggi (DTF 101 Ia 308 e seg.;

Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des

fonctionnaires fédéraux, in: ZSR 103/1984 I pag. 501). Viste le conseguenze

particolarmente gravose per il dipendente, il licenziamento disciplinare va

considerato in ogni caso come l'estremo rimedio per ristabilire un efficiente e

ordinato svolgimento dell'attività amministrativa (Hinterberger, op. cit. pag.

323).

Per contro, inadempienze non addebitabili a

colpa del dipendente non possono dare luogo a dei provvedimenti disciplinari. A

carico dei dipendenti inadempienti, segnatamente per incapacità, possono

nondimeno essere adottate misure volte a salvaguardare l'efficienza dell'ente

pubblico ed a ripristinare la fiducia in esso riposta dalla collettività.

Le inadempienze di un dipendente possono

giustificare l'adozione simultanea di sanzioni disciplinari e di provvedimenti

amministrativi. Le prime correlate alle violazioni dei doveri di servizio riconducibili

a colpa del dipendente, i secondi volti invece a ristabilire all'interno

dell'amministrazione l'ordine perturbato da prestazioni lavorative carenti, non

imputabili a colpa del dipendente (RDAT 1994 I No. 19, pgg. 35 e 36).

3.3.1

Come esposto in narrativa, nell'evenienza concreta, il municipio

di __________ ha innanzitutto rimproverato al resistente di aver ordinato a

nome del comune del materiale in realtà destinato ad essere da lui utilizzato

per scopi privati.

In proposito l'inchiesta ha effettivamente permesso di accertare che nel mese

di ottobre del 2004 la ditta __________ SA aveva fornito al RI 1 due batterie

per autoveicoli marca Bosch Silver 7, le quali sono poi state prelevate da CO 1

e quindi utilizzate dal medesimo per le proprie necessità personali. La

circostanza è stata esplicitamente ammessa anche dallo stesso interessato in

occasione della sua audizione del 21 febbraio 2005, per cui la stessa è incontestata.

L'esecutivo comunale ha inoltre posto a fondamento della propria decisione di

licenziamento il fatto che il resistente avrebbe a più riprese impiegato, per

dei periodi prolungati e durante le ore di servizio, alcuni dipendenti comunali

della squadra esterna per l'esecuzione di lavori privati e segnatamente per la

costruzione di una ringhiera e di un cancello di ferro destinati ad una sua proprietà.

Tali fatti sono stati recisamente contestati da CO 1, il quale ha sempre

affermato di essersi semplicemente rivolto in un'unica occasione ad un operaio

del comune per fargli eseguire un paio di saldature su una ringhiera,

impiegando il medesimo per al massimo mezz'ora di tempo, allorquando questi non

aveva altri lavori da realizzare per conto del suo datore di lavoro.

Ora, su questo punto l'inchiesta svolta dalle autorità comunali risulta

alquanto carente e non ha permesso di dimostrare la fondatezza del rimprovero

mosso al resistente. Innanzitutto va rilevato che le conclusioni a cui è

pervenuto il municipio poggiano esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate

il 23 febbraio 2005 da alcuni dipendenti comunali davanti alla commissione

d'inchiesta. Sennonché, i verbali d'interrogatorio allestiti nell'occasione non

sono stati firmati dalle persone interrogate. Ne discende che la portata

probatoria di tali documenti è da considerare pressoché nulla. Non vi sono

dunque agli atti elementi sufficienti per ritenere che CO 1 abbia

effettivamente fatto capo ai servizi di alcuni dipendenti comunali con l'intensità

e nella misura indicate dal municipio.

Oltretutto,

sia nel corso della sua audizione del 30 marzo 2005, che in seguito (prima

comunque della chiusura dell'inchiesta), il resistente non è stato reso edotto

del contenuto di detti verbali, ragione per la quale egli non soltanto non ha

potuto prendere posizione in proposito, ma addirittura non ha nemmeno avuto la

possibilità di controinterrogare gli operai comunali che erano stati sentiti

dalla commissione di inchiesta. Tale omissione ha comportato una grave

violazione dei suoi diritti di parte, che la procedura di ricorso davanti al

Consiglio di Stato non ha in alcun modo permesso di sanare.

3.2

Stante quanto precede, gli unici

rimproveri che possono essere mossi al resistente sono quelli inerenti ai fatti

da lui stesso ammessi in occasione della sua prima audizione del 21 febbraio

2005.

I medesimi bastano comunque a giustificare la pronuncia del suo

licenziamento a titolo di sanzione disciplinare.

Avendo ordinato a nome del comune, ma per

uso proprio, due batterie per autoveicoli presso una ditta privata di __________,

egli è incorso in una violazione senz'altro grave dei suoi doveri di servizio.

In primo luogo, tale modo d'agire integra

gli estremi del reato di infedeltà nella gestione pubblica, contemplato

dall'art. 314 CP, per il quale la legge prevede la reclusione fino a 5 anni o

la detenzione, oltre alla multa. Nulla muta, ai fini del presente giudizio, che

il comune non abbia chiesto l'avvio di un procedimento penale nei confronti del

resistente. Tale scelta, dettata con ogni probabilità da ragioni di opportunità,

non influisce minimamente sull'oggettiva gravità del gesto compiuto da quest'ultimo.

Certo, il valore della merce ordinata era piuttosto esiguo; resta comunque il

fatto che con il suo comportamento CO 1 ha tradito la fiducia che i suoi

superiori gli avevano accordato nella gestione delle comande di materiale per

la squadra esterna. Il resistente ha in effetti potuto agire nel modo appena

descritto soltanto grazie al fatto che la sua posizione e le sue competenze

erano note alla ditta rivenditrice delle batterie, la quale ha così dato seguito

alla comanda senza preoccuparsi di verificare chi fosse l'effettivo

destinatario della medesima.

Dal profilo soggettivo poi, incontestabile è la colpa del resistente, che nella

circostanza concreta ha agito in modo chiaramente intenzionale e con la

consapevolezza di commettere un'irregolarità. Contrariamente a quanto sostenuto

dal Consiglio di Stato, non costituisce un'attenuante il fatto che, dopo

l'apertura dell'inchiesta amministrativa, CO 1 abbia restituito al comune la suddetta

merce: non è in effetti dato a vedere come, una volta riconosciute le proprie

responsabilità per l'accaduto, egli potesse sottrarsi ad un simile obbligo.

Anzi, semmai a carico del resistente v'è da considerare che prima dell'avvio

nei suoi confronti del procedimento disciplinare, questi aveva tentato di far

credere a colleghi e superiori che la fattura emanata dalla ditta __________ SA

per la fornitura delle batterie si riferisse ad una vecchia ordinazione di

materiale ancora effettuata dal precedente responsabile dell'Ufficio tecnico comunale,

ormai in pensione, e questo naturalmente allo scopo di evitare che l'abuso da

lui commesso potesse essere scoperto.

3.3

Tenuto conto di tutto quanto sin qui

esposto, nonché del fatto che CO 1 era già stato oggetto, nel 1999, di un provvedimento

disciplinare comportante la sua sospensione dallo stipendio e dall'impiego per

15.

giorni, la sanzione del licenziamento pronunciata dal municipio si avvera

rispettosa della legge e del principio di proporzionalità e merita pertanto di

essere confermata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, senza

che si renda necessario in questa sede esaminare la rilevanza dal profilo

disciplinare,la questione, ammessa dallo stesso resistente, relativa al suo

impiego per fini presonali di un operaio comunale, annullando, siccome lesivo

del diritto, il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione di

licenziamento emanata dal municipio.

Dato l'esito la tassa di giustizia segue la

soccombenza del resistente (art. 28 PAmm), il quale rifonderà al RI 1,

patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per questa e le precedente

istanza di giudizio (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 134 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione 10 novembre 2005 (n. 5303) del Consiglio di

Stato

è annullata;

1.2. la

decisione di licenziamento pronunciata il 26 aprile 2005

al

municipio di __________ nei confronti di CO 1 è confermata.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del resistente, il quale

rifonderà al ricorrente complessivi fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. da:;

patr. da:;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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