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Decisione

52.2005.398

Legittimazione azienda municipalizzata

12 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.398

Data decisione, Autorità:

12.12.2005, TRAM

Titolo:

Legittimazione azienda municipalizzata

LEGITTIMAZIONE

art. 40 LMSP

Incarto n.

52.2005.398

Lugano

12 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 dell'

RI 1

rappr. dal RA 1

contro

la risoluzione 16 novembre 2005 (n. 40) del Dipartimento

delle istituzioni che ha accolto il reclamo della CO 1 contro due fatture emesse

dall'Azienda elettrica comunale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

che nel

comune di __________ la distribuzione di energia elettrica è gestita da un'apposita

azienda municipalizzata (Azienda elettrica comunale AEC), la quale fornisce

l'energia elettrica al condominio __________ di proprietà della relativa CO 1;

Considerandi

che per il periodo 2001/2004 il condominio __________

ha regolarmente saldato le fatture emesse dall'AEC;

che il 24 gennaio 2005 l'AEC ha informato il

quest'ultimo di alcuni degli errori nella fatturazione, per il periodo

2001/2004, relativa alla fornitura di energia elettrica per la piscina e gli

appartamenti del Condominio;

che il 30 maggio 2005 l'AEC ha pertanto notificato

al condominio __________ due ulteriori fatture per complessivi fr. 49'688,55

(cfr. fattura n. 9.05: piscina; fattura n. 10.5: appartamenti);

che, adito con reclamo dalla comunione dei

condomini, il Dipartimento delle istituzioni, con decisione 16 novembre, ha

annullato entrambe le fatture;

che contro il predetto giudizio

dipartimentale l'AEC, rappresentata dal RA 1, insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

considerato, in

diritto

che,

prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina

d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve

motivazione i ricorso inammissibili o manifestamente infondati;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 40 LMSP (legge sulla municipalizzazione dei

servizi pubblici del 12 dicembre 1907);

che all'azienda municipalizzata AEC rappresentata

dal RA 1, qui insorgente, va per contro negata la legittimazione a ricorrere;

che le aziende comunali municipalizzate

secondo la LMSP, in quanto organizzate separatamente, sono istituzioni di diritto

pubblico comunali senza personalità giuridica (A. Scolari, Diritto

amministrativo, parte speciale, n. 1204 con riferimenti);

che neppure il municipio, che è soltanto

l'organo esecutivo del comune, è legittimato (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC);

non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è

soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né

capacità di essere parte (STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II -

1999, N. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina);

che i requisiti concernenti la

legittimazione devono essere ossequiati in modo severo; non costituisce un

eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso

inoltrato dall'AEC rappresentata dal RA 1, va quindi dichiarato irricevibile

per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 40 LMSP; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 43,

46, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

, composta da:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

12. CO 12

13. CO 13

14. CO 14

15. CO 15

16. CO 16

17. CO 17

18. CO 18

19. CO 19

20. CO 20

21. CO 21

22. CO 22

23. CO 23

24. CO 24

25. CO 25

26. CO 26

27. CO 27

28. CO 28

29. CO 29

30. CO 30

31. CO 31

32. CO 32

33. CO 33

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33 patrocinati da: PA 1

34. CO 34

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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