52.2005.398
Legittimazione azienda municipalizzata
12 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.398
Data decisione, Autorità:
12.12.2005, TRAM
Titolo:
Legittimazione azienda municipalizzata
LEGITTIMAZIONE
art. 40 LMSP
Incarto n.
52.2005.398
Lugano
12 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 dell'
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 16 novembre 2005 (n. 40) del Dipartimento
delle istituzioni che ha accolto il reclamo della CO 1 contro due fatture emesse
dall'Azienda elettrica comunale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che nel
comune di __________ la distribuzione di energia elettrica è gestita da un'apposita
azienda municipalizzata (Azienda elettrica comunale AEC), la quale fornisce
l'energia elettrica al condominio __________ di proprietà della relativa CO 1;
Considerandi
che per il periodo 2001/2004 il condominio __________
ha regolarmente saldato le fatture emesse dall'AEC;
che il 24 gennaio 2005 l'AEC ha informato il
quest'ultimo di alcuni degli errori nella fatturazione, per il periodo
2001/2004, relativa alla fornitura di energia elettrica per la piscina e gli
appartamenti del Condominio;
che il 30 maggio 2005 l'AEC ha pertanto notificato
al condominio __________ due ulteriori fatture per complessivi fr. 49'688,55
(cfr. fattura n. 9.05: piscina; fattura n. 10.5: appartamenti);
che, adito con reclamo dalla comunione dei
condomini, il Dipartimento delle istituzioni, con decisione 16 novembre, ha
annullato entrambe le fatture;
che contro il predetto giudizio
dipartimentale l'AEC, rappresentata dal RA 1, insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
considerato, in
diritto
che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina
d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve
motivazione i ricorso inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 40 LMSP (legge sulla municipalizzazione dei
servizi pubblici del 12 dicembre 1907);
che all'azienda municipalizzata AEC rappresentata
dal RA 1, qui insorgente, va per contro negata la legittimazione a ricorrere;
che le aziende comunali municipalizzate
secondo la LMSP, in quanto organizzate separatamente, sono istituzioni di diritto
pubblico comunali senza personalità giuridica (A. Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, n. 1204 con riferimenti);
che neppure il municipio, che è soltanto
l'organo esecutivo del comune, è legittimato (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC);
non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;
legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è
soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né
capacità di essere parte (STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II -
1999, N. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina);
che i requisiti concernenti la
legittimazione devono essere ossequiati in modo severo; non costituisce un
eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso
inoltrato dall'AEC rappresentata dal RA 1, va quindi dichiarato irricevibile
per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LMSP; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 43,
46, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
;
, composta da:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
9. CO 9
10. CO 10
11. CO 11
12. CO 12
13. CO 13
14. CO 14
15. CO 15
16. CO 16
17. CO 17
18. CO 18
19. CO 19
20. CO 20
21. CO 21
22. CO 22
23. CO 23
24. CO 24
25. CO 25
26. CO 26
27. CO 27
28. CO 28
29. CO 29
30. CO 30
31. CO 31
32. CO 32
33. CO 33
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 patrocinati da: PA 1
34. CO 34
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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