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Decisione

52.2005.399

Sentenza o decisione senza scheda

25 gennaio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal 1975 RI 1 è proprietario della part. 999 RFD di __________, su

cui sorgono un'abitazione secondaria e due rustici. Il fondo è situato fuori

della zona edificabile, ha carattere parzialmente forestale, e confina a N con

la soprastante strada comunale. Nell'area boschiva confinante con la strada, il

precedente proprietario aveva realizzato senza permesso un posteggio sorretto a

valle da una muratura di sostegno. Nel corso del 2003 il ricorrente ha

ristrutturato senza permesso tale manufatto, rinforzandone la base e posando

una nuova soletta in calcestruzzo. Sollecitato dall'autorità comunale, il 22

luglio 2004 l'insorgente ha chiesto il permesso in sanatoria per la ristrutturazione

del posteggio. Preso atto del preavviso negativo espresso dal Dipartimento del

territorio, con risoluzione 15 luglio 2005 il municipio di CO 1 ha negato al

ricorrente il permesso richiesto.

B. Con giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta decisione municipale, respingendo il ricorso interposto da RI 1.

L'Esecutivo

cantonale ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse beneficiare di

un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, non essendo ad ubicazione

vincolata. Ha inoltre escluso che potesse essere autorizzato secondo l'art. 24c

LPT, in quanto il posteggio originario non era mai stato autorizzato.

C. Contro il

suddetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che gli venga rilasciata la licenza edilizia richiesta.

Ritenuto

che l'opera non ha comportato alcun dissodamento del fondo in questione, essa

andrebbe autorizzata in virtù della tutela delle situazioni acquisite giusta

l'art. 24c LPT.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,

ed il municipio di CO 1, con argomenti che verranno eventualmente analizzati

nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46

cpv. 1 PAmm) sono certe. Esso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo invocato

dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Per

principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici

o impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (art. 22 cpv. 2 LPT). Nel bosco, l'autorizzazione ordinaria può

essere rilasciata soltanto per edifici o impianti a carattere forestale e

soltanto dopo aver sentito l'autorità forestale cantonale competente (art. 14

cpv. 1 OFo). In questo caso non è necessaria un'autorizzazione di dissodamento

(cfr. art. 4 lett. a OFo). Edifici e impianti non forestali possono invece

beneficiare soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss

LPT. La loro realizzazione presuppone inoltre un'autorizzazione di dissodamento

ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo. Per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali

tale autorizzazione non è invece necessaria (cfr. art. 4 lett. a OFo). In

questo caso, la licenza edilizia può però essere rilasciata soltanto d’intesa

con l’autorità forestale cantonale competente, che può in particolare subordinare

l'intervento a oneri e condizioni giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo (art. 14 cpv. 2

Ofo; cfr. sull'argomento Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, N. 470

e 479).

Secondo il

principio della coordinazione materiale e formale sancito dall'art. 25a LPT,

ogni intervento edilizio deve essere esaminato alla luce di tutte le

prescrizioni del diritto federale che disciplinano la pianificazione

territoriale, la protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente e della

foresta. L'esame dev'essere eseguito nell'ambito di una procedura che permetta

di valutare globalmente tutti gli interessi in gioco e di assicurare una determinata

coordinazione tra le diverse autorità chiamate ad esprimersi sull'intervento

(cfr. RDAT II-1997 N. 66, consid. 3b e rinvii). In materia forestale l'art. 11

cpv. 2 LFo dispone che se un progetto edilizio richiede sia un permesso di

dissodamento sia un’autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della

zona edificabile, l’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo

d’intesa con l’autorità forestale competente.

2.2

In concreto, il posteggio è stato realizzato

pressoché interamente nella zona forestale. Lo si deduce dal confronto dei piani

con la planimetria allegata alla decisione 16 dicembre 2004 con cui la Sezione

forestale ha accertato il carattere parzialmente boschivo della part. 999.

L'intervento non è conforme alla zona forestale in cui è inserito. Non può

dunque beneficiare di un permesso edilizio ordinario secondo l'art. 22 LPT,

bensì soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss LPT.

Il ricorrente non ha tuttavia chiesto né ottenuto l'autorizzazione al

dissodamento (art. 5 cpv. 2 LFo), necessaria per la realizzazione del posteggio

(cfr. in proposito STA 28.9.2005, inc. n. 52.2005.177, consid. 2a e 4.6.). Contrariamente

a quanto egli assume, è irrilevante che il controverso manufatto non abbia

comportato l'asporto di vegetazione forestale. Secondo la definizione legale dell'art.

4.

LFo costituisce infatti dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo,

delle finalità del suolo boschivo. Ritenuto che l'autorità forestale cantonale

competente, ovvero il Dipartimento del territorio (art. 8 cpv. 5 RLCFo), non si

è formalmente espresso sull'intervento sotto il profilo del diritto forestale,

esso non può essere autorizzato nemmeno dal profilo di quello edilizio. Lo

esige il principio del coordinamento previsto dal diritto federale.

3.

Sebbene

sulla scorta di considerazioni diverse da quelle addotte dal Consiglio di

Stato, il ricorso deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario

verificare nel dettaglio se siano adempiute o meno le condizioni per il

rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 ss LPT. Resta

riservata la facoltà del ricorrente di presentare una nuova domanda di

costruzione insieme ad un'istanza di dissodamento all'autorità forestale cantonale

competente, ovvero alla Sezione dell'agricoltura (art. 8 cpv. 5 RLCFo).

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24c, 25a LPT; 5,

11, 16 LFo; 4, 14 Ofo; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

Ufficio dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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