52.2005.399
Sentenza o decisione senza scheda
25 gennaio 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.399
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, TRAM
BOSCO
art. 11 LFO
art. 16 LFO
art. 24 LPT
art. 25a LPT
art. 4 OFO
art. 14 OFO
Incarto n.
52.2005.399
Lugano
25 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 15 novembre 2005 (n. 5417) del
Consiglio di Stato, che respinge il gravame presentato dal ricorrente contro la
risoluzione 15 luglio 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il
permesso edilizio in sanatoria per la realizzazione di un parcheggio fuori
dalla zona edificabile (part. 999 RFD di Brissago);
viste le risposte:
- 13 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 21 dicembre 2005 del CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dal 1975 RI 1 è proprietario della part. 999 RFD di __________, su
cui sorgono un'abitazione secondaria e due rustici. Il fondo è situato fuori
della zona edificabile, ha carattere parzialmente forestale, e confina a N con
la soprastante strada comunale. Nell'area boschiva confinante con la strada, il
precedente proprietario aveva realizzato senza permesso un posteggio sorretto a
valle da una muratura di sostegno. Nel corso del 2003 il ricorrente ha
ristrutturato senza permesso tale manufatto, rinforzandone la base e posando
una nuova soletta in calcestruzzo. Sollecitato dall'autorità comunale, il 22
luglio 2004 l'insorgente ha chiesto il permesso in sanatoria per la ristrutturazione
del posteggio. Preso atto del preavviso negativo espresso dal Dipartimento del
territorio, con risoluzione 15 luglio 2005 il municipio di CO 1 ha negato al
ricorrente il permesso richiesto.
B. Con giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta decisione municipale, respingendo il ricorso interposto da RI 1.
L'Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse beneficiare di
un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, non essendo ad ubicazione
vincolata. Ha inoltre escluso che potesse essere autorizzato secondo l'art. 24c
LPT, in quanto il posteggio originario non era mai stato autorizzato.
C. Contro il
suddetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che gli venga rilasciata la licenza edilizia richiesta.
Ritenuto
che l'opera non ha comportato alcun dissodamento del fondo in questione, essa
andrebbe autorizzata in virtù della tutela delle situazioni acquisite giusta
l'art. 24c LPT.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
ed il municipio di CO 1, con argomenti che verranno eventualmente analizzati
nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46
cpv. 1 PAmm) sono certe. Esso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo invocato
dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Per
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici
o impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (art. 22 cpv. 2 LPT). Nel bosco, l'autorizzazione ordinaria può
essere rilasciata soltanto per edifici o impianti a carattere forestale e
soltanto dopo aver sentito l'autorità forestale cantonale competente (art. 14
cpv. 1 OFo). In questo caso non è necessaria un'autorizzazione di dissodamento
(cfr. art. 4 lett. a OFo). Edifici e impianti non forestali possono invece
beneficiare soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss
LPT. La loro realizzazione presuppone inoltre un'autorizzazione di dissodamento
ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo. Per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali
tale autorizzazione non è invece necessaria (cfr. art. 4 lett. a OFo). In
questo caso, la licenza edilizia può però essere rilasciata soltanto d’intesa
con l’autorità forestale cantonale competente, che può in particolare subordinare
l'intervento a oneri e condizioni giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo (art. 14 cpv. 2
Ofo; cfr. sull'argomento Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, N. 470
e 479).
Secondo il
principio della coordinazione materiale e formale sancito dall'art. 25a LPT,
ogni intervento edilizio deve essere esaminato alla luce di tutte le
prescrizioni del diritto federale che disciplinano la pianificazione
territoriale, la protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente e della
foresta. L'esame dev'essere eseguito nell'ambito di una procedura che permetta
di valutare globalmente tutti gli interessi in gioco e di assicurare una determinata
coordinazione tra le diverse autorità chiamate ad esprimersi sull'intervento
(cfr. RDAT II-1997 N. 66, consid. 3b e rinvii). In materia forestale l'art. 11
cpv. 2 LFo dispone che se un progetto edilizio richiede sia un permesso di
dissodamento sia un’autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della
zona edificabile, l’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo
d’intesa con l’autorità forestale competente.
2.2
In concreto, il posteggio è stato realizzato
pressoché interamente nella zona forestale. Lo si deduce dal confronto dei piani
con la planimetria allegata alla decisione 16 dicembre 2004 con cui la Sezione
forestale ha accertato il carattere parzialmente boschivo della part. 999.
L'intervento non è conforme alla zona forestale in cui è inserito. Non può
dunque beneficiare di un permesso edilizio ordinario secondo l'art. 22 LPT,
bensì soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss LPT.
Il ricorrente non ha tuttavia chiesto né ottenuto l'autorizzazione al
dissodamento (art. 5 cpv. 2 LFo), necessaria per la realizzazione del posteggio
(cfr. in proposito STA 28.9.2005, inc. n. 52.2005.177, consid. 2a e 4.6.). Contrariamente
a quanto egli assume, è irrilevante che il controverso manufatto non abbia
comportato l'asporto di vegetazione forestale. Secondo la definizione legale dell'art.
4.
LFo costituisce infatti dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo,
delle finalità del suolo boschivo. Ritenuto che l'autorità forestale cantonale
competente, ovvero il Dipartimento del territorio (art. 8 cpv. 5 RLCFo), non si
è formalmente espresso sull'intervento sotto il profilo del diritto forestale,
esso non può essere autorizzato nemmeno dal profilo di quello edilizio. Lo
esige il principio del coordinamento previsto dal diritto federale.
3.
Sebbene
sulla scorta di considerazioni diverse da quelle addotte dal Consiglio di
Stato, il ricorso deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario
verificare nel dettaglio se siano adempiute o meno le condizioni per il
rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 ss LPT. Resta
riservata la facoltà del ricorrente di presentare una nuova domanda di
costruzione insieme ad un'istanza di dissodamento all'autorità forestale cantonale
competente, ovvero alla Sezione dell'agricoltura (art. 8 cpv. 5 RLCFo).
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24c, 25a LPT; 5,
11, 16 LFo; 4, 14 Ofo; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente. Non si
assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
Ufficio dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster