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Decisione

52.2005.401

Controverso stralcio di un ricorso da parte del Consiglio di Stato siccome ritenuto privo di oggetto

10 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.401

Data decisione, Autorità:

10.03.2006, TRAM

Titolo:

Controverso stralcio di un ricorso da parte del Consiglio di Stato siccome ritenuto privo di oggetto

DECISIONE AMMINISTRATIVA

FORMA DEL RICORSO

IRRECEVIBILITÀ

art. 1 LE

art. 21 LE

art. 9 LPAMM

art. 46 LPAMM

art. 5 PA

Incarto n.

52.2005.401

Lugano

10 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2005 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato,

che ha stralciato dai ruoli l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso

la risoluzione 20 luglio 2005 con la quale il CO 1 gli ha ingiunto di inoltrare

una domanda di costruzione in sanatoria per l'antenna di radioamatore

esistente al mapp. __________ RFD di __________;

viste le risposte:

- 14 dicembre 2005 del CO

1;

- 20 dicembre 2005 del

Consiglio di Stato;

- 10 gennaio 2006 del

Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo posto nella regione

dei Monti di __________, al di fuori della zona edificabile, sul quale sorgono

una casa di abitazione e due antenne da radioamatore;

che a seguito dell'intervento di una vicina,

il 7 ottobre 2004 il CO 1 ha chiesto a RI 1 di produrre le licenze edilizie per

la posa delle antenne, di cui non trovava traccia nei propri archivi; l'interessato

ha subito risposto che le antenne erano state collocate nel 1953 con

l'autorizzazione dell'allora sindaco del paese e che il medesimo anno, previo

collaudo, l'impianto era stato regolarmente posto al beneficio di una concessione

federale rilasciata dalle PTT;

che ulteriormente sollecitato dall'autorità

comunale, RI 1 ha prodotto al municipio tutta la documentazione in suo possesso

comprovante inequivocabilmente l'installazione dell'impianto all'epoca

indicata;

che dopo vicissitudini che qui non occorre

riassumere, il 20 luglio 2005 il CO 1 - d'intesa con il Dipartimento del

territorio - ha ingiunto al proprietario del mapp. __________ di presentare

entro 30 giorni una domanda di costruzione in sanatoria per la posa delle antenne

da radioamatore;

che l'8 agosto 2005 RI 1 ha scritto al

municipio contestando l'obbligo di sottostare ad una procedura di licenza

edilizia, specificando che qualora necessario la missiva era da intendere quale

formale atto di ricorso;

che il municipio ha spedito questa lettera al

Dipartimento del territorio, il quale a sua volta l'ha trasmessa al Servizio

dei ricorsi del Consiglio di Stato affinché la trattasse quale impugnativa avverso

l'imposizione municipale del 20 luglio 2005;

che il 18 agosto 2005 il Servizio dei

ricorsi, richiamandosi all'art. 9 PAmm, ha invitato il ricorrente a

ripresentare l'atto nelle forme previste dall'art. 46 PAmm e a produrre la

decisione impugnata, con la comminatoria di irricevibilità del gravame;

che in risposta, il 12 settembre 2005

l'insorgente ha comunicato che "non c'è alcuna decisione emanata dal

Considerandi

comune di __________ a tale proposito", aggiungendo che "…

l'opera esiste da oltre 50 anni, da cui la contestazione della necessità di licenza";

che alla luce del contenuto della predetta

missiva, con decisione 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha stralciato il

ricorso dai ruoli in quanto privo d'oggetto;

che avverso questa risoluzione governativa RI

1.

è insorto mediante ricorso 7 dicembre 2005 innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento con contestuale retrocessione degli

atti al Consiglio di Stato affinché il CO 1 abbia ad esprimersi sulla natura

della sua lettera 20 luglio 2005;

che il ricorrente ha rimproverato al Consiglio

di Stato di aver violato il principio della buona fede e il suo diritto di

essere sentito, vuoi perché il municipio avrebbe dovuto reagire alla comunicazione

del 12 settembre 2005 intimatagli dall'autorità di ricorso indicando che l'ingiunzione

emessa il 20 luglio 2005 era una decisione formale a tutti gli effetti, vuoi

perché non gli sono stati notificati gli scritti con i quali il municipio aveva

recapitato la sua lettera dell'8 agosto 2005 al Dipartimento del territorio e

quest'ultimo l'aveva trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

che il Consiglio di Stato ha proposto la

reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni; il Dipartimento

del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale, mentre il CO 1 ha

sottolineato di aver sempre dato seguito a quanto richiesto dall'autorità

cantonale;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione del ricorrente

e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46

PAmm;

che il

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che il 20 luglio 2005 il CO 1, seguendo le

istruzioni impartitegli dal Dipartimento del territorio, ha ingiunto a RI 1 di

presentare entro 30 giorni una domanda di costruzione a posteriori per la posa

delle antenne di radioamatore al mapp. __________;

che l'ordine di presentare una domanda di

costruzione in sanatoria configura notoriamente un provvedimento

amministrativo, di natura incoercibile, mediante il quale l'autorità chiede al

proprietario di un fondo oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia

delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione di collaborare ai

fini dell’accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l'avvio di

una procedura di rilascio del permesso a posteriori (Scolari, Commentario, n.

1265.

ad art. 42 LE; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum

Verfahrensrecht, N. 649 ss.; RDAT II-1993 N. 33);

che simili ingiunzioni hanno con ogni

evidenza carattere di decisione impugnabile (cfr. art. 5 PA); la qualifica

dell'atto era talmente elementare da non poter sfuggire al proprietario del mapp.

__________, patrocinato da una persona cognita delle leggi che disciplinano la

materia;

che intenzionato a contestare l'obbligo di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria, RI 1 doveva impugnare la risoluzione

municipale davanti al Consiglio di Stato (art. 21 LE);

che lo scritto indirizzato al municipio l'8

agosto 2005 indicava chiaramente la volontà di RI 1 di aggravarsi contro la

decisione di cui trattasi;

che a giusto titolo questa lettera è stata

trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato affinché la trattasse

quale impugnativa avverso l'imposizione municipale del 20 luglio 2005;

che altrettanto giustamente il 18 agosto

2005.

il Servizio dei ricorsi ha preteso che l'atto, carente dal profilo dei

requisiti esatti dall'art. 46 PAmm, venisse ripresentato nelle debite forme entro

15.

giorni, pena la sua irricevibilità (cfr. art. 9 PAmm);

che rispondendo in modo tardivo ed

incongruente il 12 settembre seguente, l'insorgente si è precluso ogni

possibilità di far valere in giudizio le proprie legittime ragioni;

che in effetti, adducendo l'insussistenza di

una decisione municipale (!) e omettendo di sanare il proprio atto ricorsuale

viziato, il proprietario del mapp. __________ non poteva di certo attendersi

che il Consiglio di Stato entrasse nel merito delle sue contestazioni e annullasse

il controverso ordine emanato dal CO 1;

che in simili evenienze l'autorità di

ricorso di prime cure avrebbe dovuto semplicemente dichiarare inammissibile il

gravame;

che dichiarandolo privo di oggetto, il

Consiglio di Stato non ha comunque violato né il principio della buona fede, né

il diritto di essere sentito dell'insorgente;

che in assenza di un'intimazione ex art. 49

PAmm, il CO 1 non era affatto obbligato a reagire all'improvvido scritto 12

settembre 2005 del ricorrente; tanto meno era tenuto ad indicare in un'eventuale

risposta che il suo ordine del 20 luglio 2005 era una decisione a tutti gli

effetti;

che nella fattispecie non è neppure ravvisabile

una qualsiasi violazione del diritto di essere sentito del ricorrente; le missive

con le quali le autorità comunali e cantonali hanno inviato ai competenti

servizi del Consiglio di Stato la dichiarazione di ricorso 8 agosto 2005 dell'insorgente

costituiscono semplici lettere di trasmissione e non contenevano alcun elemento

utile ai fini della difesa dei suoi interessi;

che RI 1 era peraltro perfettamente a

conoscenza del fatto che l'inoltro della domanda di costruzione era stato

imposto dal Dipartimento del territorio (vedi lettera 20 aprile 2005 CO 1 /RI 1

e relativo allegato, nonché lettera 20 luglio 2005 CO 1 /avv. __________, con

copia all'interessato); egli non può dunque seriamente sostenere che sapendolo

avrebbe reagito diversamente alla comunicazione 18 agosto 2005 del Servizio dei

ricorsi;

che sulla scorta di quanto precede il

ricorso, manifestamente infondato, va integralmente respinto;

che la tassa di giustizia segue la

soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 1 ss., 21 LE; 9, 18, 43, 46, 60,

61 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

patr. dall'a;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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