52.2005.401
Controverso stralcio di un ricorso da parte del Consiglio di Stato siccome ritenuto privo di oggetto
10 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.401
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, TRAM
Titolo:
Controverso stralcio di un ricorso da parte del Consiglio di Stato siccome ritenuto privo di oggetto
DECISIONE AMMINISTRATIVA
FORMA DEL RICORSO
IRRECEVIBILITÀ
art. 1 LE
art. 21 LE
art. 9 LPAMM
art. 46 LPAMM
art. 5 PA
Incarto n.
52.2005.401
Lugano
10 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato,
che ha stralciato dai ruoli l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la risoluzione 20 luglio 2005 con la quale il CO 1 gli ha ingiunto di inoltrare
una domanda di costruzione in sanatoria per l'antenna di radioamatore
esistente al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 14 dicembre 2005 del CO
1;
- 20 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 10 gennaio 2006 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo posto nella regione
dei Monti di __________, al di fuori della zona edificabile, sul quale sorgono
una casa di abitazione e due antenne da radioamatore;
che a seguito dell'intervento di una vicina,
il 7 ottobre 2004 il CO 1 ha chiesto a RI 1 di produrre le licenze edilizie per
la posa delle antenne, di cui non trovava traccia nei propri archivi; l'interessato
ha subito risposto che le antenne erano state collocate nel 1953 con
l'autorizzazione dell'allora sindaco del paese e che il medesimo anno, previo
collaudo, l'impianto era stato regolarmente posto al beneficio di una concessione
federale rilasciata dalle PTT;
che ulteriormente sollecitato dall'autorità
comunale, RI 1 ha prodotto al municipio tutta la documentazione in suo possesso
comprovante inequivocabilmente l'installazione dell'impianto all'epoca
indicata;
che dopo vicissitudini che qui non occorre
riassumere, il 20 luglio 2005 il CO 1 - d'intesa con il Dipartimento del
territorio - ha ingiunto al proprietario del mapp. __________ di presentare
entro 30 giorni una domanda di costruzione in sanatoria per la posa delle antenne
da radioamatore;
che l'8 agosto 2005 RI 1 ha scritto al
municipio contestando l'obbligo di sottostare ad una procedura di licenza
edilizia, specificando che qualora necessario la missiva era da intendere quale
formale atto di ricorso;
che il municipio ha spedito questa lettera al
Dipartimento del territorio, il quale a sua volta l'ha trasmessa al Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato affinché la trattasse quale impugnativa avverso
l'imposizione municipale del 20 luglio 2005;
che il 18 agosto 2005 il Servizio dei
ricorsi, richiamandosi all'art. 9 PAmm, ha invitato il ricorrente a
ripresentare l'atto nelle forme previste dall'art. 46 PAmm e a produrre la
decisione impugnata, con la comminatoria di irricevibilità del gravame;
che in risposta, il 12 settembre 2005
l'insorgente ha comunicato che "non c'è alcuna decisione emanata dal
Considerandi
comune di __________ a tale proposito", aggiungendo che "…
l'opera esiste da oltre 50 anni, da cui la contestazione della necessità di licenza";
che alla luce del contenuto della predetta
missiva, con decisione 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha stralciato il
ricorso dai ruoli in quanto privo d'oggetto;
che avverso questa risoluzione governativa RI
1.
è insorto mediante ricorso 7 dicembre 2005 innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento con contestuale retrocessione degli
atti al Consiglio di Stato affinché il CO 1 abbia ad esprimersi sulla natura
della sua lettera 20 luglio 2005;
che il ricorrente ha rimproverato al Consiglio
di Stato di aver violato il principio della buona fede e il suo diritto di
essere sentito, vuoi perché il municipio avrebbe dovuto reagire alla comunicazione
del 12 settembre 2005 intimatagli dall'autorità di ricorso indicando che l'ingiunzione
emessa il 20 luglio 2005 era una decisione formale a tutti gli effetti, vuoi
perché non gli sono stati notificati gli scritti con i quali il municipio aveva
recapitato la sua lettera dell'8 agosto 2005 al Dipartimento del territorio e
quest'ultimo l'aveva trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
che il Consiglio di Stato ha proposto la
reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni; il Dipartimento
del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale, mentre il CO 1 ha
sottolineato di aver sempre dato seguito a quanto richiesto dall'autorità
cantonale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione del ricorrente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46
PAmm;
che il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il 20 luglio 2005 il CO 1, seguendo le
istruzioni impartitegli dal Dipartimento del territorio, ha ingiunto a RI 1 di
presentare entro 30 giorni una domanda di costruzione a posteriori per la posa
delle antenne di radioamatore al mapp. __________;
che l'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria configura notoriamente un provvedimento
amministrativo, di natura incoercibile, mediante il quale l'autorità chiede al
proprietario di un fondo oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia
delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione di collaborare ai
fini dell’accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l'avvio di
una procedura di rilascio del permesso a posteriori (Scolari, Commentario, n.
1265.
ad art. 42 LE; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum
Verfahrensrecht, N. 649 ss.; RDAT II-1993 N. 33);
che simili ingiunzioni hanno con ogni
evidenza carattere di decisione impugnabile (cfr. art. 5 PA); la qualifica
dell'atto era talmente elementare da non poter sfuggire al proprietario del mapp.
__________, patrocinato da una persona cognita delle leggi che disciplinano la
materia;
che intenzionato a contestare l'obbligo di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria, RI 1 doveva impugnare la risoluzione
municipale davanti al Consiglio di Stato (art. 21 LE);
che lo scritto indirizzato al municipio l'8
agosto 2005 indicava chiaramente la volontà di RI 1 di aggravarsi contro la
decisione di cui trattasi;
che a giusto titolo questa lettera è stata
trasmessa al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato affinché la trattasse
quale impugnativa avverso l'imposizione municipale del 20 luglio 2005;
che altrettanto giustamente il 18 agosto
2005.
il Servizio dei ricorsi ha preteso che l'atto, carente dal profilo dei
requisiti esatti dall'art. 46 PAmm, venisse ripresentato nelle debite forme entro
15.
giorni, pena la sua irricevibilità (cfr. art. 9 PAmm);
che rispondendo in modo tardivo ed
incongruente il 12 settembre seguente, l'insorgente si è precluso ogni
possibilità di far valere in giudizio le proprie legittime ragioni;
che in effetti, adducendo l'insussistenza di
una decisione municipale (!) e omettendo di sanare il proprio atto ricorsuale
viziato, il proprietario del mapp. __________ non poteva di certo attendersi
che il Consiglio di Stato entrasse nel merito delle sue contestazioni e annullasse
il controverso ordine emanato dal CO 1;
che in simili evenienze l'autorità di
ricorso di prime cure avrebbe dovuto semplicemente dichiarare inammissibile il
gravame;
che dichiarandolo privo di oggetto, il
Consiglio di Stato non ha comunque violato né il principio della buona fede, né
il diritto di essere sentito dell'insorgente;
che in assenza di un'intimazione ex art. 49
PAmm, il CO 1 non era affatto obbligato a reagire all'improvvido scritto 12
settembre 2005 del ricorrente; tanto meno era tenuto ad indicare in un'eventuale
risposta che il suo ordine del 20 luglio 2005 era una decisione a tutti gli
effetti;
che nella fattispecie non è neppure ravvisabile
una qualsiasi violazione del diritto di essere sentito del ricorrente; le missive
con le quali le autorità comunali e cantonali hanno inviato ai competenti
servizi del Consiglio di Stato la dichiarazione di ricorso 8 agosto 2005 dell'insorgente
costituiscono semplici lettere di trasmissione e non contenevano alcun elemento
utile ai fini della difesa dei suoi interessi;
che RI 1 era peraltro perfettamente a
conoscenza del fatto che l'inoltro della domanda di costruzione era stato
imposto dal Dipartimento del territorio (vedi lettera 20 aprile 2005 CO 1 /RI 1
e relativo allegato, nonché lettera 20 luglio 2005 CO 1 /avv. __________, con
copia all'interessato); egli non può dunque seriamente sostenere che sapendolo
avrebbe reagito diversamente alla comunicazione 18 agosto 2005 del Servizio dei
ricorsi;
che sulla scorta di quanto precede il
ricorso, manifestamente infondato, va integralmente respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 1 ss., 21 LE; 9, 18, 43, 46, 60,
61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
patr. dall'a;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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