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Decisione

52.2005.405

Autorizzazione per l'apertura di un chiosco destinato a dispensare cibi e bevande

6 febbraio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I cibi (panini,

toast, focacce, pizzette, hot-dog, ecc.) sono per principio venduti in

confezioni che ne permettono l'asporto. Dagli atti non risulta che siano

serviti su piatti con posate, destinati a permetterne il consumo immediato. Da

questo profilo, lo stabilimento in esame non si distingue dunque da un qualsiasi

negozio di prodotti alimentari, che vende cibi pronti per essere consumati. Non

presenta, in particolare, i tratti caratteristici di un esercizio pubblico. Il

fatto che i clienti possano anche consumare immediatamente i cibi acquistati,

aprendo le confezioni ed ingerendone il contenuto mentre attendono in piedi il

bus sulla banchina non giustifica una diversa conclusione.

Le bevande

(birra, acqua minerale, caffè, succhi di frutta, alcolici, ecc.) sono per

contro vendute in modo differenziato. Parte di esse sono smerciate in bottigliette

o lattine chiuse, che si prestano ad essere trasportate altrove per il consumo.

Per il resto sono invece servite in tazze e bicchieri, ovvero in contenitori

aperti, da restituire per essere lavati e riutilizzati.

3.2. Nella misura

in cui lo smercio di bevande ha luogo mediante contenitori chiusi, lo

stabilimento commerciale non si differenzia da un qualsiasi negozio di prodotti

alimentari, che vende i suoi prodotti in confezioni atte a permetterne il

trasporto. Nella misura in cui le bevande sono invece dispensate secondo

modalità tali da escluderne l'asporto, lo stabilimento si distingue per contro in

modo marcato da un negozio di generi alimentari per assumere le connotazioni

tipiche di un esercizio pubblico. La mescita di bevande in tazze e bicchieri,

messi temporaneamente a disposizione del cliente per permettergli di soddisfare

immediatamente le sue esigenze di ristorazione, costituisce in effetti una

prestazione supplementare, non offerta dai commerci di generi alimentari.

Questa modalità di smercio non solo permette il consumo sul posto, ma lo rende

addirittura inevitabile, poiché impedisce di fatto al cliente di allontanarsi.

Entro questi limiti, sono dunque da considerare dati i presupposti per

assoggettare l'attività del chiosco all'obbligo della patente secondo la

legislazione sugli esercizi pubblici.

Invano sostiene l'insorgente

che lo stabilimento in discussione sfuggirebbe a tale obbligo perché il consumo

delle bevande dispensate in tazze e bicchieri avviene all'esterno del chiosco,

Considerandi

su suolo pubblico. Consumo sul posto significa consumo immediato tanto dal

profilo temporale, quanto dal profilo spaziale. Non significa tuttavia

necessariamente che il prodotto venduto debba essere consumato all'interno dell'esercizio

pubblico. L'art. 2 lett. b LEsPub non esclude che il consumo possa aver luogo

anche nelle immediate adiacenze. La nozione di consumo sul posto, che qualifica

gli esercizi pubblici, è in pratica da intendere in contrapposizione a quella

di asporto, che contraddistingue invece i negozi di generi alimentari. Ai fini

dell'assoggettamento alla legislazione sugli esercizi pubblici è pertanto sufficiente

che cibi e bevande vengano dispensate secondo modalità che non permettono di

trasportarle altrove per essere consumate.

Per le sue

caratteristiche, nella misura in cui dispensa bevande da consumare sul posto,

il chiosco va di conseguenza configurato come una mescita aperta regolarmente

ai sensi degli art. 7 cifra 6 LEsPub e 35 RLEsPub. Irrilevante è il fatto che

la nuova LEsPubb abbia abrogato

la figura dello "spaccio" (art. 31 RLEsPub 1968). La definizione di

mescita dell'art. 35 RLEsPub attualmente in vigore comprende anche gli

stabilimenti come quello in discussione. La mensola su cui si apre lo sportello

del chiosco può invero essere paragonata ad un banco ai sensi di quest'ultima

disposizione.

4.

4.1.

L'esercizio non autorizzato di attività commerciali soggette all'obbligo della

patente secondo la LEsPub legittima l'autorità cantonale ad intervenire con provvedimenti

volti a ristabilire una situazione conforme al diritto. Siffatti provvedimenti,

poco importa se di natura cautelare o di merito, devono rispettare il principio

di proporzionalità. Non devono dunque eccedere quanto necessario per ripristinare

l'ordine.

4.2

Nel caso

concreto, la SPI ha vietato all'insorgente di continuare a vendere bibite in

tazze e bicchieri. Il divieto è riferito unicamente all'attività soggetta a

patente secondo la LEsPub, che non è mai stata autorizzata. Non colpisce dunque

né la vendita di cibi confezionati, né la vendita di bevande imballate in modo consentirne

l'asporto per essere consumate altrove. Appare quindi adeguatamente commisurato

allo scopo di ristabilire una situazione conforme al diritto.

Il provvedimento

non si pone d'altro canto in contrasto con la decisione dell'8 maggio 2003 con

cui l'UP aveva comunicato all'insorgente di non assoggettare l'attività del

chiosco alla legislazione sugli esercizi pubblici. Fondandosi sulle

informazioni allora fornitegli dalla __________, l'autorità cantonale, pur manifestando

qualche perplessità, aveva in effetti ritenuto che i cibi e le bevande vendute

fossero destinate all'asporto e non al consumo sul posto.

5.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 7, 70 LEsPub; 35 RLEsPub; 3, 18, 28,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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