52.2005.405
Autorizzazione per l'apertura di un chiosco destinato a dispensare cibi e bevande
6 febbraio 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.405
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, TRAM
Titolo:
Autorizzazione per l'apertura di un chiosco destinato a dispensare cibi e bevande
POTERE D'ESAME
art. 6 CEDU
art. 2 cpv. b LESPUBB
art. 71 cpv. 2 LESPUBB
Incarto n.
52.2005.405
Lugano
6 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato
(5553), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
6 ottobre 2005 con cui la Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni le ha vietato di servire bevande da consumare sul posto
attraverso lo sportello del chiosco aperto sotto la pensilina della fermata
di interscambio dei bus nel centro di Lugano;
viste le risposte:
- 15 dicembre 2005 della
Sezione permessi e immigrazione;
- 20 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
17 aprile 2003 la ricorrente RI 1 ha chiesto all'Ufficio dei permessi (UP)
della Sezione permessi e immigrazione (SPI) del Dipartimento delle istituzioni
se l'apertura di un chiosco dotato di uno sportello destinato a dispensare cibi
e bevande sotto la pensilina della nuova stazione di interscambio dei bus nel
centro di Lugano soggiacesse ad autorizzazione secondo la LEsPubb. La richiedente spiegava che si sarebbe trattato di una
“buvette”; caratterizzata dal fatto che in generale i
prodotti venduti non sarebbero stati consumati sul posto. Pur rilevando che era
probabile che qualche cliente si sarebbe fermato a consumare qualcosa
sulle vicine panche d'attesa, l'ispettore dell'UP che ha visionato il
chiosco ha ritenuto che si trattasse di un "negozio da asporto" e non
di un esercizio pubblico.
L'8 maggio 2003 l'UP
ha comunicato alla richiedente di ritenere che l'attività non soggiacesse a
patente secondo la LEsPubb,
perché la vendita di cibi e bevande sarebbe avvenuta nella forma dell'asporto.
B. Nei
due anni seguenti, l'autorità comunale e quella cantonale hanno ripetutamente
accertato che i cibi e le bevande vendute venivano consumate sul posto.
Con decisione 6
ottobre 2005 la SPI ha pertanto vietato all'insorgente di servire bevande da
consumare sul posto attraverso lo sportello del chiosco.
C. Con
giudizio 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il divieto, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Il Governo ha in
sostanza ritenuto che il controverso stabilimento fosse da configurare alla
stregua di una mescita regolarmente aperta, soggetta - in quanto tale - all'obbligo
di patente d'esercizio pubblico.
D. Contro
il predetto giudizio la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso divieto.
L'insorgente nega
in sostanza che l'attività del suo chiosco possa essere comparata a quella di
una mescita. Il consumo di cibi e bevande, obietta, non avverrebbe infatti all'interno
del chiosco, bensì sull'area pubblica circostante. I principi giurisprudenziali
elaborati in base alla vecchia legge sarebbero inapplicabili, poiché il nuovo
diritto ha soppresso la figura dello spaccio.
E. Il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica
conclusione perviene la SPI, contestando succintamente le tesi dell'insorgente
che saranno discusse nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
L'art. 71 cpv. 2 LEsPubb non
prevede la possibilità di dedurre al Tribunale cantonale amministrativo i
giudizi del Consiglio di Stato statuenti su ricorsi proposti contro decisioni
come quella in discussione. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo va nondimeno ammessa al fine di rispondere alle esigenze poste
dall'art. 6 CEDU. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente
toccata dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.
46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio
può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto
dall'insorgente non appare necessario, poiché la situazione dei luoghi e dello
stabilimento commerciale in esame, oltre ad essere sufficientemente nota a
questo tribunale per conoscenza diretta, risulta chiaramente dalle tavole
processuali e non è nemmeno oggetto di particolari contestazioni.
2. 2.1.
Giusta l'art. 2 lett. b LEsPubb,
sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo
professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto si vendono cibi o bevande
da consumare sul posto.
La nozione di immobili
non comprende soltanto gli edifici, ma anche le superfici non edificate
destinate allo smercio di cibi e bevande da consumare sul posto. Da questo
profilo, la norma in esame non si scosta dall'art. 1 cpv. 1 della LEsPubb 1967, che considerava esercizi
pubblici gli stabili, i locali e le aree dove (...) si vendono cibi o
bevande da consumare sul posto (in tal senso M__________, Commentario alla
LEP, 2005, ad art. 2 n. 2.2). Sono quindi esercizi pubblici tanto gli edifici destinati
allo smercio di cibi e bevande da consumare immediatamente, quanto gli spazi
aperti utilizzati a tale scopo.
Per consumazione
sul posto occorre essenzialmente intendere il soddisfacimento immediato di
esigenze di ristorazione (cfr. RDAT 1985 n. 105). L'immediatezza del consumo è
data in particolare quando l'attrezzatura dello stabilimento o le modalità di
smercio sono tali da escludere che i prodotti venduti vengano asportati e
consumati altrove. La presenza di tavolini o sedie, come pure la vendita di
cibi o di bevande serviti su piatti, rispettivamente in tazze e bicchieri
contraddistinguono gli esercizi pubblici dalle altre attività commerciali, in
particolare dai negozi di generi alimentari, che pure si occupano della vendita
al pubblico di prodotti pronti per il consumo.
2.2. Secondo l'art.
30 RLEsPub, sono caffè o bar gli esercizi pubblici nei quali si servono
esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti
per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience
foods) e gelati.
La mescita aperta regolarmente è invece
definita come l'eser-cizio analogo al caffè-bar, dove il consumo avviene, di
regola, al banco (art. 35 RLEsPub). La mescita è quindi un caffè-bar, che, non
essendo arredato con tavoli e sedie, obbliga gli avventori a sorbire le
consumazioni sostando in piedi davanti al banco, attraverso il quale i cibi e
le bevande vengono dispensati.
3. 3.1.
Nel caso concreto, il piccolo chiosco situato sotto la pensilina della stazione
di interscambio dei bus del centro di Lugano, di cui la ricorrente è
concessionaria, è costituito da un unico locale, di una decina di metri
quadrati, inaccessibile al pubblico, all'interno del quale opera l'addetto alla
preparazione ed alla vendita di cibi e bevande. Lo stabilimento, denominato __________,
è dotato di uno sportello munito di una minuscola mensola, attraverso il
quale i clienti vengono serviti. Il chiosco non è dotato né di tavolini, né di
sedie.
Fatti
I cibi (panini,
toast, focacce, pizzette, hot-dog, ecc.) sono per principio venduti in
confezioni che ne permettono l'asporto. Dagli atti non risulta che siano
serviti su piatti con posate, destinati a permetterne il consumo immediato. Da
questo profilo, lo stabilimento in esame non si distingue dunque da un qualsiasi
negozio di prodotti alimentari, che vende cibi pronti per essere consumati. Non
presenta, in particolare, i tratti caratteristici di un esercizio pubblico. Il
fatto che i clienti possano anche consumare immediatamente i cibi acquistati,
aprendo le confezioni ed ingerendone il contenuto mentre attendono in piedi il
bus sulla banchina non giustifica una diversa conclusione.
Le bevande
(birra, acqua minerale, caffè, succhi di frutta, alcolici, ecc.) sono per
contro vendute in modo differenziato. Parte di esse sono smerciate in bottigliette
o lattine chiuse, che si prestano ad essere trasportate altrove per il consumo.
Per il resto sono invece servite in tazze e bicchieri, ovvero in contenitori
aperti, da restituire per essere lavati e riutilizzati.
3.2. Nella misura
in cui lo smercio di bevande ha luogo mediante contenitori chiusi, lo
stabilimento commerciale non si differenzia da un qualsiasi negozio di prodotti
alimentari, che vende i suoi prodotti in confezioni atte a permetterne il
trasporto. Nella misura in cui le bevande sono invece dispensate secondo
modalità tali da escluderne l'asporto, lo stabilimento si distingue per contro in
modo marcato da un negozio di generi alimentari per assumere le connotazioni
tipiche di un esercizio pubblico. La mescita di bevande in tazze e bicchieri,
messi temporaneamente a disposizione del cliente per permettergli di soddisfare
immediatamente le sue esigenze di ristorazione, costituisce in effetti una
prestazione supplementare, non offerta dai commerci di generi alimentari.
Questa modalità di smercio non solo permette il consumo sul posto, ma lo rende
addirittura inevitabile, poiché impedisce di fatto al cliente di allontanarsi.
Entro questi limiti, sono dunque da considerare dati i presupposti per
assoggettare l'attività del chiosco all'obbligo della patente secondo la
legislazione sugli esercizi pubblici.
Invano sostiene l'insorgente
che lo stabilimento in discussione sfuggirebbe a tale obbligo perché il consumo
delle bevande dispensate in tazze e bicchieri avviene all'esterno del chiosco,
Considerandi
su suolo pubblico. Consumo sul posto significa consumo immediato tanto dal
profilo temporale, quanto dal profilo spaziale. Non significa tuttavia
necessariamente che il prodotto venduto debba essere consumato all'interno dell'esercizio
pubblico. L'art. 2 lett. b LEsPub non esclude che il consumo possa aver luogo
anche nelle immediate adiacenze. La nozione di consumo sul posto, che qualifica
gli esercizi pubblici, è in pratica da intendere in contrapposizione a quella
di asporto, che contraddistingue invece i negozi di generi alimentari. Ai fini
dell'assoggettamento alla legislazione sugli esercizi pubblici è pertanto sufficiente
che cibi e bevande vengano dispensate secondo modalità che non permettono di
trasportarle altrove per essere consumate.
Per le sue
caratteristiche, nella misura in cui dispensa bevande da consumare sul posto,
il chiosco va di conseguenza configurato come una mescita aperta regolarmente
ai sensi degli art. 7 cifra 6 LEsPub e 35 RLEsPub. Irrilevante è il fatto che
la nuova LEsPubb abbia abrogato
la figura dello "spaccio" (art. 31 RLEsPub 1968). La definizione di
mescita dell'art. 35 RLEsPub attualmente in vigore comprende anche gli
stabilimenti come quello in discussione. La mensola su cui si apre lo sportello
del chiosco può invero essere paragonata ad un banco ai sensi di quest'ultima
disposizione.
4.
4.1.
L'esercizio non autorizzato di attività commerciali soggette all'obbligo della
patente secondo la LEsPub legittima l'autorità cantonale ad intervenire con provvedimenti
volti a ristabilire una situazione conforme al diritto. Siffatti provvedimenti,
poco importa se di natura cautelare o di merito, devono rispettare il principio
di proporzionalità. Non devono dunque eccedere quanto necessario per ripristinare
l'ordine.
4.2
Nel caso
concreto, la SPI ha vietato all'insorgente di continuare a vendere bibite in
tazze e bicchieri. Il divieto è riferito unicamente all'attività soggetta a
patente secondo la LEsPub, che non è mai stata autorizzata. Non colpisce dunque
né la vendita di cibi confezionati, né la vendita di bevande imballate in modo consentirne
l'asporto per essere consumate altrove. Appare quindi adeguatamente commisurato
allo scopo di ristabilire una situazione conforme al diritto.
Il provvedimento
non si pone d'altro canto in contrasto con la decisione dell'8 maggio 2003 con
cui l'UP aveva comunicato all'insorgente di non assoggettare l'attività del
chiosco alla legislazione sugli esercizi pubblici. Fondandosi sulle
informazioni allora fornitegli dalla __________, l'autorità cantonale, pur manifestando
qualche perplessità, aveva in effetti ritenuto che i cibi e le bevande vendute
fossero destinate all'asporto e non al consumo sul posto.
5.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La
tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 7, 70 LEsPub; 35 RLEsPub; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster