52.2005.406
Raccolta e riciclaggio della carta
11 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.406
Data decisione, Autorità:
11.01.2006, TRAM
Titolo:
Raccolta e riciclaggio della carta
OFFERTA
art. 5 LCPUBB
art. 30 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.406
Lugano
11 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 2 dicembre 2005 del municipio di
Minusio che delibera alla ditta CO 2 il servizio di raccolta e di riciclaggio
della carta presso il centro rifiuti di Remorino;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2005 della CO
2;
- 20 dicembre 2005 del
municipio di Minusio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26
ottobre 2005 il municipio di Minusio ha indetto un pub-blico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la pro-cedura libera, per aggiudicare il
servizio di raccolta e di riciclag-gio della carta presso il centro rifiuti di
Remorino (FU n. 86/2005 pag. 7175);
che la posizione 252.110 del capitolato
chiedeva, come d'uso, ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte, avvertendoli
che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti il committente avrebbe
assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e
quella della resistente CO 2;
che, valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione ed ai re-lativi fattori di ponderazione, il municipio ha
aggiudicato la com-messa alla CO 2 per l'importo di fr. 1'248.15, risultata
prima in graduatoria con 77.00 punti;
Considerandi
che contro questa decisione la RI 1,
classificatasi al terzo ed ultimo posto con 27.00 punti, è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta aggiudicataria non
sarebbe in regola con il pagamento dei contributi sociali;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio la generica e laconica
eccezione sollevata dall'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il
committente deve aggiudi-care la commessa unicamente a offerenti che
garantiscono l'a-dempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamen-to
delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri;
che, a norma dell'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all'offerta
devono es-sere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
- AVS/AI/IPG;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- SUVA o istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
- Rispetto del CCL (vedi cpv. 5);
che qualora sia previsto nel bando di gara, il committente
deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, asse-gnando un
termine perentorio di 5 giorni per produrli; in caso contrario l'offerta sarà
esclusa dalla procedura di aggiudicazione;
che analoga disposizione era contemplata dalla posizione
252.110
del capitolato di gara;
che le dichiarazioni, prosegue l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, sono
valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali
trimestrali:
a) per i
concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi
fino al 30 settembre dell'anno precedente;
b) per i
concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi
fino al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) per i
concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi
fino al 31 marzo;
d) per i
concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi
fino al 30 giugno;
che nel caso concreto, le offerte dovevano
essere inoltrate entro il 28 novembre 2005 (cfr. bando di concorso punto 7); le
dichia-razioni da allegare dovevano di conseguenza attestare l'avvenuto
pagamento degli oneri sociali trimestrali sino al 30 giugno 2005;
che le dichiarazioni allegate dalla
resistente CO 2 attestavano che i contributi sociali erano stati pagati sino a
tale data;
che il ricorso va dunque respinto siccome
palesemente infondato;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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