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Decisione

52.2005.406

Raccolta e riciclaggio della carta

11 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.406

Data decisione, Autorità:

11.01.2006, TRAM

Titolo:

Raccolta e riciclaggio della carta

OFFERTA

art. 5 LCPUBB

art. 30 RLCPUBB

Incarto n.

52.2005.406

Lugano

11 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della

RI 1

contro

la decisione 2 dicembre 2005 del municipio di

Minusio che delibera alla ditta CO 2 il servizio di raccolta e di riciclaggio

della carta presso il centro rifiuti di Remorino;

viste le risposte:

- 19 dicembre 2005 della CO

2;

- 20 dicembre 2005 del

municipio di Minusio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 26

ottobre 2005 il municipio di Minusio ha indetto un pub-blico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la pro-cedura libera, per aggiudicare il

servizio di raccolta e di riciclag-gio della carta presso il centro rifiuti di

Remorino (FU n. 86/2005 pag. 7175);

che la posizione 252.110 del capitolato

chiedeva, come d'uso, ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni

comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte, avvertendoli

che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti il committente avrebbe

assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli;

che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e

quella della resistente CO 2;

che, valutate le offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione ed ai re-lativi fattori di ponderazione, il municipio ha

aggiudicato la com-messa alla CO 2 per l'importo di fr. 1'248.15, risultata

prima in graduatoria con 77.00 punti;

Considerandi

che contro questa decisione la RI 1,

classificatasi al terzo ed ultimo posto con 27.00 punti, è insorta davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta aggiudicataria non

sarebbe in regola con il pagamento dei contributi sociali;

che all'accoglimento del ricorso si sono

opposti il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio la generica e laconica

eccezione sollevata dall'insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente

è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il

committente deve aggiudi-care la commessa unicamente a offerenti che

garantiscono l'a-dempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamen-to

delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi

di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri;

che, a norma dell'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all'offerta

devono es-sere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- SUVA o istituto analogo;

- Cassa pensione (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

- Rispetto del CCL (vedi cpv. 5);

che qualora sia previsto nel bando di gara, il committente

deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, asse-gnando un

termine perentorio di 5 giorni per produrli; in caso contrario l'offerta sarà

esclusa dalla procedura di aggiudicazione;

che analoga disposizione era contemplata dalla posizione

252.110

del capitolato di gara;

che le dichiarazioni, prosegue l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, sono

valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali

trimestrali:

a) per i

concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi

fino al 30 settembre dell'anno precedente;

b) per i

concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi

fino al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i

concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi

fino al 31 marzo;

d) per i

concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi

fino al 30 giugno;

che nel caso concreto, le offerte dovevano

essere inoltrate entro il 28 novembre 2005 (cfr. bando di concorso punto 7); le

dichia-razioni da allegare dovevano di conseguenza attestare l'avvenuto

pagamento degli oneri sociali trimestrali sino al 30 giugno 2005;

che le dichiarazioni allegate dalla

resistente CO 2 attestavano che i contributi sociali erano stati pagati sino a

tale data;

che il ricorso va dunque respinto siccome

palesemente infondato;

che la tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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