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Decisione

52.2005.407

Requisiti professionali per impresario costruttore

5 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.407

Data decisione, Autorità:

05.02.2006, TRAM

Titolo:

Requisiti professionali per impresario costruttore

IMPRESARIO COSTRUTTORE

LIBERTÀ ECONOMICA

agg. 3 cpv. 3 LEPIC

art. 3 cpv. 2 let. a LEPIC

art. 5 LEPIC

Incarto n.

52.2005.407

Lugano

5 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 25 novembre 2005 (n. 011/2005) della

Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione

di impresario costruttore (CV-LEPIC) con ha cancellato la ricorrente

dall'albo delle imprese;

vista la risposta 21 dicembre

2005 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la

ditta RI 1, qui ricorrente, è iscritta all'albo delle imprese dal 1. dicembre

1999;

che il 31 gennaio 2002 la CV-LEPIC, vista la

cessazione dell'attività da parte del responsabile tecnico, ha chiesto alla

ricorrente di indicare un nuovo nominativo entro il 28 febbraio 2002;

che l'insorgente, dopo aver indicato una

serie di responsabili tecnici non idonei, ha presentato la candidatura di __________;

che il 26 settembre 2005 la CV-LEPIC ha

respinto la suddetta candidatura ritenuto che il tecnico avrebbe potuto iniziare

la propria attività unicamente nel mese di giugno 2006 e ha imposto la

presentazione di un'altra persona entro il 30 settembre 2005, pena la

cancellazione immediata della ditta dall'albo delle imprese;

che, avendo l'insorgente unicamente chiesto

un'ulteriore moratoria confermandosi nella scelta di __________, la CV-LEPIC,

con decisione 25 novembre 2005, ha cancellato la RI 1 dall'albo delle imprese;

che la ricorrente insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la decisione dell'autorità

cantonale di vigilanza venga annullata; in particolare la ricorrente sostiene

che non sia stato rispettato il diritto di essere sentita e che si giustificherebbe

un'ulteriore proroga per l'entrata in funzione di __________; non da ultimo

anche i candidati __________ avrebbero le qualifiche per diventare responsabili

tecnici, l'ultimo semplicemente abbisognerebbe di un periodo di pratica; infine

l'insorgente asserisce che tali disposizioni legali sarebbero contrarie alla libertà

economica e alla Legge federale sul mercato interno;

che con risposta 21 dicembre 2005 la

CV-LEPIC chiede la reiezione del gravame in quanto nessuno dei candidati

proposti sarebbero attualmente idonei e un'ulteriore proroga risulterebbe pertanto

ingiustificata;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1

Considerandi

LEPIC; la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente

gravata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;

che, giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC,

hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni nelle quali

almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali

richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione

all'esercizio della professione di impresario costruttore;

che dispongono dei requisiti professionali

di impresario costruttore i titolari di un diploma:

a)

di ingegnere civile o rurale o di architetto

rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e

riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli

architetti e dei tecnici;

b)

di ingegnere civile o di architetto rilasciato

da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate

e riconosciute, oppure iscritti del registro REG B degli ingegneri, degli

architetti e dei tecnici;

c)

federale di impresario costruttore;

d)

rilasciato dalla ex scuola cantonale dei

capomastri, Lugano;

e)

rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici

dell'edilizia;

e oltre a ciò è richiesta una pratica

professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 1 e 3

LEPIC);

che, conformemente al cpv. 3 dell'art. 3

LEPIC, il titolare e membro dirigente deve inoltre partecipare effettivamente

alla gestione dell'impresa dedicandovi la propria attività;

che, giusta l'art. 13 LEPIC, sono cancellate

dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non

esercitano più alcuna attività per un periodo di tre anni;

che la cancellazione è decisa dalla

Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate;

che __________ in quanto detentore di un

diploma di disegnatore cemento armato e genio civile non adempie i requisiti

professionali suesposti e non può pertanto essere iscritto quale responsabile tecnico

dell'impresa;

che la candidatura di __________ non può attualmente

essere presa in considerazione in quanto sprovvisto della necessaria esperienza

triennale richiesta dalla legge;

che a __________, potendo egli entrare in

servizio presso l'impresa ricorrente unicamente a far tempo dal mese di giugno

2006, manca il requisito secondo cui il titolare o membro dirigente deve

partecipare effettivamente alla gestione della ditta dedicandovi la propria

attività;

che, facendo attualmente difetto tale

presupposto, __________ non può essere accettato quale responsabile tecnico;

che la legge non prevede una possibile

moratoria per la cancellazione dall'albo delle imprese qualora venga a mancare

il responsabile tecnico e di conseguenza l'impresa non sia più conforme ai

dettami legali;

che, ritenuto il lungo lasso di tempo

trascorso dalle dimissioni dell'ultimo responsabile tecnico fino alla

cancellazione della RI 1 dall'albo, la misura adottata dalla CV-LEPIC non risulta

per nulla sproporzionata;

che la CV-LEPIC ha cancellato l'impresa

ricorrente dall'albo delle imprese dopo averle nuovamente offerto la possibilità

di presentare un'altra candidatura, offrendole quindi un'ulteriore occasione

per essere sentita;

che nemmeno le generiche censure sollevate

dalla ricorrente con riferimento alla libertà economica e alla LMI possono trovare

accoglimento;

che difatti l'imposizione di requisiti

professionali minimi, accompagnati da una pratica di almeno tre anni quali

dirigente di cantiere, è compatibile con la Costituzione; tale limitazione si

fonda su una base legale chiara e ancorata in una legge formale, è sorretta da

un preminente interesse pubblico, è rispettosa dei contenuti essenziali della

libertà di commercio, è proporzionata al fine perseguito e tratta su di un

piano di uguaglianza tutti coloro che esercitano la professione di impresario

costruttore (cfr. Rapporto 4361 del 12 settembre 1997 della Commissione di legislazione

sul messaggio 7 febbraio 1995 concernente la modifica della legge

sull'esercizio della professione di impresario costruttore, n. 2.5.1.);

che la LMI, in quanto legge quadro volta a

sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all'armonizzazione delle condizioni

d'acceso al mercato (FF 2000 pag. 5277), e quindi riguardante unicamente

fattispecie a carattere intercantonale, non è nemmeno applicabile al caso

concreto;

che stante quanto precede, la decisione non

presta il fianco a critiche di sorta, il ricorso deve pertanto essere respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC; 3, 18, 28, 43,

46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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