52.2005.407
Requisiti professionali per impresario costruttore
5 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.407
Data decisione, Autorità:
05.02.2006, TRAM
Titolo:
Requisiti professionali per impresario costruttore
IMPRESARIO COSTRUTTORE
LIBERTÀ ECONOMICA
agg. 3 cpv. 3 LEPIC
art. 3 cpv. 2 let. a LEPIC
art. 5 LEPIC
Incarto n.
52.2005.407
Lugano
5 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 25 novembre 2005 (n. 011/2005) della
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione
di impresario costruttore (CV-LEPIC) con ha cancellato la ricorrente
dall'albo delle imprese;
vista la risposta 21 dicembre
2005 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ditta RI 1, qui ricorrente, è iscritta all'albo delle imprese dal 1. dicembre
1999;
che il 31 gennaio 2002 la CV-LEPIC, vista la
cessazione dell'attività da parte del responsabile tecnico, ha chiesto alla
ricorrente di indicare un nuovo nominativo entro il 28 febbraio 2002;
che l'insorgente, dopo aver indicato una
serie di responsabili tecnici non idonei, ha presentato la candidatura di __________;
che il 26 settembre 2005 la CV-LEPIC ha
respinto la suddetta candidatura ritenuto che il tecnico avrebbe potuto iniziare
la propria attività unicamente nel mese di giugno 2006 e ha imposto la
presentazione di un'altra persona entro il 30 settembre 2005, pena la
cancellazione immediata della ditta dall'albo delle imprese;
che, avendo l'insorgente unicamente chiesto
un'ulteriore moratoria confermandosi nella scelta di __________, la CV-LEPIC,
con decisione 25 novembre 2005, ha cancellato la RI 1 dall'albo delle imprese;
che la ricorrente insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la decisione dell'autorità
cantonale di vigilanza venga annullata; in particolare la ricorrente sostiene
che non sia stato rispettato il diritto di essere sentita e che si giustificherebbe
un'ulteriore proroga per l'entrata in funzione di __________; non da ultimo
anche i candidati __________ avrebbero le qualifiche per diventare responsabili
tecnici, l'ultimo semplicemente abbisognerebbe di un periodo di pratica; infine
l'insorgente asserisce che tali disposizioni legali sarebbero contrarie alla libertà
economica e alla Legge federale sul mercato interno;
che con risposta 21 dicembre 2005 la
CV-LEPIC chiede la reiezione del gravame in quanto nessuno dei candidati
proposti sarebbero attualmente idonei e un'ulteriore proroga risulterebbe pertanto
ingiustificata;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
Considerandi
LEPIC; la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente
gravata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC,
hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni nelle quali
almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali
richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio della professione di impresario costruttore;
che dispongono dei requisiti professionali
di impresario costruttore i titolari di un diploma:
a)
di ingegnere civile o rurale o di architetto
rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e
riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici;
b)
di ingegnere civile o di architetto rilasciato
da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate
e riconosciute, oppure iscritti del registro REG B degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici;
c)
federale di impresario costruttore;
d)
rilasciato dalla ex scuola cantonale dei
capomastri, Lugano;
e)
rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici
dell'edilizia;
e oltre a ciò è richiesta una pratica
professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 1 e 3
LEPIC);
che, conformemente al cpv. 3 dell'art. 3
LEPIC, il titolare e membro dirigente deve inoltre partecipare effettivamente
alla gestione dell'impresa dedicandovi la propria attività;
che, giusta l'art. 13 LEPIC, sono cancellate
dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non
esercitano più alcuna attività per un periodo di tre anni;
che la cancellazione è decisa dalla
Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate;
che __________ in quanto detentore di un
diploma di disegnatore cemento armato e genio civile non adempie i requisiti
professionali suesposti e non può pertanto essere iscritto quale responsabile tecnico
dell'impresa;
che la candidatura di __________ non può attualmente
essere presa in considerazione in quanto sprovvisto della necessaria esperienza
triennale richiesta dalla legge;
che a __________, potendo egli entrare in
servizio presso l'impresa ricorrente unicamente a far tempo dal mese di giugno
2006, manca il requisito secondo cui il titolare o membro dirigente deve
partecipare effettivamente alla gestione della ditta dedicandovi la propria
attività;
che, facendo attualmente difetto tale
presupposto, __________ non può essere accettato quale responsabile tecnico;
che la legge non prevede una possibile
moratoria per la cancellazione dall'albo delle imprese qualora venga a mancare
il responsabile tecnico e di conseguenza l'impresa non sia più conforme ai
dettami legali;
che, ritenuto il lungo lasso di tempo
trascorso dalle dimissioni dell'ultimo responsabile tecnico fino alla
cancellazione della RI 1 dall'albo, la misura adottata dalla CV-LEPIC non risulta
per nulla sproporzionata;
che la CV-LEPIC ha cancellato l'impresa
ricorrente dall'albo delle imprese dopo averle nuovamente offerto la possibilità
di presentare un'altra candidatura, offrendole quindi un'ulteriore occasione
per essere sentita;
che nemmeno le generiche censure sollevate
dalla ricorrente con riferimento alla libertà economica e alla LMI possono trovare
accoglimento;
che difatti l'imposizione di requisiti
professionali minimi, accompagnati da una pratica di almeno tre anni quali
dirigente di cantiere, è compatibile con la Costituzione; tale limitazione si
fonda su una base legale chiara e ancorata in una legge formale, è sorretta da
un preminente interesse pubblico, è rispettosa dei contenuti essenziali della
libertà di commercio, è proporzionata al fine perseguito e tratta su di un
piano di uguaglianza tutti coloro che esercitano la professione di impresario
costruttore (cfr. Rapporto 4361 del 12 settembre 1997 della Commissione di legislazione
sul messaggio 7 febbraio 1995 concernente la modifica della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore, n. 2.5.1.);
che la LMI, in quanto legge quadro volta a
sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all'armonizzazione delle condizioni
d'acceso al mercato (FF 2000 pag. 5277), e quindi riguardante unicamente
fattispecie a carattere intercantonale, non è nemmeno applicabile al caso
concreto;
che stante quanto precede, la decisione non
presta il fianco a critiche di sorta, il ricorso deve pertanto essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC; 3, 18, 28, 43,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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