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Decisione

52.2005.408

Perequazione finanziaria intercomunale - legittimazione ricorsuale

14 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.408

Data decisione, Autorità:

14.12.2005, TRAM

Titolo:

Perequazione finanziaria intercomunale - legittimazione ricorsuale

LEGITTIMAZIONE

PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE

art. 19 LPI

Incarto n.

52.2005.408

Lugano

14 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 di

RI 1

contro

le decisioni 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato

in materia di contributo di livellamento 2005 e di contributo del cantone e dei

comuni al fondo di perequazione per l'esercizio 2005;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto e in diritto

che con due separate decisioni del 22

novembre 2005, pubblicate sul FU 94 del 25.11.2005, il Consiglio di Stato ha stabilito,

il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare a 148

comuni beneficiari e il contributo a carico del cantone e dei comuni al fondo

di perequazione per l'esercizio 2005;

Considerandi

che contro le predette risoluzioni

governative, RI 1 insorge dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità

inferiore per nuova determinazione;

che la ricorrente ritiene il contributo a

carico del comune di Lugano inattendibile in quanto non terrebbe in debita

considerazione l'introito costituito dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento

dei rifiuti;

che il tribunale non ha ordinato uno scambio

degli allegati scritti;

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere

il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia

di perequazione finanziaria intercomunale è data dall'art. 19 LPI;

che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per

interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi

interessi dalla decisione impugnata;

che la qualità per agire in via di ricorso

presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia

di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento

impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con

gli altri membri della collettività;

che il ricorrente deve inoltre essere

portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della

decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119

Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935

seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43

n. 1 seg.);

che, nella fattispecie, RI 1 non è toccata dalle

due decisioni impugnate in maniera più marcata rispetto agli altri cittadini

del suo comune o del cantone;

che nemmeno il fatto di essere cittadina di

un comune interessato, al pari di altri, alla determinazione da parte del

Consiglio di Stato del contributo di livellamento della potenzialità fiscale e del

contributo a carico dei comuni al fondo di perequazione permette di riconoscerle

un rapporto più stretto con l'oggetto della lite rispetto al resto della

collettività;

che, in altre parole, spetta unicamente ai

comuni interessati la facoltà di impugnare le decisioni in materia di

perequazione finanziaria;

che l'impugnativa va pertanto dichiarata

irricevibile per carenza di legittimazione ricorsuale, senza che sia necessario

verificare la tempestività del gravame;

che tassa e spese di giudizio seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 19 LPI; 3, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 200.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

per conoscenza.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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