52.2005.408
Perequazione finanziaria intercomunale - legittimazione ricorsuale
14 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.408
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, TRAM
Titolo:
Perequazione finanziaria intercomunale - legittimazione ricorsuale
LEGITTIMAZIONE
PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE
art. 19 LPI
Incarto n.
52.2005.408
Lugano
14 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 di
RI 1
contro
le decisioni 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato
in materia di contributo di livellamento 2005 e di contributo del cantone e dei
comuni al fondo di perequazione per l'esercizio 2005;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che con due separate decisioni del 22
novembre 2005, pubblicate sul FU 94 del 25.11.2005, il Consiglio di Stato ha stabilito,
il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare a 148
comuni beneficiari e il contributo a carico del cantone e dei comuni al fondo
di perequazione per l'esercizio 2005;
Considerandi
che contro le predette risoluzioni
governative, RI 1 insorge dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità
inferiore per nuova determinazione;
che la ricorrente ritiene il contributo a
carico del comune di Lugano inattendibile in quanto non terrebbe in debita
considerazione l'introito costituito dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti;
che il tribunale non ha ordinato uno scambio
degli allegati scritti;
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere
il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia
di perequazione finanziaria intercomunale è data dall'art. 19 LPI;
che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per
interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata;
che la qualità per agire in via di ricorso
presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia
di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con
gli altri membri della collettività;
che il ricorrente deve inoltre essere
portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della
decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119
Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935
seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43
n. 1 seg.);
che, nella fattispecie, RI 1 non è toccata dalle
due decisioni impugnate in maniera più marcata rispetto agli altri cittadini
del suo comune o del cantone;
che nemmeno il fatto di essere cittadina di
un comune interessato, al pari di altri, alla determinazione da parte del
Consiglio di Stato del contributo di livellamento della potenzialità fiscale e del
contributo a carico dei comuni al fondo di perequazione permette di riconoscerle
un rapporto più stretto con l'oggetto della lite rispetto al resto della
collettività;
che, in altre parole, spetta unicamente ai
comuni interessati la facoltà di impugnare le decisioni in materia di
perequazione finanziaria;
che l'impugnativa va pertanto dichiarata
irricevibile per carenza di legittimazione ricorsuale, senza che sia necessario
verificare la tempestività del gravame;
che tassa e spese di giudizio seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 19 LPI; 3, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 200.–, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
per conoscenza.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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