52.2005.409
Sanzione pecuniaria per abusi edilizi
24 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.409
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, TRAM
Titolo:
Sanzione pecuniaria per abusi edilizi
DECISIONE INCIDENTALE
art. 44 LPAMM
Incarto n.
52.2005.409
Lugano
24 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5541) che annulla la decisione 25 maggio 2005 con cui il municipio di CO
1 ha inflitto loro una sanzione pecuniaria di fr. 150'975.- per abusi edilizi;
viste le risposte:
- 20 dicembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 11 gennaio 2006 di CO 2;
- 13 gennaio 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
settembre 2001 il municipio di CO 1 ha rilasciato al ricorrente RI 1 il permesso
di sopraelevare di un piano ed ampliare la casa d'abitazione paterna, situata a
G__________ in località alla C__________ (part. n. 4001 RF); al pianterreno era
previsto di inserirvi il suo studio medico, mentre il piano mansardato avrebbe
dovuto essere destinato a solaio con due piccole camere ed una larga apertura
sul sottostante soggiorno;
che nell'ambito dei lavori di
ristrutturazione, il ricorrente si è scostato dai piani approvati, aumentando
al primo piano la superficie del soggiorno, modificando la forma e la
dimensione dei balconi, creando due nuovi locali a lato della cucina ed aumentando
l'altezza dei locali da m 2.60 a m 3.05; al piano mansardato è stato eliminato il
vuoto sul soggiorno, un locale previsto come deposito è stato trasformato in un
locale WC con doccia e sono state realizzate nuove finestre; anche a questo piano
l'altezza dei locali è stata aumentata da m 2 a m 2.30; l'altezza dell'edifi-cio
sulla facciata sud è risultata di m 10.95 invece dei 9 previsti dalle NAPR,
mentre la SUL complessiva supera di almeno un centinaio di mq a quella ammessa
dalle norme di zona;
che nel corso del mese di giugno del 2003, i
ricorrenti hanno inoltrato al municipio una domanda di costruzione in variante,
volta a conseguire il permesso in sanatoria per le difformità riscontrate; al fine
di ridurre l'eccedenza di SUL, il progetto prevedeva in sostanza di ridurre lo
studio medico ad un piccolo locale di 18.28 mq (4.10 x 4.46), accessibile
attraverso un atrio di 7.43 mq (2.20 x 3.38), destinando a deposito i rimanenti
locali del pianterreno (> 100 mq); l'ampio locale abitabile realizzato nell'angolo
nord-est del piano mansardato avrebbe invece dovuto essere trasformato in
solaio, sopprimendo una finestra e dotando le altre due di vetri opachi; per ridurre
a 9 m l'altezza dell'edificio sul lato sud il progetto ha infine previsto di
prolungare di 2.50 la falda del tetto, realizzando nello spazio sottostante, a
livello del primo piano, un balcone largo 2 m che si estende lungo tutta
facciata;
che alla domanda si sono opposti i vicini
qui resistenti, negando che le rettifiche previste fossero atte a sanare le
violazioni materiali riscontrate;
con decisione 14 agosto 2003 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, alla condizione che i locali ad uso deposito
previsti a pianterreno fossero privati delle attrezzature destinate ai
locali abitabili e le finestre fossero ridotte tramite muratura come indicato
dai piani (corretti dall'UT), rispettivamente che nel locale solaio venissero
murati il passaggio con l'attiguo locale studio e la finestra sulla facciata
est;
che con giudizio 2 marzo 2004 il Consiglio
di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata
dai vicini opponenti;
che con sentenza 2 giugno 2004 il Tribunale
cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI
1 contro il predetto giudizio governativo, che ha annullato, ripristinando la
licenza limitatamente al prolungamento della falda del tetto, escogitato per
ridurre l'altezza dell'edificio; le modifiche previste per ridurre la SUL non
sono invece state ritenute idonee a conseguire il risultato prefissato, poiché
Fatti
i locali che avrebbero dovuto essere destinati ad archivio e deposito, non essendo
sotterranei, sarebbero comunque rimasti computabili nella SUL anche se privati
delle attrezzature destinate ai locali abitabili;
che, dopo vicissitudini che qui non occorre
rievocare, il 25 maggio 2005 il municipio ha inflitto ai ricorrenti una
sanzione pecuniaria di fr. 150'975.-, ritenendo sproporzionato esigere la demolizione
di un intero piano dell'edificio;
che contro questo provvedimento sono insorti
davanti al Consiglio di Stato tanto i coniugi RI 1, quanto i vicini CO 2;
che con giudizio 22 novembre 2005 il
Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi ai sensi dei considerandi, annullando la
sanzione censurata e rinviando gli atti al municipio, affinché esperiti i necessari
accertamenti valuti nuovamente la fattispecie;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
in mancanza di adeguati accertamenti il municipio non avesse reso plausibile l'inesigibilità
di un ripristino effettivo;
che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando il rinvio degli atti al municipio per il perfezionamento della
procedura di travaso dell'indice preannunciata;
che con prolisse argomentazioni gli
insorgenti sostengono in pratica di essere intenzionati a sanare l'abuso trasferendo
la SUL eccedente su altri fondi;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini
opponenti, che contestano invece succintamente le tesi degli insorgenti;
Considerandi
che il municipio si rimette invece al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti è di principio data;
che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);
che giusta l'art. 44 PAmm decisioni
incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile;
che i giudizi con cui le istanze di ricorso annullano
una decisione, rinviando la causa all'autorità inferiore affinché abbia a pronunciarsi
nuovamente sono di natura incidentale se non la vincolano a statuire ai sensi
dei considerandi (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 2 c);
che, nel caso concreto, il giudizio con cui
il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione pecuniaria, rinviando gli atti
al municipio per nuova decisione previo completamento degli accertamenti non
vincola minimamente l'autorità comunale a decidere in un determinato modo;
che il municipio non è stato in particolare
tenuto ad ordinare il ripristino effettivo di una situazione conforme al diritto;
che, parimenti, i ricorrenti potranno sempre
ancora proporre di sanare l'abuso riscontrato, inoltrando una domanda di
costruzione volta ad ottenere la licenza edilizia per trasferire la SUL eccedente
su altri fondi;
che l'impugnativa va dunque dichiarata
irricevibile perché inoltrata contro una decisione incidentale che non provoca
ai ricorrenti alcun danno irreparabile;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinata da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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