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Decisione

52.2005.409

Sanzione pecuniaria per abusi edilizi

24 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i locali che avrebbero dovuto essere destinati ad archivio e deposito, non essendo

sotterranei, sarebbero comunque rimasti computabili nella SUL anche se privati

delle attrezzature destinate ai locali abitabili;

che, dopo vicissitudini che qui non occorre

rievocare, il 25 maggio 2005 il municipio ha inflitto ai ricorrenti una

sanzione pecuniaria di fr. 150'975.-, ritenendo sproporzionato esigere la demolizione

di un intero piano dell'edificio;

che contro questo provvedimento sono insorti

davanti al Consiglio di Stato tanto i coniugi RI 1, quanto i vicini CO 2;

che con giudizio 22 novembre 2005 il

Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi ai sensi dei considerandi, annullando la

sanzione censurata e rinviando gli atti al municipio, affinché esperiti i necessari

accertamenti valuti nuovamente la fattispecie;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che

in mancanza di adeguati accertamenti il municipio non avesse reso plausibile l'inesigibilità

di un ripristino effettivo;

che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e

postulando il rinvio degli atti al municipio per il perfezionamento della

procedura di travaso dell'indice preannunciata;

che con prolisse argomentazioni gli

insorgenti sostengono in pratica di essere intenzionati a sanare l'abuso trasferendo

la SUL eccedente su altri fondi;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini

opponenti, che contestano invece succintamente le tesi degli insorgenti;

Considerandi

che il municipio si rimette invece al

giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva degli

insorgenti è di principio data;

che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);

che giusta l'art. 44 PAmm decisioni

incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non

altrimenti riparabile;

che i giudizi con cui le istanze di ricorso annullano

una decisione, rinviando la causa all'autorità inferiore affinché abbia a pronunciarsi

nuovamente sono di natura incidentale se non la vincolano a statuire ai sensi

dei considerandi (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 2 c);

che, nel caso concreto, il giudizio con cui

il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione pecuniaria, rinviando gli atti

al municipio per nuova decisione previo completamento degli accertamenti non

vincola minimamente l'autorità comunale a decidere in un determinato modo;

che il municipio non è stato in particolare

tenuto ad ordinare il ripristino effettivo di una situazione conforme al diritto;

che, parimenti, i ricorrenti potranno sempre

ancora proporre di sanare l'abuso riscontrato, inoltrando una domanda di

costruzione volta ad ottenere la licenza edilizia per trasferire la SUL eccedente

su altri fondi;

che l'impugnativa va dunque dichiarata

irricevibile perché inoltrata contro una decisione incidentale che non provoca

ai ricorrenti alcun danno irreparabile;

che la tassa di giustizia e le ripetibili

sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinata da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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