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Decisione

52.2005.410

Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una antenna da radiomatore sul tetto di una casa di abitazione

20 luglio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1 insistono pure nell'affermare

che l'antenna disattende i requisiti di estetica sanciti dall'art. 8 NAPR.

L'autorità comunale è d'altronde incorsa in un abuso di diritto laddove si è limitata

a sollecitare un parere sull'argomento alla CBN invece di esprimere il proprio

giudizio circa la compatibilità dell'impianto con le norme del diritto autonomo

comunale poste a tutela del paesaggio.

Per finire, i ricorrenti contestano siccome

iniquo ed esagerato l'ammontare delle ripetibili riconosciute dal Consiglio di

Stato. A loro parere tale indennità deve essere in ogni modo ridotta a fr.

400.-.

D. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nella propria

decisione senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene __________,

il quale annota in particolare che il diniego della licenza si porrebbe in

contrasto con il diritto di rango superiore, segnatamente con la libertà di

espressione assicurata dalla Costituzione e dall'art. 10 CEDU.

Il municipio CO 2 si rimette al giudizio del

Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli

insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date

dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie contenuti

nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli insorgenti non appare

dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio, atteso che il contesto paesaggistico nel quale si inserisce il

controverso impianto è noto al Tribunale per cognizione diretta. Per lo stesso

motivo vanno disattese le censure mosse dai ricorrenti al Consiglio di Stato

con riferimento alla decisione di non dar seguito alla richiesta di sopralluogo.

La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo circa l'utilità di

questa prova resiste alle loro critiche.

Considerandi

2.

Altezza

2.1

Il limite d'altezza delle costruzioni

definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare,

in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal

profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina

inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del

paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è l'altez-za

delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente

applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei

tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per

principio presi in considerazione.

Salvo diversa disposizione di legge,

sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli

elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,

comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità

degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni

non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità

perseguite dalle norme sull'altezza (RDAT I-2000 n. 60, RDAT I-1991 n. 85

consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Resta

comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita

norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto

degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale.

Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero

giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni.

La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è

indipendente da quella dell'edificio sottostante.

2.2

I corpi tecnici

sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio

che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non

costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento

dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto

soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee.

Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono

ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di

una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero

costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i

corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni

buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi

una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze

irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in

particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi

tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai

limiti d'altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op.

cit., ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza

degli ingombri all'autorità decidente va comunque riconosciuta la facoltà di

applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente

rapportata a questo genere di manufatti, che le istanze di ricorso, trattandosi

di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi

ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente

insostenibile (STA 14.7.2006 in re T. SA).

2.3

Le NAPR CO 2 prevedono una disposizione

volta a disciplinare l'altezza massima dei corpi tecnici. L'art. 25, inserito

nel capitolo III dedicato alle prescrizioni generali, definisce i corpi tecnici

come quelli "sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al

funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso", citando

quale esempio "i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per

ascensori, comignoli, collettori solari, ed altri corpi sporgenti". Per

questo genere di opere - precisa la norma - "è concesso un supplemento

di altezza di 2.50 ml alla condizione che la loro superficie sia ridotta al

minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio".

La disposizione in esame non include

esplicitamente le antenne nel computo dell'altezza degli edifici. Al pari di

analoghe norme di altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 25 NAPR CO 2 si

limita a concedere un preciso supplemento di altezza per i corpi tecnici,

intesi come installazioni che sporgono oltre la copertura degli edifici e che servono

al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso.

2.4

Nel caso di specie, il municipio CO 2

ha ritenuto che i limiti d'altezza fissati dall'art. 25 della NAPR non

trovassero applicazione, poiché la controversa antenna non è equiparabile ad un

corpo tecnico e non crea un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare

ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. Tale deduzione regge

alle critiche degli insorgenti.

In effetti, l'installazione di cui trattasi

non è un corpo tecnico ai sensi dell'art. 25 NAPR poiché non è destinata a

servire l'edificio sottostante. Ma ciò che più conta, dal profilo della sua

ammissibilità, è che tanto le antenne TV, quanto il sovrastante ago per le

trasmissioni radioamatoriali non incidono in misura percettibile sugli ingombri

dell'edificio sul quale sono collocati. La parte superiore dell'antenna, a

forma di ago alto 6 m, del tutto priva di annessi, presenta infatti un diametro

di 30 mm alla base e di 8 mm all'apice. L'antenna a raggera è visibile soltanto

a distanza ravvicinata, mentre le tre piccole antenne per la TV, applicate

sulla parte inferiore dell'asta ed anch'esse scarsamente visibili, rientrano

comunque nel limite d'altezza (m 2.50), fissato dall'art. 25 NAPR per i corpi

tecnici.

L’interpretazione data dal municipio alla

norma in esame non travalica i limiti che devono essergli riconosciuti

nell’applicazione del diritto comunale autonomo. Ritenendo che l'antenna non fosse

un corpo tecnico ai sensi delle NAPR e che, nel suo complesso, avesse un impatto

irrilevante, tale da sottrarla ai limiti di altezza previsti per gli edifici,

l'esecutivo comunale non ha operato valutazioni insostenibili, sprovviste di

valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali dei cittadini.

In quanto volta a contestare la compatibilità

della controversa antenna con i limiti d'altezza sanciti dalle NAPR, l'impugnativa

si avvera quindi infondata.

3.

Estetica

3.1

Rilasciando

il chiesto permesso in sanatoria, il municipio ha riconosciuto che la domanda

inoltrata corrispondeva a tutte le esigenze poste dalla legge in materia di

polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle

altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della

procedura di licenza edilizia. Implicitamente, ha quindi ritenuto che

l'impianto ossequiasse anche le esigenze estetiche imposte dall'art. 8 NAPR, ai

sensi del quale "tutte le costruzioni devono essere inserite in modo

opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. In generale le costruzioni

o le attrezzature non devono né alterare né deturpare l'aspetto paesaggistico

ed in particolare i siti e paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti della

legislazione edilizia cantonale".

Come

annota giustamente il Consiglio di Stato, questa norma contiene un'imposizione

volta ad ottenere un valido inserimento nell'ambiente, da un lato, e un divieto

di deturpazione assimilabile a quello previsto dal diritto cantonale (DLBN),

dall'altro. La prima mira ad ottenere un effetto favorevole sul quadro del paesaggio

e quindi ha carattere positivo, mentre il secondo si limita ad impedire che il

paesaggio venga imbruttito (Scolari, op. cit., n. 209 ad art. 28 LALPT e

giurisprudenza ivi citata).

3.2

Nel caso di specie, non si può di certo

sostenere che l'antenna collocata sul tetto dell'abitazione del resistente, sita

a ridosso di una rotonda nella quale confluiscono arterie particolarmente

trafficate, non si inserisce opportunamente nel paesaggio o lo deturpa. Considerando

l'impianto insuscettibile di creare un fattore di disturbo nel contesto della

zona residenziale circostante, oggettivamente poco pregiata, e inidoneo a

provocare un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio, il municipio

non ha abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'interpretazione

del concetto giuridico indeterminato contenuto nell'art. 8 NAPR. L'effetto insignificante

che l'impianto, grazie alla sua linea snella e leggera, produce sul quadro dell'ambiente

circostante è invero di immediata evidenza. Basta dare un'occhiata all'insieme

della documentazione fotografica agli atti per convincersene.

4.

Ripetibili

di prima istanza

In applicazione dell'art. 31 PAmm il

Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di

ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla

controparte. Il divieto d'arbitrio sancito a livello costituzionale esige che

tale indennità sia equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 N. 72; 1986 N. 23).

Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il diritto di vedersi

riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio (RDAT 1988 N. 22): il

soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente

indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto

valere in giudizio, ovverosia quelle esposte dai patrocinatori legali (STA

23.3.1987

in re P.). Anche se l'art. 31 PAmm non contiene alcun esplicito

riferimento alle norme tariffarie, per determinare l'ammontare delle ripetibili

l'autorità amministrativa si appoggerà alla TOA, accertando l'onorario che il

patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. Bisognerà pertanto

avere riguardo - in principio - alla complessità ed all'importanza, al valore e

all'estensione della pratica, alla competenza professionale e alla

responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla

situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua

prevedibilità (RDAT II-1994 N. 12).

Orbene, applicando questi criteri al caso di

specie le ripetibili assegnate dal Governo appaiono senz'ombra di dubbio

adeguate. Avuto riguardo all'insieme delle circostanze, l'indennità di patrocinio

riconosciuta alla controparte si appalesa persino contenuta.

5.

Sulla scorta

di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune

da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato a la risoluzione

municipale che esso ha tutelato.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza

(art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 8, 25 NAPR CO 2; 3, 18, 28,

31, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore

obbligo di versare al resistente identico importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

tutti patr. dall'

patr.

dall Lugano;

;

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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