52.2005.410
Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una antenna da radiomatore sul tetto di una casa di abitazione
20 luglio 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.410
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una antenna da radiomatore sul tetto di una casa di abitazione
ANTENNA O RIPETITORE
LICENZA EDILIZIA
art. 21 LE
art. 40 LE
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2005 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA
1
contro
la decisione 22 novembre 2005 (no. 5547) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 24 agosto 2005 con la quale il municipio CO 2 ha rilasciato
__________ il permesso in sanatoria di posare un'antenna per radioamatore sul
tetto dell'abitazione al mapp. __________;
viste le risposte:
- 15 dicembre 2005 CO 2 CO
2;
- 10 gennaio 2006 CO 4;
- 11 gennaio 2006 __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
maggio 2005 __________ ha chiesto al municipio CO 2 il permesso in sanatoria
per un'antenna per radioamatori che aveva installato sul tetto della casa di
abitazione di cui è comproprietario (mapp. __________) in via __________ (zona
R2). L'impianto è costituito da un'asta a sezione tubolare, del diametro di 30
mm alla base ed 8 all'apice, alta complessivamente 9 m a partire dal tetto. Sulla
parte inferiore del sostegno sono applicate due piccole antenne verticali a
griglia ed un altrettanto piccola antenna orizzontale a rastrello per la TV. A
circa 3 m dal tetto è inoltre fissata un'ulteriore antenna orizzontale del
diametro di circa 2 m formata da 8 esili raggi.
Alla domanda si sono opposti i RI 1 RI 2
proprietari di due fondi confinanti, i quali hanno contestato l'impianto
soprattutto dal profilo della sua altezza e della sua integrazione nel
paesaggio circostante.
Raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il 24 agosto 2005 il municipio CO 2 ha rilasciato
all'istante la chiesta licenza edilizia respingendo le opposizioni
pervenutegli.
B. Con
giudizio 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, rigettando
a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Secondo l'autorità
di ricorso di prime cure, l'antenna non crea alcun ingombro di rilievo, per cui
secondo la giurisprudenza di questo Tribunale non soggiace alle prescrizioni
sulle altezze. Di conseguenza, l'art. 25 delle NAPR CO 2, che prevede un supplemento
di altezza massimo di m 2.50 per i corpi tecnici, non sarebbe in concreto applicabile.
Quanto
all'estetica, il Consiglio di Stato ha osservato che l'impianto, posato su di
un'abitazione contigua ad una rotonda particolarmente trafficata, non è suscettibile
di alterare o deturpare il paesaggio circostante.
Donde la reiezione del gravame, con tassa di
giustizia (fr. 600.-) e ripetibili (fr. 800.-) a carico dei ricorrenti.
C. Avverso la
predetta pronunzia governativa i soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che la licenza edilizia rilasciata
dal municipio CO 2 venga annullata e che le ripetibili dovute siano stabilite
in fr. 400.-. In via subordinata i ricorrenti postulano il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione dopo aver esperito un
sopralluogo.
Eccepita una violazione del loro diritto di
essere sentiti con riferimento al mancato esperimento del sopralluogo
sollecitato nel gravame, per il resto gli insorgenti ripropongono e sviluppano
in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza.
Ribadiscono quindi che l'antenna costituisce un corpo tecnico, la cui altezza viola
in maniera evidente quella massima appositamente prevista per questi oggetti dall'art.
25 delle NAPR CO 2. Stante le sue misure abnormi, l'impianto ingenera peraltro
ripercussioni analoghe a quelle di un edificio e deve quindi rispettare
l'altezza massima contemplata dalle NAPR per i fabbricati eretti nella zona R2.
Fatti
I coniugi RI 1 insistono pure nell'affermare
che l'antenna disattende i requisiti di estetica sanciti dall'art. 8 NAPR.
L'autorità comunale è d'altronde incorsa in un abuso di diritto laddove si è limitata
a sollecitare un parere sull'argomento alla CBN invece di esprimere il proprio
giudizio circa la compatibilità dell'impianto con le norme del diritto autonomo
comunale poste a tutela del paesaggio.
Per finire, i ricorrenti contestano siccome
iniquo ed esagerato l'ammontare delle ripetibili riconosciute dal Consiglio di
Stato. A loro parere tale indennità deve essere in ogni modo ridotta a fr.
400.-.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nella propria
decisione senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________,
il quale annota in particolare che il diniego della licenza si porrebbe in
contrasto con il diritto di rango superiore, segnatamente con la libertà di
espressione assicurata dalla Costituzione e dall'art. 10 CEDU.
Il municipio CO 2 si rimette al giudizio del
Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli
insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date
dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie contenuti
nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli insorgenti non appare
dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio, atteso che il contesto paesaggistico nel quale si inserisce il
controverso impianto è noto al Tribunale per cognizione diretta. Per lo stesso
motivo vanno disattese le censure mosse dai ricorrenti al Consiglio di Stato
con riferimento alla decisione di non dar seguito alla richiesta di sopralluogo.
La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo circa l'utilità di
questa prova resiste alle loro critiche.
Considerandi
2.
Altezza
2.1
Il limite d'altezza delle costruzioni
definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare,
in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal
profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina
inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del
paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è l'altez-za
delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente
applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei
tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per
principio presi in considerazione.
Salvo diversa disposizione di legge,
sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli
elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,
comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità
degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni
non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità
perseguite dalle norme sull'altezza (RDAT I-2000 n. 60, RDAT I-1991 n. 85
consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Resta
comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita
norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto
degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale.
Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero
giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni.
La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è
indipendente da quella dell'edificio sottostante.
2.2
I corpi tecnici
sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio
che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non
costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento
dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto
soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee.
Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono
ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di
una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero
costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i
corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni
buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi
una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze
irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in
particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi
tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai
limiti d'altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op.
cit., ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza
degli ingombri all'autorità decidente va comunque riconosciuta la facoltà di
applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente
rapportata a questo genere di manufatti, che le istanze di ricorso, trattandosi
di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi
ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente
insostenibile (STA 14.7.2006 in re T. SA).
2.3
Le NAPR CO 2 prevedono una disposizione
volta a disciplinare l'altezza massima dei corpi tecnici. L'art. 25, inserito
nel capitolo III dedicato alle prescrizioni generali, definisce i corpi tecnici
come quelli "sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al
funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso", citando
quale esempio "i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per
ascensori, comignoli, collettori solari, ed altri corpi sporgenti". Per
questo genere di opere - precisa la norma - "è concesso un supplemento
di altezza di 2.50 ml alla condizione che la loro superficie sia ridotta al
minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio".
La disposizione in esame non include
esplicitamente le antenne nel computo dell'altezza degli edifici. Al pari di
analoghe norme di altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 25 NAPR CO 2 si
limita a concedere un preciso supplemento di altezza per i corpi tecnici,
intesi come installazioni che sporgono oltre la copertura degli edifici e che servono
al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso.
2.4
Nel caso di specie, il municipio CO 2
ha ritenuto che i limiti d'altezza fissati dall'art. 25 della NAPR non
trovassero applicazione, poiché la controversa antenna non è equiparabile ad un
corpo tecnico e non crea un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare
ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. Tale deduzione regge
alle critiche degli insorgenti.
In effetti, l'installazione di cui trattasi
non è un corpo tecnico ai sensi dell'art. 25 NAPR poiché non è destinata a
servire l'edificio sottostante. Ma ciò che più conta, dal profilo della sua
ammissibilità, è che tanto le antenne TV, quanto il sovrastante ago per le
trasmissioni radioamatoriali non incidono in misura percettibile sugli ingombri
dell'edificio sul quale sono collocati. La parte superiore dell'antenna, a
forma di ago alto 6 m, del tutto priva di annessi, presenta infatti un diametro
di 30 mm alla base e di 8 mm all'apice. L'antenna a raggera è visibile soltanto
a distanza ravvicinata, mentre le tre piccole antenne per la TV, applicate
sulla parte inferiore dell'asta ed anch'esse scarsamente visibili, rientrano
comunque nel limite d'altezza (m 2.50), fissato dall'art. 25 NAPR per i corpi
tecnici.
L’interpretazione data dal municipio alla
norma in esame non travalica i limiti che devono essergli riconosciuti
nell’applicazione del diritto comunale autonomo. Ritenendo che l'antenna non fosse
un corpo tecnico ai sensi delle NAPR e che, nel suo complesso, avesse un impatto
irrilevante, tale da sottrarla ai limiti di altezza previsti per gli edifici,
l'esecutivo comunale non ha operato valutazioni insostenibili, sprovviste di
valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali dei cittadini.
In quanto volta a contestare la compatibilità
della controversa antenna con i limiti d'altezza sanciti dalle NAPR, l'impugnativa
si avvera quindi infondata.
3.
Estetica
3.1
Rilasciando
il chiesto permesso in sanatoria, il municipio ha riconosciuto che la domanda
inoltrata corrispondeva a tutte le esigenze poste dalla legge in materia di
polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle
altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della
procedura di licenza edilizia. Implicitamente, ha quindi ritenuto che
l'impianto ossequiasse anche le esigenze estetiche imposte dall'art. 8 NAPR, ai
sensi del quale "tutte le costruzioni devono essere inserite in modo
opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. In generale le costruzioni
o le attrezzature non devono né alterare né deturpare l'aspetto paesaggistico
ed in particolare i siti e paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti della
legislazione edilizia cantonale".
Come
annota giustamente il Consiglio di Stato, questa norma contiene un'imposizione
volta ad ottenere un valido inserimento nell'ambiente, da un lato, e un divieto
di deturpazione assimilabile a quello previsto dal diritto cantonale (DLBN),
dall'altro. La prima mira ad ottenere un effetto favorevole sul quadro del paesaggio
e quindi ha carattere positivo, mentre il secondo si limita ad impedire che il
paesaggio venga imbruttito (Scolari, op. cit., n. 209 ad art. 28 LALPT e
giurisprudenza ivi citata).
3.2
Nel caso di specie, non si può di certo
sostenere che l'antenna collocata sul tetto dell'abitazione del resistente, sita
a ridosso di una rotonda nella quale confluiscono arterie particolarmente
trafficate, non si inserisce opportunamente nel paesaggio o lo deturpa. Considerando
l'impianto insuscettibile di creare un fattore di disturbo nel contesto della
zona residenziale circostante, oggettivamente poco pregiata, e inidoneo a
provocare un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio, il municipio
non ha abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'interpretazione
del concetto giuridico indeterminato contenuto nell'art. 8 NAPR. L'effetto insignificante
che l'impianto, grazie alla sua linea snella e leggera, produce sul quadro dell'ambiente
circostante è invero di immediata evidenza. Basta dare un'occhiata all'insieme
della documentazione fotografica agli atti per convincersene.
4.
Ripetibili
di prima istanza
In applicazione dell'art. 31 PAmm il
Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di
ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte. Il divieto d'arbitrio sancito a livello costituzionale esige che
tale indennità sia equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 N. 72; 1986 N. 23).
Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il diritto di vedersi
riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio (RDAT 1988 N. 22): il
soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente
indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto
valere in giudizio, ovverosia quelle esposte dai patrocinatori legali (STA
23.3.1987
in re P.). Anche se l'art. 31 PAmm non contiene alcun esplicito
riferimento alle norme tariffarie, per determinare l'ammontare delle ripetibili
l'autorità amministrativa si appoggerà alla TOA, accertando l'onorario che il
patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. Bisognerà pertanto
avere riguardo - in principio - alla complessità ed all'importanza, al valore e
all'estensione della pratica, alla competenza professionale e alla
responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla
situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua
prevedibilità (RDAT II-1994 N. 12).
Orbene, applicando questi criteri al caso di
specie le ripetibili assegnate dal Governo appaiono senz'ombra di dubbio
adeguate. Avuto riguardo all'insieme delle circostanze, l'indennità di patrocinio
riconosciuta alla controparte si appalesa persino contenuta.
5.
Sulla scorta
di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune
da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato a la risoluzione
municipale che esso ha tutelato.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza
(art. 28 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 8, 25 NAPR CO 2; 3, 18, 28,
31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore
obbligo di versare al resistente identico importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
tutti patr. dall'
patr.
dall Lugano;
;
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster