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Decisione

52.2005.412

Accertamenti insufficienti in relazione all'annullamento di una licenza in sanatoria per la costruzione di un apiario fuori zona edificabile. Condanna del comune al pagamento di ripetibili

19 aprile 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i loro proprietari si trovino collegati per situazione all'oggetto della

licenza impugnata da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso per riconoscer

loro la potestà ricorsuale.

3. 3.1. Edifici

o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia

(art. 1 cpv. 1 LE). I permessi rilasciati a posteriori per opere

realizzate senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto non si

differenziano da quelli rilasciati preventivamente. Anche nell’ambito del

rilascio di un permesso destinato a sanare il difetto di un valido titolo

autorizzativo, l’autorità statuisce soltanto sulla conformità, per rapporto

alle normative edilizie concretamente applicabili, delle opere raffigurate sui

piani presentati con la domanda. L'autorità non si pronuncia, per contro, sulla

legittimità delle opere effettivamente eseguite. Se i piani non corrispondono

alle opere eseguite abusivamente, la licenza eventualmente rilasciata non pone

rimedio al permesso mancante. L'abuso formale continua a sussistere fintanto

che l'autorità non si pronuncia sulla conformità di una domanda di costruzione

corredata da piani e da relazioni corrispondenti alle opere effettivamente

riscontrabili sul terreno (cfr. STA inedita 14 aprile 2003 in re CE F., consid.

2).

3.2. Nel caso di specie, la domanda di

costruzione che RI 1 ha presentato il 14 marzo 2005 concerneva unicamente

l'apiario svizzero con 14 arnie costruito sulla scorta del permesso ottenuto nel

1980. Ciò non significa tuttavia che la domanda fosse incompleta come sostenuto

dal Consiglio di Stato. Al contrario, stante la natura dell'opera essa

conteneva tutti i documenti prescritti dall'art. 9 RLE.

4. A seguito

di una procedura fondata sull'art. 10 LFo, il 21 febbraio 2006 la competente

autorità cantonale ha stabilito che la parte centrale del mapp. __________ di __________

nella quale si trova l'apiario non è foresta. Questo accertamento sottrae la superficie

dichiarata non boschiva alla disciplina della LFo e impone di valutare la

controversa licenza unicamente dal profilo dell'art. 24 LPT.

4.1. Giusta l'art. 24 LPT, fuori delle zone

edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione

o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla

funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione

esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e non vi si oppongono

interessi preponderanti. I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente

(DTF 124 II 252 consid. 4, 123

Considerandi

II 256 consid. 5; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, p. 207).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere

poste esigenze severe (v. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N.

909.

e rinvii). Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto

fuori della zona edificabile per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione

del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di

ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 129 II 63 consid. 3.1.).

L'adempimento del secondo requisito di cui

all'art. 24 LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si

oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione

degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi

della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28

consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b); in particolare quelli miranti a proteggere

le basi naturali della vita, ad integrare nel paesaggio gli impianti ed a

conservare i siti naturali (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 2 lett. b/d

LPT).

4.2

Da

anni la giurisprudenza federale riconosce che gli apiari - comprese le costruzioni

strettamente necessarie all'esercizio dell'attività apicola - adempiono il requisito

dell'ubicazione vincolata fuori zona edificabile (cfr. STF 7 maggio 1987 pubbl.

in forma riassuntiva nel Bollettino d'informazione UPT 4/87 p. 14). La conclusione opposta cui è pervenuto il

Consiglio di Stato senza alcuna motivazione plausibile, adducendo in

particolare che nessuna ragione impedisce all'apicoltore di posare le sue

infrastrutture in "zona conforme a PR"(?), non può essere condivisa.

A maggior ragione nel caso di specie, ove l'ubicazione vincolata dell'apiario al

centro del mapp. __________ potrebbe essere data anche in senso positivo

proprio in funzione della vicinanza con il circostante bosco di castagno,

pianta dalla quale le api ricavano notoriamente un miele tipico ticinese di

particolare pregio (cfr., in relazione a quest'ultima riflessione, art. 9 O

del DFE del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, RS 910.181).

Dal

profilo dell'art. 24 lett. a LPT nulla si oppone invero al rilascio della controversa

autorizzazione. Irrilevante si avvera da questo punto

di vista la prossimità esistente verso nord tra la part. __________ e la zona

residenziale estensiva che accoglie le proprietà degli opponenti.

4.3

Resta da esaminare se al rilascio del permesso eccezionale ostano interessi pubblici

preponderanti. Il Governo non ha toccato il tema, né ha effettuato alcun accertamento

che permetta a questo Tribunale di affrontarlo con cognizione di causa.

L'analisi prevista dall'art. 24 lett. b LPT

esige, secondo l'art. 3 OPT, la determinazione e la ponderazione di tutti gli

interessi pubblici e privati toccati dal progetto, segnatamente degli interessi

perseguiti sia dalla stessa LPT che da norme speciali concernenti la protezione

dell'ambiente, della natura e del paesaggio, dell'aria e delle foreste. In

assenza di un'adeguata istruttoria volta ad individuare questi elementi e le prerogative

del mapp. __________ ai fini delle valutazioni imposte dal diritto federale, il

giudizio impugnato va annullato e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché

si pronunci nuovamente sul gravame degli opponenti previa assunzione degli

elementi di giudizio necessari.

5.

Giusta

l'art. 6 cpv. 2 LCFo, edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno

10.

m dal bosco, con la possibilità di derogarvi nei termini e alle condizioni indicate

al cpv. 3 della stessa norma.

Agli

atti manca qualsiasi accertamento in relazione all'esatta distanza che

intercorre tra l'apiario ed il limite del bosco stabilito dalla Sezione

forestale. Questa lacuna giustifica ulteriormente la retrocessione dell'incarto

al Governo affinché esperisca le indagini che si impongono.

6.

Per

giurisprudenza costante (RDAT I-1993 N. 19), il comune che soccombe in un

contenzioso edilizio è condannato al pagamento di un'indennità per ripetibili

soltanto quando interviene in lite quale unico antagonista della parte

vincente. Negli altri casi le ripetibili sono invece addebitate alle parti che

si sono battute al suo fianco senza successo (art. 31 PAmm; Borghi/Corti, op.

cit., art. 31 PAmm n. 2 b). Interessato all'esito della procedura di ricorso di

prima istanza non era il comune, ma il beneficiario della licenza impugnata.

Soltanto quest'ultimo poteva e doveva quindi essere chiamato a pagare le

ripetibili riconosciute dal Consiglio di Stato alla parte vincente.

In quanto volto soltanto a contestare le

ripetibili addebitategli dal Governo, il ricorso proposto dal comune di __________

si avvera pertanto del tutto fondato.

7.

Sulla

scorta di quanto precede l'impugnativa di RI 1 deve essere parzialmente accolta,

annullando il giudizio querelato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato

affinché emani una nuova decisione in esito ad un'adeguata istruttoria. Il

gravame proposto dal comune va invece accolto integralmente.

La tassa

di giustizia e le spese sono equamente ripartite tra le parti private (art. 28

PAmm), compensate le ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 24 LPT; 3 OPT; 10 LFo; 21 LE; 6

LCFo; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso di

RI 1 è accolto parzialmente.

Il ricorso del comune di __________ è accolto integralmente.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 29

novembre 2005 (no. 5696) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione esperiti i

necessari accertamenti.

2. La tassa di

giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-

e dei resistenti in solido per la differenza. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. dall'

tutti

patr. dall'avv

;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

1, 2, 3 patrocinati da: PA 2

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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