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Decisione

52.2005.416

Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto

14 febbraio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 23 novembre 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

nel giugno del 1990.

Il 24 febbraio 2005 ha subito una revoca

della patente di un mese, dal 1° al 31 agosto 2005, per aver circolato a

velocità eccessiva nell'abitato di __________ il 14 dicembre

2004 (81/76 km/h sul limite di 50 km/h).

B. Verso le

ore 13.15 del 17 agosto 2005 RI 1 è stato fermato al valico di confine di __________

mentre stava rientrando in Svizzera alla guida della motoleggera Piaggio targata

__________ di proprietà del fratello.

A seguito

di questi accadimenti, con decreto d'accusa 12 settembre 2005 il Ministero

pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida nonostante la revoca, proponendo la

sua condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-.

L'interessato ha dapprima impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 95

cifra 2 LCStr, indi ha ritirato l'opposizione sollevata lasciando che il

decreto passasse in giudicato.

C. Preso atto

delle predette emergenze penali, il 29 settembre 2005 la Sezione della

circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 6 mesi

(dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006), autorizzando comunque in tale periodo

la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata

resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato

che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei

fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare

dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde

l'assodata sussistenza di un reato di guida nonostante la revoca tale da

imporre un'ulteriore revoca della licenza di condurre della durata minima di

sei mesi giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr.

E. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il

ricorrente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver completamente

travisato il senso del suo gravame, nel quale - ammessi pacificamente i fatti -

aveva postulato una riduzione del periodo di revoca invocando i principi

dell'interesse pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione perviene la Sezione

della circolazione, ribadendo la fondatezza del provvedimento adottato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Nel suo

giudizio il Consiglio di Stato si è dilungato nell'evocare il noto principio in

virtù del quale l'autorità amministrativa è di principio vincolata agli

accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, in casu

il decreto di accusa emanato il 12 settembre 2005 dal Ministero pubblico.

Inutilmente, poiché il ricorrente non ha mai contestato la sussistenza del

reato imputatogli, limitandosi ad esporre una serie di argomentazioni volte ad

ottenere una riduzione della misura amministrativa inflittagli che il Governo ha

semplicemente ignorato incorrendo in una crassa disattenzione del suo diritto

di essere sentito. La violazione di tale garanzia formale imporrebbe

l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore

per l'emanazione di una nuova pronunzia debitamente motivata (DTF 120 Ib 379

consid. 3b). Questo Tribunale vi rinuncia nondimeno in via del tutto

eccezionale per ragioni di mera economia processuale, sanando il diniego di

giustizia formale nel quale è incorso il Consiglio di Stato con le

considerazioni che seguono.

3.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 17

agosto 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con

maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo

diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento

il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con

pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione

disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione

della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in

relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione

siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000

in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

4.

4.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi

art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In caso di

infrazione grave, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre

mesi (art. 16c cpv. 2

lett. a LCStr). Il provvedimento sarà però di almeno sei mesi se nei cinque

anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio

grave (art. 16c cpv. 2

lett. b LCStr) e di almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza

è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di

infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato,

ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata

revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio

gravi (art. 16c cpv. 2

lett. d LCStr).

Contrariamente

alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a

reprimere il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta

alla precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto

prevede che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la

revoca subentri alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3

LCStr). La durata rimanente viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla

nuova sanzione.

4.2

Il

24.

febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato con una revoca della patente di un

mese adottata in base al vecchio diritto per un grave eccesso di velocità

commesso il 14 dicembre 2004. L'esecuzione della misura è iniziata il 1° agosto

2005.

Il 17 agosto 2005 il ricorrente - per sua stessa ammissione - ha tuttavia

guidato nonostante la revoca.

Il nuovo

diritto torna applicabile al conducente che dopo l'entrata

in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette una infrazione

lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I

provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica restano

invece soggetti al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della

modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). In forza

del principio della lex mitior i provvedimenti adottati prima del 1°

gennaio 2005 restano dunque esclusi dall'applicazione del penalizzante sistema

a cascata previsto dal nuovo diritto (Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 423). Diversamente,

la precedente misura di cui il ricorrente è stato oggetto per un'infrazione

grave, imporrebbe una revoca di almeno 12 mesi in base all'art. 16c cpv.

2.

lett. c LCStr.

Commesso il 17 agosto 2005, il reato di cui

si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi

esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1

lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della

sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio

della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa,

che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva

recidiva (Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du

permis de conduire, PJA 6/2005 p. 644).

Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, il delitto di guida nonostante la revoca in

cui è incorso l'insorgente va punito con una revoca della licenza di condurre di

almeno tre mesi, che nel caso di specie non può essere tuttavia prescritta ossequiando

effettivamente il principio della sostituzione sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr, poiché la nuova

misura è stata adottata posteriormente alla scadenza di quella originaria disattesa.

In realtà, una corretta applicazione dell'art. 16c cpv. 3 LCStr avrebbe imposto che senza soluzione di continuità la

nuova sanzione iniziasse a decorrere il 17 agosto 2005, assorbendo i sedici

giorni restanti della revoca violata. Questi giorni di revoca vanno quindi computati

sulla pena amministrativa che sarà fissata per aver guidato nonostante la

revoca.

4.3

Poste queste premesse, resta da

determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta

dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze

del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato.

Riguardo ai fatti, mette conto di osservare

che RI 1 è stato fermato in dogana mentre si trovava in sella ad una

motoleggera dotata di targa gialla, senza creare particolare pericolo per la circolazione.

Pur essendo incappato in un reato non certo trascurabile (vedi art. 95 cifra 2

LCStr), la sua colpa non pare gravissima ove solo si consideri che anche i

doganieri che l'avevano intercettato in prima battuta erano convinti che la

motoretta sulla quale viaggiava fosse utilizzabile lecitamente nonostante la revoca

della patente (cfr. rapporto di polizia 17 agosto 2005, p. 2). Per quanto

attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario

rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla precedente revoca subita

per un eccesso di velocità qualificabile come infrazione grave.

Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a

distanza di appena 17 giorni dall'inizio della misura amministrativa

inflittagli il 24 febbraio 2005, di questo suo precedente e del fatto che non

può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a

motore, una revoca di 4 mesi e mezzo, comprensiva della sanzione residua già

scontata nella seconda metà di agosto, appare adeguatamente commisurata alla

gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore, nonché rispettosa di

tutti i principi invocati nel gravame.

5.

Sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto parzialmente, fissando

in quattro mesi e mezzo la sanzione irrogata per aver guidato nonostante la

revoca, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 17 agosto e il 31 agosto 2005.

Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della circolazione affinché fissi

l'inizio della nuova revoca.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente al

suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). All'insorgente, patrocinato da un

avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili

commisurate in funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art.

31.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28,

43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 29

novembre 2005 (no. 5708) del Consiglio di Stato e la risoluzione 29 settembre

2005 (no. 3226/2005) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso

che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di quattro mesi e mezzo,

dedotto il periodo di revoca scontato tra il 17 e il 31 agosto 2005.

1.2. gli atti sono

rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova

revoca.

2. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-. Lo Stato

verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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