52.2005.416
Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto
14 febbraio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.416
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, TRAM
Titolo:
Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. f LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2005.416
Lugano
14 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 29 novembre 2005 (no. 5708) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 29 settembre 2005 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per sei mesi in relazione al reato di
guida nonostante la revoca commesso il 17 agosto 2005;
viste le risposte:
- 10 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 25 gennaio 2006 della
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 23 novembre 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
nel giugno del 1990.
Il 24 febbraio 2005 ha subito una revoca
della patente di un mese, dal 1° al 31 agosto 2005, per aver circolato a
velocità eccessiva nell'abitato di __________ il 14 dicembre
2004 (81/76 km/h sul limite di 50 km/h).
B. Verso le
ore 13.15 del 17 agosto 2005 RI 1 è stato fermato al valico di confine di __________
mentre stava rientrando in Svizzera alla guida della motoleggera Piaggio targata
__________ di proprietà del fratello.
A seguito
di questi accadimenti, con decreto d'accusa 12 settembre 2005 il Ministero
pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida nonostante la revoca, proponendo la
sua condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-.
L'interessato ha dapprima impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 95
cifra 2 LCStr, indi ha ritirato l'opposizione sollevata lasciando che il
decreto passasse in giudicato.
C. Preso atto
delle predette emergenze penali, il 29 settembre 2005 la Sezione della
circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 6 mesi
(dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006), autorizzando comunque in tale periodo
la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata
resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde
l'assodata sussistenza di un reato di guida nonostante la revoca tale da
imporre un'ulteriore revoca della licenza di condurre della durata minima di
sei mesi giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il
ricorrente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver completamente
travisato il senso del suo gravame, nel quale - ammessi pacificamente i fatti -
aveva postulato una riduzione del periodo di revoca invocando i principi
dell'interesse pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione perviene la Sezione
della circolazione, ribadendo la fondatezza del provvedimento adottato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Nel suo
giudizio il Consiglio di Stato si è dilungato nell'evocare il noto principio in
virtù del quale l'autorità amministrativa è di principio vincolata agli
accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, in casu
il decreto di accusa emanato il 12 settembre 2005 dal Ministero pubblico.
Inutilmente, poiché il ricorrente non ha mai contestato la sussistenza del
reato imputatogli, limitandosi ad esporre una serie di argomentazioni volte ad
ottenere una riduzione della misura amministrativa inflittagli che il Governo ha
semplicemente ignorato incorrendo in una crassa disattenzione del suo diritto
di essere sentito. La violazione di tale garanzia formale imporrebbe
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore
per l'emanazione di una nuova pronunzia debitamente motivata (DTF 120 Ib 379
consid. 3b). Questo Tribunale vi rinuncia nondimeno in via del tutto
eccezionale per ragioni di mera economia processuale, sanando il diniego di
giustizia formale nel quale è incorso il Consiglio di Stato con le
considerazioni che seguono.
3.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 17
agosto 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con
maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo
diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento
il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con
pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione
della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000
in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
4.
4.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi
art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In caso di
infrazione grave, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre
mesi (art. 16c cpv. 2
lett. a LCStr). Il provvedimento sarà però di almeno sei mesi se nei cinque
anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio
grave (art. 16c cpv. 2
lett. b LCStr) e di almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza
è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di
infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato,
ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata
revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio
gravi (art. 16c cpv. 2
lett. d LCStr).
Contrariamente
alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a
reprimere il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta
alla precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto
prevede che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la
revoca subentri alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3
LCStr). La durata rimanente viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla
nuova sanzione.
4.2
Il
24.
febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato con una revoca della patente di un
mese adottata in base al vecchio diritto per un grave eccesso di velocità
commesso il 14 dicembre 2004. L'esecuzione della misura è iniziata il 1° agosto
2005.
Il 17 agosto 2005 il ricorrente - per sua stessa ammissione - ha tuttavia
guidato nonostante la revoca.
Il nuovo
diritto torna applicabile al conducente che dopo l'entrata
in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette una infrazione
lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I
provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica restano
invece soggetti al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della
modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). In forza
del principio della lex mitior i provvedimenti adottati prima del 1°
gennaio 2005 restano dunque esclusi dall'applicazione del penalizzante sistema
a cascata previsto dal nuovo diritto (Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 423). Diversamente,
la precedente misura di cui il ricorrente è stato oggetto per un'infrazione
grave, imporrebbe una revoca di almeno 12 mesi in base all'art. 16c cpv.
2.
lett. c LCStr.
Commesso il 17 agosto 2005, il reato di cui
si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi
esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1
lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della
sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio
della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa,
che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva
recidiva (Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du
permis de conduire, PJA 6/2005 p. 644).
Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, il delitto di guida nonostante la revoca in
cui è incorso l'insorgente va punito con una revoca della licenza di condurre di
almeno tre mesi, che nel caso di specie non può essere tuttavia prescritta ossequiando
effettivamente il principio della sostituzione sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr, poiché la nuova
misura è stata adottata posteriormente alla scadenza di quella originaria disattesa.
In realtà, una corretta applicazione dell'art. 16c cpv. 3 LCStr avrebbe imposto che senza soluzione di continuità la
nuova sanzione iniziasse a decorrere il 17 agosto 2005, assorbendo i sedici
giorni restanti della revoca violata. Questi giorni di revoca vanno quindi computati
sulla pena amministrativa che sarà fissata per aver guidato nonostante la
revoca.
4.3
Poste queste premesse, resta da
determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta
dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze
del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato.
Riguardo ai fatti, mette conto di osservare
che RI 1 è stato fermato in dogana mentre si trovava in sella ad una
motoleggera dotata di targa gialla, senza creare particolare pericolo per la circolazione.
Pur essendo incappato in un reato non certo trascurabile (vedi art. 95 cifra 2
LCStr), la sua colpa non pare gravissima ove solo si consideri che anche i
doganieri che l'avevano intercettato in prima battuta erano convinti che la
motoretta sulla quale viaggiava fosse utilizzabile lecitamente nonostante la revoca
della patente (cfr. rapporto di polizia 17 agosto 2005, p. 2). Per quanto
attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario
rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla precedente revoca subita
per un eccesso di velocità qualificabile come infrazione grave.
Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a
distanza di appena 17 giorni dall'inizio della misura amministrativa
inflittagli il 24 febbraio 2005, di questo suo precedente e del fatto che non
può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a
motore, una revoca di 4 mesi e mezzo, comprensiva della sanzione residua già
scontata nella seconda metà di agosto, appare adeguatamente commisurata alla
gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore, nonché rispettosa di
tutti i principi invocati nel gravame.
5.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto parzialmente, fissando
in quattro mesi e mezzo la sanzione irrogata per aver guidato nonostante la
revoca, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 17 agosto e il 31 agosto 2005.
Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della circolazione affinché fissi
l'inizio della nuova revoca.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente al
suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). All'insorgente, patrocinato da un
avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili
commisurate in funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art.
31.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29
novembre 2005 (no. 5708) del Consiglio di Stato e la risoluzione 29 settembre
2005 (no. 3226/2005) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso
che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di quattro mesi e mezzo,
dedotto il periodo di revoca scontato tra il 17 e il 31 agosto 2005.
1.2. gli atti sono
rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova
revoca.
2. La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-. Lo Stato
verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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