52.2005.419
Ordine di sgombero di veicoli e rimozione di una pavimentazione posata abusivamente
2 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.419
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TRAM
Titolo:
Ordine di sgombero di veicoli e rimozione di una pavimentazione posata abusivamente
NOTIFICA DIFETTOSA
art. 43 LE
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2005.419
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 6 dicembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5845) , che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 16 agosto 2004 con cui il municipio di CO 2 gli ha
ordinato lo sgombero di veicoli e di un box prefabbricato, rispettivamente la
rimozione di una pavimentazione posata abusivamente sul terreno (part. 1119
RF) adiacente alla sua officina fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 5 gennaio 2006 di CO 1;
- 11 gennaio 2006 del
municipio di CO 2;
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Senza
chiedere alcun permesso, alcuni anni or sono, il ricorrente ha pavimentato una
fascia di terreno lunga 50 m e larga 15, situata a (part. 1119), lungo la
strada cantonale, tra la sua officina e la proprietà del resistente CO 1, fuori
della zona edificabile. Sul piazzale così ricavato ha posato un box
prefabbricato destinato ad ufficio del commercio di autoveicoli usati che vi ha
esposto.
Adeguandosi all'avviso con cui il
Dipartimento del territorio ha ritenuto insoddisfatti i presupposti per il
rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24c LPT, il
21 dicembre 2001 il municipio di CO 2 ha negato all'insorgente il permesso in sanatoria
per i lavori eseguiti abusivamente. Il provvedimento è stato confermato con sentenza
11 settembre 2002 di questo tribunale, ribadita con giudizio dell'8 settembre
2003, con cui ha respinto una domanda di revisione inoltrata dall'insorgente.
B. Preso atto
dell'avviso favorevole 7 luglio 2004 del Dipartimento del territorio, il 16
agosto 2004 il municipio ha ordinato al ricorrente di sgomberare i veicoli
esposti, di allontanare il box prefabbricato, di eliminare la pavimentazione e
di ripristinare il terreno a superficie agricola.
La decisione è stata inviata al ricorrente
il 19 seguente con invio raccomandato, che la posta ha ritornato al mittente il
30 con la menzione "non ritirato".
Con lettera semplice del 21 settembre 2004
il municipio ha nuovamente notificato la decisione al ricorrente, che ha
impugnato il provvedimento di ripristino davanti al Consiglio di Stato.
C. Dopo
vicissitudini note alle parti che non occorre qui rievocare, il 6 dicembre
2005, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dichiarandola
irricevibile siccome tardiva.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine
fosse stato validamente notificato al ricorrente alla scadenza del termine di
giacenza del precedente invio raccomandato presso la posta.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
L'insorgente, che sostiene di essere stato
assente per malattia, nega di aver ricevuto l'avviso di ritiro e rimprovera al
municipio di aver atteso un mese prima di rispedire la risoluzione impugnata
per invio semplice.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed il vicino CO 1
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Nella
misura in cui contesta il giudizio d'irricevibilità reso dal Consiglio di
Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il
gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali lacune istruttorie potrà semmai essere
posto rimedio mediante rinvio all'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art.
46.
PAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15
giorni dall'intimazione della decisione impugnata. L'intimazione degli atti
avviene, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o
raccomandato (art. 14 cpv. 1 PAmm). Per intimazione si intende la consegna
effettiva dell'atto al destinatario (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 14 n. 1 seg.).
Quando il tentativo di intimazione di un
invio raccomandato da parte della posta si rivela infruttuoso, viene stilato un
invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario.
Questo avviso avverte il destinatario che è autorizzato a ritirare l'invio
entro sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b,
1° periodo). Se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente
notificata alla scadenza del termine di giacenza presso l'ufficio postale, sempre
che il destinatario dovesse prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità
(STF 14.01.2004 N.1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa,
119.
Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ibidem).
La regola secondo cui il termine di ricorso
inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione
da parte della posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I
31.
consid. 2a/aa). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione
della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad
esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b).
3.
Nel caso
concreto, il municipio ha spedito l'ordine di ripristino censurato al
ricorrente mediante invio raccomandato che è stato consegnato alla Posta il 19
agosto 2004. Il gerente postale, interpellato dal Consiglio di Stato, ha
dichiarato di aver avvisato il ricorrente per il ritiro nella sua casella
postale e di aver rinviato la lettera al mittente dopo la scadenza infruttuosa
del termine di giacenza. Il ricorrente, reso edotto delle risultanze degli accertamenti
esperiti, non ha formulato osservazioni.
In questa sede, invece, ne contesta la
sufficienza, asserendo che l'ufficio postale di solleciterebbe i titolari di
una casella postale a ritirare le raccomandate depositandovi un cartoncino rosa
e non un invito di ritiro munito delle indicazioni previste.
Le obiezioni vanno disattese, già perché il
ricorrente, in definitiva, non contesta che la posta abbia depositato nella sua
casella un avviso che lo sollecitava a ritirare un invio raccomandato.
Anche se l'ufficio postale avesse depositato
in casella un cartoncino rosa, come sarebbe solito fare, invece dell'apposito formulario
di invito di ritiro, debitamente compilato, il ricorrente non potrebbe sfuggire
alle conseguenze preclusive derivanti dal mancato ritiro della raccomandata nel
termine di giacenza.
4.
Per
completezza, va rilevato che nel merito il ricorso non potrebbe comunque essere
accolto.
Per l'art. 43 LE, il municipio ordina
infatti la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite senza
permesso, in contrasto con il diritto materiale, che in quanto tali non possono
essere autorizzate a posteriori. Da un ordine di ripristino può prescindere
soltanto se la violazione è minima e senza importanza per l'interesse pubblico
o quello dei vicini. Ipotesi, quest'ultima, che, in concreto, palesemente non
si realizza, ove si consideri che le opere e l'utilizzazione abusiva in
contestazione, la cui illegittimità materiale è stata definitivamente
accertata, dal profilo dell'interesse pubblico non sono d'importanza trascurabile
e che il ripristino può essere attuato senza eccessivo dispendio.
5.
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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