52.2005.420
Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento
2 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.420
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, TRAM
Titolo:
Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 27 cpv. 1 let. c RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.420
Lugano
2 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 13 dicembre 2005 della Schweizerische
Stiftung für Sozialtourismus (SSST) che ha aggiudicato alla CO 1 SA la fornitura e l'installazione dell'impianto di
riscaldamento nell'ambito della ristrutturazione dell'Ostello e Centro
giovanile "Palagiovani" di Locarno;
preso atto della domanda di
sospensione della ricorrente e dell'opposizione della SSST;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2006 dell'ULSA;
- 23 gennaio 2006 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 ottobre 2005 la Schweizerische
Stiftung für Sozialtourismus (SSST) ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la
fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nell'ambito della
ristrutturazione dell'Ostello e Centro giovanile Palagiovani di Locarno (opera
sussidiata);
che l'11
ottobre 2005 è deceduto G__________, direttore della CO 1 di, ditta di impianti
sanitari e riscaldamenti qui comparente;
che in tempo utile sono pervenute alla
committente le offerte di sette ditte del ramo, fra cui quelle della ricorrente
RI 1 e quella della CO 1;
che, valutate in base ai criteri d'aggiudicazione
le offerte pervenutegli, il 13 dicembre 2005 la SSST ha aggiudicato la commessa
alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.8 punti per un'offerta di fr.
248'29.00;
che contro la predetta decisione la RI 1 si
è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
l'insorgente ha in sostanza rilevato che il decesso del direttore della CO 1
avrebbe reso l'aggiudicataria inidonea a partecipare alla gara ed a conseguire
l'aggiudicazione;
che, dopo aver chiesto la sospensione della
procedura fintanto che non fosse stata deciso un ricorso analogo, la CO 1,
preso atto dell'esito ad essa sfavorevole di quel procedimento, ha rinunciato a
presentare osservazioni;
che l'ULSA si è opposto all'accoglimento
dell'impugnativa, mentre la SSST si è limitata ad avversare l'istanza di
sospensione della procedura;
Considerandi
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante alla gara, è
certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta
l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb, disciplinante i requisiti d'idoneità per le
commesse relative ad opere artigianali, sono abilitate a concorrere le ditte
nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC
con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale
riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo
equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di
fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente;
che per le ditte che erano abilitate ad
esercitare secondo il diritto antecedente, il cui titolare, membro
dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in
possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci)
anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l'obbligo di
conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo;
che il diritto anteriore è costituito dall'art.
14.
cpv. 1 lett. b LApp, ora abrogato, che per le commesse per opere artigianali
esigeva che nella ditta concorrente, almeno un titolare o membro dirigente
effettivo fosse in possesso del certificato di fine tirocinio;
che a differenza di quella disposizione, l'art.
27.
cpv. 1 lett. c RLCPubb richiede tuttavia il possesso del diploma di maestria
federale; il certificato di fine tirocinio è transitoriamente considerato
sufficiente soltanto per le ditte che erano abilitate ad esercitare (recte:
a concorrere) prima dell'entrata in vigore della LCPubb;
che la qualità di titolare va per
principio riferita ai titolari di ditte individuali ed ai soci di società
semplici o in nome collettivo; quella di membro dirigente serve invece a
designare i detentori del potere di disposizione nel caso di persone giuridiche;
può quindi essere riconosciuta soltanto ai membri dell'organo competente
a gestirle, in particolare del consiglio di amministrazione; nessuno può invero
essere membro di una persona giuridica in quanto tale; si può essere soltanto
membri dei suoi organi (STA 16.1.2006 in re B. e P.);
che nel caso concreto, l'idoneità a
concorrere della ricorrente CO 1 era assicurata dal suo direttore G__________,
titolare di due certificati di fine tirocinio come montatore d'impianti
sanitari, rispettivamente d'impianti di riscaldamento; dal profilo dei requisiti
d'idoneità, la ditta beneficiava dunque della facilitazione prevista dall'art.
27.
cpv. 1 lett. c RLCPubb a titolo di ordinamento transitorio;
che con il decesso del suo direttore, la
ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità; sono venuti a mancare i
presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche;
il luttuoso evento ha determinato in capo alla ricorrente l'obbligo di conformarsi
al nuovo diritto;
che l'idoneità non rimaneva assicurata dal
fatto che sin dal 2000 nella ditta lavorava con asserite mansioni dirigenziali
anche il figlio del defunto (D__________), titolare di tre certificati di fine
tirocinio quale montatore di riscaldamenti (1995), montatore d'impianti
sanitari (1997) e disegnatore di riscaldamenti (1999); non essendo membro di
alcun organo della società anonima, a D__________ non può essere riconosciuta
la qualità di membro; il fatto che possa aver effettivamente
esercitato funzioni dirigenziali non permette di giungere a conclusioni più
favorevoli alla ricorrente CO 1;
che la resistente non potrebbe nemmeno invocare con successo
la prassi tollerante, applicata dal Dipartimento del territorio quando ancora
vigeva la LApp; questa prassi è in effetti priva di base legale;
che in tema di adempimento dei requisiti d'idoneità non v'è d'altro
canto spazio per applicare il principio di proporzionalità; i requisiti d'idoneità
fissati dal bando devono essere soddisfatti sia al momento dell'inoltro dell'offerta,
sia al momento dell'aggiudicazione; eventuali inadempienze devono essere
sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze;
che nemmeno l'assunzione della direzione della CO 1 da parte
del figlio dello scomparso, intervenuta il 15 novembre 2005, è atta a sanare il
difetto; l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb esige in effetti che le ditte
abilitate a concorrere in forza delle disposizioni transitorie si conformino
alle esigenze poste dal nuovo diritto in caso di sostituzione del titolare o
del membro dirigente effettivo che non era in possesso del titolo di maestria;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione censurata;
che disponendo
questo tribunale di tutti gli elementi per statuire nel merito, la commessa va
aggiudicata alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 2
seconda frase LCPubb);
che non avendo l'aggiudicataria resistito
all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; essendo
state protestate, le ripetibili, commisurate tenendo presente il precedente analogo
ricorso inoltrato dall'insorgente, devono tuttavia esserle addebitate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 50, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 dicembre 2005 della
Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus è annullata,
1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 per l'importo
di fr. 253'767.05.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.La CO 1 rifonderà fr. 800.- alla ricorrente e
fr. 200.- alla committente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
patrocinata da: PA 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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