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Decisione

52.2005.420

Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento

2 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.420

Data decisione, Autorità:

02.02.2006, TRAM

Titolo:

Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento

CRITERIO DI IDONEITÀ

art. 27 cpv. 1 let. c RLCPUBB

Incarto n.

52.2005.420

Lugano

2 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 dicembre 2005 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 13 dicembre 2005 della Schweizerische

Stiftung für Sozialtourismus (SSST) che ha aggiudicato alla CO 1 SA la fornitura e l'installazione dell'impianto di

riscaldamento nell'ambito della ristrutturazione dell'Ostello e Centro

giovanile "Palagiovani" di Locarno;

preso atto della domanda di

sospensione della ricorrente e dell'opposizione della SSST;

viste le risposte:

- 9 gennaio 2006 dell'ULSA;

- 23 gennaio 2006 della CO

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 6 ottobre 2005 la Schweizerische

Stiftung für Sozialtourismus (SSST) ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la

fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nell'ambito della

ristrutturazione dell'Ostello e Centro giovanile Palagiovani di Locarno (opera

sussidiata);

che l'11

ottobre 2005 è deceduto G__________, direttore della CO 1 di, ditta di impianti

sanitari e riscaldamenti qui comparente;

che in tempo utile sono pervenute alla

committente le offerte di sette ditte del ramo, fra cui quelle della ricorrente

RI 1 e quella della CO 1;

che, valutate in base ai criteri d'aggiudicazione

le offerte pervenutegli, il 13 dicembre 2005 la SSST ha aggiudicato la commessa

alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.8 punti per un'offerta di fr.

248'29.00;

che contro la predetta decisione la RI 1 si

è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

l'insorgente ha in sostanza rilevato che il decesso del direttore della CO 1

avrebbe reso l'aggiudicataria inidonea a partecipare alla gara ed a conseguire

l'aggiudicazione;

che, dopo aver chiesto la sospensione della

procedura fintanto che non fosse stata deciso un ricorso analogo, la CO 1,

preso atto dell'esito ad essa sfavorevole di quel procedimento, ha rinunciato a

presentare osservazioni;

che l'ULSA si è opposto all'accoglimento

dell'impugnativa, mentre la SSST si è limitata ad avversare l'istanza di

sospensione della procedura;

Considerandi

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante alla gara, è

certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque

ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta

l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb, disciplinante i requisiti d'idoneità per le

commesse relative ad opere artigianali, sono abilitate a concorrere le ditte

nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC

con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale

riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo

equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di

fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente;

che per le ditte che erano abilitate ad

esercitare secondo il diritto antecedente, il cui titolare, membro

dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in

possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci)

anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l'obbligo di

conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo;

che il diritto anteriore è costituito dall'art.

14.

cpv. 1 lett. b LApp, ora abrogato, che per le commesse per opere artigianali

esigeva che nella ditta concorrente, almeno un titolare o membro dirigente

effettivo fosse in possesso del certificato di fine tirocinio;

che a differenza di quella disposizione, l'art.

27.

cpv. 1 lett. c RLCPubb richiede tuttavia il possesso del diploma di maestria

federale; il certificato di fine tirocinio è transitoriamente considerato

sufficiente soltanto per le ditte che erano abilitate ad esercitare (recte:

a concorrere) prima dell'entrata in vigore della LCPubb;

che la qualità di titolare va per

principio riferita ai titolari di ditte individuali ed ai soci di società

semplici o in nome collettivo; quella di membro dirigente serve invece a

designare i detentori del potere di disposizione nel caso di persone giuridiche;

può quindi essere riconosciuta soltanto ai membri dell'organo competente

a gestirle, in particolare del consiglio di amministrazione; nessuno può invero

essere membro di una persona giuridica in quanto tale; si può essere soltanto

membri dei suoi organi (STA 16.1.2006 in re B. e P.);

che nel caso concreto, l'idoneità a

concorrere della ricorrente CO 1 era assicurata dal suo direttore G__________,

titolare di due certificati di fine tirocinio come montatore d'impianti

sanitari, rispettivamente d'impianti di riscaldamento; dal profilo dei requisiti

d'idoneità, la ditta beneficiava dunque della facilitazione prevista dall'art.

27.

cpv. 1 lett. c RLCPubb a titolo di ordinamento transitorio;

che con il decesso del suo direttore, la

ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità; sono venuti a mancare i

presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche;

il luttuoso evento ha determinato in capo alla ricorrente l'obbligo di conformarsi

al nuovo diritto;

che l'idoneità non rimaneva assicurata dal

fatto che sin dal 2000 nella ditta lavorava con asserite mansioni dirigenziali

anche il figlio del defunto (D__________), titolare di tre certificati di fine

tirocinio quale montatore di riscaldamenti (1995), montatore d'impianti

sanitari (1997) e disegnatore di riscaldamenti (1999); non essendo membro di

alcun organo della società anonima, a D__________ non può essere riconosciuta

la qualità di membro; il fatto che possa aver effettivamente

esercitato funzioni dirigenziali non permette di giungere a conclusioni più

favorevoli alla ricorrente CO 1;

che la resistente non potrebbe nemmeno invocare con successo

la prassi tollerante, applicata dal Dipartimento del territorio quando ancora

vigeva la LApp; questa prassi è in effetti priva di base legale;

che in tema di adempimento dei requisiti d'idoneità non v'è d'altro

canto spazio per applicare il principio di proporzionalità; i requisiti d'idoneità

fissati dal bando devono essere soddisfatti sia al momento dell'inoltro dell'offerta,

sia al momento dell'aggiudicazione; eventuali inadempienze devono essere

sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze;

che nemmeno l'assunzione della direzione della CO 1 da parte

del figlio dello scomparso, intervenuta il 15 novembre 2005, è atta a sanare il

difetto; l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb esige in effetti che le ditte

abilitate a concorrere in forza delle disposizioni transitorie si conformino

alle esigenze poste dal nuovo diritto in caso di sostituzione del titolare o

del membro dirigente effettivo che non era in possesso del titolo di maestria;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione censurata;

che disponendo

questo tribunale di tutti gli elementi per statuire nel merito, la commessa va

aggiudicata alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 2

seconda frase LCPubb);

che non avendo l'aggiudicataria resistito

all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; essendo

state protestate, le ripetibili, commisurate tenendo presente il precedente analogo

ricorso inoltrato dall'insorgente, devono tuttavia esserle addebitate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28,

31, 50, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 13 dicembre 2005 della

Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus è annullata,

1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 per l'importo

di fr. 253'767.05.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.La CO 1 rifonderà fr. 800.- alla ricorrente e

fr. 200.- alla committente a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

patrocinata da: PA 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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