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Decisione

52.2005.423

Istanza di revisione

5 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 il 6 settembre 2005, ma soltanto il 12 di quel mese, come emerge in modo

inequivocabile dai tabulati del servizio Track & Trace della Posta,

accessibili a chiunque e da questi prodotti;

che, in tali circostanze, la domanda di

Considerandi

revisione, tempestivamente inoltrata daRI 1 e non contestata dalle controparti,

va accolta, annullando la sentenza censurata;

che, dato l'esito ed in assenza di

resistenti, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le

ripetibili sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza è

accolta.

§. Di conseguenza:

1.1.

la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale cantonale

amministrativo n. 52.2005.311 è annullata;

1.2.

il procedimento dipendente dal ricorso 22

settembre 2005, inoltrato daRI 1 contro la decisone 15 settembre 2005 con cui

il municipio Acquarossa ha deliberato allo CO 1 i lavori di misurazione

ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune

(lotto 1), è ripristinato nello stato in cui si trovava prima dell'emanazione

del giudizio annullato.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 600.- all'istante a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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