52.2005.423
Istanza di revisione
5 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2005.423
Data decisione, Autorità:
05.01.2006, TRAM
Titolo:
Istanza di revisione
REVISIONE
art. 35 let. b LPAMM
Incarto n.
52.2005.423
Lugano
5 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 22 dicembre 2005
di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale cantonale
amministrativo, che dichiara iricevibile, siccome tardivo, il ricorso
inoltrato dall'istante contro la decisione 15 settembre 2005 con cui il municipio
di Acquarossa ha deliberato allo studio d'ingegneria CO 1 i lavori di misurazione
ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune
(lotto 1);
viste le risposte:
- 30 dicembre 2005 del
municipio di Acquarossa;
- 3 gennaio 2006 dello CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto
dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo
la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento
catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune scaturito
dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328 seg.);
che, valutate le sei offerte pervenutegli, la Sezione delle bonifiche e del catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti all'offerta dello CO 1 e
51.4 punti a quella dell'istante, che ha classificato al quinto posto;
che fondandosi su questo preavviso, il 5
settembre 2005, il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso allo CO 1,
risultato primo in graduatoria;
che la decisione indicava che era
impugnabile davanti al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni;
che il 13 settembre 2005 il patrocinatore
del ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla
LCPubb e che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni;
che il 15 settembre 2005 l'autorità comunale
ha notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente
salvo per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso,
rettificata in conformità degli art. 36 cpv. 1 LCPubb, rispettivamente 15 cpv.
2 CIAP;
che con ricorso 22 settembre 2002 RI 1 ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse
annullata e che la commessa gli fosse aggiudicata;
che, al ricorso, l'insorgente ha allegato
anche la decisione 5 settembre 2005, che il municipio gli aveva notificato in
precedenza, nonché la busta che la conteneva, sulla quale figurava apposto il
timbro postale "__________ 6-9-05-11";
che, fondandosi sul presupposto che la
decisione fosse stata notificata all'insorgente il 6 settembre 2005, con
sentenza 28 novembre 2005 questo tribunale ha dichiarato irricevibile il
ricorso, ritenendolo tardivo, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine di
10 giorni, fissato dall'art. 15 cpv. 2 CIAP;
che con domanda del 22 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, rilevando che la
decisione 5 settembre 2005 non gli era stata notificata il 6 settembre 2005, ma
soltanto il 12 seguente, come risulta dai tabulati del servizio Track &
Trace della Posta, per cui il ricorso, inoltrato il 22, sarebbe stato
tempestivo; il timbro apposto sulla busta indicherebbe soltanto il giorno in
cui l'atto è pervenuto all'ufficio postale;
che, con ricorso di diritto pubblico 2
gennaio 2006, RI 1 nel contempo impugnato la predetta sentenza davanti al
Tribunale federale;
che il municipio ha dichiarato di non avere
osservazioni da presentare, mentre lo CO 1 osserva di non opporsi alla domanda
di revisione nella misura in cui il provvedimento è stato effettivamente
intimato all'istante il 12 settembre 2005;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della
revisione se l'autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che
risultano dagli atti;
che nel caso dell'art. 35 lett. b PAmm, la
domanda di revisione va proposta nel termine di 15 giorni dall'intimazione
della decisione da rivedere (art. 36 PAmm);
che, nel caso concreto, il Tribunale
cantonale amministrativo ha per inavvertenza omesso di rilevare che,
contrariamente a quanto sembra indicare il timbro apposto dall'ufficio postale
sulla busta, la decisione di aggiudicazione impugnata non è stata notificata aRI
Fatti
1 il 6 settembre 2005, ma soltanto il 12 di quel mese, come emerge in modo
inequivocabile dai tabulati del servizio Track & Trace della Posta,
accessibili a chiunque e da questi prodotti;
che, in tali circostanze, la domanda di
Considerandi
revisione, tempestivamente inoltrata daRI 1 e non contestata dalle controparti,
va accolta, annullando la sentenza censurata;
che, dato l'esito ed in assenza di
resistenti, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le
ripetibili sono poste a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza è
accolta.
§. Di conseguenza:
1.1.
la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale cantonale
amministrativo n. 52.2005.311 è annullata;
1.2.
il procedimento dipendente dal ricorso 22
settembre 2005, inoltrato daRI 1 contro la decisone 15 settembre 2005 con cui
il municipio Acquarossa ha deliberato allo CO 1 i lavori di misurazione
ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune
(lotto 1), è ripristinato nello stato in cui si trovava prima dell'emanazione
del giudizio annullato.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 600.- all'istante a titolo
di ripetibili.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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