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Decisione

52.2005.424

Pubblico concorso per l'assegnazione dell'incarico di farmacista consulente in una casa per anziani

18 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti potevano richiedere il

mansionario e altre informazioni alla direzione della casa per anziani;

che in tempo utile sono pervenute al

municipio le candidature della resistente CO 1 e del ricorrente RI 1,

incaricato sino alla fine dell'anno scorso;

che la resistente ha allegato alla sua

offerta i seguenti titoli di studio:

- diploma federale di farmacista;

- autorizzazione al libero esercizio della professione di farmacista;

- diploma di farmacista specialista FPH

in farmacia di officina;

- attestato di formazione complementare FPH in assistenza

farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura (titolo

preferenziale);

- attestato di formazione complementare quale farmacista consulente

di case per anziani medicalizzate;

che nella lettera accompagnatoria la

resistente ha fatto presente di aver ottenuto nel 2003 l'attestato di

formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti

medico-sociali e di altri istituti di cura; rilevava inoltre che per conseguire

il certificato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica

di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura ed in seguito l'attestato

di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani

medicalizzate le occorreva svolgere entro la fine del 2006 un anno di pratica

quale farmacista consulente di uno stabilimento medico-sociale come la casa per

anziani di Biasca;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 1°

dicembre 2005 il municipio ha conferito l'incarico alla resistente CO 1; la

decisione, priva dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata

notificata ai concorrenti mediante lettera semplice;

che contro questa decisione RI 1 è insorto

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

lamentata l'assenza di qualsiasi motivazione, l'insorgente rileva in sostanza che

il bando di concorso non indicava nemmeno i criteri d'aggiudicazione;

che all'accoglimento del ricorso si è

opposto il municipio, rilevando in sostanza di aver conferito l'incarico a CO 1

allo scopo di permetterle di completare la formazione complementare FPH in

assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di

cura;

che ad identica conclusione è pervenuta la

farmacista incaricata, eccependo la tempestività dell'impugnativa e l'improponibilità

delle censure sollevate con riferimento alla mancata indicazione di criteri d'aggiudicazione;

considerato, in

diritto

che per

stabilire se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

occorre anzitutto stabilire la natura giuridica del rapporto che il municipio

intendeva instaurare con l'incarico messo a concorso;

che nella misura in cui nell'incarico messo

a concorso fosse ravvisabile un rapporto d'impiego a tempo parziale, la

competenza di questo tribunale sarebbe esclusa, poiché l'assunzione di dipendenti

soggiace alla LOC, che contro le decisioni del municipio prevede anzitutto il ricorso

al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo va invece ammessa giusta l'art. 36 cpv. 1 LCPubb nella misura in

Considerandi

cui l'incarico è configurabile come un mandato per prestazioni di servizio

(art. 4 cpv. 3 LCPubb);

che, sebbene il dettagliato mansionario induca

ad intravedere in capo al municipio cenni di un potere di direttiva

caratteristico dei rapporti d'impiego (pubblici o privati), l'ampia libertà che

viene comunque riservata al farmacista incaricato nello svolgimento dei compiti

assegnatigli permettono di qualificare il rapporto alla stregua di un mandato

retto dal diritto privato;

che, non potendosi d'altro canto ravvisare

nella messa a concorso dell'incarico di consulenza in oggetto una delega di

compiti amministrativi previsti dalla legge (RDAT II–2001 n. 96), dal profilo

della competenza di questo tribunale il ricorso appare dunque proponibile in

forza dell'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso il

ricorrente è indubbiamente legittimato a contestare la decisione di

aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che, avendo il municipio omesso di munire la

decisione impugnata dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso e di

notificarla mediante lettera raccomandata, l'impugnativa, inoltrata il 22

dicembre 2005 contro un atto che l'insorgente afferma di aver ricevuto il 12

precedente è da considerare tempestiva (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che in caso di notifica mediante lettera

semplice spetta infatti all'autorità provare la data dell'avvenuta intimazione

(DTF 101 Ia 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 14 PAmm, n. 2);

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che, notoriamente, le prescrizioni di gara

costituiscono la legge stessa del concorso; esse vincolano tanto il

committente, quanto i concorrenti; l'aggiudicazione non può dunque aver luogo a

condizioni diverse da quelle prestabilite dagli atti del concorso;

che giusta l'art. 20 LCPubb il committente può

esigere dall'offe-rente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica;

a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione

speciale; possono essere richieste le prove di idoneità indicate nel bando o

nella relativa documentazione;

che, nell'evenienza concreta, il bando di

concorso, chiedendo ai concorrenti il possesso di determinati titoli di studio,

fissava chiaramente dei criteri d'idoneità;

che la resistente, per sua stessa

ammissione, non è in possesso né del certificato di formazione complementare

FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri

istituti di cura, né dell'attestato di formazione complementare quale farmacista

consulente di case per anziani medicalizzate; titoli di studio richiesti dal

bando;

che se l'indicazione titolo preferenziale

permette al limite di ritenere che il possesso del certificato di formazione

complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e

di altri istituti di cura può, al limite, essere considerato un requisito

facoltativo, questa deduzione non può valere per l'attestato di formazione

complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate;

che, avendo il municipio aggiudicato il

mandato di prestazioni messo a concorso ad una concorrente che non è in possesso

di tutti i titoli di studio richiesti dalle prescrizioni di gara, la controversa

decisione di aggiudicazione non può essere confermata, poiché viola il diritto;

che, già per questo motivo, il ricorso andrebbe

dunque accolto, annullando il provvedimento censurato;

che la mancata indicazione di qualsiasi

criterio d'aggiudicazione costituisce tuttavia una violazione di disposizioni

della LCPubb di gravità tale da rendere nulla l'intera procedura di concorso e

le decisioni che ne sono scaturite;

che, stando così le cose, questo tribunale prescinde

da un rinvio degli atti al committente per nuova decisione, limitandosi ad accertare

la nullità della decisione censurata e della procedura di concorso dalla quale

è scaturita;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico del comune

al cui operato siffatto esito va ricondotto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 1° dicembre 2005

del municipio di Biasca e la procedura di concorso dalla quale è scaturita sono

dichiarate nulle.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 800.- sono poste a carico del comune.

3. Intimazione

a:

,

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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