52.2005.424
Pubblico concorso per l'assegnazione dell'incarico di farmacista consulente in una casa per anziani
18 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.424
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per l'assegnazione dell'incarico di farmacista consulente in una casa per anziani
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 4 cpv. 3 LCPUBB
art. 20 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.424
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 1° dicembre 2005 del municipio di
Biasca che conferisce a CO 1 l'incarico di farmacista consulente della casa
per anziani comunale;
viste le risposte:
- 3 gennaio 2006 di CO 1;
- 11 gennaio 2006 del
municipio di Biasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
ottobre 2005 il municipio di Biasca ha indetto un pubblico concorso per assegnare
un incarico quale farmacista consulente presso la Casa per anziani comunale per
il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 (FU n. 81/2005, pag. 6769);
che il bando richiedeva ai concorrenti il
possesso dei seguenti titoli di studio:
- diploma di farmacista riconosciuto dal
Cantone;
- certificato di formazione complementare FPH in assistenza
farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura (titolo
preferenziale);
- attestato di formazione complementare quale farmacista consulente
di case per anziani medicalizzate;
Fatti
I concorrenti potevano richiedere il
mansionario e altre informazioni alla direzione della casa per anziani;
che in tempo utile sono pervenute al
municipio le candidature della resistente CO 1 e del ricorrente RI 1,
incaricato sino alla fine dell'anno scorso;
che la resistente ha allegato alla sua
offerta i seguenti titoli di studio:
- diploma federale di farmacista;
- autorizzazione al libero esercizio della professione di farmacista;
- diploma di farmacista specialista FPH
in farmacia di officina;
- attestato di formazione complementare FPH in assistenza
farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura (titolo
preferenziale);
- attestato di formazione complementare quale farmacista consulente
di case per anziani medicalizzate;
che nella lettera accompagnatoria la
resistente ha fatto presente di aver ottenuto nel 2003 l'attestato di
formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti
medico-sociali e di altri istituti di cura; rilevava inoltre che per conseguire
il certificato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica
di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura ed in seguito l'attestato
di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani
medicalizzate le occorreva svolgere entro la fine del 2006 un anno di pratica
quale farmacista consulente di uno stabilimento medico-sociale come la casa per
anziani di Biasca;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 1°
dicembre 2005 il municipio ha conferito l'incarico alla resistente CO 1; la
decisione, priva dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata
notificata ai concorrenti mediante lettera semplice;
che contro questa decisione RI 1 è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
lamentata l'assenza di qualsiasi motivazione, l'insorgente rileva in sostanza che
il bando di concorso non indicava nemmeno i criteri d'aggiudicazione;
che all'accoglimento del ricorso si è
opposto il municipio, rilevando in sostanza di aver conferito l'incarico a CO 1
allo scopo di permetterle di completare la formazione complementare FPH in
assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di
cura;
che ad identica conclusione è pervenuta la
farmacista incaricata, eccependo la tempestività dell'impugnativa e l'improponibilità
delle censure sollevate con riferimento alla mancata indicazione di criteri d'aggiudicazione;
considerato, in
diritto
che per
stabilire se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
occorre anzitutto stabilire la natura giuridica del rapporto che il municipio
intendeva instaurare con l'incarico messo a concorso;
che nella misura in cui nell'incarico messo
a concorso fosse ravvisabile un rapporto d'impiego a tempo parziale, la
competenza di questo tribunale sarebbe esclusa, poiché l'assunzione di dipendenti
soggiace alla LOC, che contro le decisioni del municipio prevede anzitutto il ricorso
al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo va invece ammessa giusta l'art. 36 cpv. 1 LCPubb nella misura in
Considerandi
cui l'incarico è configurabile come un mandato per prestazioni di servizio
(art. 4 cpv. 3 LCPubb);
che, sebbene il dettagliato mansionario induca
ad intravedere in capo al municipio cenni di un potere di direttiva
caratteristico dei rapporti d'impiego (pubblici o privati), l'ampia libertà che
viene comunque riservata al farmacista incaricato nello svolgimento dei compiti
assegnatigli permettono di qualificare il rapporto alla stregua di un mandato
retto dal diritto privato;
che, non potendosi d'altro canto ravvisare
nella messa a concorso dell'incarico di consulenza in oggetto una delega di
compiti amministrativi previsti dalla legge (RDAT II–2001 n. 96), dal profilo
della competenza di questo tribunale il ricorso appare dunque proponibile in
forza dell'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso il
ricorrente è indubbiamente legittimato a contestare la decisione di
aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che, avendo il municipio omesso di munire la
decisione impugnata dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso e di
notificarla mediante lettera raccomandata, l'impugnativa, inoltrata il 22
dicembre 2005 contro un atto che l'insorgente afferma di aver ricevuto il 12
precedente è da considerare tempestiva (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che in caso di notifica mediante lettera
semplice spetta infatti all'autorità provare la data dell'avvenuta intimazione
(DTF 101 Ia 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 14 PAmm, n. 2);
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che, notoriamente, le prescrizioni di gara
costituiscono la legge stessa del concorso; esse vincolano tanto il
committente, quanto i concorrenti; l'aggiudicazione non può dunque aver luogo a
condizioni diverse da quelle prestabilite dagli atti del concorso;
che giusta l'art. 20 LCPubb il committente può
esigere dall'offe-rente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica;
a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione
speciale; possono essere richieste le prove di idoneità indicate nel bando o
nella relativa documentazione;
che, nell'evenienza concreta, il bando di
concorso, chiedendo ai concorrenti il possesso di determinati titoli di studio,
fissava chiaramente dei criteri d'idoneità;
che la resistente, per sua stessa
ammissione, non è in possesso né del certificato di formazione complementare
FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri
istituti di cura, né dell'attestato di formazione complementare quale farmacista
consulente di case per anziani medicalizzate; titoli di studio richiesti dal
bando;
che se l'indicazione titolo preferenziale
permette al limite di ritenere che il possesso del certificato di formazione
complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e
di altri istituti di cura può, al limite, essere considerato un requisito
facoltativo, questa deduzione non può valere per l'attestato di formazione
complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate;
che, avendo il municipio aggiudicato il
mandato di prestazioni messo a concorso ad una concorrente che non è in possesso
di tutti i titoli di studio richiesti dalle prescrizioni di gara, la controversa
decisione di aggiudicazione non può essere confermata, poiché viola il diritto;
che, già per questo motivo, il ricorso andrebbe
dunque accolto, annullando il provvedimento censurato;
che la mancata indicazione di qualsiasi
criterio d'aggiudicazione costituisce tuttavia una violazione di disposizioni
della LCPubb di gravità tale da rendere nulla l'intera procedura di concorso e
le decisioni che ne sono scaturite;
che, stando così le cose, questo tribunale prescinde
da un rinvio degli atti al committente per nuova decisione, limitandosi ad accertare
la nullità della decisione censurata e della procedura di concorso dalla quale
è scaturita;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico del comune
al cui operato siffatto esito va ricondotto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 1° dicembre 2005
del municipio di Biasca e la procedura di concorso dalla quale è scaturita sono
dichiarate nulle.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 800.- sono poste a carico del comune.
3. Intimazione
a:
,
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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