52.2005.426
Ampliamento di un residence
15 febbraio 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2005.426
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TRAM
Titolo:
Ampliamento di un residence
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
INQUINAMENTO FONICO
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 38 LE
art. 40 LE
art. 3 LFO
art. 11 LPAMB
art. 7 OIF
art. 11 RLE
Incarto n.
52.2005.426
Lugano
15 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 6 dicembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 5827) che annulla la licenza edilizia 14 gennaio 2005 rilasciatale dal
municipio di CO 3 per ampliare il residence RI 1 (part. 128) ;
viste le risposte:
- 10 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 11 gennaio 2006 di CO 1;
- 12 gennaio 2006 della CO
2;
- 13 gennaio 2006 del
municipio di CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente
RI 1 è proprietaria del noto, omonimo complesso alberghiero e residen-ziale,
situato a G__________, in località G__________. Il 17 maggio 2004 la predetta
società ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di ampliarlo, aggiungendovi
un'ala da destinare a centro congressuale e wellness. L'edificio, ampiamente
interrato nel promontorio esistente sul lato ovest del complesso, si
articolerebbe su sei livelli: due interrati (piano cantina e piano entrata),
adibiti ad autorimessa e servizi, rispettivamente ad hall di entrata e centro
wellness con piscina, palestra e saune, uno seminterrato (piano terreno),
destinato a ristorante (70 posti), sala congressi (250 posti) e sale riunioni,
due fuori terra (primo e secondo piano) con complessivamente 33 camere d'albergo
ed uno (piano mansardato) con altre 8 camere d'albergo.
Sul lato est, il progetto misura l'altezza
dell'edificio a partire dalla soletta di copertura dell'entrata, scavata in
trincea, sino al filo superiore del cornicione di gronda. Sul lato ovest, l'altezza
è invece determinata a partire dallo sbocco superiore della trincea per l'aerazione
disposta attorno alla piscina progettata su questo versante (cfr. schema della
sezione longitudinale).
W E
11.50
11.50
terreno
naturale
trincea aerazione
piscina
entrata
Sui lati nord e sud l'altezza è a sua volta
misurata a partire dal terreno sistemato, prescindendo da una trincea larga al
massimo 3 m e profonda 2, prevista nella parte centrale dell'edificio.
11.50 m
11.50
Contemporaneamente, la HRPL ha chiesto il
permesso di dissodare una superficie boschiva di 78 mq.
Alla domanda, corredata da uno studio
fonico, si sono opposti alcuni vicini, fra cui i qui resistenti CO 1 e CO 2,
che hanno sollevato una serie di eccezioni riferite essenzialmente alla completezza
dei piani, all'altezza, agli indici ed all'inserimento estetico ed ambientale.
Con decisione 17 dicembre 2004 il
Dipartimento del territorio ha autorizzato il dissodamento. Lo stesso giorno ha
inoltre preavvi-sato favorevolmente la domanda.
Con decisione 14 gennaio 2005 il municipio
ha quindi rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini.
B. Esperito un
sopralluogo, il 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dai vicini opponenti CO 1 e
CO 2.
Il Governo ha anzitutto rilevato che i piani
erano incompleti, poi-ché non raffiguravano né le aperture previste a livello
delle trincee di cui si è detto sopra, né l'uscita dei camini dell'impianto di
ventilazione dell'autorimessa. Già per questo motivo la licenza andrebbe
annullata. La mancata indicazione dei camini renderebbe inattendibili le
risultanze dello studio fonico, che il Dipartimento del territorio avrebbe
esaminato in modo superficiale.
Ferme queste premesse, l'Esecutivo cantonale
ha poi ritenuto che l'altezza dell'edificio dovesse essere misurata computando
anche quella delle trincee previste lungo le facciate principali, rispettivamente
attorno alla piscina, nonché quella del piano entrata. L'altezza massima di m
11.50 prescritta dalle NAPR risulterebbe di conseguenza abbondantemente
superata.
Respinte le eccezioni proposte con
riferimento alla conformità di zona, all'inserimento estetico, ai posteggi, alla
sufficienza dell'accesso ed al permesso di dissodamento, il Governo ha poi ritenuto
che nella SUL occorresse computare anche la superficie di un cunicolo e delle
scale di servizio del secondo e del terzo piano.
C. Contro il
predetto giudizio la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale
dal municipio.
Eccepita la legittimazione attiva dei vicini
opponenti, proprietari di fondi distanti dalla controversa costruzione, l'insorgente
nega anzitutto che i piani siano incompleti. Ad ogni buon conto produce un
complemento dei prospetti delle facciate nord e sud.
Lo studio fonico, anche se risalente ad un
precedente analogo progetto, dimostrerebbe comunque che i limiti dell'OIF sono
ampiamente rispettati. Infondate sarebbero pure le critiche riguar-danti la
mancata indicazione dei camini, la cui posizione può essere facilmente desunta
dai piani, che per miglior comprensione vengono completati con l'indicazione dei
dettagli.
Infondate sarebbero pure le difformità
ritenute dal Consiglio di Stato con riferimento alla misurazione delle altezze.
Quand'an-che sussistessero, aggiunge, potrebbero essere facilmente eliminate
con piccole modifiche del progetto.
Analoghe considerazioni varrebbero per quel
che concerne la SUL.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio postula invece l'accoglimento
dell'impugnativa e la conferma della licenza rilasciata alla RI 1.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano l'assunzione
di particolari prove.
2. Gli
opponenti e qui resistenti sono proprietari di appartamenti del condominio che
sorge sulla part. 131, contiguo al posteggio per 35 auto, previsto sul fondo
contermine (part. 127) e distante una sessantina di metri dal fondo dedotto in
edificazione (part. 128).
La loro legittimazione attiva, rimasta
incontestata in prima istan-za, non può essere seriamente messa in discussione.
Non si può invero negare che appartengano a quella limitata e qualificata
cerchia di persone, che per situazione appaiono legate all'oggetto della
licenza censurata da un rapporto più stretto ed intenso di quello degli altri
cittadini.
3.Completezza dei piani
3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti
devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la
natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'art. 12 cpv. 1 RLE
precisa che essi devono, in particolare, comprendere la pianta di ogni piano,
con le misure principali e la destinazione di ogni vano (lett. a), una o più
sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio
e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade
pubbliche adiacenti; nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali
sporgenze sull'area pubblica (lett. b), il disegno delle facciate e quello
degli edifici contigui, il piano delle sistemazioni esterne (lett. d),
comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei
posteggi e delle aree di svago (lett. e).
L'autorità, soggiunge l'art. 11 cpv 3 RLE, può
all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti.
3.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i
piani non fossero completi perché non indicavano le aperture previste nelle
facciate nord e sud a livello delle trincee. La censura è palesemente
infondata. Bastava in effetti saperli leggere per constatare che le aperture
sono chiaramente raffigurate sia dalla sezione A-A, sia dalla planimetria del
piano entrata.
Se proprio non era in grado di comprenderli, avrebbe potuto,
anzi dovuto, chiedere le necessarie delucidazioni. Soprattutto se si considera
che ha esperito un'udienza di sopralluogo. L'art. 11 cpv. 3 RLE non vale
soltanto per le autorità preposte al rilascio della licenza. Si applica anche
all'autorità di ricorso.
Annullare la licenza per una simile, pretesa imperfezione dei
piani costituisce una flagrante violazione del principio di proporzionalità
sotto il profilo del divieto di formalismo eccessivo.
Analoghe considerazioni valgono
per il camino di espulsione dei gas dell'autorimessa, non raffigurato sui
piani, la cui ubicazione esatta è stata comunque precisata dall'insorgente in
questa sede.
Dal profilo della completezza dei piani, l'unica
insufficienza di un certo rilievo, non rilevata dal Consiglio di Stato, ma
incontestabile, riguarda il cunicolo interrato, previsto a livello del piano
entrata, che raggiunge il confine con la part. 127, sviluppandosi in direzione
sudovest verso il posteggio P1 dei dipendenti. Questo manufatto, di cui si
possono intuire le finalità, è infatti raffigurato soltanto sulla planimetria
del piano entrata. Manca tuttavia qualsiasi definizione dello sbocco in corrispondenza
del confine suddetto. Il progetto su questo punto è pertanto incompleto. Trattandosi
di un manufatto secondario, contestato anche dal profilo della SUL, che può
essere facilmente soppresso per essere semmai ulteriormente riproposto in via
di variante, il difetto non è comunque tale da comportare l'annullamento della
licenza.
4. Altezza
facciate nord, sud ed ovest
4.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è infatti l'ingombro
verticale delle facciate nella misura in cui sporgono dal terreno. Per terreno
sistemato occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una
costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art.
40/41 LE n. 1229). Se il terreno è sistemato mediante escavazione del terreno
naturale, fa stato il livello del terreno risultante dallo scavo. I limiti d'altezza
non sono infatti destinate soltanto a salvaguardare i fondi circostanti da immissioni
d'ombra eccessive, ma perseguono anche finalità d'ordine paesaggistico (STA
20.12.1984 in re Y.; Scolari, loc. cit., n. 1123). L'altezza di trincee è
dunque computata soltanto se si ripercuote sugli ingombri verticali
effettivamente apparenti.
4.2. Nel caso concreto, lungo le facciate sud e nord sono
previste due trincee, profonde 2 m e larghe 1 m alla base e 3 all'orlo
superiore. Quella a nord si estende per una quarantina di metri su una facciata
che ne misura un centinaio. Quella a sud è invece lunga la metà. Entrambe le
trincee servono essenzialmente a dare luce al piano entrata attraverso una
serie di finestrelle alte circa 80 cm e lunghe circa m 4.50. Sono dunque
assimilabili a cosiddetti “pozzi-luce”.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, che
trae conclusioni sulla base di piani che non ha compreso, l'altezza di queste
trincee non va aggiunta a quella dell'edificio (m 11.50) misurata a partire dal
ciglio superiore della trincea. Le trincee non incidono infatti sugli ingombri
verticali dell'edificio fuori terra. Colmandole integralmente o parzialmente,
come prospetta l'in-sorgente in via subordinata pur di rimuovere le obiezioni
sollevate dai vicini, lo sviluppo verticale dell'edificio effettivamente percettibile
al di sopra del cosiddetto “piano di campagna” rimarrebbe invero immutato.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla
trincea larga 2 m e profonda altrettanto, che separa la piscina a pianta
semicircolare progettata sul lato ovest dell'edificio da un canale di ugual
foggia, destinato ad aerare lo stabilimento balneare. Il canale in questione è
un manufatto inscindibilmente connesso all'immobile, mentre la trincea si
configura come un semplice pozzo-luce. Ben si giustifica pertanto misurare l'altezza
a partire dalla corona superiore del canale d'aerazione.
H
Anche in questo caso, colmare parzialmente la trincea od aumentare
l'altezza della condotta per l'aerazione, come prospetta in via eventuale l'insorgente,
non ridurrebbe di un centimetro gli ingombri verticali “fuori terra” dello
stabile. Basta un semplice raffronto tra la sezione B-B ed i prospetti delle
facciate sud e nord per rendersene immediatamente conto.
5. Altezza facciata est
5.2. Per edifici contigui, dispone l'art.
40 cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. Questa
prescrizione si limita a sottolineare che tutte le componenti di un edificio
strutturato in singoli corpi contigui, disposti orizzontalmente sul terreno,
sono tenute a rispettare i limiti d'altezza. Analogamente, soggiunge la
norma, si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a
condizione che si verifichi tra corpi situati a quote diverse una rientranza di
almeno 12 m. Questa singolare disposizione è stata concepita soprattutto in
funzione dell'esigenza di limitare la costruzione di edifici a gradoni su
terreni in pendio. Essa mira essenzialmente ad impedire uno sfruttamento
inadeguato delle possibilità edificatorie date dalla configurazione del suolo,
limitando lo sviluppo verticale di queste costruzioni attraverso l'imposizione
di un particolare criterio di misurazione dell'altezza, che cumula le altezze
dei singoli corpi ove non sia rispettato un arretramento fra loro di almeno 12
m (STA 24.8.05 in re PIT; 28.10.03 in re H.).
5.2. Nel caso concreto, il Consiglio di
Stato ha ravvisato nella prevista costruzione un'edificazione a due gradoni:
uno costituito dal piano terreno con l'avancorpo semicircolare adibito a ristorante
e dai piani sovrastanti, l'altro, visibile soltanto da est, consistente invece
dal piano entrata e dalla soletta che ricopre buona parte della trincea antistante
l'ingresso.
m
11.50 < 12.00 m
ristorante
scala entrata
scala entrata
facciata
est facciata sud
Constatato che tra i due gradoni non v'era
una rientranza di almeno 12 m, il Governo ha ritenuto che l'altezza fosse da
misurare a partire dal livello del terreno sistemato davanti all'entrata.
La configurazione attribuita alla
controversa edificazione suscita invero qualche perplessità, poiché sui lati
nord e sud il gradone inferiore è del tutto invisibile. In assenza di
particolari contestazioni non mette tuttavia conto di soffermarsi sulla
questione, poiché il difetto riscontrato, contrariamente a quanto assume l'autorità
inferiore, può comunque essere facilmente corretto prolungando di un paio di
metri la soletta di copertura dell'entrata in modo da rispettare la rientranza
di 12 m tra gradone e gradone prescritta dall'art. 40 cpv. 2 LE. Modifica, del
tutto irrilevante, che la stessa ricorrente propone.
6. Legislazione
ambientale
6.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli
inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono
limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).
Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito
della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche
(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile
che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano
dannosi o molesti (cpv. 3).
La costruzione di impianti fissi nuovi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da
sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia
Fatti
i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1
LPAmb). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv.
1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella
maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile
sotto il profilo economico (lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni
foniche prodotte da detto impianto non superino i VP (lett. b).
L'autorità esecutiva determina o fa
determinare le immissioni foniche se ha motivo di ritenere che i valori limite
d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati
(art. 36 cpv. 1 OIF). I valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,
i VP ed i VLI, sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo d'impianto
ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.
In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva
valuta le immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In
base a tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo
che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori
non molestino considerevolmente la popolazione.
6.2. In concreto, lo studio fonico dell'IFEC,
annesso alla domanda di costruzione, è riferito ad un precedente analogo
progetto risalente al 2001. Considerata la sostanziale identità tra i due
progetti, può senz'altro valere anche per quello qui in esame.
Lo studio, aggiornato con un rapporto
complementare del 24 febbraio 2005, valuta in modo analitico il rumore prodotto
dagli impianti tecnici, quello derivante dalle manovre di posteggio e quello
provocato dal traffico indotto.
Per quanto riguarda gli impianti tecnici, lo
studio si limita, come di prassi, a definire il valore d'emissione di rumore
massimo (Leq) che
deve essere rispettato ad 1.00 m di distanza dal punto dagli sbocchi affinché
siano rispettati i VP fissati dall'OIF per le zone residenziali con grado di
sensibilità (GS) II [ Lr,
giorno < 55 dB(A);
Lr, notte < 45 db(A) ]. Il valore
[ Leq < 73 dB(A) ] stabilito per rapporto al punto d'immissione
(E1) più vicino sul fondo degli opponenti (ca. 70 m), assicura alla progettazione
esecutiva dell'impianto un margine operativo tale da non esigere ulteriori approfondimenti.
Abbondante è pure il divario tra il livello
di valutazione del rumore [ (Lr, giorno 52.4 dB(A) ] prodotto dal posteggio P1, attiguo al condominio dei
qui resistenti, nel punto d'immissione E2 a circa 20 m di distanza ed il VP [ Lr = 60 db(A) ], fissato dall'OIF
per le zone residenziali.
Nel punto d'immissione più sollecitato (E5;
part. 578) lo studio fonico ha invero pronosticato un leggero aumento [+ 0.6
dB(A)] del rumore dovuto al traffico indotto su via M__________. Benché superiore
al limite [ 0.5 dB(A) ], che la direttiva Cercle Bruit considera quale limite
inferiore di percepibilità, il livello sonoro complessivo [ Lr, giorno 48.3 dB(A); Lr, notte 38.8 dB(A) ] dovuto al
traffico si situa tuttavia di gran lunga al di sotto dei valori fissati dall'allegato
3 all'OIF per il traffico stradale [ Lr, giorno
60 dB(A); Lr, notte 50 dB(A) ]. Non essendo via M__________ un impianto del traffico che
deve essere risanato, risulta dunque rispettato l'art. 9 lett. b OIF, secondo
cui l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente
non deve provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il
traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.
7.SUL
7.1. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale
superficie utile lorda (SUL) si considera la somma della superficie dei piani
sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti
nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non
utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro come: le cantine, i
solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il
riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari
degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni
per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di
biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli
a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso
di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze dei tetti
coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non
servono come ballatoi.
7.2. In concreto, il calcolo dell'i.s. allegato
alla domanda di costruzione omette di computare come SUL la superficie (13.93
mq) delle scale di servizio tra il secondo piano ed il piano mansardato. La
deduzione non può essere ammessa, poiché queste scale, anche se riservate al
personale, possono comunque servire come accesso a locali computabili nella
Considerandi
SUL.
La part. 128 non dispone di una superficie
edificabile sufficiente per rispettare l'i.s. (0.65) prescritto dalle NAPR. La
domanda di costruzione prevede di trasferire l'eccedenza (1955 mq) sulla vicina
part. 127, che metterebbe a disposizione una superficie edificabile di 3008 mq.
Per rientrare nei limiti di indice, la superficie edificabile di pertinenza
della part. 127 impiegata a favore dell'edificazione in oggetto dovrà dunque
essere aumentata di 21.5 mq.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche
il cunicolo sotterraneo che dal piano entrata si dirige verso la part. 127
debba essere computato come SUL. La questione può rimanere aperta, poiché
questo manufatto non può essere autorizzato siccome progettato in modo carente.
Per stabilire se sia o meno da includere nella SUL quale corridoio che conduce
a locali computabili andrebbe in effetti almeno chiarito se lo sbocco verrà
lasciato aperto o chiuso da una porta.
8.
Dissodamento
8.1
Secondo l'art. 3 LFo, l'area forestale
non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di
vita nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter
continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (art. 1
cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Per principio, i dissodamenti sono di
conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Una deroga al divieto, soggiunge la
norma (cpv. 2), può comunque essere concessa se il richiedente comprova l'esisten-za
di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della
foresta e se, cumulativamente, l'opera per la quale si richiede il dissodamento
è attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), l'opera soddisfa
materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e il
dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Interessi
finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di
terreno a buon mercato per scopi non forestali non sono considerati gravi
motivi (art. 5 cpv. 3 LFo).
Perché la legge raggiunga il suo scopo, le
autorizzazioni di dissodamento devono essere concesse solo in via eccezionale e
secondo criteri severi. L'interesse a conservare intatta la foresta è presunto
indipendentemente dallo stato, dal valore, dalle dimensioni e dalla funzione
dell'area boschiva. Non deve essere dimostrato. Deve invece essere comprovata
la prevalenza delle ragioni che giustificano il dissodamento.
8.2
Contemporaneamente alla domanda di
costruzione la RI 1 ha chiesto al Dipartimento del territorio l'autorizzazione
a dissodare una superficie boschiva di 78 mq, che penetra a forma di cuneo
lungo il confine sud della part. 751, ora conglobata nella part. 128, che
ostacolava in modo palese una progettazione razionale e congruente con l'attiguo
complesso alberghiero.
Con autorizzazione 17 dicembre 2004,
coordinata con il preavviso sulla domanda di costruzione, il Dipartimento del
territorio ha rilasciato il permesso di dissodamento, subordinandolo alla condizione
che fosse rimboscata un'area di uguali dimensioni, contigua a quella dissodata.
L'autorità cantonale ha anzitutto ritenuto
che la realizzazione del nuovo centro congressuale, contiguo all'esistente
struttura alberghiera, rientrasse nel concetto "Lugano: destinazione
turistico-congressuale", sviluppato da Lugano Turismo, che prevede di
ampliare l'attuale offerta di servizi, creando nuovi centri ricettivi
gravitanti attorno al Palazzo dei congressi di Lugano ed alle strutture
alberghiere più prestigiose della regione. Ne ha dedotto che l'iniziativa della
ricorrente rispondesse ad un interesse pubblico prevalente su quello afferente
alla conservazione del bosco. La giustificazione addotta appare tutto sommato
sostenibile. Non si può dunque rimproverare all'autorità cantonale di aver
abusato del potere d'apprezzamento che la legislazione forestale le riserva
nella ponderazione degli interessi contrapposti, per aver ritenuto provata l'esistenza
di gravi motivi preponderanti sull'interesse alla conservazione della foresta.
Da questo profilo, la decisione merita dunque di essere confermata.
Il Dipartimento del territorio ha poi
ritenuto che l'opera rispondesse anche al requisito dell'ubicazione vincolata
posto dall'art. 5 cpv. 2 lett. a LFo. Anche da questo profilo, la deduzione dell'autorità
cantonale resiste alle generiche critiche, sollevate dall'opponente CO 1 per la
prima volta in questa sede con le osservazioni al ricorso della RI 1. Un
sommario esame della planimetria permette in effetti anche ad un profano di
rendersi immediatamente conto che l'area da disboscare costituisce un ostacolo
insormontabile nel quadro di un razionale, organico ed armonico ampliamento
dell'attuale complesso alberghiero. Incuneandosi nel fondo dedotto in edificazione
ed imponendo il rispetto di una distanza minima di 10 m, essa impedisce invero di
ampliare la struttura esistente rispettandone l'imposta-zione rigorosamente
ortogonale.
Incontestabilmente, l'opera soddisfa
materialmente le condizioni della pianificazione del territorio, mentre il
dissodamento non comporta alcun pericolo per l'ambiente. Rispondendo anche ai
requisiti posti dall'art. 5 lett. c e d LFo, il permesso di dissodamento va
dunque confermato.
8.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va in
larga misura accolto, annullando il giudizio governativo censurato e
confermando la licenza edilizia alla condizione che il corridoio d'accesso
interrato sia soppresso e che la soletta di copertura dell'entrata sia
prolungata verso est in modo che il limite estremo disti in ogni punto almeno
12.
m dal corpo semicircolare sporgente dalla retrostante facciata principale e
meglio come al piano prodotto dalla ricorrente.
La tassa di giustizia, commisurata al valore
di causa ed al lavoro occasionato dalle impugnative, è suddivisa fra le parti
tenendo conto della preponderante soccombenza dei resistenti. Le ripetibili,
commisurate secondo gli stessi criteri, sono poste a carico di quest'ultimi
nella misura in cui non sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 15 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 6 dicembre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 5827) è annullata.
1.2.
la licenza edilizia 14 gennaio 2005 rilasciatale
dal municipio di CO 3 per ampliare il RI 1 (part. 127) è confermata alla condizione
che il corridoio d'accesso interrato sia soppresso e che la soletta di
copertura dell'entrata sia prolungata verso est in modo che il limite estremo
disti in ogni punto almeno 12 m dal corpo semicircolare sporgente dalla retrostante
facciata principale e meglio come al piano prodotto dalla ricorrente.
2. La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr.
500.- e dei resistenti in ragione di metà ciascuno per la differenza.
3. Ciascuno
dei resistenti rifonderà fr. 3'000.- alla RI 1 a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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