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Decisione

52.2005.426

Ampliamento di un residence

15 febbraio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1

LPAmb). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv.

1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella

maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile

sotto il profilo economico (lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni

foniche prodotte da detto impianto non superino i VP (lett. b).

L'autorità esecutiva determina o fa

determinare le immissioni foniche se ha motivo di ritenere che i valori limite

d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati

(art. 36 cpv. 1 OIF). I valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,

i VP ed i VLI, sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo d'impianto

ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva

valuta le immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In

base a tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo

che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori

non molestino considerevolmente la popolazione.

6.2. In concreto, lo studio fonico dell'IFEC,

annesso alla domanda di costruzione, è riferito ad un precedente analogo

progetto risalente al 2001. Considerata la sostanziale identità tra i due

progetti, può senz'altro valere anche per quello qui in esame.

Lo studio, aggiornato con un rapporto

complementare del 24 febbraio 2005, valuta in modo analitico il rumore prodotto

dagli impianti tecnici, quello derivante dalle manovre di posteggio e quello

provocato dal traffico indotto.

Per quanto riguarda gli impianti tecnici, lo

studio si limita, come di prassi, a definire il valore d'emissione di rumore

massimo (Leq) che

deve essere rispettato ad 1.00 m di distanza dal punto dagli sbocchi affinché

siano rispettati i VP fissati dall'OIF per le zone residenziali con grado di

sensibilità (GS) II [ Lr,

giorno < 55 dB(A);

Lr, notte < 45 db(A) ]. Il valore

[ Leq < 73 dB(A) ] stabilito per rapporto al punto d'immissione

(E1) più vicino sul fondo degli opponenti (ca. 70 m), assicura alla progettazione

esecutiva dell'impianto un margine operativo tale da non esigere ulteriori approfondimenti.

Abbondante è pure il divario tra il livello

di valutazione del rumore [ (Lr, giorno 52.4 dB(A) ] prodotto dal posteggio P1, attiguo al condominio dei

qui resistenti, nel punto d'immissione E2 a circa 20 m di distanza ed il VP [ Lr = 60 db(A) ], fissato dall'OIF

per le zone residenziali.

Nel punto d'immissione più sollecitato (E5;

part. 578) lo studio fonico ha invero pronosticato un leggero aumento [+ 0.6

dB(A)] del rumore dovuto al traffico indotto su via M__________. Benché superiore

al limite [ 0.5 dB(A) ], che la direttiva Cercle Bruit considera quale limite

inferiore di percepibilità, il livello sonoro complessivo [ Lr, giorno 48.3 dB(A); Lr, notte 38.8 dB(A) ] dovuto al

traffico si situa tuttavia di gran lunga al di sotto dei valori fissati dall'allegato

3 all'OIF per il traffico stradale [ Lr, giorno

60 dB(A); Lr, notte 50 dB(A) ]. Non essendo via M__________ un impianto del traffico che

deve essere risanato, risulta dunque rispettato l'art. 9 lett. b OIF, secondo

cui l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente

non deve provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il

traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.

7.SUL

7.1. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale

superficie utile lorda (SUL) si considera la somma della superficie dei piani

sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti

nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non

utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro come: le cantine, i

solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il

riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari

degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni

per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di

biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli

a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso

di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze dei tetti

coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non

servono come ballatoi.

7.2. In concreto, il calcolo dell'i.s. allegato

alla domanda di costruzione omette di computare come SUL la superficie (13.93

mq) delle scale di servizio tra il secondo piano ed il piano mansardato. La

deduzione non può essere ammessa, poiché queste scale, anche se riservate al

personale, possono comunque servire come accesso a locali computabili nella

Considerandi

SUL.

La part. 128 non dispone di una superficie

edificabile sufficiente per rispettare l'i.s. (0.65) prescritto dalle NAPR. La

domanda di costruzione prevede di trasferire l'eccedenza (1955 mq) sulla vicina

part. 127, che metterebbe a disposizione una superficie edificabile di 3008 mq.

Per rientrare nei limiti di indice, la superficie edificabile di pertinenza

della part. 127 impiegata a favore dell'edificazione in oggetto dovrà dunque

essere aumentata di 21.5 mq.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche

il cunicolo sotterraneo che dal piano entrata si dirige verso la part. 127

debba essere computato come SUL. La questione può rimanere aperta, poiché

questo manufatto non può essere autorizzato siccome progettato in modo carente.

Per stabilire se sia o meno da includere nella SUL quale corridoio che conduce

a locali computabili andrebbe in effetti almeno chiarito se lo sbocco verrà

lasciato aperto o chiuso da una porta.

8.

Dissodamento

8.1

Secondo l'art. 3 LFo, l'area forestale

non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di

vita nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter

continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (art. 1

cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Per principio, i dissodamenti sono di

conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Una deroga al divieto, soggiunge la

norma (cpv. 2), può comunque essere concessa se il richiedente comprova l'esisten-za

di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della

foresta e se, cumulativamente, l'opera per la quale si richiede il dissodamento

è attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), l'opera soddisfa

materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e il

dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Interessi

finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di

terreno a buon mercato per scopi non forestali non sono considerati gravi

motivi (art. 5 cpv. 3 LFo).

Perché la legge raggiunga il suo scopo, le

autorizzazioni di dissodamento devono essere concesse solo in via eccezionale e

secondo criteri severi. L'interesse a conservare intatta la foresta è presunto

indipendentemente dallo stato, dal valore, dalle dimensioni e dalla funzione

dell'area boschiva. Non deve essere dimostrato. Deve invece essere comprovata

la prevalenza delle ragioni che giustificano il dissodamento.

8.2

Contemporaneamente alla domanda di

costruzione la RI 1 ha chiesto al Dipartimento del territorio l'autorizzazione

a dissodare una superficie boschiva di 78 mq, che penetra a forma di cuneo

lungo il confine sud della part. 751, ora conglobata nella part. 128, che

ostacolava in modo palese una progettazione razionale e congruente con l'attiguo

complesso alberghiero.

Con autorizzazione 17 dicembre 2004,

coordinata con il preavviso sulla domanda di costruzione, il Dipartimento del

territorio ha rilasciato il permesso di dissodamento, subordinandolo alla condizione

che fosse rimboscata un'area di uguali dimensioni, contigua a quella dissodata.

L'autorità cantonale ha anzitutto ritenuto

che la realizzazione del nuovo centro congressuale, contiguo all'esistente

struttura alberghiera, rientrasse nel concetto "Lugano: destinazione

turistico-congressuale", sviluppato da Lugano Turismo, che prevede di

ampliare l'attuale offerta di servizi, creando nuovi centri ricettivi

gravitanti attorno al Palazzo dei congressi di Lugano ed alle strutture

alberghiere più prestigiose della regione. Ne ha dedotto che l'iniziativa della

ricorrente rispondesse ad un interesse pubblico prevalente su quello afferente

alla conservazione del bosco. La giustificazione addotta appare tutto sommato

sostenibile. Non si può dunque rimproverare all'autorità cantonale di aver

abusato del potere d'apprezzamento che la legislazione forestale le riserva

nella ponderazione degli interessi contrapposti, per aver ritenuto provata l'esistenza

di gravi motivi preponderanti sull'interesse alla conservazione della foresta.

Da questo profilo, la decisione merita dunque di essere confermata.

Il Dipartimento del territorio ha poi

ritenuto che l'opera rispondesse anche al requisito dell'ubicazione vincolata

posto dall'art. 5 cpv. 2 lett. a LFo. Anche da questo profilo, la deduzione dell'autorità

cantonale resiste alle generiche critiche, sollevate dall'opponente CO 1 per la

prima volta in questa sede con le osservazioni al ricorso della RI 1. Un

sommario esame della planimetria permette in effetti anche ad un profano di

rendersi immediatamente conto che l'area da disboscare costituisce un ostacolo

insormontabile nel quadro di un razionale, organico ed armonico ampliamento

dell'attuale complesso alberghiero. Incuneandosi nel fondo dedotto in edificazione

ed imponendo il rispetto di una distanza minima di 10 m, essa impedisce invero di

ampliare la struttura esistente rispettandone l'imposta-zione rigorosamente

ortogonale.

Incontestabilmente, l'opera soddisfa

materialmente le condizioni della pianificazione del territorio, mentre il

dissodamento non comporta alcun pericolo per l'ambiente. Rispondendo anche ai

requisiti posti dall'art. 5 lett. c e d LFo, il permesso di dissodamento va

dunque confermato.

8.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va in

larga misura accolto, annullando il giudizio governativo censurato e

confermando la licenza edilizia alla condizione che il corridoio d'accesso

interrato sia soppresso e che la soletta di copertura dell'entrata sia

prolungata verso est in modo che il limite estremo disti in ogni punto almeno

12.

m dal corpo semicircolare sporgente dalla retrostante facciata principale e

meglio come al piano prodotto dalla ricorrente.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

di causa ed al lavoro occasionato dalle impugnative, è suddivisa fra le parti

tenendo conto della preponderante soccombenza dei resistenti. Le ripetibili,

commisurate secondo gli stessi criteri, sono poste a carico di quest'ultimi

nella misura in cui non sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 15 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 6 dicembre 2005 del Consiglio di

Stato (n. 5827) è annullata.

1.2.

la licenza edilizia 14 gennaio 2005 rilasciatale

dal municipio di CO 3 per ampliare il RI 1 (part. 127) è confermata alla condizione

che il corridoio d'accesso interrato sia soppresso e che la soletta di

copertura dell'entrata sia prolungata verso est in modo che il limite estremo

disti in ogni punto almeno 12 m dal corpo semicircolare sporgente dalla retrostante

facciata principale e meglio come al piano prodotto dalla ricorrente.

2. La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr.

500.- e dei resistenti in ragione di metà ciascuno per la differenza.

3. Ciascuno

dei resistenti rifonderà fr. 3'000.- alla RI 1 a titolo di ripetibili di

entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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