52.2005.427
Cambiamento di destinazione da grotto in abitazione secondaria
15 febbraio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.427
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TRAM
Titolo:
Cambiamento di destinazione da grotto in abitazione secondaria
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 24 LPT
art. 24c LPT
art. 24d LPT
art. 39 OPT
Incarto n.
52.2005.427
Lugano
15 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5837) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione
10 ottobre 2005 con cui il municipio di Monteggio ha gli ha negato la licenza
per il cambiamento di destinazione dell'edificio, attualmente utilizzato
quale grotto - cantina, in residenza secondaria (, fuori zona
edificabile);
viste le risposte:
- 10 gennaio 2006 del
municipio di Monteggio;
- 10 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1,
qui ricorrente, è proprietario di un piccolo edificio situato in località Fornasette
(di Monteggio) fuori della zona edificabile. Negli anni 1975 - 76 l'edificio è
stato riattato e la cantina e il vano disponibile, indicato nella relazione
tecnica come "locale non abitabile", sono stati sottoposti ad
interventi di tipo conservativo.
b. Con risoluzione 23 settembre 2003, il
municipio ha respinto la domanda di rilascio della licenza edilizia preliminare,
formulata dal ricorrente, per l'esecuzione di alcuni lavori di miglioria all'interno
della costruzione. Con giudizio 11 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha
rinviato gli atti al dipartimento del territorio affinché verificasse se era
avvenuto un cambiamento di destinazione ed emettesse un nuovo avviso in merito
alla domanda di costruzione presentata. Tale risoluzione governativa è cresciuta
in giudicato.
c. Il 19 dicembre 2003 l'UDC ha esperito un
sopralluogo, nel corso del quale ha constatato che l'edificio è attualmente utilizzato
quale grotto al piano superiore e cantina al piano terreno; la pratica
è poi stata sospesa in attesa che il ricorrente valutasse la possibilità di
inoltrare un'ulteriore domanda di costruzione (variante riduttiva), a seguito
di quanto accertato con il sopralluogo.
d. A seguito della riattivazione della
pratica, il dipartimento del territorio ha emesso un preavviso favorevole,
dichiarando tuttavia di non autorizzare la formazione della doccia nel locale
WC ed escludendo la possibilità di utilizzare l'edificio a scopi abitativi (cfr.
avviso n. 41896 14 gennaio 2005).
e. Il 29 maggio 2005 il ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso di trasformare il grotto in residenza
secondaria. Il progetto prevede la formazione, al piano superiore (1° piano),
di una camera di ca. 9.5 mq, di un locale doccia - WC e di una cucina abitabile.
È inoltre previsto l'allacciamento all'esistente fognatura comunale.
f. Alla domanda si è opposto il dipartimento
del territorio, ritenendo che il cambiamento di destinazione eccedesse i limiti
previsti dagli art. 24c LPT e 42 OPT. Neppure le condizioni poste dall'art. 39
OPT sarebbero, a suo avviso, ossequiate (cfr. avviso n. 50766 4 ottobre 2005).
g. Fondandosi sull'avviso vincolante
dell'autorità cantonale, con risoluzione 7 novembre 2005 il municipio ha negato
il rilascio della licenza richiesta.
B. Con
giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del
permesso e respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente. Negata
l'ubicazione vincolata, il Governo ha escluso che il previsto cambiamento di
destinazione potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art.
24 LPT. Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24c LPT sarebbe pure
esclusa, poiché la modifica travalicherebbe quanto ammesso da tale disposizione.
Il cambiamento di destinazione, oltre a sovvertire l'identità dello stabile,
ingenererebbe infatti importanti effetti sull'ambiente circostante.
L'intervento non potrebbe neppure essere
autorizzato giusta i combinati art. 24d LPT e 39 OPT, in quanto
l'edificio non è sinora stato posto sotto protezione nel quadro della
pianificazione cantonale.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga
rilasciata l'autorizzazione richiesta.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La
procedura di ricorso è scritta. La richiesta di udienza avanzata dal ricorrente
va dunque respinta.
Considerandi
2.
2.1. Per
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
In deroga
a tale principio, fuori delle zone edificabili possono comunque essere eccezionalmente
rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione
di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione,
a condizione che, cumulativamente, la loro destinazione esiga un'ubicazione
fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano
interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).
2.2
Con ogni evidenza, la destinazione dell'edificio
del ricorrente, non risponde alla funzione della zona di situazione. Esso non
può pertanto beneficiare di alcun permesso ordinario. Non essendo una
costruzione ad ubicazione vincolata, essa non esige nemmeno una collocazione al
di fuori della zona edificabile. Un permesso fondato sull'art. 24 LPT non entra
quindi in considerazione.
3.
Come
rilevato dall'autorità di prime cure, l'intervento in oggetto non può
beneficiare neppure di un'autorizzazione giusta l'art. 24a LPT. Per
attuare il cambiamento di destinazione progettato sono infatti necessari lavori
di trasformazione interni (doccia - WC e cucina), ciò che esclude in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 24a LPT.
4.
4.1. Giusta
l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la
norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano eretti o
modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).
Riallacciandosi
all'ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv.
2.
LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la destinazione, di
ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per effetto di
modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva alla loro
edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona.
La protezione della situazione acquisita
riguarda innanzitutto le costruzioni realizzate o trasformate conformemente al
diritto materiale allora in vigore, vale a dire, in linea di massima, prima del
1° luglio 1972, nel momento in cui è entrata in vigore la legge federale dell'8
ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque, che ha esplicitamente
introdotto il principio della separazione del territorio edificato da quello inedificato
(STF 7 aprile 2005, N. 1a. 134/2004).
Giusta l'art. 42 OPT, trasformazioni a
edifici e impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse,
nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai
dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti
volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante
per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o
l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il
quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti
sostanzialmente immutata, va risolto tenendo conto di tutte le circostanze
(cpv. 3 Ia frase).
4.2
Sempre che l'art. 24c LPT sia
applicabile alla fattispecie, ovvero che l'edificio sia stato costruito o
trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto
di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sia divenuto non conforme
alla destinazione della zona (art. 41 OPT), l'intervento in oggetto non può in
ogni caso beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, poiché esso
sovverte in misura eccessiva l'identità dell'edificio. Il ricorrente intende
infatti trasformare il grotto di cui si è detto in narrativa in
abitazione secondaria. Il progetto prevede inoltre la creazione di un locale
doccia - WC nonché di una cucina e di una camera da letto. La trasformazione
configura una modifica della condizione di utilizzazione che travalica i limiti
del cambiamento parziale di destinazione fissati dagli art. 24c LPT e 42
OPT. I cambiamenti totali di destinazione, come la trasformazione da
edificio non abitato ad abitazione, sono infatti inammissibili ai sensi
dell'art. 24c LPT (cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c
LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla
destinazione di zona, N. 3.5.1; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territorie,
construction, expropriation, n. 601).
5.
5.1. Secondo
l'art. 24d cpv. 2 LPT, il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento
totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati
sottoposti a protezione dell'autorità competente (lett. a) e se la loro
conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett.
b). L'autorizzazione, soggiunge l'art. 24d cpv. 3 LPT, può essere
rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto si presta all'utilizzazione
prevista (lett. a) e se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano
sostanzialmente immutati (lett. b).
Ritenuto che l'utilizzo di un grotto
quale abitazione secondaria non soddisfa il requisito dell'idoneità
dell'utilizzazione, neppure l'art. 24d cpv. 2 LPT torna applicabile alla
fattispecie.
5.2
Resta ora da esaminare se l'intervento
in discussione può essere autorizzato sulla base dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Tale
disposto permette ai cantoni di autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la
modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi
tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare, che il paesaggio e gli
edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione
nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a). L'oggetto protetto non è
infatti costituito soltanto dagli edifici del paesaggio ma anche dal paesaggio
stesso, che va posto sotto protezione nel quadro della pianificazione
dell'utilizzazione.
A tal proposito si rileva che fintanto che
il Cantone non si sarà dotato di un piano di utilizzazione volto a tutelare il
paesaggio e gli edifici che in concorso fra loro formano un'unità degna di protezione,
è di principio escluso che possano essere rilasciate licenze, fondate sugli
art. 24d LPT e 39 cpv. 2 OPT, per cambiare la destinazione di edifici
inventariati come meritevoli di conservazione (STA 22 luglio 2004 in re M; STA
6.
febbraio 2004 in re C.; RDAT II - 2003 n. 55, STA 4 marzo 2003 in re R.).
Il fatto che l'edificio in parola sia
annoverato come "edificio già trasformato" (categoria 3)
dall'inventario dei rustici allestito dal comune nel 1995 non permette di giungere
a diversa conclusione. L'inventario non sopperisce infatti al piano di
utilizzazione mancante. È soltanto uno strumento di lavoro volto a permetterne
l'elaborazione (STA 23 aprile 2004 in re B.).
5.3
Atteso che l'art. 24b LPT
(aziende accessorie non agricole) non è a priori applicabile alla fattispecie,
l'intervento edilizio in esame non può dunque beneficiare di alcun permesso
eccezionale giusta gli art. 24 ss LPT.
6.
Il fatto
che l'edificio sia indicato nel registro fondiario quale abitazione non
permette di giungere a diversa conclusione. Un cambiamento di destinazione non
è infatti mai stato autorizzato.
7.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 16, 22, 24, 24 a-d LPT;
39, 41, 42 OPT; 21 LE; 1, 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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