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Decisione

52.2005.427

Cambiamento di destinazione da grotto in abitazione secondaria

15 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1,

qui ricorrente, è proprietario di un piccolo edificio situato in località Fornasette

(di Monteggio) fuori della zona edificabile. Negli anni 1975 - 76 l'edificio è

stato riattato e la cantina e il vano disponibile, indicato nella relazione

tecnica come "locale non abitabile", sono stati sottoposti ad

interventi di tipo conservativo.

b. Con risoluzione 23 settembre 2003, il

municipio ha respinto la domanda di rilascio della licenza edilizia preliminare,

formulata dal ricorrente, per l'esecuzione di alcuni lavori di miglioria all'interno

della costruzione. Con giudizio 11 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha

rinviato gli atti al dipartimento del territorio affinché verificasse se era

avvenuto un cambiamento di destinazione ed emettesse un nuovo avviso in merito

alla domanda di costruzione presentata. Tale risoluzione governativa è cresciuta

in giudicato.

c. Il 19 dicembre 2003 l'UDC ha esperito un

sopralluogo, nel corso del quale ha constatato che l'edificio è attualmente utilizzato

quale grotto al piano superiore e cantina al piano terreno; la pratica

è poi stata sospesa in attesa che il ricorrente valutasse la possibilità di

inoltrare un'ulteriore domanda di costruzione (variante riduttiva), a seguito

di quanto accertato con il sopralluogo.

d. A seguito della riattivazione della

pratica, il dipartimento del territorio ha emesso un preavviso favorevole,

dichiarando tuttavia di non autorizzare la formazione della doccia nel locale

WC ed escludendo la possibilità di utilizzare l'edificio a scopi abitativi (cfr.

avviso n. 41896 14 gennaio 2005).

e. Il 29 maggio 2005 il ricorrente ha chiesto

al municipio il permesso di trasformare il grotto in residenza

secondaria. Il progetto prevede la formazione, al piano superiore (1° piano),

di una camera di ca. 9.5 mq, di un locale doccia - WC e di una cucina abitabile.

È inoltre previsto l'allacciamento all'esistente fognatura comunale.

f. Alla domanda si è opposto il dipartimento

del territorio, ritenendo che il cambiamento di destinazione eccedesse i limiti

previsti dagli art. 24c LPT e 42 OPT. Neppure le condizioni poste dall'art. 39

OPT sarebbero, a suo avviso, ossequiate (cfr. avviso n. 50766 4 ottobre 2005).

g. Fondandosi sull'avviso vincolante

dell'autorità cantonale, con risoluzione 7 novembre 2005 il municipio ha negato

il rilascio della licenza richiesta.

B. Con

giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del

permesso e respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente. Negata

l'ubicazione vincolata, il Governo ha escluso che il previsto cambiamento di

destinazione potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art.

24 LPT. Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24c LPT sarebbe pure

esclusa, poiché la modifica travalicherebbe quanto ammesso da tale disposizione.

Il cambiamento di destinazione, oltre a sovvertire l'identità dello stabile,

ingenererebbe infatti importanti effetti sull'ambiente circostante.

L'intervento non potrebbe neppure essere

autorizzato giusta i combinati art. 24d LPT e 39 OPT, in quanto

l'edificio non è sinora stato posto sotto protezione nel quadro della

pianificazione cantonale.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga

rilasciata l'autorizzazione richiesta.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43

PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La

procedura di ricorso è scritta. La richiesta di udienza avanzata dal ricorrente

va dunque respinta.

Considerandi

2.

2.1. Per

principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti

conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

In deroga

a tale principio, fuori delle zone edificabili possono comunque essere eccezionalmente

rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione

di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione,

a condizione che, cumulativamente, la loro destinazione esiga un'ubicazione

fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano

interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).

2.2

Con ogni evidenza, la destinazione dell'edificio

del ricorrente, non risponde alla funzione della zona di situazione. Esso non

può pertanto beneficiare di alcun permesso ordinario. Non essendo una

costruzione ad ubicazione vincolata, essa non esige nemmeno una collocazione al

di fuori della zona edificabile. Un permesso fondato sull'art. 24 LPT non entra

quindi in considerazione.

3.

Come

rilevato dall'autorità di prime cure, l'intervento in oggetto non può

beneficiare neppure di un'autorizzazione giusta l'art. 24a LPT. Per

attuare il cambiamento di destinazione progettato sono infatti necessari lavori

di trasformazione interni (doccia - WC e cucina), ciò che esclude in ogni caso

l'applicabilità dell'art. 24a LPT.

4.

4.1. Giusta

l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti

utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la

norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati

parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano eretti o

modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le

importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).

Riallacciandosi

all'ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv.

2.

LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la destinazione, di

ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per effetto di

modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva alla loro

edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona.

La protezione della situazione acquisita

riguarda innanzitutto le costruzioni realizzate o trasformate conformemente al

diritto materiale allora in vigore, vale a dire, in linea di massima, prima del

1° luglio 1972, nel momento in cui è entrata in vigore la legge federale dell'8

ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque, che ha esplicitamente

introdotto il principio della separazione del territorio edificato da quello inedificato

(STF 7 aprile 2005, N. 1a. 134/2004).

Giusta l'art. 42 OPT, trasformazioni a

edifici e impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse,

nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai

dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti

volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante

per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o

l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il

quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti

sostanzialmente immutata, va risolto tenendo conto di tutte le circostanze

(cpv. 3 Ia frase).

4.2

Sempre che l'art. 24c LPT sia

applicabile alla fattispecie, ovvero che l'edificio sia stato costruito o

trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto

di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sia divenuto non conforme

alla destinazione della zona (art. 41 OPT), l'intervento in oggetto non può in

ogni caso beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, poiché esso

sovverte in misura eccessiva l'identità dell'edificio. Il ricorrente intende

infatti trasformare il grotto di cui si è detto in narrativa in

abitazione secondaria. Il progetto prevede inoltre la creazione di un locale

doccia - WC nonché di una cucina e di una camera da letto. La trasformazione

configura una modifica della condizione di utilizzazione che travalica i limiti

del cambiamento parziale di destinazione fissati dagli art. 24c LPT e 42

OPT. I cambiamenti totali di destinazione, come la trasformazione da

edificio non abitato ad abitazione, sono infatti inammissibili ai sensi

dell'art. 24c LPT (cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c

LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla

destinazione di zona, N. 3.5.1; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territorie,

construction, expropriation, n. 601).

5.

5.1. Secondo

l'art. 24d cpv. 2 LPT, il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento

totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati

sottoposti a protezione dell'autorità competente (lett. a) e se la loro

conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett.

b). L'autorizzazione, soggiunge l'art. 24d cpv. 3 LPT, può essere

rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto si presta all'utilizzazione

prevista (lett. a) e se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano

sostanzialmente immutati (lett. b).

Ritenuto che l'utilizzo di un grotto

quale abitazione secondaria non soddisfa il requisito dell'idoneità

dell'utilizzazione, neppure l'art. 24d cpv. 2 LPT torna applicabile alla

fattispecie.

5.2

Resta ora da esaminare se l'intervento

in discussione può essere autorizzato sulla base dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Tale

disposto permette ai cantoni di autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la

modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi

tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare, che il paesaggio e gli

edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione

nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a). L'oggetto protetto non è

infatti costituito soltanto dagli edifici del paesaggio ma anche dal paesaggio

stesso, che va posto sotto protezione nel quadro della pianificazione

dell'utilizzazione.

A tal proposito si rileva che fintanto che

il Cantone non si sarà dotato di un piano di utilizzazione volto a tutelare il

paesaggio e gli edifici che in concorso fra loro formano un'unità degna di protezione,

è di principio escluso che possano essere rilasciate licenze, fondate sugli

art. 24d LPT e 39 cpv. 2 OPT, per cambiare la destinazione di edifici

inventariati come meritevoli di conservazione (STA 22 luglio 2004 in re M; STA

6.

febbraio 2004 in re C.; RDAT II - 2003 n. 55, STA 4 marzo 2003 in re R.).

Il fatto che l'edificio in parola sia

annoverato come "edificio già trasformato" (categoria 3)

dall'inventario dei rustici allestito dal comune nel 1995 non permette di giungere

a diversa conclusione. L'inventario non sopperisce infatti al piano di

utilizzazione mancante. È soltanto uno strumento di lavoro volto a permetterne

l'elaborazione (STA 23 aprile 2004 in re B.).

5.3

Atteso che l'art. 24b LPT

(aziende accessorie non agricole) non è a priori applicabile alla fattispecie,

l'intervento edilizio in esame non può dunque beneficiare di alcun permesso

eccezionale giusta gli art. 24 ss LPT.

6.

Il fatto

che l'edificio sia indicato nel registro fondiario quale abitazione non

permette di giungere a diversa conclusione. Un cambiamento di destinazione non

è infatti mai stato autorizzato.

7.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 16, 22, 24, 24 a-d LPT;

39, 41, 42 OPT; 21 LE; 1, 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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