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Decisione

52.2005.428

Fornitura e posa di finestre

10 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.428

Data decisione, Autorità:

10.01.2006, TRAM

Titolo:

Fornitura e posa di finestre

CRITERIO DI IDONEITÀ

art. 20 LCPUBB

art. 27 RLCPUBB

Incarto n.

52.2005.428

Lugano

10 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 dicembre 2005 della

RI 1

contro

la decisione 14 dicembre 2005 con cui la Cassa

pensioni per il personale del comune di Chiasso ha deliberato alla CO 1 la

fornitura e la posa di finestre dello stabile che sorge in via Pestalozzi 6

(part. 800);

viste le risposte:

- 3 gennaio 2006 della CO

1;

- 9 gennaio 2006 della

Cassa pensioni per il personale del comune di Chiasso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nel

corso del mese di ottobre la Cassa pensioni per il personale del comune di

Chiasso (CPPCC) ha invitato quattro ditte, fra cui la ricorrente RI 1 e la

resistente CO 1, a presentare un'offerta per la fornitura e la posa di finestre

Considerandi

dello stabile che sorge in via Pestalozzi 6 (part. 800);

che il capitolato, alla posizione 223.100 Criteri

d'idoneità, stabiliva che al concorso possono prendere parte le imprese

o le ditte che hanno le necessarie qualifiche (art. 27 RLCPubb);

che, valutate le offerte pervenutele, il 14

dicembre 2006 la CPPCC ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al

primo posto con 539.5 punti, che aveva presentato un' offerta di fr. 11'173.33;

che contro la predetta decisione insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda in graduatoria

con 520 punti, limitandosi ad obiettare che la CO 1 è un'azienda serramentista

e non vetraria e non iscritta all'AVCT;

che il ricorso è avversato dalla committente

e dall'aggiudicataria, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata;

che in quanto partecipante al concorso al

quale è stata invitata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la

decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che

giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offe-rente la prova

dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di

idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1). Possono essere

richieste, prosegue la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella

relativa documentazione (cpv. 2);

che, giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. c

RLCPubb, al quale rinvia la posizione 223.100 del capitolato, per le

opere artigianali sono abilitate a concorrere le ditte nelle quali un titolare,

membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in

possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie,

tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente. Per le categorie in cui non

esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o

certificato equivalente;

che il capitolato non stabiliva altri

criteri d'idoneità; non limitava la partecipazione alla gara alle ditte

appartenenti alla categoria dei vetrai; né chiedeva alle concorrenti invitate

di essere iscritte all'Associazione dei Vetrai del Cantone Ticino; tanto meno

escludeva la partecipazione di ditte appartenenti alla categoria dei falegnami;

che, avendole invitate ad inoltrare un'offerta,

si deve peraltro ritenere che la committente le considerasse in linea di

massima idonee a fornire la prestazione messa a concorso;

che per quanto risulta dagli atti, la

resistente risponde ai requisiti d'idoneità fissati dalla posizione 223.100 del

capitolato mediante rinvio all'art. 27 RLCPubb;

che stando così le cose, il ricorso, palesemente

infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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