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Decisione

52.2005.430

Legittimazione ricorsuale di un comune

28 dicembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.430

Data decisione, Autorità:

28.12.2005, TRAM

Titolo:

Legittimazione ricorsuale di un comune

LEGITTIMAZIONE

art. 17 cpv. 3 COST

art. 80 LOC

art. 106 LOC

Incarto n.

52.2005.430

Lugano

28 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Stefano

Bernasconi

assistito

dal segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del

Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da __________ avverso

la risoluzione 24 agosto 2005 con cui il ricorrente le aveva inflitto una

multa di fr. 50.– per violazione del regolamento comunale in materia di vago

pascolo;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

Considerandi

che con

risoluzione 24 agosto 2005 il municipio ricorrente ha inflitto a __________ una

multa di fr. 50.– per aver lasciato pascolare incustodite sull'Alpe di __________

una trentina di capre;

che con giudizio 13 dicembre 2005 il

Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il suddetto provvedimento municipale,

accogliendo il ricorso contro di esso interposto da __________;

che contro il predetto giudicato governativo

il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della risoluzione

municipale, sulla scorta di argomenti che non è necessario riassumere;

considerato, in

diritto

che,

giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo

stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che per costante giurisprudenza di questo

tribunale, al municipio qui insorgente va per contro negata la legittimazione a

ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto

l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106

LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità

giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in

giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica,

né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in

RDAT II - 1999, N. 48);

che nonostante il municipio possa introdurre

un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto

corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e

capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA

inedite 25 settembre 2002 in re municipio di G. e 10 marzo 2003 in re municipio

di M.);

che i requisiti concernenti la

legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle

condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un

eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che il ricorso presentato esclusivamente in

nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per

carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28,

43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Il vicepresidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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