52.2005.430
Legittimazione ricorsuale di un comune
28 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.430
Data decisione, Autorità:
28.12.2005, TRAM
Titolo:
Legittimazione ricorsuale di un comune
LEGITTIMAZIONE
art. 17 cpv. 3 COST
art. 80 LOC
art. 106 LOC
Incarto n.
52.2005.430
Lugano
28 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito
dal segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da __________ avverso
la risoluzione 24 agosto 2005 con cui il ricorrente le aveva inflitto una
multa di fr. 50.– per violazione del regolamento comunale in materia di vago
pascolo;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
Considerandi
che con
risoluzione 24 agosto 2005 il municipio ricorrente ha inflitto a __________ una
multa di fr. 50.– per aver lasciato pascolare incustodite sull'Alpe di __________
una trentina di capre;
che con giudizio 13 dicembre 2005 il
Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il suddetto provvedimento municipale,
accogliendo il ricorso contro di esso interposto da __________;
che contro il predetto giudicato governativo
il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della risoluzione
municipale, sulla scorta di argomenti che non è necessario riassumere;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo
stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che per costante giurisprudenza di questo
tribunale, al municipio qui insorgente va per contro negata la legittimazione a
ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto
l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106
LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità
giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in
giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica,
né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in
RDAT II - 1999, N. 48);
che nonostante il municipio possa introdurre
un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto
corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e
capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA
inedite 25 settembre 2002 in re municipio di G. e 10 marzo 2003 in re municipio
di M.);
che i requisiti concernenti la
legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle
condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un
eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che il ricorso presentato esclusivamente in
nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per
carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28,
43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Il vicepresidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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