52.2005.431
Pubblico concorso per opere da metalcostruttore
2 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.431
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per opere da metalcostruttore
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2005.431
Lugano
2 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 6144) che, esclusa la ricorrente dal concorso, aggiudica alla CO 2 le
opere da metalcostruttore occorrenti per il risanamento della residenza governativa;
viste le risposte:
- 23 gennaio 2006 della
Sezione della logistica;
- 20 gennaio 2006
dell'ULSA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8
settembre 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto
un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare le opere da metalcostruttore (finestre in alluminio, vetrature,
lamelle a pacchetto con motori elettrici), occorrenti per il risanamento della
residenza governativa (FU n. 73, pag. 6102 seg.);
che alla posizione R 219.100 il capitolato
richiamava la LCPubb ed il relativo regolamento d'applicazione (RLCPubb),
Considerandi
mentre alla posizione 223.100 stabiliva che erano idonee a partecipare al
concorso, come ditta pilota, le imprese iscritte al registro di commercio come
ditte da metalcostruttore;
che alla posizione 259.100 il capitolato
stabiliva infine che il committente avrebbe depositato in busta chiusa prima
dell'apertura delle offerte, presso la Cancelleria dello Stato, l'importo
massimo preventivato per la realizzazione dell'opera in oggetto; le offerte il
cui importo totale avesse superato la cifra contenuta nel preventivo depositato
sarebbero state escluse dall'aggiudicazione;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di cinque concorrenti, fra cui quella della ricorrente RI
1.
(__________) di fr. 3'667'328.65;
che, valutate le offerte inoltrate, con
decisione 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla gara
ed aggiudicato la commessa alla CO 2, risultata prima in graduatoria con 91.7
punti;
che la ricorrente è stata esclusa poiché non
soddisfa i requisiti di idoneità fissati dall'art. 27 RLCPubb;
che in relazione alla predetta decisione la RI
1.
giunge al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando di non opporvisi,
ma chiedendo di ricontrollare la sua posizione;
che l'insorgente spiega che la ditta è stata
fondata il 20 marzo 2000 sotto la ragione sociale __________ con sede a __________;
nel corso del mese di giugno si è trasferita a Riva S. Vitale assumendo il nome
di RI 1; chiede pertanto di beneficiare della moratoria di 10 anni prevista
dall'art. 27 RLCPubb a favore delle ditte che non soddisfano i criteri
d'idoneità sanciti da tale norma;
che il committente postula il rigetto
dell'impugnativa con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui
appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la RI 1
è legittimata ad impugnare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione
(art. 43 PAmm);
che il ricorso, pur essendo tempestivo (art.
36.
cpv. 1 LCPubb), è irricevibile, poiché non è rivolto contro il dispositivo
del provvedimento di esclusione, ma contro la relativa motivazione (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm
n. 3b);
che l'insorgente dichiara infatti
espressamente di non opporsi alla decisione di estromissione; postula soltanto
una verifica; non chiede nemmeno che la commessa le sia aggiudicata;
che in via sommaria si può comunque rilevare
che la moratoria decennale concessa dall’art. 27 RLCPubb alle ditte che erano
abilitate ad esercitare secondo l’art. 14 LApp viene a cadere in caso di
sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo; ipotesi, questa, che
sembra essersi verificata con il cambiamento dell'amministratore unico
intervenuto il 20 novembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della LCPubb;
che, date le circostanze, la tassa di
giustizia posta a carico della soccombente è limitata al dispendio lavorativo
occasionato dall'impugnativa;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
,
.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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