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Decisione

52.2005.431

Pubblico concorso per opere da metalcostruttore

2 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.431

Data decisione, Autorità:

02.02.2006, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per opere da metalcostruttore

PROCEDURA

art. 36 LCPUBB

art. 46 LPAMM

Incarto n.

52.2005.431

Lugano

2 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 6144) che, esclusa la ricorrente dal concorso, aggiudica alla CO 2 le

opere da metalcostruttore occorrenti per il risanamento della residenza governativa;

viste le risposte:

- 23 gennaio 2006 della

Sezione della logistica;

- 20 gennaio 2006

dell'ULSA;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'8

settembre 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto

un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,

per aggiudicare le opere da metalcostruttore (finestre in alluminio, vetrature,

lamelle a pacchetto con motori elettrici), occorrenti per il risanamento della

residenza governativa (FU n. 73, pag. 6102 seg.);

che alla posizione R 219.100 il capitolato

richiamava la LCPubb ed il relativo regolamento d'applicazione (RLCPubb),

Considerandi

mentre alla posizione 223.100 stabiliva che erano idonee a partecipare al

concorso, come ditta pilota, le imprese iscritte al registro di commercio come

ditte da metalcostruttore;

che alla posizione 259.100 il capitolato

stabiliva infine che il committente avrebbe depositato in busta chiusa prima

dell'apertura delle offerte, presso la Cancelleria dello Stato, l'importo

massimo preventivato per la realizzazione dell'opera in oggetto; le offerte il

cui importo totale avesse superato la cifra contenuta nel preventivo depositato

sarebbero state escluse dall'aggiudicazione;

che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte di cinque concorrenti, fra cui quella della ricorrente RI

1.

(__________) di fr. 3'667'328.65;

che, valutate le offerte inoltrate, con

decisione 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla gara

ed aggiudicato la commessa alla CO 2, risultata prima in graduatoria con 91.7

punti;

che la ricorrente è stata esclusa poiché non

soddisfa i requisiti di idoneità fissati dall'art. 27 RLCPubb;

che in relazione alla predetta decisione la RI

1.

giunge al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando di non opporvisi,

ma chiedendo di ricontrollare la sua posizione;

che l'insorgente spiega che la ditta è stata

fondata il 20 marzo 2000 sotto la ragione sociale __________ con sede a __________;

nel corso del mese di giugno si è trasferita a Riva S. Vitale assumendo il nome

di RI 1; chiede pertanto di beneficiare della moratoria di 10 anni prevista

dall'art. 27 RLCPubb a favore delle ditte che non soddisfano i criteri

d'idoneità sanciti da tale norma;

che il committente postula il rigetto

dell'impugnativa con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui

appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara la RI 1

è legittimata ad impugnare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione

(art. 43 PAmm);

che il ricorso, pur essendo tempestivo (art.

36.

cpv. 1 LCPubb), è irricevibile, poiché non è rivolto contro il dispositivo

del provvedimento di esclusione, ma contro la relativa motivazione (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm

n. 3b);

che l'insorgente dichiara infatti

espressamente di non opporsi alla decisione di estromissione; postula soltanto

una verifica; non chiede nemmeno che la commessa le sia aggiudicata;

che in via sommaria si può comunque rilevare

che la moratoria decennale concessa dall’art. 27 RLCPubb alle ditte che erano

abilitate ad esercitare secondo l’art. 14 LApp viene a cadere in caso di

sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo; ipotesi, questa, che

sembra essersi verificata con il cambiamento dell'amministratore unico

intervenuto il 20 novembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della LCPubb;

che, date le circostanze, la tassa di

giustizia posta a carico della soccombente è limitata al dispendio lavorativo

occasionato dall'impugnativa;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

,

.

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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