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Decisione

52.2005.432

Pubblico concorso per la fornitura di elementi di pietra naturale

26 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovrebbero di conseguenza soddisfare i particolari requisiti d'idoneità

fissati dall'art. 27 RLCPubb.

L'eccezione non può essere accolta, perché

ai concorrenti è chiesto unicamente di fornire il materiale necessario per l'ese-cuzione

di un'opera edilizia. Non devono anche metterlo in opera. La prestazione che

viene loro richiesta si limita all'estrazione ed alla lavorazione del materiale

necessario alla realizzazione dell'opera edilizia, che viene fornito sul

cantiere e posato dall'impresa di costruzione o comunque da terzi. La

prestazione messa a concorso contribuisce dunque soltanto indirettamente all'ese-cuzione

di un'opera edilizia. Il fatto che il materiale fornito non sia fungibile, ma

debba essere preparato su misura per l'opera da eseguire non permette di qualificare

diversamente l'oggetto della commessa. Parimenti non giova alla ricorrente

richiamarsi alla giurisprudenza sviluppatasi attorno all'ipoteca legale degli imprenditori

e degli artigiani, che secondo l'art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC si applica alla

fornitura di materiale e lavoro, o lavoro soltanto. È ben vero che dal profilo

del diritto civile il contratto stipulato fra il committente ed il fornitore

degli elementi in pietra naturale non è una compravendita, ma un appalto (art.

363 CO), ovvero una forma contrattuale che non è annoverata fra i contratti che

caratterizzano le commesse di fornitura. L'elenco dei contratti contenuto nell'art.

4 cpv. 2 LCPubb non è tuttavia esaustivo. Non si può dunque dedurre che si

tratti di una commessa edile (cfr. in tal senso STA 29.3.2005 in re AS/TG).

La questione non deve comunque essere

esaminata ulteriormente, poiché il ricorso va accolto già per i motivi che

seguono.

3. 3.1. Notoriamente,

l'aggiudicazione può aver luogo soltanto alle condizioni stabilite dalla legge

e dagli atti di gara, che costituiscono la legge stessa del concorso e vincolano

tanto il committente quanto i concorrenti. Lo esigono imperativamente il principio

di legalità dell'amministrazione e quello della parità di trattamento,

richiamato dall'art. 1 LCPubb.

3.2. Nel caso in esame, il capitolato e

Considerandi

modulo d'offerta, alla posizione 226.200, stabiliva inequivocabilmente che qualora

l'attività della ditta concorrente si limitasse al commercio della pietra, le

ditta che ne effettua l'estrazione e la lavorazione sarà assimilata a

subappaltatore del concorrente stesso. Le ditte coinvolte nei processi d'estrazione

e/o lavorazione devono soddisfare tutti i requisiti posti dalla LCPubb.

La ditta CO 1, aggiudicataria della

fornitura messa a concorso, si limita al commercio della pietra, che viene

invece estratta e lavorata dalla ditta G__________ SA. Quest'ultima ditta deve

dunque soddisfare tutti i requisiti posti dalla LCPubb. In particolare, deve

dimostrare, mediante la produzione delle corrispondenti attestazioni, di aver

pagato tanto gli oneri sociali, quanto le imposte cantonali e comunali, in ossequio

a quanto disposto dall'art. 30 RLCPubb, rispettivamente dalla pos. 252.110 del

modulo d'offerta.

La CO 1 non ha prodotto alcuna dichiarazione

comprovante l'a-dempimento di questi oneri da parte della G__________ SA.

Il committente, dal canto suo, non ha

esperito alcun accertamen-to al riguardo.

La ricorrente chiede che l'offerta della CO

1.

sia dunque estro-messa. A torto, poiché in caso di mancata produzione di una

o più dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali e delle

imposte, il committente è tenuto ad assegnare al concorrente un termine

perentorio di cinque giorni per rimediare al difetto, pena l'esclusione (cfr.

pos. 252.110). Possibilità di sanatoria, questa, che come vale per il

concorrente, deve valere anche per il produttore dal quale il concorrente si

rifornisce.

4.

Già per

questi motivi, che in assenza di contestazioni specifiche non erano stati esaminati

nell'ambito del precedente procedi-mento di ricorso, l'impugnativa va parzialmente

accolta, annul-lando la decisione municipale censurata e rinviando gli atti all'au-torità

comunale affinché, dopo aver accertato se la ditta G__________ SA risponde ai

criteri d'idoneità generali (art. 5 LCPubb) e speciali (art. 30 RLCPubb e pos.

252.110

del capitolato), si pronunci nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.

A scanso di ulteriori contestazioni, va già

sin d'ora rilevato che qualora la G__________ SA non dimostrasse che al momento

dell'aggiudicazione rispettava le condizioni del CCL del ramo, allora vigente, la

delibera non potrebbe essere confermata. La disdetta del CCL, intervenuta nel

frattempo, non potrebbe giovarle, perché posteriore al termine per l'inoltro

delle offerte.

Date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 24, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 19 dicembre 2005 del municipio di Osogna

è annullata,

1.2.

gli atti sono rinviati al committente per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Ongaro

& CO SA, 6705 Cresciano,

2. Giannini

Graniti SA, 6527 Lodrino,

3. Municipio

di Osogna, 6703 Osogna,

4. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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