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Decisione

52.2005.433

Delibera per la fornitura di un cavo di comando

23 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 accompagnante l'offerta, ha indicato che per la posa del tubo KRRH-K28

e del cavo FO avrebbe fatto capo alla ditta B__________ di L__________,

non essendo attrezzata per eseguire questo lavoro;

che la ricorrente ha allegato all'offerta un

elenco dei veicoli e dei macchinari, un organigramma ed uno scritto di

presentazione della ditta B__________; documenti, che ha definito referenze

ditta B__________;

che il committente ha ravvisato in queste

indicazioni l'esistenza di un subappalto vietato dall'art. 24 LCPubb;

che siffatta deduzione merita di essere

condivisa; a torto pretende la ricorrente che non si sarebbe trattato di un

subappalto, bensì di un semplice noleggio di macchinari;

che, come giustamente annota la resistente,

l'impiego di questi macchinari esige di principio l'intervento di personale

appositamente istruito e formato; ben poteva di conseguenza il committente

dedurre che la collaborazione con la ditta B__________ non si sarebbe ridotta

alla semplice messa a disposizione dei macchinari, ma avrebbe comportato anche

l'intervento del personale della ditta B__________ istruito per farli

funzionare;

Considerandi

che nemmeno l'insorgente sostiene che i

macchinari messi a disposizione dalla ditta B__________ sarebbero stati

azionati da propri dipendenti;

che ravvisare in una simile fattispecie un

subappalto parziale della commessa, vietato dall'art. 24 LCPubb, non appare per

nulla lesivo del diritto;

che a maggior ragione la controversa

deduzione appare giustificata ove si consideri che la ricorrente ha definito

come referenze ditta B__________r la documentazione su questa ditta che

ha allegato all'offerta;

che non è invero dato di vedere per qual

motivo la ricorrente abbia avvertito la necessità di esibire l'elenco dei mezzi

tecnici, l'organigramma e la descrizione di quella ditta se la prospettata collaborazione

si fosse limitata al semplice noleggio di un argano per la posa di cavi;

che la tesi della ricorrente appare come un inammissibile

tentativo di attribuire alle sue stesse indicazioni un significato diverso da quello

che secondo le regole della buona fede e la comune esperienza vi andava

oggettivamente ravvisato;

che la decisione di escludere la ricorrente

dall'aggiudicazione regge dunque alla critica;

che in quanto ricevibile, il ricorso va

pertanto respinto siccome palesemente infondato;

che la tassa di giustizia e le ripetibili

commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 18, 28, 31,

43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr 1'500.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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