52.2005.433
Delibera per la fornitura di un cavo di comando
23 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.433
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, TRAM
Titolo:
Delibera per la fornitura di un cavo di comando
SUBAPPALTO
art. 24 LCPUBB
art. 28 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.433
Lugano
23 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 16 dicembre 2005 del Consorzio per la
depurazione delle acque di Bellinzona e Dintorni che delibera alla ditta CO 1
la fornitura e la posa di un nuovo cavo di comando;
viste le risposte:
- 11 gennaio 2006 del
Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e Dintorni;
- 11 gennaio 2006 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19
luglio 2005 il Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e Dintorni
(CDABD) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato
secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di un nuovo cavo di
comando (FU n. 57/2005 pag. 5088 seg.);
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di dieci ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 di
fr. 196'486.85 e quella della resistente CO 1 di fr. 206'621.70;
che per la posa del tubo KRRH-K28 e del
cavo FO l'offerta della ricorrente prevedeva in particolare di far capo
alla ditta B__________ di L__________, della quale era allegati alcuni
documenti definiti come referenze;
che, dopo aver scartato l'offerta della
ricorrente siccome lesiva del divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb,
il 16 dicembre 2005 la delegazione consortile ha deciso di aggiudicare la
commessa alla ditta CO 1, risultata prima in graduatoria con 530.0 punti delle
tre rimaste in gara;
che contro la predetta decisione la RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, previa
reintegrazione della sua offerta;
che l'insorgente sostiene che la
collaborazione della ditta B__________ si sarebbe limitata al noleggio dei
macchinari; non si tratterebbe di subappalto;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il CDABD e l'aggiudicataria, contestando più o meno diffusamente le
tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la
ricorrente è legittimata a contestare la decisione di esclusione (art. 43 PAmm);
potrà essere ammessa ad impugnare anche l'aggiudicazione soltanto in caso di
annullamento della decisione che la estromette;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); le generiche
prove testimoniali richieste dall'insorgente non appaiono atte a procurare la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, notoriamente, le prescrizioni di gara
vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti; offerte non conformi
vanno escluse dall'aggiudicazione; lo esige il principio della parità di trattamento;
che, giusta l'art. 24 LCPubb, il subappalto
è vietato salvo se ammesso negli atti di gara; ogni subappaltatore deve
rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge; nella misura in cui
non è limitato od escluso, il consorzio tra offerenti è invece di principio
ammesso (art. 23 LCPubb);
che il concorrente deve di principio
eseguire la commessa completa in proprio; la messa a disposizione di personale
da una ditta all'altra è concessa soltanto a determinate, particolari condizioni
(art. 28 RLCPubb);
che, nel caso concreto, il capitolato non
prevedeva alcuna deroga al divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb;
che la ricorrente, nello scritto 5 ottobre
Fatti
2005 accompagnante l'offerta, ha indicato che per la posa del tubo KRRH-K28
e del cavo FO avrebbe fatto capo alla ditta B__________ di L__________,
non essendo attrezzata per eseguire questo lavoro;
che la ricorrente ha allegato all'offerta un
elenco dei veicoli e dei macchinari, un organigramma ed uno scritto di
presentazione della ditta B__________; documenti, che ha definito referenze
ditta B__________;
che il committente ha ravvisato in queste
indicazioni l'esistenza di un subappalto vietato dall'art. 24 LCPubb;
che siffatta deduzione merita di essere
condivisa; a torto pretende la ricorrente che non si sarebbe trattato di un
subappalto, bensì di un semplice noleggio di macchinari;
che, come giustamente annota la resistente,
l'impiego di questi macchinari esige di principio l'intervento di personale
appositamente istruito e formato; ben poteva di conseguenza il committente
dedurre che la collaborazione con la ditta B__________ non si sarebbe ridotta
alla semplice messa a disposizione dei macchinari, ma avrebbe comportato anche
l'intervento del personale della ditta B__________ istruito per farli
funzionare;
Considerandi
che nemmeno l'insorgente sostiene che i
macchinari messi a disposizione dalla ditta B__________ sarebbero stati
azionati da propri dipendenti;
che ravvisare in una simile fattispecie un
subappalto parziale della commessa, vietato dall'art. 24 LCPubb, non appare per
nulla lesivo del diritto;
che a maggior ragione la controversa
deduzione appare giustificata ove si consideri che la ricorrente ha definito
come referenze ditta B__________r la documentazione su questa ditta che
ha allegato all'offerta;
che non è invero dato di vedere per qual
motivo la ricorrente abbia avvertito la necessità di esibire l'elenco dei mezzi
tecnici, l'organigramma e la descrizione di quella ditta se la prospettata collaborazione
si fosse limitata al semplice noleggio di un argano per la posa di cavi;
che la tesi della ricorrente appare come un inammissibile
tentativo di attribuire alle sue stesse indicazioni un significato diverso da quello
che secondo le regole della buona fede e la comune esperienza vi andava
oggettivamente ravvisato;
che la decisione di escludere la ricorrente
dall'aggiudicazione regge dunque alla critica;
che in quanto ricevibile, il ricorso va
pertanto respinto siccome palesemente infondato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 18, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr 1'500.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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