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Decisione

52.2005.434

Revoca/rinnovo di un permesso di dimora - abuso di diritto

22 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina croata RI 1 (1980) si è sposata il 7 marzo 2002 a __________ con D__________

(1961), di nazionalità serbo-montenegrina e titolare di un permesso di

domicilio in Svizzera.

A seguito del matrimonio, l'insorgente è

stata autorizzata a ricongiungersi con il marito nel nostro Paese. Giunta sul

suolo elvetico il 10 marzo 2002, ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale,

in seguito rinnovato fino al 9 marzo 2006.

Il 1° agosto 2005 i coniugi __________ si

sono separati di fatto, la ricorrente andando a vivere con il cittadino

elvetico A__________ (1970).

B. a) Il 15

settembre 2005 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo

nel permesso di dimora, indicando di essersi trasferita il 1° agosto precedente

in__________ presso A__________, con il quale intendeva sposarsi appena possibile.

b) Con sentenza 30 settembre 2005, il

Tribunale comunale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio

contratto tra RI 1 e D__________.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con

decisione 4 novembre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI

1, fissandole un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il

territorio cantonale.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha rilevato che la ricorrente

aveva divorziato dal marito. Visto che la relazione coniugale non era più

intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare

la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.

Infine, ha ritenuto conforme al principio

della proporzionalità la decisione di revocare il permesso di dimora

all'insorgente, considerando esigibile il suo rientro nel paese d'origine.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del suo permesso di dimora alla scadenza con argomenti che non è comunque necessario

riassumere per i motivi che verranno esposti nei considerandi in diritto.

E. All'accoglimento

del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato.

F. Il 23

gennaio 2006, il rappresentante della ricorrente ha informato il tribunale che

il 18 dello stesso mese RI 1 si è sposata a __________ con A__________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 4 novembre 2005 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 9 marzo 2006 di RI

1.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG).

Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di

cui beneficiava l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato

che ella non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione,

il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia

solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il

permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso

di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in

materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi

al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità

competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei

trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di

domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile

permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,

126 II 425 consid. 1 con rinvii).

L'interessata non può prevalersi di una

disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da

cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora.

Non esiste infatti alcun trattato tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (o la ex Repubblica federale

socialista di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso.

L'ammissibilità del gravame non può essere

data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della

protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più

vita coniugale.

Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero

di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora (cpv. 1 prima frase) e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di

cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase).

Tale disposizione non dà pertanto diritto a

conservare il permesso di soggiorno se il vincolo coniugale è durato meno di

cinque anni. L'art. 7 LDDS è quindi inapplicabile nel caso concreto, la ricorrente

avendo divorziato il 30 settembre 2005, dopo tre anni e mezzo di matrimonio.

Non porta a diversa conclusione il fatto che

il 18 gennaio 2006, durante la procedura ricorsuale, ella si è sposata a __________

con A__________. Se la ricorrente vorrà vivere nel nostro paese con il suo

attuale marito, cittadino svizzero, dovrà infatti richiedere al dipartimento il

rilascio di un nuovo permesso di dimora giusta l'art. 7 LDDS. Spetterà poi alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione decidere se rilasciarglielo.

Considerandi

2.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile

per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita

di ulteriore disamina.

3.

Tassa e

spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. Dipartimento

delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1

Caselle,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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