52.2005.434
Revoca/rinnovo di un permesso di dimora - abuso di diritto
22 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.434
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, TRAM
Titolo:
Revoca/rinnovo di un permesso di dimora - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
COMPETENZA
DIMORA E RESIDENZA
IRRECEVIBILITÀ
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
RINNOVO
art. 10 let. a LALPS
art. 4 LDDS
art. 7 cpv. 2 LDDS
art. 43 LPAMM
art. 100 cpv. 1 let. b cf. 3 OG
art. 101 let. d OG
Incarto n.
52.2005.434
Lugano
22 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 dicembre 2005 di
RI 1,
contro
la risoluzione 13 dicembre 2005 (6031) del Consiglio
di Stato, che respinge, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 4 novembre 2005 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca
di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 5 gennaio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
cittadina croata RI 1 (1980) si è sposata il 7 marzo 2002 a __________ con D__________
(1961), di nazionalità serbo-montenegrina e titolare di un permesso di
domicilio in Svizzera.
A seguito del matrimonio, l'insorgente è
stata autorizzata a ricongiungersi con il marito nel nostro Paese. Giunta sul
suolo elvetico il 10 marzo 2002, ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale,
in seguito rinnovato fino al 9 marzo 2006.
Il 1° agosto 2005 i coniugi __________ si
sono separati di fatto, la ricorrente andando a vivere con il cittadino
elvetico A__________ (1970).
B. a) Il 15
settembre 2005 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo
nel permesso di dimora, indicando di essersi trasferita il 1° agosto precedente
in__________ presso A__________, con il quale intendeva sposarsi appena possibile.
b) Con sentenza 30 settembre 2005, il
Tribunale comunale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto tra RI 1 e D__________.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 4 novembre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI
1, fissandole un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il
territorio cantonale.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha rilevato che la ricorrente
aveva divorziato dal marito. Visto che la relazione coniugale non era più
intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare
la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
Infine, ha ritenuto conforme al principio
della proporzionalità la decisione di revocare il permesso di dimora
all'insorgente, considerando esigibile il suo rientro nel paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora alla scadenza con argomenti che non è comunque necessario
riassumere per i motivi che verranno esposti nei considerandi in diritto.
E. All'accoglimento
del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato.
F. Il 23
gennaio 2006, il rappresentante della ricorrente ha informato il tribunale che
il 18 dello stesso mese RI 1 si è sposata a __________ con A__________.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 4 novembre 2005 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 9 marzo 2006 di RI
1.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG).
Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di
cui beneficiava l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato
che ella non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione,
il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia
solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il
permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso
di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii).
L'interessata non può prevalersi di una
disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da
cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora.
Non esiste infatti alcun trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (o la ex Repubblica federale
socialista di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso.
L'ammissibilità del gravame non può essere
data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della
protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più
vita coniugale.
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora (cpv. 1 prima frase) e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di
cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase).
Tale disposizione non dà pertanto diritto a
conservare il permesso di soggiorno se il vincolo coniugale è durato meno di
cinque anni. L'art. 7 LDDS è quindi inapplicabile nel caso concreto, la ricorrente
avendo divorziato il 30 settembre 2005, dopo tre anni e mezzo di matrimonio.
Non porta a diversa conclusione il fatto che
il 18 gennaio 2006, durante la procedura ricorsuale, ella si è sposata a __________
con A__________. Se la ricorrente vorrà vivere nel nostro paese con il suo
attuale marito, cittadino svizzero, dovrà infatti richiedere al dipartimento il
rilascio di un nuovo permesso di dimora giusta l'art. 7 LDDS. Spetterà poi alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione decidere se rilasciarglielo.
Considerandi
2.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile
per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita
di ulteriore disamina.
3.
Tassa e
spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1
Caselle,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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