52.2005.44
Licenza per la posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti
3 giugno 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.44
Data decisione, Autorità:
03.06.2005, TRAM
Titolo:
Licenza per la posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
ANTENNA O RIPETITORE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.44
Lugano
3 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 335), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 11 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 17 le ha negato la
licenza edilizia per posare un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di
uno stabile d'appartamenti (part. 1760 RF);
viste le risposte:
- 18 febbraio 2005 della RI
1;
- 22 febbraio 2005 di CO 3,
CO 4;
- 22 febbraio 2005 CO 11;
- 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;
- 25 febbraio 2005 degli CO
10;
- 28 febbraio 2005 CO 15;
- 16 marzo 2005 del
municipio di CO 17;
- 17 marzo 2005 del Dipartimento
del territorio, ufficio domande costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17
giugno 2004 la CO 2 (__________) ha chiesto al municipio di CO 17 il permesso
di posare un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti,
situato al numero 13 di via Pollini (part. 1760). L'impianto è costituito da
due pali, alti m 2.50, destinati a le sorreggere le antenne, che verrebbero
installati negli angoli sudovest e nordovest dell'immobile, da altre due
antenne, che sarebbero applicate alla torretta dell'ascensore e dalle apparecchiature
che verrebbero invece addossate alla parete sud di questo manufatto.
La domanda ha suscitato le opposizioni dei
vicini qui resistenti, che hanno contestato l'intervento in particolare dal
profilo delle immissioni di radiazioni non ionizzanti (RNI).
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, l'11 ottobre 2004 il municipio ha respinto la
domanda di costruzione, ritenendola in contrasto con l'art. 21 NAPR.
B. Con
giudizio 22 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Accertata la
conformità dell'impianto con le disposizioni dell'ORNI e con la funzione della
zona di utilizzazione, il Governo l'ha a sua volta ritenuto lesivo dell'art. 21
NAPR, che sui tetti piani ammette unicamente i manufatti per gli ascensori,
quelli per accedere al tetto ed i comignoli. L'art. 39 RLE non gioverebbe alla
causa dell'insorgente.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli atti siano rinviati
all'autorità comunale affinché le rilasci la licenza richiesta.
L'insorgente ripropone in questa sede le
censure sollevate senza successo in prima istanza. La licenza edilizia, allega
anzitutto la SM, andrebbe rilasciata già perché l'art. 39 RLE permette di eseguire
lavori di trasformazione non sostanziali su edifici esistenti in contrasto con
il diritto. Nella misura in cui può essere considerato un corpo tecnico, prosegue
l'insorgente, l'impianto andrebbe comunque autorizzato poiché non determina
alcun ingombro effettivo. Secondo la giurisprudenza di altri cantoni, conclude,
esso non andrebbe tuttavia nemmeno considerato tale, poiché non sarebbe
assimilabile ad un edificio.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e gli opponenti, alcuni dei quali contestano in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm
e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalla ricorrente non appaiono
indispensabili, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dai piani annessi alla
domanda di costruzione.
2.2.1. Definite al capitolo 2 le norme generali che disciplinano l'attività
edilizia, le NAPR di M__________ regolano al capitolo seguente alcune questioni
particolari, quali i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le
sporgenze (art. 19 e 20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art.
21), le opere di cinta (art. 22) il permesso di abbattere alberi (art. 23), la
manutenzione delle opere edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui
elencare. L'art. 21 cpv. 3 NAPR stabilisce che sopra i tetti piani possono
sorgere unicamente con un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel
computo dell'altezza degli edifici:
a.
Fatti
i manufatti necessari per gli ascensori
b.
i manufatti destinati ad accesso al tetto
stesso
c.
i comignoli
La norma in esame stabilisce anzitutto quali
manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne
fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo
sull'altezza degli edifici. Essa definisce dunque i limiti entro i quali sui
tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od installazioni.
Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo conferma l'avverbio
unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di carattere generale, che
non persegue solo finalità edilizie in senso stretto, disciplinando la configurazione
dei tetti piani in modo autonomo ed indipendente dalle disposizioni sull'altezza
degli edifici.
2.2. Nel caso in esame la ricorrente intende
installare un impianto per la telefonia mobile costituito da antenne e da altre
apparecchiature, alte al massimo m 2.50, sul tetto dello stabile d'appartamenti
situato al n. 13 di via P__________.
Il municipio ha negato la licenza, reputando
che l'impianto non rientrasse fra le opere edilizie annoverate dall'art. 21
cpv. 3 NAPR. La decisione merita conferma.
È in effetti incontestabile che l'impianto
in oggetto non è né un manufatto destinato all'ascensore od all'accesso al
tetto, né un comignolo. Il fatto che dal profilo degli ingombri verticali non
si ripercuota in misura apprezzabile sui fondi vicini e sull'aspetto dei luoghi
è sostanzialmente irrilevante. Priva di rilievo è pure la circostanza che non
superi l'altezza massima (m 2.50), prescritta dall'art. 21 cpv. 3 per le opere
di sovrastruttura ammesse sui tetti piani. Decisivo è unicamente il fatto che l'impianto
Considerandi
non può essere ricondotto a nessuna delle tre categorie di manufatti ammessi
dalla norma in questione sui tetti piani.
Invano chiede la ricorrente che la licenza
le sia accordata in base all'art. 39 RLE. Questa norma permette di mantenere e
riparare gli edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore
dopo la loro realizzazione, attuando lavori di trasformazione non sostanziali.
Il fatto che l'edificio superi l'altezza massima prescritta dal nuovo PR non
permette tuttavia di autorizzare interventi contrari al nuovo diritto, introducendo
ulteriori momenti di contrasto.
Né giova all'insorgente obiettare che l'impianto
non può essere assimilato ad un corpo tecnico dal profilo degli ingombri. Anche
accreditando questa tesi, l'autorizzazione non può essere accordata, poiché l'installazione
non rientra nel novero delle opere di sovrastruttura e delle attrezzature
ammissibili sui tetti piani definito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR.
Per quanto opinabile possa apparire, la tesi
del municipio non procede da un'interpretazione insostenibile della
disposizione in esame. Considerato il quadro normativo in cui essa si inserisce
e tenuto conto del riserbo, di cui le istanze di ricorso devono dar prova nell'interpretazione
del diritto comunale autonomo, non appare fuori luogo ritenere che il legislatore
comunale abbia inteso attribuire all'art. 21 cpv. 3 NAPR anche una valenza di
natura estetica e paesaggistica, limitando il tipo degli ingombri ammissibili
sui tetti piani, indipendentemente dal pregiudizio arrecato ai fondi vicini. È
ben vero che il controverso impianto non ingenera sui fondi vicini ripercussioni
apprezzabili dal profilo della salubrità degli insediamenti, pregiudicandone l'illuminazione
o l'aerazione naturali. Non si può tuttavia negare che rappresenti pur sempre
un certo volume, non privo di rilevanza dal profilo delle finalità d'ordine
estetico o paesaggistico perseguite dalla norma in questione. Anche se non è un
corpo tecnico, è comunque un ingombro che sporge oltre la copertura del tetto.
Non giova quindi alla ricorrente richiamarsi alla giurisprudenza che esime pali
della luce ed antenne dal rispetto delle norme sull'altezza siccome irrilevanti
dal profilo degli ingombri (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
3.
Già per le
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili ai resistenti che si sono avvalsi dell'assistenza
di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati sono poste a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 21 NAPR di M__________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo ai resistenti CO 3, CO 2, CO 5 CO 4 a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
,
,
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 2
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
9. CO 9
10. CO 10
11. CO 11
12. CO 12
13. CO 13
14. CO 14
15. CO 15
16. CO 16
17. CO 17
18. CO 18
19. CO 19
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster