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Decisione

52.2005.44

Licenza per la posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti

3 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i manufatti necessari per gli ascensori

b.

i manufatti destinati ad accesso al tetto

stesso

c.

i comignoli

La norma in esame stabilisce anzitutto quali

manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne

fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo

sull'altezza degli edifici. Essa definisce dunque i limiti entro i quali sui

tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od installazioni.

Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo conferma l'avverbio

unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di carattere generale, che

non persegue solo finalità edilizie in senso stretto, disciplinando la configurazione

dei tetti piani in modo autonomo ed indipendente dalle disposizioni sull'altezza

degli edifici.

2.2. Nel caso in esame la ricorrente intende

installare un impianto per la telefonia mobile costituito da antenne e da altre

apparecchiature, alte al massimo m 2.50, sul tetto dello stabile d'appartamenti

situato al n. 13 di via P__________.

Il municipio ha negato la licenza, reputando

che l'impianto non rientrasse fra le opere edilizie annoverate dall'art. 21

cpv. 3 NAPR. La decisione merita conferma.

È in effetti incontestabile che l'impianto

in oggetto non è né un manufatto destinato all'ascensore od all'accesso al

tetto, né un comignolo. Il fatto che dal profilo degli ingombri verticali non

si ripercuota in misura apprezzabile sui fondi vicini e sull'aspetto dei luoghi

è sostanzialmente irrilevante. Priva di rilievo è pure la circostanza che non

superi l'altezza massima (m 2.50), prescritta dall'art. 21 cpv. 3 per le opere

di sovrastruttura ammesse sui tetti piani. Decisivo è unicamente il fatto che l'impianto

Considerandi

non può essere ricondotto a nessuna delle tre categorie di manufatti ammessi

dalla norma in questione sui tetti piani.

Invano chiede la ricorrente che la licenza

le sia accordata in base all'art. 39 RLE. Questa norma permette di mantenere e

riparare gli edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore

dopo la loro realizzazione, attuando lavori di trasformazione non sostanziali.

Il fatto che l'edificio superi l'altezza massima prescritta dal nuovo PR non

permette tuttavia di autorizzare interventi contrari al nuovo diritto, introducendo

ulteriori momenti di contrasto.

Né giova all'insorgente obiettare che l'impianto

non può essere assimilato ad un corpo tecnico dal profilo degli ingombri. Anche

accreditando questa tesi, l'autorizzazione non può essere accordata, poiché l'installazione

non rientra nel novero delle opere di sovrastruttura e delle attrezzature

ammissibili sui tetti piani definito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR.

Per quanto opinabile possa apparire, la tesi

del municipio non procede da un'interpretazione insostenibile della

disposizione in esame. Considerato il quadro normativo in cui essa si inserisce

e tenuto conto del riserbo, di cui le istanze di ricorso devono dar prova nell'interpretazione

del diritto comunale autonomo, non appare fuori luogo ritenere che il legislatore

comunale abbia inteso attribuire all'art. 21 cpv. 3 NAPR anche una valenza di

natura estetica e paesaggistica, limitando il tipo degli ingombri ammissibili

sui tetti piani, indipendentemente dal pregiudizio arrecato ai fondi vicini. È

ben vero che il controverso impianto non ingenera sui fondi vicini ripercussioni

apprezzabili dal profilo della salubrità degli insediamenti, pregiudicandone l'illuminazione

o l'aerazione naturali. Non si può tuttavia negare che rappresenti pur sempre

un certo volume, non privo di rilevanza dal profilo delle finalità d'ordine

estetico o paesaggistico perseguite dalla norma in questione. Anche se non è un

corpo tecnico, è comunque un ingombro che sporge oltre la copertura del tetto.

Non giova quindi alla ricorrente richiamarsi alla giurisprudenza che esime pali

della luce ed antenne dal rispetto delle norme sull'altezza siccome irrilevanti

dal profilo degli ingombri (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

3.

Già per le

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa

di giustizia e le ripetibili ai resistenti che si sono avvalsi dell'assistenza

di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati sono poste a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 21 NAPR di M__________; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico

importo ai resistenti CO 3, CO 2, CO 5 CO 4 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

,

,

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;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 2

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

12. CO 12

13. CO 13

14. CO 14

15. CO 15

16. CO 16

17. CO 17

18. CO 18

19. CO 19

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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