52.2005.45
revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata produzione di documentazione medica
21 luglio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.45
Data decisione, Autorità:
21.07.2005, TRAM
Titolo:
revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata produzione di documentazione medica
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 10 cpv. 3 LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 11b cpv. 1 let. a OAC
Incarto n.
52.2005.45
Lugano
21 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 25 gennaio 2005 (n. 351) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la
risoluzione 16 dicembre 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore
con effetto immediato;
vista la risposta 2 marzo
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1978, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B il 21 ottobre 1996. Il 31 agosto 2003 la ricorrente ha guidato in
gravissimo stato di ebrietà (tasso alcolemico del 3.92 – 4.34 %o) la propria
autovettura in territorio di __________, provocando una collisione frontale con
un veicolo che sopraggiungeva sulla corsia di contromano.
Il 5 febbraio 2004 la Sezione della
circolazione le ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo preventivo
e cautelativo a tempo indeterminato (art. 35 cpv. 3 OAC), ordinandole al contempo
di sottoporsi ad una perizia specialistica presso __________
B. L'11 marzo
2004 l'autorità cantonale ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca
d'ammonimento della licenza di condurre della durata di sette mesi (dal 1°
settembre 2003, data dell'incidente e del sequestro della patente da parte
della polizia, al 31 marzo 2004), nonostante la perizia di __________ avesse evidenziato
una certa dipendenza correlata al consumo di bevande alcoliche. Con separata decisione
di medesima data la Sezione della circolazione ha tuttavia subordinato il possesso
della licenza alla condizione di presentare ogni 2 mesi e per la durata di un
anno un certificato medico internistico attestante l'astinenza e la stabile
affrancazione dall'abuso di alcol.
C. Scostandosi
da quanto disposto nella suddetta risoluzione, la ricorrente si è sottoposta ad
un solo esame ematochimico in data 3 agosto 2004. Malgrado le sollecitazioni
dell'autorità, non ha mai prodotto alcuna certificazione medica attestante la
sua astinenza dall'alcol.
Con
risoluzione 16 dicembre 2004 la Sezione della circolazione le ha quindi revocato
la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta
degli 16 cpv. 1, 25 cpv. 3 lett. a LCStr e 27 cpv. 3, 34 OAC.
D. Con
giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla
ricorrente.
L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla
mancata presentazione della documentazione medica atta a dimostrare l'assenza
di abusi nel consumo di bevande alcoliche, tanto più che gli esami esperiti il
14 dicembre 2004 avevano evidenziato un aumento dei valori delle GGT e che in
seguito la ricorrente aveva disdetto due appuntamenti di controllo presso il
medico curante.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento.
La ricorrente
ha chiesto preliminarmente che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo.
Nel merito, ha sostenuto in breve che i ritardi nella produzione dei certificati
medici non giustificavano il provvedimento adottato nei suoi confronti.
F. Il Consiglio
di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari
osservazioni.
G. Il 14 marzo
2005 la ricorrente ha versato agli atti la documentazione relativa agli esami
ematochimici effettuati l'8 gennaio, il 17 febbraio e il 3 agosto 2004.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in
vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).
Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli
art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della
licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La
fattispecie va quindi esaminata alla luce del vecchio diritto.
3.
3.1. Le
licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi
particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o
essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente
all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai
state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati
osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare.
3.2
Nel caso di specie RI 1 non contesta le
condizioni che l'autorità cantonale le ha imposto l'11 marzo 2004 in relazione
al mantenimento della sua licenza di condurre. A giusto titolo, atteso che
quella risoluzione è ormai cresciuta in giudicato inimpugnata ed i suoi
contenuti non possono ora essere rimessi in discussione. L'insorgente avversa
nondimeno la misura di revoca della sua patente presa dalla Sezione della circolazione
a dipendenza del mancato ossequio degli obblighi che le erano stati prescritti
a suo tempo. Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica
che era astretta a presentare a scadenze regolari giustifica senz'altro la
misura amministrativa cautelativa adottata nei suoi confronti in base all'art.
16.
cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel
lasso di tempo compreso tra l'11 marzo e il 16 dicembre 2004, giorno in cui è
stato pronunciato il provvedimento impugnato, RI 1 ha prodotto i risultati di
un solo esame ematochimico esperito il 3 agosto 2004. Ininfluenti si avverano
gli esiti dei controlli prodotti in questa sede (ossia, quello dell'8 gennaio e
del 17 febbraio 2004), siccome effettuati prima che la risoluzione 11 marzo
2004.
della Sezione della circolazione venisse emanata. D'altra parte, la ricorrente
si è limitata a spedire in ritardo il semplice risultato di un esame da
laboratorio e non ha mai prodotto la certificazione medica richiestale, attestante
la sua affrancazione dall'abuso di sostanze alcoliche.
Tenuto
conto dell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione
stradale, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della
circolazione merita pertanto conferma e con esso la condizione posta alla
ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una
certificazione medica attestante la sua astinenza dall'abuso di bevande
alcoliche.
4.
Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente
conferma della decisione impugnata.
Con
l'emanazione del presente giudizio diviene priva d'oggetto la richiesta di concedere
effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10 cpv. 3, 16 cpv. 1 LCStr; 11, 35 cpv.
3 vOAC; 10 LALCStr; 13, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,
3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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