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Decisione

52.2005.45

revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata produzione di documentazione medica

21 luglio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1978, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della

categoria B il 21 ottobre 1996. Il 31 agosto 2003 la ricorrente ha guidato in

gravissimo stato di ebrietà (tasso alcolemico del 3.92 – 4.34 %o) la propria

autovettura in territorio di __________, provocando una collisione frontale con

un veicolo che sopraggiungeva sulla corsia di contromano.

Il 5 febbraio 2004 la Sezione della

circolazione le ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo preventivo

e cautelativo a tempo indeterminato (art. 35 cpv. 3 OAC), ordinandole al contempo

di sottoporsi ad una perizia specialistica presso __________

B. L'11 marzo

2004 l'autorità cantonale ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca

d'ammonimento della licenza di condurre della durata di sette mesi (dal 1°

settembre 2003, data dell'incidente e del sequestro della patente da parte

della polizia, al 31 marzo 2004), nonostante la perizia di __________ avesse evidenziato

una certa dipendenza correlata al consumo di bevande alcoliche. Con separata decisione

di medesima data la Sezione della circolazione ha tuttavia subordinato il possesso

della licenza alla condizione di presentare ogni 2 mesi e per la durata di un

anno un certificato medico internistico attestante l'astinenza e la stabile

affrancazione dall'abuso di alcol.

C. Scostandosi

da quanto disposto nella suddetta risoluzione, la ricorrente si è sottoposta ad

un solo esame ematochimico in data 3 agosto 2004. Malgrado le sollecitazioni

dell'autorità, non ha mai prodotto alcuna certificazione medica attestante la

sua astinenza dall'alcol.

Con

risoluzione 16 dicembre 2004 la Sezione della circolazione le ha quindi revocato

la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta

degli 16 cpv. 1, 25 cpv. 3 lett. a LCStr e 27 cpv. 3, 34 OAC.

D. Con

giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla

ricorrente.

L'Esecutivo

cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla

mancata presentazione della documentazione medica atta a dimostrare l'assenza

di abusi nel consumo di bevande alcoliche, tanto più che gli esami esperiti il

14 dicembre 2004 avevano evidenziato un aumento dei valori delle GGT e che in

seguito la ricorrente aveva disdetto due appuntamenti di controllo presso il

medico curante.

E. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento.

La ricorrente

ha chiesto preliminarmente che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo.

Nel merito, ha sostenuto in breve che i ritardi nella produzione dei certificati

medici non giustificavano il provvedimento adottato nei suoi confronti.

F. Il Consiglio

di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari

osservazioni.

G. Il 14 marzo

2005 la ricorrente ha versato agli atti la documentazione relativa agli esami

ematochimici effettuati l'8 gennaio, il 17 febbraio e il 3 agosto 2004.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento

impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in

vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).

Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli

art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della

licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

La

fattispecie va quindi esaminata alla luce del vecchio diritto.

3.

3.1. Le

licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi

particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o

essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente

all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai

state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati

osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato

subordinato nel caso particolare.

3.2

Nel caso di specie RI 1 non contesta le

condizioni che l'autorità cantonale le ha imposto l'11 marzo 2004 in relazione

al mantenimento della sua licenza di condurre. A giusto titolo, atteso che

quella risoluzione è ormai cresciuta in giudicato inimpugnata ed i suoi

contenuti non possono ora essere rimessi in discussione. L'insorgente avversa

nondimeno la misura di revoca della sua patente presa dalla Sezione della circolazione

a dipendenza del mancato ossequio degli obblighi che le erano stati prescritti

a suo tempo. Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica

che era astretta a presentare a scadenze regolari giustifica senz'altro la

misura amministrativa cautelativa adottata nei suoi confronti in base all'art.

16.

cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel

lasso di tempo compreso tra l'11 marzo e il 16 dicembre 2004, giorno in cui è

stato pronunciato il provvedimento impugnato, RI 1 ha prodotto i risultati di

un solo esame ematochimico esperito il 3 agosto 2004. Ininfluenti si avverano

gli esiti dei controlli prodotti in questa sede (ossia, quello dell'8 gennaio e

del 17 febbraio 2004), siccome effettuati prima che la risoluzione 11 marzo

2004.

della Sezione della circolazione venisse emanata. D'altra parte, la ricorrente

si è limitata a spedire in ritardo il semplice risultato di un esame da

laboratorio e non ha mai prodotto la certificazione medica richiestale, attestante

la sua affrancazione dall'abuso di sostanze alcoliche.

Tenuto

conto dell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione

stradale, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della

circolazione merita pertanto conferma e con esso la condizione posta alla

ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una

certificazione medica attestante la sua astinenza dall'abuso di bevande

alcoliche.

4.

Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente

conferma della decisione impugnata.

Con

l'emanazione del presente giudizio diviene priva d'oggetto la richiesta di concedere

effetto sospensivo al gravame.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10 cpv. 3, 16 cpv. 1 LCStr; 11, 35 cpv.

3 vOAC; 10 LALCStr; 13, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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