52.2005.51
centro per attività giovanili in una fabbrica in disuso situata nel nucleo
21 luglio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.51
Data decisione, Autorità:
21.07.2005, TRAM
Titolo:
centro per attività giovanili in una fabbrica in disuso situata nel nucleo
CONFORMITÀ DI ZONA
LEGITTIMAZIONE
ZONA NUCLEO
art. 21 LE
art. 106 let. a LOC
Incarto n.
52.2005.51
Lugano
21 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 329), che respinge l'impugnativa rilasciata dal municipio di CO 1 al
comune per insediare un centro per attività giovanili in una fabbrica in disuso
situata nel nucleo (part. 1368);
viste le risposte:
- 24 febbraio 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 2 marzo 2005 del
Consiglio di Stato;
- 4 aprile 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 26
gennaio 2004 il municipio di CO 1 ha avviato la procedura di rilascio del permesso
per insediare un centro per attività giovanili in alcuni locali di una fabbrica
in disuso (part. 1368), di proprietà della C__________ SA, situata nella zona
del nucleo. La domanda indicava che il centro, costituito in pratica da un
ampio locale di un centinaio di metri quadrati e da alcuni vani accessori,
sarebbe stato aperto dopo l'orario scolastico, di regola sino alle 2200, salvo
una o due volte al mese sino a mezzanotte durante la fine della settimana.
Precisava inoltre che sarebbe stato gestito da un'animatrice incaricata dal
comune e frequentato da una quindicina di adolescenti.
Alla domanda si sono opposte la parrocchia e
la ricorrente RI 1, proprietaria di uno stabile (part. 571) situato nelle
immediate vicinanze, che paventava un deprezzamento del suo immobile a causa
delle immissioni prodotte dal centro.
Sulla scorta di una perizia fonica prodotta
dall'istante, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente il
rilascio della licenza, ad una serie di condizioni volte a regolare l'attività
del centro.
Con decisione 13 agosto 2004 il municipio ha
rilasciato al comune la licenza richiesta, assoggettandola ai vincoli imposti
dall'au-torità cantonale.
B. Con
giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Respinte le censure sollevate con
riferimento alla competenza del municipio ad inoltrare la domanda di
costruzione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività del centro per i
giovani fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo ed alle disposizioni
della legislazione ambientale.
C. Contro
il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente eccepisce anzitutto la carenza
di legittimazione passiva del municipio a chiedere il rilascio del permesso per
un'opera che esulerebbe dalla gestione corrente. Il centro, già in attività,
non sarebbe conforme alle esigenze di sicurezza. Esso sarebbe inoltre privo di
posteggi e di servizi igienici adeguati. L'edificio in cui verrebbe aperto
sarebbe fatiscente. Dalla domanda non emergerebbero chiaramente gli interventi
che dovrebbero essere eseguiti per renderlo abitabile. Il tetto di eternit
sarebbe pericoloso perché contiene amianto. L'attività del centro, prosegue,
non sarebbe conforme alla destinazione essenzialmente abitativa della zona del
nucleo, poiché fonte di molestie intollerabili. Lo confermerebbe la disdetta
inoltratale nel novembre del 2004 da una sua inquilina.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo situato nelle
immediate vicinanze del controverso stabilimento e già opponente, è certa. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente
dai piani annessi alla domanda di costruzione e dalla documentazione fotografica
prodotta dall'insorgente. Il sopralluogo richiesto non appare dunque atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
Considerandi
2.
"Legittimazione passiva" del municipio
Giusta l'art. 106 lett. a LOC, il municipio
prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del
comune, comprese le procedure amministrative. In quanto organo esecutivo, esso
è senz'altro legittimato a chiedere il rilascio di un permesso di costruzione
per un'opera che intende realizzare nell'interesse del comune. L'inoltro di una
domanda di costruzione non rientra di certo nel quadro delle competenze
riservate al legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. r LOC). Irrilevante,
nell'ambito della procedura di rilascio del permesso, è il fatto che l'opera
per la quale il permesso è richiesto rientri nei limiti della gestione corrente
o in quella degli investimenti. Privo di rilievo è pure il fatto che il
municipio disponga o meno dei crediti necessari ed agisca in adempimento ad un
mandato conferitogli dal legislativo comunale. Siffatte questioni esulano dai
limiti della procedura di rilascio del permesso di costruzione.
Vanno quindi disattese siccome palesemente
infondate le censure che la ricorrente solleva con riferimento alla
"legittimazione passiva" dell'esecutivo comunale.
3.
Conformità
di zona
3.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione
a costruire edifici e impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla
funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. La norma
sancisce il principio della conformità di zona, che permette di autorizzare
soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente
nelle finalità della zona interessata.
3.2
La funzione assegnata dai piani di
utilizzazione alle singole zone è di regola precisata da norme di attuazione
che definiscono concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili.
Al fine di assicurare una protezione generale e preventiva contro le
immissioni, le disposizioni di PR che definiscono la funzione delle singole
zone limitano spesso la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento
anche all'entità della molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono
esercitate. In questi casi, l'esame del requisito della conformità di zona
implica necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni derivanti all'ambiente
circostante da un determinato genere d'insediamento. Questa valutazione, pur toccando
questioni di natura ambientale disciplinate dalla LPAmb, deve comunque rimanere
circoscritta all'ambito pianificatorio. In pratica, deve limitarsi a stabilire
in modo astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni ambientali
solitamente ingenerate da un determinato tipo d'insediamento sono conformi alla
funzione attribuita alla zona.
Le zone residenziali sono essenzialmente
riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa
destinazione, ossia ad insediamenti di altro genere, ma di natura accessoria,
subordinata alla funzione residenziale. Le zone miste sono invece zone in cui
sono ammesse destinazioni eterogenee compatibili fra loro.
3.3
Le norme di attuazione del piano
particolareggiato dei nuclei di S__________ e di S__________ (NAPPN) non
definiscono espressamente la funzione specifica di questi comparti territoriali.
Esse si limitano ad indicare che il piano si prefigge di salvaguardarne i
caratteri morfologici, tipologici e storici (art. 2 NAPPN) e che i criteri d'intervento
sono quelli della manutenzione, del risanamento conservativo e dell'introduzione
di tipologie analoghe nei casi di ricostruzione o di costruzione a nuovo (art.
5.
NAPPN). L'art. 15 NAPPN, disciplinante le modifiche funzionali, permette comunque
chiaramente di dedurre che i nuclei in questione abbiano una funzione mista con
prevalenza dei contenuti residenziali. Cambiamenti di destinazione, dispone la
norma, sono ammessi a condizione che rispettino la vocazione generale dei
nuclei di S__________ e S__________, imperniata sull'abitazione, i servizi
primari, le piccole attività agricole compatibili con l'abitazione, nonché sul
contenimento entro limiti ragionevoli delle attività terziarie.
Sono escluse le modifiche funzionali
tendenti ad introdurre nel nucleo attività moleste incompatibili con l'abitazione
e con i caratteri generali del tessuto antico.
Moleste e quindi bandite dalla zona del
nucleo sono quindi le attività che per loro intrinseca natura o per le
ripercussioni ingenerate non si conciliano con la funzione residenziale,
prioritariamente attribuita a questo comparto territoriale.
Il concetto di attività molesta è di natura
indeterminata ed appartiene al diritto autonomo comunale. Nell'individuazione
del suo contenuto normativo l'autorità decidente fruisce pertanto di una certa
latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare,
limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto
fondate su considerazioni non pertinenti o comunque altrimenti insostenibili.
4.
4.1. In
concreto, il municipio ha ritenuto che l'attività del controverso centro
giovanile fosse compatibile con la vocazione residenziale della zona del
nucleo. L'ha quindi autorizzata alle seguenti condizioni imposte dalla SPAA:
-
orari d'apertura
o
lunedì - venerdì dalla chiusura delle scuole
alle 2200;
o
sabato dopo le 0900 sino al massimo alle 2400;
o
domenica: chiuso
-
la riproduzione di musica (2 altoparlanti con
potenza d'entrata massima di 80 W per cui Lr < Leq corto 71 db(A) sino alle
2200.
e 66 dopo le 2200)
-
porte e finestre chiuse dopo le 2200;
-
divieto d'uso della terrazza dopo le 2230;
-
obbligo di installare un cartello esterno di
sensibilizzazione degli utenti al rispetto della quiete pubblica;
-
obbligo di un servizio d'ordine esterno al
sabato che vigili sul rispetto della quiete pubblica.
Negando il carattere molesto dell'attività,
il municipio non ha violato il diritto. Per quanto opinabile possa apparire, la
valutazione operata dall'autorità comunale resiste alla critica della ricorrente.
Non si può invero rimproverarle di aver abusato della latitudine di giudizio di
cui dispone nell'interpretazione del concetto di molestia per avere ritenuto
che un piccolo centro destinato alle attività giovanili, frequentato, sotto
vigilanza, da un numero limitato di adolescenti, durante orari serali
rigidamente definiti, fosse compatibile con la funzione prevalentemente
residenziale del nucleo. La deduzione non appare affatto insostenibile. Nella
misura in cui si considera il nucleo di un paese come un luogo destinato anche
a promuovere l'aggregazione sociale, l'apertura di uno spazio gestito dal
comune stesso, che offre ai giovani del paese in età scolastica l'occasione per
incontrarsi e divertirsi nel rispetto delle regole della convivenza civile,
costituisce tutto sommato un'iniziativa che si inserisce adeguatamente nella
funzione mista a carattere prevalentemente residenziale assegnata alla zona. Le
dimensioni del centro sono ridotte e commisurate ai prevedibili bisogni dei
giovani del luogo. La struttura, modestamente attrezzata, non appare atta a
richiamare frequentatori da fuori comune. Vero è che l'attività serale può
arrecare qualche inconveniente al vicinato. Le rigide prescrizioni d'esercizio,
alle quali l'attività del centro è stata subordinata, permettono tuttavia di
ritenere che il disturbo non sarà sostanzialmente diverso da quello ingenerato
da un normale esercizio pubblico.
Da respingere sono le contestazioni
sollevate dall'insorgente con riferimento alla sicurezza ed all'igiene dell'edificio.
La licenza subordina infatti l'apertura del centro all'attuazione delle misure
indicate dal certificato antincendio. Il fatto che il centro sia già parzialmente
in esercizio sebbene la licenza non sia ancora cresciuta in giudicato non
costituisce un motivo suscettibile di giustificarne il diniego. I servizi
igienici appaiono d'altro canto adeguati, mentre il tetto in eternit,
nettamente separato dai locali del centro, non costituisce un motivo né per
negare la licenza, né per imporne la sostituzione.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di
giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15 NAPPN di S__________; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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