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Decisione

52.2005.51

centro per attività giovanili in una fabbrica in disuso situata nel nucleo

21 luglio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26

gennaio 2004 il municipio di CO 1 ha avviato la procedura di rilascio del permesso

per insediare un centro per attività giovanili in alcuni locali di una fabbrica

in disuso (part. 1368), di proprietà della C__________ SA, situata nella zona

del nucleo. La domanda indicava che il centro, costituito in pratica da un

ampio locale di un centinaio di metri quadrati e da alcuni vani accessori,

sarebbe stato aperto dopo l'orario scolastico, di regola sino alle 2200, salvo

una o due volte al mese sino a mezzanotte durante la fine della settimana.

Precisava inoltre che sarebbe stato gestito da un'animatrice incaricata dal

comune e frequentato da una quindicina di adolescenti.

Alla domanda si sono opposte la parrocchia e

la ricorrente RI 1, proprietaria di uno stabile (part. 571) situato nelle

immediate vicinanze, che paventava un deprezzamento del suo immobile a causa

delle immissioni prodotte dal centro.

Sulla scorta di una perizia fonica prodotta

dall'istante, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente il

rilascio della licenza, ad una serie di condizioni volte a regolare l'attività

del centro.

Con decisione 13 agosto 2004 il municipio ha

rilasciato al comune la licenza richiesta, assoggettandola ai vincoli imposti

dall'au-torità cantonale.

B. Con

giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Respinte le censure sollevate con

riferimento alla competenza del municipio ad inoltrare la domanda di

costruzione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività del centro per i

giovani fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo ed alle disposizioni

della legislazione ambientale.

C. Contro

il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente eccepisce anzitutto la carenza

di legittimazione passiva del municipio a chiedere il rilascio del permesso per

un'opera che esulerebbe dalla gestione corrente. Il centro, già in attività,

non sarebbe conforme alle esigenze di sicurezza. Esso sarebbe inoltre privo di

posteggi e di servizi igienici adeguati. L'edificio in cui verrebbe aperto

sarebbe fatiscente. Dalla domanda non emergerebbero chiaramente gli interventi

che dovrebbero essere eseguiti per renderlo abitabile. Il tetto di eternit

sarebbe pericoloso perché contiene amianto. L'attività del centro, prosegue,

non sarebbe conforme alla destinazione essenzialmente abitativa della zona del

nucleo, poiché fonte di molestie intollerabili. Lo confermerebbe la disdetta

inoltratale nel novembre del 2004 da una sua inquilina.

D. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo situato nelle

immediate vicinanze del controverso stabilimento e già opponente, è certa. Il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18

PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente

dai piani annessi alla domanda di costruzione e dalla documentazione fotografica

prodotta dall'insorgente. Il sopralluogo richiesto non appare dunque atto a

procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

"Legittimazione passiva" del municipio

Giusta l'art. 106 lett. a LOC, il municipio

prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del

comune, comprese le procedure amministrative. In quanto organo esecutivo, esso

è senz'altro legittimato a chiedere il rilascio di un permesso di costruzione

per un'opera che intende realizzare nell'interesse del comune. L'inoltro di una

domanda di costruzione non rientra di certo nel quadro delle competenze

riservate al legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. r LOC). Irrilevante,

nell'ambito della procedura di rilascio del permesso, è il fatto che l'opera

per la quale il permesso è richiesto rientri nei limiti della gestione corrente

o in quella degli investimenti. Privo di rilievo è pure il fatto che il

municipio disponga o meno dei crediti necessari ed agisca in adempimento ad un

mandato conferitogli dal legislativo comunale. Siffatte questioni esulano dai

limiti della procedura di rilascio del permesso di costruzione.

Vanno quindi disattese siccome palesemente

infondate le censure che la ricorrente solleva con riferimento alla

"legittimazione passiva" dell'esecutivo comunale.

3.

Conformità

di zona

3.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione

a costruire edifici e impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla

funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. La norma

sancisce il principio della conformità di zona, che permette di autorizzare

soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente

nelle finalità della zona interessata.

3.2

La funzione assegnata dai piani di

utilizzazione alle singole zone è di regola precisata da norme di attuazione

che definiscono concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili.

Al fine di assicurare una protezione generale e preventiva contro le

immissioni, le disposizioni di PR che definiscono la funzione delle singole

zone limitano spesso la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento

anche all'entità della molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono

esercitate. In questi casi, l'esame del requisito della conformità di zona

implica necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni derivanti all'ambiente

circostante da un determinato genere d'insediamento. Questa valutazione, pur toccando

questioni di natura ambientale disciplinate dalla LPAmb, deve comunque rimanere

circoscritta all'ambito pianificatorio. In pratica, deve limitarsi a stabilire

in modo astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni ambientali

solitamente ingenerate da un determinato tipo d'insediamento sono conformi alla

funzione attribuita alla zona.

Le zone residenziali sono essenzialmente

riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa

destinazione, ossia ad insediamenti di altro genere, ma di natura accessoria,

subordinata alla funzione residenziale. Le zone miste sono invece zone in cui

sono ammesse destinazioni eterogenee compatibili fra loro.

3.3

Le norme di attuazione del piano

particolareggiato dei nuclei di S__________ e di S__________ (NAPPN) non

definiscono espressamente la funzione specifica di questi comparti territoriali.

Esse si limitano ad indicare che il piano si prefigge di salvaguardarne i

caratteri morfologici, tipologici e storici (art. 2 NAPPN) e che i criteri d'intervento

sono quelli della manutenzione, del risanamento conservativo e dell'introduzione

di tipologie analoghe nei casi di ricostruzione o di costruzione a nuovo (art.

5.

NAPPN). L'art. 15 NAPPN, disciplinante le modifiche funzionali, permette comunque

chiaramente di dedurre che i nuclei in questione abbiano una funzione mista con

prevalenza dei contenuti residenziali. Cambiamenti di destinazione, dispone la

norma, sono ammessi a condizione che rispettino la vocazione generale dei

nuclei di S__________ e S__________, imperniata sull'abitazione, i servizi

primari, le piccole attività agricole compatibili con l'abitazione, nonché sul

contenimento entro limiti ragionevoli delle attività terziarie.

Sono escluse le modifiche funzionali

tendenti ad introdurre nel nucleo attività moleste incompatibili con l'abitazione

e con i caratteri generali del tessuto antico.

Moleste e quindi bandite dalla zona del

nucleo sono quindi le attività che per loro intrinseca natura o per le

ripercussioni ingenerate non si conciliano con la funzione residenziale,

prioritariamente attribuita a questo comparto territoriale.

Il concetto di attività molesta è di natura

indeterminata ed appartiene al diritto autonomo comunale. Nell'individuazione

del suo contenuto normativo l'autorità decidente fruisce pertanto di una certa

latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare,

limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto

fondate su considerazioni non pertinenti o comunque altrimenti insostenibili.

4.

4.1. In

concreto, il municipio ha ritenuto che l'attività del controverso centro

giovanile fosse compatibile con la vocazione residenziale della zona del

nucleo. L'ha quindi autorizzata alle seguenti condizioni imposte dalla SPAA:

-

orari d'apertura

o

lunedì - venerdì dalla chiusura delle scuole

alle 2200;

o

sabato dopo le 0900 sino al massimo alle 2400;

o

domenica: chiuso

-

la riproduzione di musica (2 altoparlanti con

potenza d'entrata massima di 80 W per cui Lr < Leq corto 71 db(A) sino alle

2200.

e 66 dopo le 2200)

-

porte e finestre chiuse dopo le 2200;

-

divieto d'uso della terrazza dopo le 2230;

-

obbligo di installare un cartello esterno di

sensibilizzazione degli utenti al rispetto della quiete pubblica;

-

obbligo di un servizio d'ordine esterno al

sabato che vigili sul rispetto della quiete pubblica.

Negando il carattere molesto dell'attività,

il municipio non ha violato il diritto. Per quanto opinabile possa apparire, la

valutazione operata dall'autorità comunale resiste alla critica della ricorrente.

Non si può invero rimproverarle di aver abusato della latitudine di giudizio di

cui dispone nell'interpretazione del concetto di molestia per avere ritenuto

che un piccolo centro destinato alle attività giovanili, frequentato, sotto

vigilanza, da un numero limitato di adolescenti, durante orari serali

rigidamente definiti, fosse compatibile con la funzione prevalentemente

residenziale del nucleo. La deduzione non appare affatto insostenibile. Nella

misura in cui si considera il nucleo di un paese come un luogo destinato anche

a promuovere l'aggregazione sociale, l'apertura di uno spazio gestito dal

comune stesso, che offre ai giovani del paese in età scolastica l'occasione per

incontrarsi e divertirsi nel rispetto delle regole della convivenza civile,

costituisce tutto sommato un'iniziativa che si inserisce adeguatamente nella

funzione mista a carattere prevalentemente residenziale assegnata alla zona. Le

dimensioni del centro sono ridotte e commisurate ai prevedibili bisogni dei

giovani del luogo. La struttura, modestamente attrezzata, non appare atta a

richiamare frequentatori da fuori comune. Vero è che l'attività serale può

arrecare qualche inconveniente al vicinato. Le rigide prescrizioni d'esercizio,

alle quali l'attività del centro è stata subordinata, permettono tuttavia di

ritenere che il disturbo non sarà sostanzialmente diverso da quello ingenerato

da un normale esercizio pubblico.

Da respingere sono le contestazioni

sollevate dall'insorgente con riferimento alla sicurezza ed all'igiene dell'edificio.

La licenza subordina infatti l'apertura del centro all'attuazione delle misure

indicate dal certificato antincendio. Il fatto che il centro sia già parzialmente

in esercizio sebbene la licenza non sia ancora cresciuta in giudicato non

costituisce un motivo suscettibile di giustificarne il diniego. I servizi

igienici appaiono d'altro canto adeguati, mentre il tetto in eternit,

nettamente separato dai locali del centro, non costituisce un motivo né per

negare la licenza, né per imporne la sostituzione.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di

giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 15 NAPPN di S__________; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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