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Decisione

52.2005.53

delibera per lavori di ampliamento di una casa per anziani

16 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24

agosto 2004 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle

opere da metalcostruttore relative all'ampliamento della casa per anziani.

La posizione R 910 del capitolato prevedeva:

Serramenti con ante alzanti scorrevoli in

profilati d'alluminio a taglio termico tipo SCHUECO ROYAL S 120 o simile

(indicare il tipo equivalente proposto).........................

Profondità telaio di guida 120 mm

Profondità anta 50 mm

Fermavetro per vetro doppio spesso 26 mm

N.B. I profili proposti dall'offerente

dovranno corrispondere sia come dimensioni, sistema, statica e qualità ai

profili proposti nel modulo d'offerta.

N.B. La guida inferiore non deve superare l'altezza

di mm 20/25 sulla parte esterna e deve rimanere a filo pavimento finito, come

indicato sul disegno.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di 9 ditte del ramo, fra cui

quella della ricorrente RI 1 (RI 1) di fr. 225'465.05 e quella della resistente

CO 1 (CO 1) di fr. 306'194.65.

L'offerta della RI 1 alla posizione R 910

proponeva l'impiego di profilati METRA NC 150 STH, con una profondità di guida

di 150 mm, contro i 120 mm prescritti dal capitolato.

C. Valutate le

offerte inoltrate, il 26 gennaio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa

alla CO 1 scartando quella della RI 1 siccome non conforme alle esigenze del

capitolato.

D. Contro la

predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo

senza formulare concrete domande di giudizio. L'insorgente contesta l'esclusione

rilevando che sarebbe impossibile proporre un profilato di dimensioni equivalenti

a quelle chieste dal capitolato. Sostiene inoltre che il prodotto proposto rispetta

la condizione secondo cui la guida inferiore non

deve superare l'altezza di mm 20/25 sulla parte esterna. La verifica

tecnica operata dal committente sarebbe carente.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il municipio, che ne chiede il rigetto in ordine per

mancanza di domande di giudizio. Nel merito conferma la scelta operata.

Ad identica conclusione perviene la CO 1,

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno

discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara la RI 1 è legittimata a contestare l'esclusione

della sua offerta dall'aggiudicazione (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm). In

caso di successo delle eccezioni sollevate in proposito, sarà semmai ammessa a

contestare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb). Dal

profilo della tempestività, il ricorso è senz'altro ricevibile (art. 46 PAmm).

1.2. Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il

ricorso deve fra l'altro contenere anche le conclusioni del ricorrente. A

questa prescrizione non vanno tuttavia poste esigenze eccessive. Basta che la volontà

di impugnare un determinato provvedimento al fine di ottenere una decisione più

favorevole emerga chiaramente dall'atto di ricorso (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3 a).

In concreto, appare sufficientemente chiaro

che la ricorrente postula l'annullamento della delibera impugnata e l'aggiudicazione

della commessa in suo favore. Il ricorso, da questo profilo, appare dunque

ricevibile.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita peraltro l'assunzione

di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. A

norma dell'art. 19 LCPubb, il committente definisce le necessarie specificazioni

tecniche nella documentazione di gara (cpv. 1). A tal fine tiene conto, per quanto

possibile, delle norme internazionali o di quelle nazionali che traspongono

norme internazionali (cpv. 2). Le specifiche tecniche, precisa l'art. 9

cpv. 1 RLCPubb, sono definite (a) in relazione alla prestazione richiesta e (b)

sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme

internazionali. A meno che ciò non sia giustifi-cato dal particolare oggetto

della commessa, soggiunge la nor-ma (cpv. 2), è vietato introdurre nel

capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata

fabbricazione o proveni-enza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto

di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche,

brevetti o tipi o un'origine o una produzione determina-ta. Indicazioni del

genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse allorché non

sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni

sufficientemente precise. Deroghe sono ammesse a determinate condizioni,

fissate dal cpv. 3.

2.2

Contro gli

elementi del bando è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 37 lett. a LCPubb). Deducibili a questo

tribunale sono poi le decisioni di aggiudicazione (art. 37 lett. c LCPubb). Contro

le decisioni di aggiudicazione non sono tuttavia proponibili eccezioni che non

sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Lo

esige il principio della buona fede. Sotto questo aspetto, non si può invero concedere

al concorrente che ha rinunciato ad impugnare tempestivamente il bando di

concorso di contestare le regole della gara in caso di esito sfavorevole.

2.3

In concreto, vanno dichiarate improponibili le

contestazioni che la ricorrente solleva con riferimento alle specifiche

tecniche contenute dalla posizione R 910 del capitolato. Omettendo di

contestarle al momento della pubblicazione del bando e partecipando alla gara,

la ricorrente le ha pienamente accettate (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Trattandosi

di prescrizioni della cui portata poteva immediatamente rendersi conto non v'è

motivo per ammettere contestazioni tardive. La posizione R 910 del capitolato

concedeva peraltro ai concorrenti la facoltà di proporre prodotti alternativi equivalenti

a quelli indicati dal committente. Il profilo __________, proposto dalla

resistente, dimostra d'altro canto che il mercato offre concrete possibilità di

reperire prodotti alternativi equivalenti.

Da questo punto di vista, il ricorso va quindi disatteso.

Resta da verificare se l'esclusione sia giustificata.

3.3.1

A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude

dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali

rilevanti. Vanno inoltre escluse le offerte che non rispondono alle

prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce la legge stessa

della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando

risulterebbe infatti inconciliabile con il principio fondamentale della parità

di trattamento che governa l'intera legislazione sulle commesse pubbliche (cfr.

art. 1 lett. c LCPubb).

3.2

Nell'evenienza concreta, la posizione R

910.

del capitolato prevedeva:

Serramenti con ante alzanti scorrevoli in

profilati d'alluminio a taglio termico tipo SCHUECO ROYAL S 120 o simile

(indicare il tipo equivalente proposto).........................

Profondità telaio di guida 120 mm

Profondità anta 50 mm

Fermavetro per vetro doppio spesso 26 mm

N.B. I profili proposti dall'offerente

dovranno corrispondere sia come dimensioni, sistema, statica e qualità ai

profili proposti nel modulo d'offerta.

N.B. La guida inferiore non deve superare l'altezza

di mm 20/25 sulla parte esterna e deve rimanere a filo pavimento finito, come

indicato sul disegno.

Il telaio di guida proposto dalla ricorrente

presenta una profondità di 145 mm. Non rispetta quindi la chiara condizione

posta dalla condizione del capitolato qui in esame. Nemmeno la ricorrente

contesta questa deduzione. Già per questo motivo la sua offerta andava dunque

esclusa.

Invano rileva la RI 1 che la guida inferiore

rispetta l'altezza di 20/25 mm sulla parte esterna. Anche se così fosse, il

difetto appena rilevato rimane.

L'esclusione dell'offerta della ricorrente

può quindi essere confermata senza che occorra verificare se le altre

manchevolezze segnalate dalla resistente sussistano effettivamente.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia, ragguagliata al lavoro occasionato

dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente

secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 19, 26, 36, 37, 38 LCPubb; 9

RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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