52.2005.53
delibera per lavori di ampliamento di una casa per anziani
16 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.53
Data decisione, Autorità:
16.03.2005, TRAM
Titolo:
delibera per lavori di ampliamento di una casa per anziani
BANDO
ESCLUSIONE
art. 19 LCPUBB
art. 26 cpv. 2 LCPUBB
art. 37 let. a LCPUBB
art. 38 cpv. 3 LCPUBB
art. 9 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.53
Lugano
16 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 26 gennaio 2005 del municipio di CO 2,
che esclude la ditta RI 1 dall'aggiudicazione delle opere da metalcostruttore
relative all'ampliamento della casa per anziani e le delibera alla ditta CO 1;
viste le risposte:
- 2 marzo 2005 della ditta
CO 1;
- 4 marzo 2005 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 24
agosto 2004 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle
opere da metalcostruttore relative all'ampliamento della casa per anziani.
La posizione R 910 del capitolato prevedeva:
Serramenti con ante alzanti scorrevoli in
profilati d'alluminio a taglio termico tipo SCHUECO ROYAL S 120 o simile
(indicare il tipo equivalente proposto).........................
Profondità telaio di guida 120 mm
Profondità anta 50 mm
Fermavetro per vetro doppio spesso 26 mm
N.B. I profili proposti dall'offerente
dovranno corrispondere sia come dimensioni, sistema, statica e qualità ai
profili proposti nel modulo d'offerta.
N.B. La guida inferiore non deve superare l'altezza
di mm 20/25 sulla parte esterna e deve rimanere a filo pavimento finito, come
indicato sul disegno.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di 9 ditte del ramo, fra cui
quella della ricorrente RI 1 (RI 1) di fr. 225'465.05 e quella della resistente
CO 1 (CO 1) di fr. 306'194.65.
L'offerta della RI 1 alla posizione R 910
proponeva l'impiego di profilati METRA NC 150 STH, con una profondità di guida
di 150 mm, contro i 120 mm prescritti dal capitolato.
C. Valutate le
offerte inoltrate, il 26 gennaio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa
alla CO 1 scartando quella della RI 1 siccome non conforme alle esigenze del
capitolato.
D. Contro la
predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
senza formulare concrete domande di giudizio. L'insorgente contesta l'esclusione
rilevando che sarebbe impossibile proporre un profilato di dimensioni equivalenti
a quelle chieste dal capitolato. Sostiene inoltre che il prodotto proposto rispetta
la condizione secondo cui la guida inferiore non
deve superare l'altezza di mm 20/25 sulla parte esterna. La verifica
tecnica operata dal committente sarebbe carente.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il municipio, che ne chiede il rigetto in ordine per
mancanza di domande di giudizio. Nel merito conferma la scelta operata.
Ad identica conclusione perviene la CO 1,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara la RI 1 è legittimata a contestare l'esclusione
della sua offerta dall'aggiudicazione (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm). In
caso di successo delle eccezioni sollevate in proposito, sarà semmai ammessa a
contestare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb). Dal
profilo della tempestività, il ricorso è senz'altro ricevibile (art. 46 PAmm).
1.2. Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il
ricorso deve fra l'altro contenere anche le conclusioni del ricorrente. A
questa prescrizione non vanno tuttavia poste esigenze eccessive. Basta che la volontà
di impugnare un determinato provvedimento al fine di ottenere una decisione più
favorevole emerga chiaramente dall'atto di ricorso (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3 a).
In concreto, appare sufficientemente chiaro
che la ricorrente postula l'annullamento della delibera impugnata e l'aggiudicazione
della commessa in suo favore. Il ricorso, da questo profilo, appare dunque
ricevibile.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita peraltro l'assunzione
di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. A
norma dell'art. 19 LCPubb, il committente definisce le necessarie specificazioni
tecniche nella documentazione di gara (cpv. 1). A tal fine tiene conto, per quanto
possibile, delle norme internazionali o di quelle nazionali che traspongono
norme internazionali (cpv. 2). Le specifiche tecniche, precisa l'art. 9
cpv. 1 RLCPubb, sono definite (a) in relazione alla prestazione richiesta e (b)
sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme
internazionali. A meno che ciò non sia giustifi-cato dal particolare oggetto
della commessa, soggiunge la nor-ma (cpv. 2), è vietato introdurre nel
capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o proveni-enza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto
di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche,
brevetti o tipi o un'origine o una produzione determina-ta. Indicazioni del
genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse allorché non
sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise. Deroghe sono ammesse a determinate condizioni,
fissate dal cpv. 3.
2.2
Contro gli
elementi del bando è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 37 lett. a LCPubb). Deducibili a questo
tribunale sono poi le decisioni di aggiudicazione (art. 37 lett. c LCPubb). Contro
le decisioni di aggiudicazione non sono tuttavia proponibili eccezioni che non
sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Lo
esige il principio della buona fede. Sotto questo aspetto, non si può invero concedere
al concorrente che ha rinunciato ad impugnare tempestivamente il bando di
concorso di contestare le regole della gara in caso di esito sfavorevole.
2.3
In concreto, vanno dichiarate improponibili le
contestazioni che la ricorrente solleva con riferimento alle specifiche
tecniche contenute dalla posizione R 910 del capitolato. Omettendo di
contestarle al momento della pubblicazione del bando e partecipando alla gara,
la ricorrente le ha pienamente accettate (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Trattandosi
di prescrizioni della cui portata poteva immediatamente rendersi conto non v'è
motivo per ammettere contestazioni tardive. La posizione R 910 del capitolato
concedeva peraltro ai concorrenti la facoltà di proporre prodotti alternativi equivalenti
a quelli indicati dal committente. Il profilo __________, proposto dalla
resistente, dimostra d'altro canto che il mercato offre concrete possibilità di
reperire prodotti alternativi equivalenti.
Da questo punto di vista, il ricorso va quindi disatteso.
Resta da verificare se l'esclusione sia giustificata.
3.3.1
A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude
dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti. Vanno inoltre escluse le offerte che non rispondono alle
prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce la legge stessa
della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando
risulterebbe infatti inconciliabile con il principio fondamentale della parità
di trattamento che governa l'intera legislazione sulle commesse pubbliche (cfr.
art. 1 lett. c LCPubb).
3.2
Nell'evenienza concreta, la posizione R
910.
del capitolato prevedeva:
Serramenti con ante alzanti scorrevoli in
profilati d'alluminio a taglio termico tipo SCHUECO ROYAL S 120 o simile
(indicare il tipo equivalente proposto).........................
Profondità telaio di guida 120 mm
Profondità anta 50 mm
Fermavetro per vetro doppio spesso 26 mm
N.B. I profili proposti dall'offerente
dovranno corrispondere sia come dimensioni, sistema, statica e qualità ai
profili proposti nel modulo d'offerta.
N.B. La guida inferiore non deve superare l'altezza
di mm 20/25 sulla parte esterna e deve rimanere a filo pavimento finito, come
indicato sul disegno.
Il telaio di guida proposto dalla ricorrente
presenta una profondità di 145 mm. Non rispetta quindi la chiara condizione
posta dalla condizione del capitolato qui in esame. Nemmeno la ricorrente
contesta questa deduzione. Già per questo motivo la sua offerta andava dunque
esclusa.
Invano rileva la RI 1 che la guida inferiore
rispetta l'altezza di 20/25 mm sulla parte esterna. Anche se così fosse, il
difetto appena rilevato rimane.
L'esclusione dell'offerta della ricorrente
può quindi essere confermata senza che occorra verificare se le altre
manchevolezze segnalate dalla resistente sussistano effettivamente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia, ragguagliata al lavoro occasionato
dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 19, 26, 36, 37, 38 LCPubb; 9
RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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