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Decisione

52.2005.55

restituzione salario indebitamente percepito

17 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.55

Data decisione, Autorità:

17.02.2005, TRAM

Titolo:

restituzione salario indebitamente percepito

CONSORZIO

IRRECEVIBILITÀ

art. 38 LCONS

art. 208 LOC

art. 68 LORD

art. 41 LPAMM

Incarto n.

52.2005.55

Lugano

17 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 16 febbraio 2005 del

RI 1

patrocinato da: PA 1

chiedente

1.

È accertato che la

signora CO 1, , ha indebitamente percepito dal RI 1 il salario del mese di

febbraio 2003, per cui la signora CO 1, , è tenuta a restituire al RI 1 l'importo

di fr. 6'86.85 oltre interesse del 5% dal 15 dicembre 2004;

Considerandi

2.

Protestate spese e

ripetibili;

richiamato l'art. 48 PAmm,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'8

aprile 2002 il RI 1 (RI 1) ha assunto CO 1 quale infermiera a far tempo dal 19

marzo precedente;

che il 1° dicembre 2002, assente per

malattia dal 4 settembre precedente, CO 1 ha inoltrato le dimissioni a

decorrere dal 31 marzo 2003;

che l'11 dicembre 2002 il CCACT ha

comunicato ad CO 1 di accettarle a far tempo dal 31 gennaio 2003 in quanto date

durante il periodo di prova di un anno che prevede un termine di preavviso di

30.

giorni;

che il RI 1 ha versato ad CO 1 anche lo

stipendio del mese di febbraio 2003 (netto: fr. 6'086.85);

che, accortosi dell'errore, il 29 aprile

2004.

ne ha chiesto la restituzione;

che non avendo ottenuto riscontro, il 16

febbraio il RI 1 ha inoltrato a questo tribunale l'istanza menzionata in

epigrafe;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola

enumerativa (art. 61 PAmm); il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei

casi previsti dalla legge;

che, giusta l'art. 41 PAmm, la

domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un

diritto o di un obbligo può essere proposta all' Autorità competente per

materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo

all' accertamento immediato;

che, nell'evenienza concreta, il RI 1 ha in

sostanza inoltrato a questo tribunale un'azione creditoria nei confronti della

sua ex-dipendente sotto forma di istanza di accertamento;

che nella misura in cui è configurata quale

domanda di accertamento, l'istanza è irricevibile per difetto di competenza del

Tribunale cantonale amministrativo;

che competente a dirimere le contestazioni

relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di un consorzio intercomunale è

infatti il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso sulle

impugnative presentate contro le decisioni adottate dagli organi consortili

(art. 38 LCCom con rinvio all'art. 208 LOC);

che l'istanza è irricevibile per difetto di

competenza di questo tribunale anche nella misura in cui sottende invece un'azione

creditoria;

che anche la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo quale istanza unica è definita per clausola

enumerativa; anche la cosiddetta giurisdizione originaria è data soltanto nei

casi previsti dalla legge (art. 71 PAmm);

che nessuna disposizione di legge in senso formale devolve a

questo tribunale la competenza a statuire quale istanza unica sulle

contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego

tra i dipendenti del RI 1 ed il loro datore di lavoro;

che l'art. 68 Lord, richiamato dall'istante, è applicabile

soltanto nei rapporti d'impiego dei dipendenti cantonali e dei docenti comunali

(art. 1 LOrd);

che il rinvio alla LOrd contenuto nel regolamento organico

dei dipendenti del RI 1 non può fondare la competenza di questo tribunale;

che l'istanza va quindi respinta in ordine;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è a carico dell'istante.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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