Lexipedia

Decisione

52.2005.57

rilascio di un permesso di lavoro per confinanti CE/AELS a un cittadino italiano

1 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I reati per cui è stato condannato, di

natura patrimoniale e in materia di entrata illegale, non vanno evidentemente sottovalutati

dal momento che toccano settori fondamentali della società. Inoltre la prima condanna non è bastata a farlo

desistere dall'infrangere nuovamente la legge, ben sapendo a quali rischi si

esponeva con il suo comportamento, essendovi un divieto di entrata a suo

carico. D'altra parte, bisogna però considerare che questi reati, risalendo al 1986

e al 1988, sono ormai lontani nel tempo e le pene per cui egli è stato

condannato, tutto sommato ancora contenute, sono state cancellate dal

casellario giudiziale.

Nel presente contesto non è possibile poi

dare rilevanza alla violazione alla LDDS commessa nel 1992, la stessa essendo

limitata all'esercizio di un'attività lucrativa svolta nel nostro paese durante

una sola giornata, tanto da essere stata qualificata quale semplice

contravvenzione.

Per quanto concerne invece i precedenti in Italia,

bisogna considerare innanzitutto che il 29 luglio 1991 la Procura della Repubblica

presso la Pretura circondariale di Varese ha certificato che il procedimento

penale per danneggiamento a carico dell'interessato è stato estinto per

amnistia e che la sentenza di condanna del 16 novembre 1992 per ricettazione era

stata condonata, motivo per cui non possono più essere ritenuti determinanti

nella presente fattispecie.

Di una certa rilevanza resta dunque la sentenza

del 14 novembre 1994 con la quale il Pretore di Varese ha condannato il ricorrente

per favoreggiamento reale tentato a 8 mesi di reclusione, poi ridotti di 45

giorni dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 20 dicembre 1995 per

Considerandi

liberazione anticipata. Tale condanna, unitamente ai reati patrimoniali e alla

violazione alla LDDS commessi in Svizzera in passato, non permettono ancora tuttavia

di ritenere che RI 1 rappresenti attualmente una minaccia reale e sufficientemente

grave per un interesse fondamentale della società, come prevede la

giurisprudenza comunitaria in materia, tale da giustificare il provvedimento

litigioso (cfr. sentenza della CdGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30/77 Bouchereau,

n. 35).

Le circostanze della presente fattispecie

avrebbero potuto avere una certa rilevanza per il diniego di un permesso

all'insorgente nell'ambito del diritto interno. Non l'hanno più con l'entrata

in vigore dell'ALC in quanto i motivi di ordine pubblico che giustificano il

diniego di un'autorizzazione di soggiorno a un cittadino comunitario sono divenuti

molto più restrittivi rispetto a quelli contemplati dalla LDDS.

In questo senso, non porterebbe a diversa

conclusione il procedimento penale ancora aperto per minaccia, danneggiamento e

lesione personale commessi il 19 luglio 2001 a M__________ nell'ambito di un

alterco riconducibile peraltro a mere vicende di ordine famigliare.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, senza ulteriore

disamina, per il fatto che i rimproveri mossi all'insorgente non sono tali da

giustificare un diniego come quello pronunciato dall'autorità inferiore nei

suoi confronti.

In simili circostanze, ben si giustifica di

annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la

tutela, rinviando direttamente gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

affinché provveda a rilasciare un permesso di lavoro per frontalieri CE/AELS

all'insorgente.

6.

Visto

l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino deve però

rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 10, 11

LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

a) la risoluzione 25

gennaio 2005 (n. 341) del Consiglio di Stato;

b) la decisione 5

novembre 2004 (COM 29) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché provveda

al rilascio di un permesso di lavoro per confinanti CE/AELS all'insorgente.

3. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

4. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

5. Intimazione

a:

Ufficio federale della migrazione, 3003 Berna, per conoscenza.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster