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Decisione

52.2005.62

concorso per l'aggiudicazione di lavori di sistemazione di una strada

25 luglio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui è possibile procedere mediante incarico diretto, riserva invero

anche i casi delle eccezioni del CIAP, che in sede di direttive d'esecuzione

prevede la possibilità di procedere in tal modo nel caso in cui in una procedura

libera o selettiva sono presentate offerte non corrispondenti alle esigenze

essenziali del bando (§ 8 cpv. 1 lett. b DirCIAP) . È tuttavia dubbio che l'ipotesi

prefigurata da questa norma di regolamento possa prevalere sulla chiara

indicazione data dall'art. 11 cpv. 1 lett. b LCPubb.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 31 cpv. 2 RLCPubb, la partecipazione alla gara

con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni

contenute negli atti del concorso. La norma scaturisce direttamente dal

principio della buona fede. È inoltre riconducibile al principio della

sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai

concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora

nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente

dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando esplica in

linea di massima effetti preclusivi (RDAT 2002 I n. 24; STA 13.4.05 in re P.

SA). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate mediante

impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito dei

ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3

LCPubb), ma anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti,

adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a questo tribunale

(art. 37 b, c e d LCPubb). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto

nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in

modo particolarmente grave ed evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche

(STA 11.10.04 in re S. e G. consid. 2) oppure contro prescrizioni di cui i

concorrenti non potevano prevedere la portata.

2.2. Il capitolato del concorso in esame,

alla posizione 238.300, riservava fra l'altro al committente la facoltà di

non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non fosse coperto

dal credito o il rapporto costo-beneficio non fosse più sostenibile. Il

committente si riservava in particolare di prescindere da un'aggiudicazione qualora

gli importi delle offerte ricevute avessero superato il limite di spesa, che

Considerandi

era disposto a sopportare; limite, che coincideva con il preventivo depositato

presso la Cancelleria dello Stato.

Prevalendosi di

questa riserva e del preventivo di fr. 1'648'454.05, contenuto nella busta

sigillata e controfirmata dai presenti all'apertura delle offerte, con la

decisione impugnata il Consiglio di

Stato ha

annullato il concorso perché tutte le offerte superavano il limite di spesa prestabilito.

La RI 1, che ha partecipato al concorso senza riserve, contesta il provvedimento,

eccependo la legittimità della predetta clausola del capitolato.

L'eccezione è improponibile poiché

disattende i principi della buona fede e della sicurezza del diritto. La regola

di gara qui in discussione suscita invero qualche perplessità nella misura in

cui permette al committente di annullare il concorso anche in caso di lievi

sorpassi del preventivo, inferiori a quelli che la giurisprudenza elaborata

attorno all'art. 34 LCPubb considera importanti motivi. Ulteriori perplessità

sono suscitate dalla possibilità che la clausola in contestazione offre al

committente di eludere la procedura libera, attraverso la fissazione di limiti

di spesa talmente bassi da rendere inevitabile l'annullamento della gara.

Per quanto opinabile possa apparire, nella

controversa clausola non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di una

violazione dell'ordinamento sulle commesse pubbliche tale da far apparire

illegittima la decisione qui impugnata. Nella misura in cui sono rivolte contro

la prescrizione di gara in quanto tale, la cui portata era facilmente prevedibile,

le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono quindi improponibili.

Contestabile davanti a questo tribunale in

quanto elemento del bando rimasto sino ad ora ignoto, è unicamente il

preventivo depositato dal committente, inteso quale limite di spesa che il

committente si è dichiarato disposto a sopportare. Contro di esso, la

ricorrente non solleva tuttavia particolari obiezioni. Invitata a pronunciarsi

al riguardo, è rimasta silente. Comprensibilmente, poiché è certo che la sua offerta,

al pari di quelle di tutti gli altri concorrenti, supera il limite di spesa che

il committente era disposto a sopportare.

La decisione impugnata regge dunque alla

critica già perché tutte le offerte superano il limite di spesa fissato in modo

occulto attraverso il preventivo depositato. Ai fini del giudizio non occorre

stabilire se il rapporto costi-benefici sia ancora sostenibile.

3.

Sulla

scorta della considerazioni che precedono, nella misura in cui è proponibile il

ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è proponibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

per il tramite del.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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