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Decisione

52.2005.63

Pubblico concorso indetto per l'aggiudicazione delle opere di sistemazione viaria

21 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui è possibile procedere mediante incarico diretto, riserva invero

anche i casi delle eccezioni del CIAP, che in sede di direttive d'esecuzione

prevede la possibilità di procedere in tal modo nel caso in cui in una procedura

libera o selettiva sono presentate offerte non corrispondenti alle esigenze

essenziali del bando (§ 8 cpv. 1 lett. b DirCIAP) . È tuttavia dubbio che

l'ipotesi prefigurata da questa norma di regolamento possa prevalere sulla

chiara indicazione data dall'art. 11 cpv. 1 lett. b LCPubb.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l’art. 31 cpv. 2 RLCPubb, la partecipazione alla gara

con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni

contenute negli atti del concorso. La norma scaturisce direttamente dal

principio della buona fede. È inoltre riconducibile al principio della

sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai

concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora

nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente

dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando esplica in

linea di massima effetti preclusivi (RDAT 2002 I n. 24; STA 13.4.05 in re P__________

SA). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate mediante impugnazione

del bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito dei ricorsi

proposti contro le decisioni di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3 LCPubb), ma

anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti,

adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a questo tribunale

(art. 37 b, c e d LCPubb). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto

nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in

modo particolarmente grave ed evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche

(STA 11.10.04 in re S__________ e G__________ consid. 2) oppure contro

prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere la portata.

2.2. Il capitolato del concorso in esame, alla

posizione 238.300, riservava fra l'altro al committente la facoltà di non

deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non fosse coperto dal

credito o il rapporto costo-beneficio non fosse più sostenibile. Il

committente si riservava in particolare di prescindere da un'aggiudicazione qualora

gli importi delle offerte ricevute avessero superato il limite di spesa, che

Considerandi

era disposto a sopportare; limite, che coincideva con il preventivo depositato

presso la Cancelleria dello Stato.

Prevalendosi di questa riserva e del

preventivo di fr. 1'013'440.-, contenuto nella busta sigillata e controfirmata

dai presenti all'apertura delle offerte, con la decisione impugnata il

Consiglio di Stato ha annullato il concorso perché tutte le offerte superavano

il limite di spesa prestabilito. La RI 1, che ha partecipato al concorso senza

riserve, contesta il provvedimento, eccependo la legittimità della predetta clausola

del capitolato.

L'eccezione è improponibile poiché

disattende i principi della buona fede e della sicurezza del diritto. La regola

di gara qui in discussione suscita invero qualche perplessità nella misura in

cui permette al committente di annullare il concorso anche in caso di lievi

sorpassi del preventivo, inferiori a quelli che la giurisprudenza elaborata

attorno all'art. 34 LCPubb considera importanti motivi. Ulteriori perplessità

sono suscitate dalla possibilità che la clausola in contestazione offre al

committente di eludere la procedura libera, attraverso la fissazione di limiti

di spesa talmente bassi da rendere inevitabile l'annullamento della gara.

Per quanto opinabile possa apparire, nella controversa

clausola non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di una violazione dell'ordinamento

sulle commesse pubbliche tale da far apparire illegittima la decisione qui

impugnata. Nella misura in cui sono rivolte contro la prescrizione di gara in quanto

tale, la cui portata era facilmente prevedibile, le eccezioni sollevate dalla

ricorrente sono quindi improponibili.

Contestabile davanti a questo tribunale in

quanto elemento del bando rimasto sino ad ora ignoto, è unicamente il

preventivo depositato dal committente, inteso quale limite di spesa che il

committente è disposto a sopportare. Contro di esso, la ricorrente non solleva

tuttavia particolari obiezioni. Le censure sono rivolte unicamente contro la

sua applicazione concreta. Da questo limitato profilo, esse sono tuttavia infondate,

poiché è certo che l'offerta della ricorrente, al parti di quelle di tutti gli

altri concorrenti, supera il limite di spesa che il committente era disposto a

sopportare. Ai fini del giudizio non occorre stabilire se il rapporto

costi-benefici sia ancora sostenibile come afferma la ricorrente.

La decisione impugnata regge alla critica già

perché tutte le offerte superano il limite di spesa fissato in modo occulto attraverso

il preventivo depositato.

3.

Sulla

scorta della considerazioni che precedono, nella misura in cui è proponibile il

ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è proponibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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