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Decisione

52.2005.64

divieto di guidare in Svizzera a tempo indeterminato per dedizione al bere (misura di sicurezza)

3 maggio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 OAC) e revocare la licenza di condurre

dell'interessato a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis vLCStr), fissando un

periodo di prova che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis

vLCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr).

Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la

licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che

tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 vLCStr). Il periodo di prova fissato

nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo

minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio

anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta

"Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrecht, n. 2180 ss., in particolare n. 2185; FF 1986 III p.

199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di

sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza

del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente

lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende

incapace.

La durata

del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi

parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,

qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del

conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica

attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 ss.). L'autorità

cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della

commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una

valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro

possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF

124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

Secondo il diritto federale, l'uso di una

licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse

disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (cfr.

art. 45 OAC). La Convenzione internazionale per la circolazione degli

autoveicoli del 24 aprile 1926, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia,

prevede dal canto suo che il conducente di un autoveicolo è tenuto a

conformarsi alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti la circolazione stradale

nel Paese nel quale guida (art. 8). Ne segue il ricorrente, quale titolare di

una licenza di condurre estera che ha commesso un delitto di guida in stato di

ebrietà in Svizzera, è di principio sanzionabile dal profilo amministrativo in

base alle stesse norme applicabili ai detentori di una patente svizzera, con la

differenza che nei suoi confronti la revoca del documento - sia essa

d'ammonimento o di sicurezza - è sostituita da un divieto di guidare su territorio

elvetico.

4.2. Il

ricorrente circola in Svizzera con una certa regolarità da una decina d'anni ed

in questo lasso di tempo relativamente breve è già stato oggetto di due misure

amministrative per aver commesso infrazioni alle norme del traffico qualificate

come delitti. Come accennato in narrativa, nel 2003 gli è stato infatti inflitto

un divieto di circolazione di cinque mesi per aver guidato in un grave stato di

ebrietà ed essere incorso in un incidente. È stato riammesso a condurre nel

nostro paese il 29 luglio 2003.

Il 22 aprile 2004, trascorsi neppure nove

mesi dalla scadenza della precedente misura amministrativa, il ricorrente ha

nuovamente guidato sotto il forte influsso di bevande alcoliche, inducendo la

competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità

al volante. Giustamente, poiché al contrario di quanto sembra supporre

l'insorgente, una simile iniziativa non dipende dagli esiti dei procedimenti

penali che vengono normalmente avviati a seguito di violazioni più o meno gravi

alle norme del traffico; basta che in relazione ad accadimenti recidivanti come

quelli verificatisi la notte del 22 aprile 2004 nasca il giustificato sospetto

che un conducente non è idoneo alla guida e possa quindi costituire un pericolo

per la sicurezza del traffico. Nel contesto di un provvedimento di sicurezza

come quello in esame, il fatto che RI 1 abbia subito sanzioni pecuniarie gravide

di conseguenze dal profilo economico e debba guidare per raggiungere più

Considerandi

comodamente il posto di lavoro si avvera quindi del tutto irrilevante. La

misura amministrativa adottata nei suoi confronti è volta a tutelare la sicurezza

del traffico in funzione di una sua supposta inidoneità alla guida. Su quest'ultima

valutazione ed il conseguente divieto di circolazione a tempo indeterminato che

ne deriva non possono certamente influire la mancanza di precedenti di altra

natura o le circostanze invocate nel gravame, suscettibili di essere

considerate tutt'al più nella commisurazione di un provvedimento di ammonimento

che qui non è in discussione.

4.3

Le autorità inferiori hanno fondato la

controversa misura amministrativa sulle risultanze della perizia allestita il

14.

novembre 2004 dallo psicologo __________ in base ad un ampio ventaglio di

elementi di giudizio (informazioni e dati clinici concernenti il ricorrente,

esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati

emergenti da test e questionari di stampo psicologico).

All'insorgente viene principalmente

rimproverato "un consumo­smodato

occasionale in un potus di base a carattere sociale " ritenuto

problematico a causa soprattutto di un "atteggiamento di scarsa critica". A mente del perito, questo genere di abusi "non consente purtroppo di ritenere

realmente e costantemente garantita l'idoneità alla guida sicura". L'inabilità alla guida è pertanto da

ricondurre innanzitutto ad un consumo smodato, seppure sporadico, di bevande alcoliche. A questo fattore, particolarmente allarmante se si considerano le gravi alcolemie

riscontrate (2.02 - 2.46 %o nel 2003; 2.08

- 2.51 %o nel 2004) in un quadro sintomatologico di saturazione, va aggiunta

l'incapacità del ricorrente di spiegare in

modo plausibile le elevate concentrazioni alcolemiche ritrovate nel suo sangue.

Ciò si traduce di fatto nell'impossibilità di misurare e tenere sotto controllo

la quantità di alcol sorbito, sino al raggiungimento

di tassi elevati che tuttavia non gli impediscono di mettersi al volante. In siffatto contesto, poco importa che

il consumo sia limitato a casuali ritrovi conviviali. L'insorgente ha

dimostrato che in quei frangenti non

è in grado di frenare l'eccessiva

assunzione di alcolici, il che lo rende potenzialmente pericoloso per la

sicurezza stradale. Lo comprovano le disavventure nelle quali è incappato, in particolare l'incidente del 2003, caratterizzate

da ebbrezze alcoliche al volante con tassi superiori al 2 %o. Quest'ultimo valore, in un soggetto che prima facie è sempre

apparso sobrio ai controlli, indica peraltro una eccellente resistenza all'etile tipica delle persone dedite al bere.

Dall'esame della documentazione agli atti

non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. II

referto appare fondato e attendibile, e il

suo impianto - a dispetto delle critiche

sollevate dal ricorrente - sufficientemente

puntuale e scrupoloso. Sotto questo

profilo, le argomentazioni esposte nel gravame, orientate sull'assenza

di dati oggettivi comprovanti una dipendenza dall'alcol, non possono trovare

favorevole accoglienza. Come ben spiega l'esperto,

il 60% delle persone in giovane età con abuso etilico (dipendenti o no) è

asintomatico a livello epatico. L'insorgente dimentica peraltro di

essere risultato positivo agli esami

esperiti il 28 ottobre 2004, dai quali è emersa un'elevazione della CDT

indicativa di un consumo alcolico abitualmente importante.

Considerati i gravi abusi compiuti dal

ricorrente, il suo atteggiamento scarsamente critico e la mancanza di capacità

di contenere il proprio consumo, va

riconosciuto uno stato di dipendenza da

sostanze alcoliche ai sensi del diritto della circolazione stradale tale da

giustificare la misura di sicurezza qui impugnata. Alla luce di questi

presupposti e tenuto conto del fatto che due reati di assoluta gravità sono

stati commessi nello spazio di poco più di

un anno, la riammissione alla guida non prima del mese di novembre 2005 appare adeguata alle circostanze,

esistendo un rapporto ragionevole

tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea

e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza

della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un

esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità

competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da

adottare a tal fine. D'altra parte, se le circostanze avessero permesso di

irrogare a RI 1 una semplice misura di ammonimento, egli non avrebbe comunque

potuto sperare di essere riammesso alla guida

in tempi più brevi. II diritto svizzero in vigore fino alla fine del 2004,

di gran lunga più indulgente di quello attuale, prevedeva infatti un periodo minimo di revoca di un anno se

entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver

guidato in stato di ebrietà il

conducente guidava nuovamente in tale stato. Secondo la prassi delle competenti

autorità amministrative, la grave recidiva specifica di cui si è reso autore

nell'anno seguente alla decadenza del divieto scontato nel 2003 gli avrebbero

di certo precluso di circolare in Svizzera

per almeno 18 mesi (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2461).

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, con la

conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17

cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis e 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2, 45 OAC; 10

LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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