52.2005.64
divieto di guidare in Svizzera a tempo indeterminato per dedizione al bere (misura di sicurezza)
3 maggio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2005.64
Data decisione, Autorità:
03.05.2005, TRAM
Titolo:
divieto di guidare in Svizzera a tempo indeterminato per dedizione al bere (misura di sicurezza)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 17 cpv. 1 let. d LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
art. 17bis cpv. 1 LCSTR
art. 33 OAC
art. 45 OAC
Incarto n.
52.2005.64
Lugano
3 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 2 febbraio 2005 (n. 480) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 2 dicembre 2004 con cui la Sezione della circolazione gli ha vietato
di condurre veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato;
vista la risposta 9 marzo
2005 del Consiglio di Stato;
preso atto delle osservazioni
4 aprile 2005 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1
B. Verso le
ore 0.15 del 22 aprile 2004 RI 1 era alla guida del proprio veicolo diretto in
Italia allorquando è stato fermato al valico di confine di Stabio-Gaggiolo e sottoposto
all'esame dell'alito. Astretto al prelievo del sangue, gli è stata riscontrata
un'alcolemia compresa tra 2.08 e 2.51 %o.
A seguito
di questi avvenimenti, il 27 maggio 2004 l'autorità cantonale gli ha fatto
divieto di guidare sul territorio elvetico a tempo indeterminato, in via
preventiva e cautelativa, per sospetta dedizione al bere, ordinandogli nel
contempo di sottoporsi ad una perizia presso ____________________.
C. Preso atto
delle risultanze emergenti dal rapporto peritale rassegnato da __________ e
richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, con
decisione 2 dicembre 2004 la Sezione della circolazione ha confermato la misura
di sicurezza in essere, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima di novembre 2005. La riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione
di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti
- dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione,
la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande
alcoliche.
D. Il 2
febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse
effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma
della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata
dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo le censure invano sollevate davanti al
Consiglio di Stato.
L'insorgente
annota in particolare di non aver mai potuto prendere visione del rapporto
peritale posto a fondamento della controversa misura di sicurezza e rimprovera
all'istanza inferiore di non aver minimamente esaminato le argomentazioni addotte
nel gravame. A suo parere, il buon comportamento tenuto in generale da quando
lavora in Svizzera, la necessità di effettuare più volte al giorno il tragitto Varese-__________
e le severe pene subite per le due infrazioni commesse nel contesto della
circolazione stradale avrebbero dovuto indurre le autorità competenti a maggior
indulgenza. Il giudizio impugnato sarebbe d'altronde arbitrario laddove conferma
la durata del periodo di prova senza considerare gli effetti del provvedimento preventivo
disposto nei suoi confronti a partire dal 22 aprile 2004.
F. Il
Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare
particolari osservazioni.
G. Il 18 marzo
2005 il tribunale ha messo a disposizione del ricorrente il referto di __________,
dandogli modo di pronunciarsi a riguardo. Con scritto 4 aprile 2005 RI 1 ha
contestato le conclusioni del perito, sottolineando che dagli esami medici ai
quali si è sottoposto non risulta oggettivamente alcun indizio di dedizione al
bere.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in
vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).
Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli
art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della
licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La fattispecie va quindi esaminata alla luce
del vecchio diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a
scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica
di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
3. Nel
gravame il ricorrente ha denunciato una lesione del suo diritto di essere
sentito, allegando di non aver potuto consultare tutti gli atti, in particolare
la perizia di __________ posta a fondamento della decisione presa dalla Sezione
della circolazione prima e dal Consiglio di Stato poi.
Il vizio è
stato tuttavia sanato da questo tribunale, innanzi al quale l'insorgente ha avuto
modo di esprimersi in modo congruo e completo dopo aver ottenuto copia integrale
del referto peritale.
4. 4.1. La
licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad
altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (art.
16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c vLCStr). In simili evenienze, l'autorità competente
deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro
Fatti
i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 OAC) e revocare la licenza di condurre
dell'interessato a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis vLCStr), fissando un
periodo di prova che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis
vLCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr).
Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la
licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che
tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 vLCStr). Il periodo di prova fissato
nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo
minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio
anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta
"Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrecht, n. 2180 ss., in particolare n. 2185; FF 1986 III p.
199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di
sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza
del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente
lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende
incapace.
La durata
del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi
parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,
qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del
conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica
attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 ss.). L'autorità
cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della
commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una
valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro
possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF
124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).
Secondo il diritto federale, l'uso di una
licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse
disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (cfr.
art. 45 OAC). La Convenzione internazionale per la circolazione degli
autoveicoli del 24 aprile 1926, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia,
prevede dal canto suo che il conducente di un autoveicolo è tenuto a
conformarsi alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti la circolazione stradale
nel Paese nel quale guida (art. 8). Ne segue il ricorrente, quale titolare di
una licenza di condurre estera che ha commesso un delitto di guida in stato di
ebrietà in Svizzera, è di principio sanzionabile dal profilo amministrativo in
base alle stesse norme applicabili ai detentori di una patente svizzera, con la
differenza che nei suoi confronti la revoca del documento - sia essa
d'ammonimento o di sicurezza - è sostituita da un divieto di guidare su territorio
elvetico.
4.2. Il
ricorrente circola in Svizzera con una certa regolarità da una decina d'anni ed
in questo lasso di tempo relativamente breve è già stato oggetto di due misure
amministrative per aver commesso infrazioni alle norme del traffico qualificate
come delitti. Come accennato in narrativa, nel 2003 gli è stato infatti inflitto
un divieto di circolazione di cinque mesi per aver guidato in un grave stato di
ebrietà ed essere incorso in un incidente. È stato riammesso a condurre nel
nostro paese il 29 luglio 2003.
Il 22 aprile 2004, trascorsi neppure nove
mesi dalla scadenza della precedente misura amministrativa, il ricorrente ha
nuovamente guidato sotto il forte influsso di bevande alcoliche, inducendo la
competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità
al volante. Giustamente, poiché al contrario di quanto sembra supporre
l'insorgente, una simile iniziativa non dipende dagli esiti dei procedimenti
penali che vengono normalmente avviati a seguito di violazioni più o meno gravi
alle norme del traffico; basta che in relazione ad accadimenti recidivanti come
quelli verificatisi la notte del 22 aprile 2004 nasca il giustificato sospetto
che un conducente non è idoneo alla guida e possa quindi costituire un pericolo
per la sicurezza del traffico. Nel contesto di un provvedimento di sicurezza
come quello in esame, il fatto che RI 1 abbia subito sanzioni pecuniarie gravide
di conseguenze dal profilo economico e debba guidare per raggiungere più
Considerandi
comodamente il posto di lavoro si avvera quindi del tutto irrilevante. La
misura amministrativa adottata nei suoi confronti è volta a tutelare la sicurezza
del traffico in funzione di una sua supposta inidoneità alla guida. Su quest'ultima
valutazione ed il conseguente divieto di circolazione a tempo indeterminato che
ne deriva non possono certamente influire la mancanza di precedenti di altra
natura o le circostanze invocate nel gravame, suscettibili di essere
considerate tutt'al più nella commisurazione di un provvedimento di ammonimento
che qui non è in discussione.
4.3
Le autorità inferiori hanno fondato la
controversa misura amministrativa sulle risultanze della perizia allestita il
14.
novembre 2004 dallo psicologo __________ in base ad un ampio ventaglio di
elementi di giudizio (informazioni e dati clinici concernenti il ricorrente,
esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati
emergenti da test e questionari di stampo psicologico).
All'insorgente viene principalmente
rimproverato "un consumosmodato
occasionale in un potus di base a carattere sociale " ritenuto
problematico a causa soprattutto di un "atteggiamento di scarsa critica". A mente del perito, questo genere di abusi "non consente purtroppo di ritenere
realmente e costantemente garantita l'idoneità alla guida sicura". L'inabilità alla guida è pertanto da
ricondurre innanzitutto ad un consumo smodato, seppure sporadico, di bevande alcoliche. A questo fattore, particolarmente allarmante se si considerano le gravi alcolemie
riscontrate (2.02 - 2.46 %o nel 2003; 2.08
- 2.51 %o nel 2004) in un quadro sintomatologico di saturazione, va aggiunta
l'incapacità del ricorrente di spiegare in
modo plausibile le elevate concentrazioni alcolemiche ritrovate nel suo sangue.
Ciò si traduce di fatto nell'impossibilità di misurare e tenere sotto controllo
la quantità di alcol sorbito, sino al raggiungimento
di tassi elevati che tuttavia non gli impediscono di mettersi al volante. In siffatto contesto, poco importa che
il consumo sia limitato a casuali ritrovi conviviali. L'insorgente ha
dimostrato che in quei frangenti non
è in grado di frenare l'eccessiva
assunzione di alcolici, il che lo rende potenzialmente pericoloso per la
sicurezza stradale. Lo comprovano le disavventure nelle quali è incappato, in particolare l'incidente del 2003, caratterizzate
da ebbrezze alcoliche al volante con tassi superiori al 2 %o. Quest'ultimo valore, in un soggetto che prima facie è sempre
apparso sobrio ai controlli, indica peraltro una eccellente resistenza all'etile tipica delle persone dedite al bere.
Dall'esame della documentazione agli atti
non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. II
referto appare fondato e attendibile, e il
suo impianto - a dispetto delle critiche
sollevate dal ricorrente - sufficientemente
puntuale e scrupoloso. Sotto questo
profilo, le argomentazioni esposte nel gravame, orientate sull'assenza
di dati oggettivi comprovanti una dipendenza dall'alcol, non possono trovare
favorevole accoglienza. Come ben spiega l'esperto,
il 60% delle persone in giovane età con abuso etilico (dipendenti o no) è
asintomatico a livello epatico. L'insorgente dimentica peraltro di
essere risultato positivo agli esami
esperiti il 28 ottobre 2004, dai quali è emersa un'elevazione della CDT
indicativa di un consumo alcolico abitualmente importante.
Considerati i gravi abusi compiuti dal
ricorrente, il suo atteggiamento scarsamente critico e la mancanza di capacità
di contenere il proprio consumo, va
riconosciuto uno stato di dipendenza da
sostanze alcoliche ai sensi del diritto della circolazione stradale tale da
giustificare la misura di sicurezza qui impugnata. Alla luce di questi
presupposti e tenuto conto del fatto che due reati di assoluta gravità sono
stati commessi nello spazio di poco più di
un anno, la riammissione alla guida non prima del mese di novembre 2005 appare adeguata alle circostanze,
esistendo un rapporto ragionevole
tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea
e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza
della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da
adottare a tal fine. D'altra parte, se le circostanze avessero permesso di
irrogare a RI 1 una semplice misura di ammonimento, egli non avrebbe comunque
potuto sperare di essere riammesso alla guida
in tempi più brevi. II diritto svizzero in vigore fino alla fine del 2004,
di gran lunga più indulgente di quello attuale, prevedeva infatti un periodo minimo di revoca di un anno se
entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver
guidato in stato di ebrietà il
conducente guidava nuovamente in tale stato. Secondo la prassi delle competenti
autorità amministrative, la grave recidiva specifica di cui si è reso autore
nell'anno seguente alla decadenza del divieto scontato nel 2003 gli avrebbero
di certo precluso di circolare in Svizzera
per almeno 18 mesi (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2461).
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, con la
conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17
cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis e 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2, 45 OAC; 10
LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,
3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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