Lexipedia

Decisione

52.2005.66

delibera per fornitura di sedie e tavoli

14 aprile 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.66

Data decisione, Autorità:

14.04.2005, TRAM

Titolo:

delibera per fornitura di sedie e tavoli

AGGIUDICAZIONE

art. 61 LPAMM

Incarto n.

52.2005.66

Lugano

14 aprile

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2005 della

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 8 febbraio 2005 della direzione della CO

1 di G__________ che delibera alla ditta CO 3 la fornitura di sedie e tavoli;

viste le risposte:

- 2 marzo 2005 della CO

1;

- 7 marzo 2005

dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

- 17 marzo 2005 della CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 1°

ottobre 2004 la CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di ca. 150 sedie, 20 poltrone

e 75 tavoli (FU 79/2004 pag. 7054);

che il bando di concorso stabiliva che la

fornitura sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei

seguenti criteri d'aggiudicazione:

- prezzo 35%

-

caratteristiche estetiche 35%

- referenze (da

allegare) 15%

- servizio alla

clientela 15%

che il capitolato definiva in dettaglio le

modalità di assegnazione dei punteggi nell'ambito della valutazione dei singoli

criteri d'aggiudicazione (pos. R 123.210 - 123.250);

che alla gara hanno preso parte 17 ditte,

fra cui la ricorrente RI 1 con un'offerta di fr. 88'800.80 e la resistente CO 3

con un'offerta di fr. 90'358.20;

che, valutate le offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione prestabiliti, il consulente della committente ha allestito la

classifica, che per quanto qui interessa si presenta come segue:

RI 1

CO 3

omissis

prezzo

35.00

34.39

....

referenze

15.00

15.00

caratteristiche estetiche

28.00

35.00

servizio clientela

15.00

12.00

totale punti

93.00

96.39

che in relazione all'offerta della RI 1 il

rapporto del consulente rilevava in particolare che:

-

la sedia offerta in

alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla

pos. 100/110/111.01 non ha l'impugnatura sopra lo schienale;

-

la poltrona offerta in

alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla

pos. 100/120/121.001 dalla documentazione fornitaci e dai campioni forniti

presso la CO 1 risulta essere un assemblaggio di elementi di due linee diverse

di prodotti. Questa proposta non può essere accettata sia dal punto di vista

tecnico, che dal punto di vista estetico in quanto alla base dell'offerta uno

dei punti importanti risulta l'unitarietà dei tipi di arredo.

-

la poltrona offerta in

alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla

Considerandi

pos. 100/120/121.002 risulta avere lo schienale più basso di quello previsto.

che, preso atto del rapporto del consulente

e del preavviso dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), l'8 febbraio

2005.

la CO 1 ha deliberato la fornitura alla CO 3;

che contro la predetta decisione la RI 1

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento;

che l'insorgente contesta le valutazioni

operate dalla committente in punto alle referenze ed alle caratteristiche

estetiche dei prodotti offerti; postula quindi che la commessa le sia aggiudicata;

che la CO 1 e l'ULSA si confermano nelle

decisioni prese, mentre la CO 3 sollecita il rigetto dell'impugnativa senza

formulare particolari osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI

1.

è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, inoltrato nel termine di 15

giorni erroneamente indicato dalla committente in base all'art. 27 dell'abrogata

LApp, è da considerare tempestivo; anche se non rispetta il nuovo termine di

ricorso di 10 giorni fissato dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4

febbraio 2005 (BU n. 4/ 2005, pag. 24 e n. 7/ /2005, pag. 66), il principio

della buona fede impedisce di ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116

Ib 141 consid. 2; LVGE 2003 III n. 5); a maggior ragione se si considerano le

particolari modalità di pubblicazione dell'emendamento, inserito nel quadro

della pubblicazione del nuovo DL concernente l'adesione del Cantone Ticino alla

revisione del CIAP;

che il ricorso, proposto contro un

provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto; costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il

disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita

dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico

erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma

essenziale di procedura;

che il controllo dell'apprezzamento da parte

di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che

l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole

dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;

il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire

il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima,

che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,

siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee

o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia

206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht,

4.

ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);

che nell'ambito dell'aggiudicazione di

commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso

riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai

fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve

limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini

prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare

riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle

conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate

e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente

(cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/ 1998, in re __________, consid. 4b; STA

16.7.04

in re __________; 13.5.2003 in re __________;

che, nell'evenienza concreta, la posizione

R123.230 del capitolato stabiliva che:

L'affidabilità della ditta concorrente sarà valutata

sull'esperienza tecnica maturata in base alle referenze presentate.

La ditta concorrente deve allegare all'offerta una

lista di referenze con i relativi importi per lavori eseguiti durante gli

ultimi 3 anni simili a quanto richiesto dall'opera del concorso.

La lista delle referenze deve contenere le seguenti

indicazioni: anno di esecuzione, oggetto, committente ed importo

La nota relativa potrà variare entro i seguenti

parametri di giudizio:

- ottimo punti 15

- buono punti 12

- sufficiente punti 9

- insufficiente punti 6

- pessimo punti 3

che la resistente ha allegato all'offerta le

seguenti referenze:

che la RI 1 ha invece presentato un elenco

di 32 referenze relative a forniture eseguite tra il 2001 ed il 2004 a case per

anziani, ricoveri ed ospedali, in Ticino e nella Svizzera interna per un importo

complessivo superiore al milione;

che la committente ha giudicato ottime (15

punti) le referenze di entrambe le concorrenti;

che la RI 1 contesta il punteggio attribuito

all'antagonista reputandolo eccessivo;

che la valutazione operata dalla

committente, per quanto opinabile possa apparire, appare comunque sostenibile; tutte

le referenze addotte dalla CO 3 riguardano in effetti forniture simili alla

commessa in esame; il numero delle referenze addotte non è inoltre decisivo; una

diversa conclusione significherebbe ostacolare senza valide ragioni l'accesso

al mercato da parte delle ditte di recente costituzione;

che il capitolato stabiliva che le caratteristiche

estetiche sarebbero state valutate secondo la seguente scala:

- ottimo punti 35

- buono punti 28

- sufficiente punti 21

- insufficiente punti 14

- pessimo punti 7

che la committente ha ritenuto ottimi i

prodotti offerti dalla resistente e buoni quelli della RI 1; la valutazione

sfugge manifestamente alle censure della ricorrente; si tratta di un giudizio

estetico che le raffigurazioni dei prodotti allegate dalle ditte qui comparenti

alle rispettive offerte non permettono in nessun caso di smentire; tenuto conto

dei limiti posti dall'art. 61 PAmm al controllo dell'apprezzamento da parte di

questo tribunale, le censure della RI 1 vanno senz'altro disattese;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia, commisurata al

valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster