52.2005.66
delibera per fornitura di sedie e tavoli
14 aprile 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.66
Data decisione, Autorità:
14.04.2005, TRAM
Titolo:
delibera per fornitura di sedie e tavoli
AGGIUDICAZIONE
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2005.66
Lugano
14 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2005 della
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 8 febbraio 2005 della direzione della CO
1 di G__________ che delibera alla ditta CO 3 la fornitura di sedie e tavoli;
viste le risposte:
- 2 marzo 2005 della CO
1;
- 7 marzo 2005
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 17 marzo 2005 della CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1°
ottobre 2004 la CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di ca. 150 sedie, 20 poltrone
e 75 tavoli (FU 79/2004 pag. 7054);
che il bando di concorso stabiliva che la
fornitura sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione:
- prezzo 35%
-
caratteristiche estetiche 35%
- referenze (da
allegare) 15%
- servizio alla
clientela 15%
che il capitolato definiva in dettaglio le
modalità di assegnazione dei punteggi nell'ambito della valutazione dei singoli
criteri d'aggiudicazione (pos. R 123.210 - 123.250);
che alla gara hanno preso parte 17 ditte,
fra cui la ricorrente RI 1 con un'offerta di fr. 88'800.80 e la resistente CO 3
con un'offerta di fr. 90'358.20;
che, valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione prestabiliti, il consulente della committente ha allestito la
classifica, che per quanto qui interessa si presenta come segue:
RI 1
CO 3
omissis
prezzo
35.00
34.39
....
referenze
15.00
15.00
caratteristiche estetiche
28.00
35.00
servizio clientela
15.00
12.00
totale punti
93.00
96.39
che in relazione all'offerta della RI 1 il
rapporto del consulente rilevava in particolare che:
-
la sedia offerta in
alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla
pos. 100/110/111.01 non ha l'impugnatura sopra lo schienale;
-
la poltrona offerta in
alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla
pos. 100/120/121.001 dalla documentazione fornitaci e dai campioni forniti
presso la CO 1 risulta essere un assemblaggio di elementi di due linee diverse
di prodotti. Questa proposta non può essere accettata sia dal punto di vista
tecnico, che dal punto di vista estetico in quanto alla base dell'offerta uno
dei punti importanti risulta l'unitarietà dei tipi di arredo.
-
la poltrona offerta in
alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla
Considerandi
pos. 100/120/121.002 risulta avere lo schienale più basso di quello previsto.
che, preso atto del rapporto del consulente
e del preavviso dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), l'8 febbraio
2005.
la CO 1 ha deliberato la fornitura alla CO 3;
che contro la predetta decisione la RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente contesta le valutazioni
operate dalla committente in punto alle referenze ed alle caratteristiche
estetiche dei prodotti offerti; postula quindi che la commessa le sia aggiudicata;
che la CO 1 e l'ULSA si confermano nelle
decisioni prese, mentre la CO 3 sollecita il rigetto dell'impugnativa senza
formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso la RI
1.
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, inoltrato nel termine di 15
giorni erroneamente indicato dalla committente in base all'art. 27 dell'abrogata
LApp, è da considerare tempestivo; anche se non rispetta il nuovo termine di
ricorso di 10 giorni fissato dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4
febbraio 2005 (BU n. 4/ 2005, pag. 24 e n. 7/ /2005, pag. 66), il principio
della buona fede impedisce di ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116
Ib 141 consid. 2; LVGE 2003 III n. 5); a maggior ragione se si considerano le
particolari modalità di pubblicazione dell'emendamento, inserito nel quadro
della pubblicazione del nuovo DL concernente l'adesione del Cantone Ticino alla
revisione del CIAP;
che il ricorso, proposto contro un
provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;
che l'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto; costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il
disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita
dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico
erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma
essenziale di procedura;
che il controllo dell'apprezzamento da parte
di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole
dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;
il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire
il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia
206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht,
4.
ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);
che nell'ambito dell'aggiudicazione di
commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso
riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai
fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve
limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini
prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare
riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle
conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate
e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente
(cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/ 1998, in re __________, consid. 4b; STA
16.7.04
in re __________; 13.5.2003 in re __________;
che, nell'evenienza concreta, la posizione
R123.230 del capitolato stabiliva che:
L'affidabilità della ditta concorrente sarà valutata
sull'esperienza tecnica maturata in base alle referenze presentate.
La ditta concorrente deve allegare all'offerta una
lista di referenze con i relativi importi per lavori eseguiti durante gli
ultimi 3 anni simili a quanto richiesto dall'opera del concorso.
La lista delle referenze deve contenere le seguenti
indicazioni: anno di esecuzione, oggetto, committente ed importo
La nota relativa potrà variare entro i seguenti
parametri di giudizio:
- ottimo punti 15
- buono punti 12
- sufficiente punti 9
- insufficiente punti 6
- pessimo punti 3
che la resistente ha allegato all'offerta le
seguenti referenze:
che la RI 1 ha invece presentato un elenco
di 32 referenze relative a forniture eseguite tra il 2001 ed il 2004 a case per
anziani, ricoveri ed ospedali, in Ticino e nella Svizzera interna per un importo
complessivo superiore al milione;
che la committente ha giudicato ottime (15
punti) le referenze di entrambe le concorrenti;
che la RI 1 contesta il punteggio attribuito
all'antagonista reputandolo eccessivo;
che la valutazione operata dalla
committente, per quanto opinabile possa apparire, appare comunque sostenibile; tutte
le referenze addotte dalla CO 3 riguardano in effetti forniture simili alla
commessa in esame; il numero delle referenze addotte non è inoltre decisivo; una
diversa conclusione significherebbe ostacolare senza valide ragioni l'accesso
al mercato da parte delle ditte di recente costituzione;
che il capitolato stabiliva che le caratteristiche
estetiche sarebbero state valutate secondo la seguente scala:
- ottimo punti 35
- buono punti 28
- sufficiente punti 21
- insufficiente punti 14
- pessimo punti 7
che la committente ha ritenuto ottimi i
prodotti offerti dalla resistente e buoni quelli della RI 1; la valutazione
sfugge manifestamente alle censure della ricorrente; si tratta di un giudizio
estetico che le raffigurazioni dei prodotti allegate dalle ditte qui comparenti
alle rispettive offerte non permettono in nessun caso di smentire; tenuto conto
dei limiti posti dall'art. 61 PAmm al controllo dell'apprezzamento da parte di
questo tribunale, le censure della RI 1 vanno senz'altro disattese;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, commisurata al
valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a
carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster