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Decisione

52.2005.68

pubblico concorso per la locazione di un bar

12 aprile 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato

in spregio dei principi generali del diritto. Il Tribunale cantonale amministrativo

deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello

della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano

gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso

di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la

decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive,

fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich

Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n.

463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, II. ed., n. 407 seg.).

3.2. Nell'ambito della locazione di beni

comunali, si deve ammettere che il criterio d'aggiudicazione del miglior

offerente riservi al municipio un margine discrezionale relativamente ampio

in ordine alla valutazione delle offerte. Trattandosi di una scelta che,

diversamente dall'alienazione, implica l'instaurazione di un rapporto duraturo

tra l'ente pubblico e l'aggiudicatario, va lasciata all'autorità comunale una

libertà di decisione che travalica i limiti del mero aspetto economico. In

questi casi, questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento

sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e

pertinenti. Ulteriore riserbo si impone inoltre dal profilo dell'autonomia comunale.

3.3. Nell'evenienza concreta, il municipio

ha proceduto all'audizione dei concorrenti al fine di soppesare gli aspetti qualitativi

delle rispettive offerte. La valutazione aveva in particolare per oggetto l'arredo

dell'esercizio pubblico e le modalità di gestione ipotizzate dai singoli

concorrenti.

In quest'ambito, il municipio ha ritenuto

Considerandi

che l'offerta della resistente CO 1 fosse migliore di quella della ricorrente e

tale da giustificare un minor canone di locazione di 3'000.- fr. all'anno su un

totale di 120'000.- (- 2.5%). L'offerta è stata ritenuta in particolare più

interessante perché prevedeva di rinnovare l'arredamento del locale e di

offrire un servizio più attrattivo.

La valutazione scaturita dalle audizioni dei

concorrenti non è priva di ragioni pertinenti ed oggettive. Non si può invero

negare che il concetto di gestione prospettato dalla resistente sia più allettante,

almeno apparentemente, di quello previsto dalla ricorrente, che si riduce tutto

sommato a riaprire l'esercizio pubblico esistente, chiuso ormai da qualche

tempo. Anche se il bando di concorso non definiva preventivamente il peso che

il municipio avrebbe attribuito agli aspetti qualitativi per rapporto a quello

che sarebbe stato assegnato al canone di locazione, l'esigua differenza che

separa le due offerte dal profilo meramente quantitativo permette di

considerare tutto sommato sostenibile la valutazione operata dal municipio. Dal

profilo dell'interesse pubblico tutelato dall'art. 180 LOC, la scelta operata

dall'autorità comunale, benché opinabile, regge senz'altro alla critica.

A torto lamenta l'insorgente una violazione

del principio della parità di trattamento con riferimento al fatto che il bando

di concorso non chiedeva ai partecipanti di produrre con l'offerta anche un concetto

di gestione dell'esercizio pubblico. Questo elemento di valutazione è stato

raccolto in sede di audizione dei concorrenti, alla quale sono state invitate

sia la ricorrente, sia la resistente. La ricorrente non è quindi stata

discriminata. Nessuna disparità di trattamento è d'altro canto ravvisabile nel

fatto che la resistente, di sua iniziativa, abbia corredato la sua offerta con

indicazioni riguardanti la gestione dell'esercizio pubblico. Nulla impediva invero

alla ricorrente di fare altrettanto. Né si può impedire al municipio di

considerare questa iniziativa come espressione di una mentalità imprenditoriale

che lascia presagire un maggior successo nella conduzione dell'esercizio

pubblico.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da

violazioni del diritto.

La tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e le

ripetibili (art. 31 PAmm), commisurate al valore di causa (oltre un milione) ed

al lavoro occasionato dall'impugnativa, vanno poste a carico della ricorrente

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 180, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr.

500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. da:;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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