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Decisione

52.2005.69

proroga della carcerazione in vista dello sfratto - esigenze procedurali

14 marzo 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il

ricorrente RI 1 ha depositato in Svizzera il 16 ottobre 2003, una domanda d'asilo.

Sprovvisto di qualsiasi documento egli ha dichiarato essere cittadino del Botswana.

Con decisione del 26 marzo 2004, poi cresciuta

in giudicato, l'Ufficio federale dei rifugiati si è rifiutato di entrare nel

merito della richiesta, intimandogli di lasciare il nostro Paese.

b) Dopo il suo arresto, avvenuto il 15 luglio 2004 ad opera della polizia

cantonale presso il centro della Croce Rossa Svizzera di __________, con

decreto d'accusa 18 agosto 2004 RI 1 è stato condannato alla pena di 75 giorni

di detenzione, sospesa condizionalmente per due anni, e all'espulsione dal

territorio svizzero per un periodo di 3 anni, siccome ritenuto colpevole di infrazione

alla LDDS, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera tra il 12.06.04 e il

15.07.04, di infrazione alla LFStup, per avere ripetutamente venduto nel

periodo aprile/luglio 2004 un imprecisato quantitativo di cocaina (almeno 90

bolas), e di contravvenzione alla LFStup, per aver consumato personalmente

della marijuana.

B. a) Con decisione 13 agosto 2004, il Dipartimento delle istituzioni,

Sezione dei permessi e dei passaporti, ha ordinato la carcerazione del

ricorrente in vista del suo allontanamento dal territorio elvetico, ritenendo

in sostanza che egli costituiva una minaccia grave per la salute altrui (art.

13b cpv. 1 lett. b LDDS) e che indizi concreti facevano temere che intendesse

sottrarsi all'espulsione (art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS).

Il provvedimento è stato confermato il 19

agosto 2004 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (in seguito:GIAR).

b) Il 23 settembre 2004 RI 1 ha presentato un'istanza di scarcerazione. La

stessa è stata respinta dal GIAR con decisione 1° ottobre 2004, dopo audizione

del ricorrente.

c) Il 5 novembre 2004 il Dipartimento delle istituzioni ha chiesto una proroga

di tre mesi della carcerazione, motivando tale decisione con le difficoltà

incontrate nella determinazione delle reali generalità dell'insorgente e della

sua vera nazionalità. L'istanza è stata accettata dal GIAR, senza che alcuna

udienza fosse stata indetta.

C. L' 8 febbraio 2005 il Dipartimento delle istituzioni ha domandato

che il periodo di carcerazione fosse prorogato di ulteriori due mesi, in quanto

- malgrado gli sforzi intrapresi – i persistenti problemi nell'identificazione

del ricorrente non consentivano di porre in esecuzione il suo allontanamento.

Dopo avere dato modo alla patrocinatrice dell'insorgente di esprimersi in

merito alla legittimità del provvedimento, il 16 febbraio 2004 il GIAR ha accolto

la suddetta istanza ed ha quindi concesso la proroga richiesta.

D. Contro quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo di essere immediatamente scarcerato. Ravvisa

una violazione del diritto federale nel fatto che il GIAR abbia adottato la

decisione impugnata senza averlo prima sentito oralmente. Lamenta inoltre

l'incompleto accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio. Infine censura

la violazione del principio della celerità e di quella della proporzionalità,

ritenuto come la sua detenzione perduri ormai da oltre sei mesi.

E.

All'accoglimento del gravame si oppone il

Dipartimento delle istituzioni. Dal canto suo il GIAR si rimette al giudizio di

questo tribunale, formulando una serie di osservazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 31

LALMC) e la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente

toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 31 LALMC e 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. Il

ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere

sentito, per non avere avuto modo di esprimersi oralmente davanti al GIAR,

prima che questi si pronunciasse sulla ulteriore proroga della sua

carcerazione. Individua in questa omissione una grave disattenzione dei suoi

diritti di parte, tale da giustificare la sua immediata scarcerazione.

2.2

La carcerazione in vista dello sfratto

è ordinata dalle autorità cantonali nei confronti di un cittadino straniero al

quale è già stata notificata una decisione di allontanamento o di espulsione, al

fine di garantirne l'esecuzione, se è data almeno una delle condizioni previste

alle lett. b, c e d della medesima disposizione (13b cpv. 1 LDDS). La carcerazione

può durare al massimo tre mesi; se particolari ostacoli si oppongono

all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, essa può essere prorogata

di sei mesi al massimo (art. 13b cpv. 2 LDDS).

Il diritto federale dispone una serie di regole di procedura che devono essere

osservate nell'ambito del procedimento cantonale. In base all'art. 13c cpv. 2

LDDS, la legalità e l'adeguatezza della carcerazione devono essere esaminate da

un'autorità giudiziaria al più tardi entro 96 ore, dopo che la persona

interessata è stata sentita oralmente. Dopo un mese, lo straniero incarcerato

può quindi presentare un'istanza di scarcerazione, sulla quale l'autorità

giudiziaria è tenuta a pronunciarsi entro 8 giorni feriali, sulla base di un

udienza; un'ulteriore domanda di messa in libertà può essere inoltrata, in caso

di carcerazione in vista dello sfratto, dopo due mesi (art. 13c cpv. 4 LDDS).

La proroga della carcerazione necessita quindi del consenso dell'autorità

giudiziaria cantonale. A tal fine, essa tiene conto, oltre che dei motivi di

carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell'interessato e delle

circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita (art. 13c cpv. 3 LDDS).

2.3

Nel caso di specie, il GIAR ha dato il

proprio consenso all'ulteriore proroga della carcerazione chiesta dal

Dipartimento delle istituzioni agendo nel contesto di un procedimento esclusivamente

scritto. Dopo avere raccolto le osservazioni scritte 14 febbraio 2005 della

patrocinatrice del ricorrente e aver dato modo a quest'ultima di esprimersi in

merito ad un documento richiamato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

il GIAR non ha infatti indetto alcuna udienza, ma il 16 febbraio seguente ha direttamente

statuito sulla richiesta del dipartimento, fondandosi in sostanza sugli atti a

sua disposizione e sui menzionati allegati di parte.

Ora, come giustamente sostenuto nell'impugnativa in esame, un simile modo di procedere

viola il diritto federale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le decisioni dell'autorità

giudiziaria in materia di proroga della carcerazione in vista dello sfratto

possono essere adottate soltanto dopo che la parte interessata dal

provvedimento è stata sentita oralmente in occasione di un udienza

appositamente indetta. Benché in questi casi la legge non preveda

esplicitamente il rispetto di una simile formalità, il sistema di controllo

giudiziario voluto dal legislatore federale in materia di misure coercitive

contro cittadini stranieri, ha permesso all'Alta Corte di escludere che

quest'ultimo abbia voluto rinunciare all'obbligo di indire un'udienza proprio e

soltanto laddove è in discussione la proroga di un provvedimento di carcerazione

in vista dello sfratto (DTF 121 II 110 consid. 1c). Tenuto dunque conto dello

spirito che anima le disposizioni procedurali della LDDS in questa materia, si

deve ammettere che lo straniero incarcerato dev'essere sentito oralmente non

soltanto in occasione della prima richiesta di protrazione della carcerazione, ma

anche qualora dovessero essere presentate ulteriori domande di proroga, in modo

tale che egli possa ogni volta beneficiare del più ampio e completo diritto di prendere

posizione su di una misura che lo priva della propria libertà personale.

Sulla scorta di queste considerazioni, la decisione impugnata, adottata dal

GIAR in dispregio di questi principi, dev'essere annullata.

Il semplice fatto che il ricorrente avesse già avuto modo di esprimersi

personalmente davanti alla medesima autorità giudiziaria in occasione della

conferma della sua carcerazione e nell'ambito della trattazione dell'istanza di

scarcerazione da lui inoltrata non basta certo a sanare il vizio che affligge

il presente procedimento. Tantomeno costituisce un valido motivo per derogare

alle suddette esigenze il fatto che egli si trovi incarcerato a Basilea e che

pertanto il suo trasferimento in Ticino ai fini dell'udienza possa dar luogo ad

alcune difficoltà di ordine pratico.

3.

3.1. La

violazione di una norma di procedura, non comporta necessariamente l'immediata

scarcerazione dell'interessato. Ciò dipende dall'importanza della disposizione

lesa per la salvaguardia dei diritti della persona incarcerata: d'altra parte

però si deve considerare che l'interesse affinché il suo allontanamento possa

essere eseguito senza alcun intralcio può in talune circostanze ostare alla

scarcerazione. Detto interesse riveste una particolare importanza e può

risultare preminente, anche di fronte ad una grave violazione di una norma

essenziale di procedura, quando sussistono seri indizi che indicano che lo

straniero in questione rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza

pubblica (DTF 122 II 154 consid. 3; 121 II 105 consid. 2c; 110 consid. 2a).

3.2

Il

diritto di potersi esprimere oralmente davanti all'autorità giudiziaria

chiamata a statuire su di una domanda di proroga della carcerazione costituisce

un'importante garanzia processuale, volta ad evitare che una persona possa

venire indebitamente privata della sua libertà personale (DTF 121 II 110 consid.

2b). In questo senso è a giusta ragione che il ricorrente reputa di essere

stato leso nel suo diritto di essere sentito. Il fatto che la sua patrocinatrice

abbia potuto formulare delle osservazioni scritte al riguardo, non permette di

relativizzare la gravità della violazione.

Tale circostanza non giustifica però ancora la sua immediata scarcerazione.

Durante la sua permanenza in Svizzera, l'insorgente è stato condannato per

infrazione alla LFStup, per avere venduto un quantitativo imprecisato, ma

comunque rilevante, di cocaina. Si tratta, a non averne dubbio di un reato di

una certa gravità, commesso in un settore, come quello degli stupefacenti,

particolarmente sensibile del nostro ordine pubblico. In questo senso, motivi

di sicurezza, legati alla protezione della collettività di fronte allo sviluppo

della criminalità e del mercato della droga, si oppongono alla sua immediata

messa in libertà, ritenuto oltretutto che egli adempie tutt'ora i motivi di

carcerazione di cui alle lett. b e c dell'art. 13b cpv. 1 LDDS. Oltre che ad

essere stato condannato per un reato contro la salute pubblica, il ricorrente

si ostina in effetti a non collaborare con le autorità svizzere nella ricerca

dei suoi documenti di legittimazione, circostanza questa che induce a temere

che se scarcerato egli potrebbe tentare di far perdere le proprie tracce al

fine di sottrarsi all'espulsione dal nostro Paese.

4.

4.1.

Stante tutto quanto precede, il gravame dev'essere parzialmente accolto, senza

che si renda necessario entrare nel merito delle rimanenti censure sollevate

dall'insorgente. La decisione impugnata è quindi annullata e gli atti sono

rinviati al GIAR affinché statuisca nuovamente sull'istanza 8 febbraio 2005 di

proroga della carcerazione in vista dello sfratto, dopo avere indetto al più

presto un'udienza.

Nella misura in cui domanda la scarcerazione del ricorrente, il ricorso dev'essere

invece respinto.

4.2

Visto l'esito non si prelevano spese e tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale

iscritto all'albo, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questo motivo diviene priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio formulata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13b, 13c LDDS; 27 e 31 LALMC; 3, 18,

28, 31, 48, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 16 febbraio 2005 (inc. 2004.40407)

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Giudice

dell'istruzione e dell'arresto per nuovo giudizio previa udienza.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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