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Decisione

52.2005.70

Licenza edilizia per l'edificazione di 5 case unifamiliari

20 ottobre 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti, specifica ulteriormente l'art. 12 cpv. 1 lett. e RALE, devono

comprendere il piano delle sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi.

Queste norme intendono assicurare un accertamento corretto dei fatti rilevanti

in modo da consentire all'autorità e a tutti gli interessati di verificare

compiutamente la conformità dell'opera prevista con il diritto materiale

concretamente applicabile (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 4 LE

n. 732 e rimandi). In ossequio al principio di proporzionalità, insufficienze

di lieve momento della documentazione prodotta con la domanda di costruzione

possono comunque essere sanate nel corso della procedura mediante completamento.

3.2. Controversa, in concreto, è la

completezza dei piani annessi alla domanda di costruzione per quanto concerne

la strada privata d'accesso prevista sul mappale n. __________ RFD, a confine

con la proprietà del resistente.

Ora, se la documentazione prodotta davanti al municipio dagli insorgenti

consente di trarre delle conclusioni affidabili in merito al tracciato di detta

opera e ai posteggi previsti a lato della stessa (cfr.in particolare la

planimetria di cui ai piano 104v, il profilo longitudinale-vista sud riportato

sul piano 105v, nonché i profili 2 e 3 di cui al piano 105v, come pure 4 e 5 di

cui ai piani 106v e 109v), fornendo nel loro insieme informazioni

sufficientemente precise in proposito, altrettanto non si può dire per quel che

riguarda l'invito dell'accesso, i cui piani di costruzione appaiono per certi

versi lacunosi. In particolare dagli stessi non è possibile dedurre alcunché di

preciso in merito al suo raggio di curvatura e ai manufatti che, stante quanto

riportato sulla planimetria generale di cui al piano n. 104v, dovrebbero venire

realizzati a lato della carreggiata. Ciò rende particolarmente arduo l'esame

della conformità di questo primo tratto di strada con le prescrizioni tecniche previste

dall'art. 37 NAPR, norma che disciplina la formazione di nuovi accessi su

strade aperte al pubblico, anche se comunque i piani agli atti consentono di

affermare che nel tratto immediatamente precedente al punto d'innesto con la pubblica

via l'accesso in questione presenta una pendenza del 9%, e pertanto non

rispetta la pendenza massima del 5% per (almeno) i primi 5 metri, come prescritto

dalla citata norma.

Problematico, in simili circostanze, risulta anche l'esame relativo alla sicurezza

dell'accesso. Premesso che l'art. 37 cpv. 1 NAPR rimette ogni valutazione su

tale aspetto all'apprezzamento del municipio e che le deduzioni operate in

proposito da questa autorità sono di conseguenza censurabili unicamente nella

misura in cui integrano gli estremi di una violazione del diritto ai sensi

dell'art. 61 PAmm, le carenze di progettazione sopra evidenziate non consentono

alle istanze di ricorso di esprimersi compiutamente su questo tema.

Corrette appaiono quindi le deduzioni del Consiglio di Stato laddove esigono la

presentazione di piani maggiormente dettagliati per il tratto iniziale della

strada in contestazione. Anzi, considerata la particolare situazione dei luoghi

(terreno in forte pendenza, innesto con la strada pubblica all'interno di una

curva, ecc.), meglio sarebbe addirittura la presentazione su questo punto di

piani esecutivi.

3.3. Occorre poi considerare che nella misura in cui, secondo i piani

presentati, per la formazione dell'accesso verrebbe occupata una parte di suolo

pubblico, ai ricorrenti doveva essere rilasciata una concessione per l'uso

speciale di questo bene (art. 90 lett. c e d del regolamento comunale). Non

permette di giungere a diversa conclusione il fatto che, secondo quanto

affermato dal municipio, l'intero sub. b del mappale n. __________ RFD sarebbe inserito

quale "strada" nell'attuale piano regolatore: determinante è infatti

unicamente che mediante la realizzazione dell'opera in questione il suddetto

bene amministrativo verrebbe sottratto all'uso comune a cui è attualmente

destinato.

Visto che la licenza edilizia costituisce un atto di mera natura dichiarativa,

volto unicamente ad accertare l'assenza di impedimenti di diritto pubblico

all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RALE), la concessione di un simile

diritto d'uso andava inoltre menzionata esplicitamente, dal momento che non poteva

essere presunta.

4.Piazza di giro

4.1. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la modifica della piazza di giro imposta

dal municipio non garantisce un sufficiente spazio di manovra agli autoveicoli,

visto che i posteggi delle abitazioni B, C, D ed E sono stati previsti

longitudinalmente alla strada d'accesso e che per uscire dalla medesima si

rende pertanto necessaria un'inversione di marcia. Per tale motivo il Governo

ha ritenuto che su questo punto il progetto non rispetta le regole dell'arte e

segnatamente quanto stabilito dalla norma VSS n. 640 052, applicabile in virtù

del rinvio di cui all'art. 38 NAPR.

4.2. Giusta l'art. 38 NAPR, corredato dal marginale strade private di

lottizzazione, la realizzazione di simili opere è ammessa previa licenza

edilizia comunale.

In particolare modo la strada, che deve avere una sezione di almeno m 3.00, va

realizzata a regola d'arte secondo le prescrizioni VSS (accessi, pavimentazioni,

opere di canalizzazione, ecc.).

Con il termine strade private di lottizzazione devono in linea di

massima essere intese unicamente quelle opere viarie che per le loro

caratteristiche intrinseche adempiono funzioni di urbanizzazione analoghe a

quelle di una strada pubblica e si prestano pertanto ad essere eventualmente

assunte dal comune. Sfuggono a tale definizione invece i semplici accessi,

ossia le opere di urbanizzazione secondaria, che servono soltanto a collegare i

singoli fondi alla rete viaria pubblica o privata.

Distinguere le strade private dai semplici

accessi non è impresa di agevole momento. In linea di massima, si può comunque

configurare l’accesso come il semplice raccordo di un fondo alla rete viaria e

ritenere che la strada privata sia invece costituita dall’ulteriore sviluppo di

tale rete fra i singoli fondi (STA 19.4.1997 in re N.).

4.3. In concreto, la questione di sapere se la strada che i ricorrenti

intendono realizzare lungo il confine sud del mappale n. __________ RFD debba

essere qualificata alla stregua di una strada privata di lottizzazione, ai

sensi dell' art. 38 NAPR, può rimanere aperta. In effetti, quand'anche ciò

dovesse essere il caso, diversamente da quanto considerato dal Consiglio di

Stato, nella modifica del progetto imposta dal municipio non è ravvisabile

alcuna violazione della norma VSS n. 640 052, relativa alle piazze di giro

(Wendenanlagen/places de rebroussement), per il semplice motivo che la medesima

non risulta applicabile.

Dottrina e giurisprudenza considerano

infatti che, di principio, le norme VSS non costituiscono in sé una base legale

sufficiente per limitare il diritto di proprietà, avendo esse valore di

semplici direttive e raccomandazioni. Esse possono nondimeno assurgere al rango

di diritto pubblico suppletorio suscettibile di giustificare una restrizione

della proprietà, nella misura in cui sono esplicitamente e chiaramente recepite

dal diritto positivo (cfr. RDAT I-1996 n. 25 con rinvii). Nell'evenienza

concreta, l'art. 38 NAPR fa riferimento in modo generico a tali norme, senza

indicare esplicitamente quali disposizioni tornerebbero applicabili. Trattandosi

di norme emanate da un'associazione privata, che può modificarle liberamente

senza la ratifica da parte di un'autorità, l'omissione è senz'altro di rilievo,

poiché impedisce di individuare con certezza le disposizioni alle quali il

legislatore comunale ha inteso riferirsi e crea di conseguenza una situazione

di incertezza giuridica. La genericità del riferimento in questione non consente

inoltre di stabilire se il legislatore comunale abbia inteso recepire le medesime

mantenendo il loro carattere di direttive non vincolanti o se invece abbia voluto

conferire loro carattere di disposizioni imperative e vincolanti: tesi, quest'ultima,

che sembra essere avversata dal municipio, il quale su questo punto rimprovera

al Governo di avere arbitrariamente sostituito il suo potere d'apprezzamento a

quello dei servizi tecnici del comune nella valutazione della conformità della

strada d'accesso alle prescrizioni edilizie applicabili al caso di specie.

Ma anche volendo considerare vincolante il

Considerandi

rinvio alle norme VSS contemplato dall'art. 38 NAPR, la norma n. 640 052 a cui

fa riferimento il Consiglio di Stato nel suo giudizio non potrebbe comunque

essere considerata di rilievo nella fattispecie concreta. In effetti, giusta la

norma VSS n. 640 045, relativa alle strade di urbanizzazione

(Erschliessungsstrassen/routes de desserte), le strade d'accesso destinate a

servire delle piccole zone residenziali con meno di 30 unità d'alloggio, come quella

in esame, non devono necessariamente essere dotate di piazze di giro al loro termine

(cfr. tab 1 pag. 4 e 5).

5.

Rifugi PC

5.1

L'art. 46 cpv. 1 LPCC (RS 520.1) prevede che i proprietari di immobili sono tenuti

a realizzare e equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi, nonché

ad occuparsi della loro manutenzione. I Cantoni, a cui compete la gestione

della costruzione di rifugi (art. 47 cpv. 1 LPCC), possono concedere in casi

particolari delle deroghe (art. 15 OPCi; RS 520.11). I proprietari di edifici

abitativi che sono esonerati dalla realizzazione di un rifugio privato devono

versare dei contributi sostitutivi (art. 47 cpv. 2 LPCC). I permessi di costruzione

possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in

merito all'obbligo di costruire un rifugio (art. 48 cpv. 1 LPCC). Laddove non è

stata concessa alcuna deroga, i progetti devono comprendere il piano dei rifugi

della protezione civile, elaborati secondo le direttive della legislazione speciale

(art. 12 lett. e RALE).

5.2

Nel caso di specie, il dipartimento del territorio ha nel suo preavviso negato

agli istanti in licenza l'esonero dalla formazione di rifugi, ritenendo che non

fossero adempiute le condizioni previste dall'art. 18 OPCi. Esso ha quindi imposto

loro di prendere contatto con l'ufficio della protezione civile in vista

dell'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, dei progetti tecnici concernenti

detti impianti. Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha comunque rilevato come

nei piani allegati alla domanda di costruzione non fosse nemmeno stata indicata

l'ubicazione dei locali da destinare a tale scopo ed ha quindi imposto una

completazione del progetto su questo punto. I ricorrenti contestano tale onere

affermando che l'indicazione dei rifugi sarebbe superflua.

A torto. In effetti, se è vero che, come rilevato dal Governo, in base all'art.

17.

cpv. 1 LE i progetti dettagliati degli impianti tecnici - quali sono, ad

esempio, i rifugi della protezione civile - possono essere presentati

posteriormente all'inoltro della domanda, ma comunque prima dell'inizio dei

lavori, è vero pure che la loro esatta ubicazione, nonché gli spazi da adibire

a tale scopo devono essere indicati già nei piani allegati alla richiesta di

rilascio del permesso di costruzione, trattandosi di aspetti del progetto atti

ad influire sulle volumetrie degli edifici e quindi, di riflesso, suscettibili

di interessare la posizione giuridica dei vicini. Su questo punto la domanda di

costruzione appare dunque carente e deve essere rielaborata.

6.

Immissioni

foniche

6.1

Giusta

l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le

emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura

massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle

possibilità economiche.

Secondo l'art. 9 OIF, l’esercizio di un

impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve (a) né comportare il

superamento dei valori limite d’immissione a causa della maggiore sollecitazione

di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa della maggiore

sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato,

immissioni foniche percettibilmente più elevate. La costruzione di impianti

fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano

da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 prima frase

LPAmb). I valori di pianificazione delle zone residenziali, per le quali è

fissato un grado di sensibilità II sono pari a 55 dB di giorno, rispettivamente

a 45 dB di notte (art. 43 e 44 OIF; allegato 3). I valori limite di immissione

sono invece di 5 dB più alti.

Secondo l'art. 2 cpv. 5 OIAt, sono

considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite

d’immissione. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite

d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando mettono in

pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (a),

sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il

benessere fisico di una parte importante della popolazione (b), danneggiano le

costruzioni (c), pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque

(d).

La verifica dell'ossequio delle norme della LPA e delle relative ordinanze

incombe all'autorità cantonale nel contesto del preavviso che è chiamata a

rendere sulle domande di costruzione trasmessele dal municipio. Nell'ambito di

tale verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore

(art. 25 cpv. 1 seconda frase LPAmb). La valutazione è d'obbligo se l'autorità

ha motivo di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti

fissi superino o potrebbero superare i valori limite di esposizione al rumore

(art. 36 cpv. 1 OIF).

6.2

Nel caso in esame, l'autorità cantonale, competente ad applicare la

legislazione ambientale, si è limitata nel suo preavviso a richiamare

l'attenzione degli istanti in licenza riguardo al rispetto dei limiti previsti

dall'OIAt e del OIF e a formulare alcune generiche raccomandazioni in merito

all'insonorizzazione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di

aerazione, di climatizzazione, ecc.. Nessuna valutazione è per contro stata

effettuata dalla SPAA in merito alle immissioni foniche derivanti dall'uso

della strada di transito prevista sul mappale n. __________ RFD e dai 10 posteggi

che dovrebbero venir realizzati a lato della medesima.

Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha in sostanza considerato che la

produzione di una perizia fonica da parte degli istanti in licenza non appariva

indispensabile, dal momento che il progetto litigioso non prevedeva costruzioni

di mole notevole, di utilizzazione intensiva o con destinazioni atte a

provocare considerevoli effetti molesti sull'ambiente. Esso ha però ritenuto

che dal momento che il progetto dovrà comunque essere rielaborato da parte

degli istanti, con conseguente ripetizione della procedura di rilascio della

licenza, si giustifica che la competente autorità cantonale valuti meglio in

che misura l'uso delle previste costruzioni e dei relativi impianti avranno

delle ripercussioni sull'ambiente circostante.

6.3

Ora, contrariamente a quanto sembrano affermare i ricorrenti, la

precedente autorità di giudizio non ha affatto imposto loro alcun obbligo di

far allestire delle perizie foniche o idrogeologiche. Il Governo si è infatti

semplicemente limitato ad esigere dalla SPAA un esame più approfondito delle

conseguenze dal profilo ambientale della messa in esercizio della strada

d'accesso.

Fatta questa premessa, la soluzione prevista dal Consiglio di Stato sfugge alle

critiche sollevate nel gravame. Certo, vista l'entità dell'opera dedotta in

licenza, è a prima vista assai poco probabile che le immissioni foniche

prodotte dall'uso della strada d'accesso e dai posteggi potrebbero superare i

valori limite di esposizione al rumore. Considerate comunque le puntuali censure

che sono state sollevate in proposito dal qui resistente nel corso di procedura

e l'assenza del benché minimo esame della questione da parte della SPAA, nulla

osta a che quest'ultima autorità effettui quegli accertamenti che, in altre circostanze,

il Consiglio di Stato avrebbe senz'altro potuto provvedere lui stesso a far

svolgere, onde dissipare ogni dubbio in merito alla conformità del previsto

impianto stradale con le disposizioni in materia ambientale applicabili al caso

concreto.

7.

7.1. Il

giudizio impugnato merita poi di essere integralmente confermato laddove respinge

le censure sollevate dal resistente in merito all'asserita incompletezza della

modinatura, dal momento che, come correttamente rilevato dal Consiglio di

Stato, tale circostanza non ha in ogni caso impedito a quest'ultimo di far efficacemente

valere i suoi diritti dinanzi al municipio dapprima e alle successive istanze

di ricorso in seguito.

7.2

Corrette appaiono inoltre le

considerazioni sviluppate dal Governo in merito alla sistemazione del terreno e

alla misurazione delle altezze degli edifici.

L'art. 6 NAPR, pur vietando di principio la modifica del terreno naturale (cpv.

2), conferisce comunque al municipio la possibilità di concedere delle deroghe,

segnatamente in caso di terreni in pendenza, onde permetterne l'edificazione,

rinviando in questi casi all'art. 41 LE per quanto attiene il modo di misurare

le altezze degli edifici (cpv. 3). In questo senso, tenuto conto della morfologia

dei fondi dedotti in licenza, l'esecutivo di Tegna non ha affatto abusato

dell'ampio margine di apprezzamento che la norma gli riserva, per avere

ritenuto adempiute le condizioni per derogare al divieto sancito dalla citata

norma, ritenuto comunque che tale eccezione dovrà essere espressamente

segnalata nella licenza.

8.

8.1. In

esito alle considerazioni che precedono, seppur per motivi in parte diversi da

quelli ritenuti dal Consiglio di Stato, l'annullamento della licenza edilizia

va quindi confermato. In effetti se le carenze riscontrate nei piani relativi

all'accesso avrebbero potuto essere ovviate tramite un semplice rinvio degli

atti ai ricorrenti per completazione (art. 11 cpv. 3 RALE), la mancata progettazione

dei rifugi impone la rielaborazione della domanda.

8.2

La

tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza.

Quest'ultimi rifonderanno inoltre al resistente, patrocinato da un avvocato iscritto

all'ordine, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 65 PAmm; 100

LOC, 4, 17; 21, 41 LE; 1, 11, 12 RALE, 11, 25 LPAmb; 9, 36, 43, 44 OIF; 46, 47,

48 LPCC; 15 OPCi; 6, 37, 38 NAPR di Tegna;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'500 sono posti in solido a carico dei ricorrenti,

i quali rifonderanno, pari importo al resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. da:;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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