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Decisione

52.2005.72

delibera per lavori d'ispezione della rete di smaltimento delle acque residuali

18 maggio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi, inoltrati nel termine di 15 giorni indicato dal municipio nelle

decisioni impugnate, sono da considerare tempestivi. Il principio della buona

fede impone di prescindere dal nuovo termine di ricorso (10 giorni), entrato in

vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005 pag. 24 seg. e 7/2005 pag. 66).

Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative, concernenti unicamente

l'aggiudicazione dei lotti 1 e 2, possono essere evase con un unico giudizio

(art. 51 PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano

peraltro l'assunzione di particolari prove.

2. Suddivisione

del lotto 2

2.1. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 RLCPubb, nell'ambito dell'aggiudica-zione, il committente può

suddividere la commessa in commesse parziali oppure aggiudicarla integralmente

a più offerenti. Questa intenzione deve essere indicata nel bando. Gli atti d'appalto

devono prevedere i rispettivi totali parziali che dovranno figurare nel verbale

d'apertura. Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale,

soggiunge la norma (cpv. 2), non sono obbligati ad accettare una commessa

parziale o una collaborazione.

2.2. Nell'evenienza

concreta, il municipio ha messo a concorso una prestazione di servizio (art. 4

cpv. 3 LCPubb), che ha suddiviso in 4 lotti distinti, configurati come singole

commesse sebbene formanti un unico insieme; configurazione, questa, che gli ha

permesso di contenere il valore della singola commessa al di sotto del limite

di fr. 383'000.-, fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP quale valore soglia

dell'assoggettamento all'ordinamento concordatario.

Gli atti d'appalto non menzionavano l'intenzione del committente di eventualmente

suddividere un singolo lotto in ulteriori frazioni. Né gliene conferivano la

facoltà. Al contrario, stabilivano che l'esecuzione della pulizia e dell'indagine

televisiva di ogni lotto è oggetto di appalto singolo (cfr. modulo d'offerta,

pos. 133.100). Prescrizione, questa, dalla quale non si può di certo dedurre

che il committente si riservava di suddividere un singolo lotto in ulteriori

frazioni.

Nemmeno la pos. 229.100 del formulario di concorso soccorre il committente. Nel

caso in cui il concorrente risulti miglior offerente in un numero di lotti

superiori a quelli che ha indicato come limite per rispettare i termini di

capitolato, rispettivamente superiori al numero massimo di lotti che gli

possono essere assegnati (2 lotti) il municipio può soltanto decidere quale

lotto o lotti gli vengono assegnati tenendo conto del minor costo complessivo

di assegnazione dei 4 lotti. Il frazionamento di un lotto non rientra fra

le ipotesi prefigurate da questa norma, che considerano unicamente l'assegnazione

dei lotti così come sono stati definiti dagli atti di gara.

In quanto volte a contestare il frazionamento del lotto 2, le censure sollevate

dalle ricorrenti appaiono dunque fondate.

3. Aggiudicazione

del lotto 1

3.1. Il formulario

di concorso stabiliva che le referenze sarebbero state valutate in base alla

lunghezza complessiva delle indagini effettuate negli ultimi 3 anni (pos.

224.310):

punteggio massimo (20 punti) >

30'000 m

50% del punteggio massimo (10 punti) > 15'000

< 30'000 m

10% del punteggio massimo (2 punti) < 15'000

m

La C__________

ha indicato a titolo di referenze 11 lavori eseguiti tra il 2001 ed il 2003 per

una lunghezza complessiva di 14'294 m.

Per queste referenze le sono stati attribuiti 10 punti. A torto, poiché - non

raggiungendo la soglia di 15'000 m - le referenze indicate non potevano

conseguire più di 2 punti.

Dal totale di 76.8 punti assegnati alla resistente vanno quindi dedotti 8 punti

(totale corretto 68.8 punti).

Considerandi

3.2

L'assegnazione

del punteggio relativo ai mezzi tecnici era invece regolata come segue (pos.

224.

):

15.

punti disponibilità

della ditta ad impiegare in contemporanea 2 automezzi attrezzati con telecamera

+ disponibilità di almeno 2 automezzi per la pulizia delle condotte +

disponibilità di automezzi per la pulizia delle condotte con riciclo dell'acqua

+ automezzi per la pulizia delle condotte certificati EURO 3;

per le ditte che non raggiungono tutti i criteri

sopra descritti vengono dedotti dal punteggio massimo assegnabile:

- 1 punto per ogni automezzo per la pulizia

non certificato EURO 3

- 1 punto per ogni automezzo per la pulizia

senza riciclo dell'acqua

- 2 punti se non disponibili almeno 2

automezzi per pulizia condotte

- 3 punti se non disponibili 2 automezzi

attrezzati con telecamera;

La C__________

ha indicato di mettere a disposizione 1 automezzo attrezzato con telecamera e

da 2 a 3 automezzi per la pulizia delle condotte. Per questi mezzi tecnici il

committente le ha assegnato 8 punti.

La I__________ -__________ sostiene che la resistente, oltre a non avere l'esperienza

necessaria per eseguire un lavoro di tale portata, non disporrebbe dei mezzi

indicati.

Le capacità tecniche, ovvero l'idoneità, dei concorrenti sono state verificate

dal committente mediante una prova tecnica consistente nell'ispezione e nella

pulizia di un tratto di alcune centinaia di metri di canalizzazione. La C__________

ha superato la prova. Per principio, va quindi ritenuta idonea. Le censure sollevate

dalla I__________ -__________ non sono atte a scalfire questa deduzione. Tutt'al

più possono mettere in discussione il punteggio assegnato alla C__________ per i

mezzi tecnici. Al riguardo è tuttavia sufficiente rilevare che nemmeno una

massiccia riduzione permetterebbe alla I__________ -__________ di recuperare il

distacco di oltre 17 punti, risultante dalla correzione di cui si è appena detto,

che ancora la separa dalla resistente.

Le censure sollevate dalla I__________ -__________ in merito alla valutazione

dei mezzi tecnici indicati dalla resistente non devono dunque essere

ulteriormente esaminate poiché non sono comunque in grado di sovvertire la

classifica a suo vantaggio.

3.3

Le

ricorrenti contestano l'attendibilità dei prezzi offerti dalla C__________. In

pratica, sostengono che lavorerebbe sottocosto.

Nemmeno queste censure possono essere accolte.

A differenza della previgente LApp, la LCPubb non prevede la possibilità di

escludere le offerte sotto costo. Tale possibilità, contemplata da numerose

legislazioni cantonali, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a

livello di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction,

n. 1952 segg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in

der Schweiz, n. 476 e rinvio a 468). Il committente può quindi deliberare la

commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto

che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non

costituisce un atto di concorrenza sleale (RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4;

Tercier, La liberalisation du marché de la construction, pubbl. in Journées du

droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; BR 2000/2 pag. 61 seg.

S 22 - 27). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il

committente può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi

che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle

condizioni inerenti alla commessa (STA 15.11.2001 in re consorzio C__________ +B__________;

cfr. anche § 27 DirCIAP; art. XIII cpv. 4 lett. a AAP). In quest'ottica, l'art.

36.

RLCPubb prevede che quando all'apertura delle offerte la seconda in graduatoria

è superiore alla prima di almeno il 15%, il committente ha l'obbligo di eseguire

l'analisi di tutti i prezzi unitari e globali che concorrono a formare l'offerta

(STA 15.10.2003 in re P__________ I__________ SA; 19. 8.2002 in re N__________

T__________ A__________ A__________ SA).

In concreto, il prezzo offerto dalla resistente è sensibilmente più basso di

quelli offerti dalle ricorrenti. Le censure sollevate da quest'ultime non

permettono tuttavia di ritenere che l'offerta della C__________ non risponda

alle condizioni del bando e che costituisca un atto di concorrenza sleale. Le

ricorrenti non hanno intrapreso alcunché davanti alle competenti istanze per

accreditare una simile tesi.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno

parzialmente accolti, annullando la decisione impugnata nella misura in cui assegna

alla C__________ una frazione del lotto 2. Entro questi limiti gli atti vanno

rinviati all'autorità comunale affinché statuisca nuovamente in proposito.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e le parti

in causa. Le ripetibili sono poste a carico della C__________ proporzionalmente

al suo grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 32, 36, 37 LCPubb; 43 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. La decisione 16 febbraio 2005 del municipio

di CO 4 è annullata nella misura in cui aggiudica alla C__________ Sagl l'esecuzione

di parte dei lavori del lotto 2.

1.2. Gli atti sono rinviati al municipio

affinché statuisca nuovamente in proposito.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra

il comune di __________, le ricorrenti e la resistente.

3. La

resistente C__________ Sagl rifonderà fr. 400.- a ciascuna delle ricorrenti.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

3 patrocinata da: PA 2

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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