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Decisione

52.2005.85

delibera fornitura e posa di contenitori interrati per rifiuti da sistemari in diversi punti di raccolta

22 aprile 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i contenitori dei rifiuti. Nella misura in cui prevede di subappaltare a terzi

questa parte della commessa, chiaramente configurabile come una commessa

edilizia, la sua offerta disattende il divieto sancito dall'art. 24 LCPubb.

Legittima, da questo profilo, appare di

conseguenza la decisione del municipio di escluderla dall'aggiudicazione.

Il ricorso della M__________ può dunque

essere respinto senza esaminare le contestazioni sollevate dall'insorgente nei

confronti della decisione di aggiudicazione, in particolare sotto il profilo

dell'ammissibilità delle varianti inoltrate dal consorzio CO 1.

2.2.2. L'offerta della ricorrente B__________,

specializzata in costruzioni del genio civile, non viola invece il divieto in

questione. Questa ricorrente prevede in effetti sia di eseguire le opere di

scavo necessarie per interrare i suddetti involucri di cemento, sia di mettere

in opera con i propri mezzi gli impianti di raccolta dei rifiuti che le

verrebbero forniti come prodotti finiti dalla Mo__________. I due operai

specializzati, che - stando alla relazione tecnica - verrebbero messi a

disposizione non permettono di ravvisarvi una disattenzione del divieto di subappalto.

Ingiustificata, da questo limitato profilo,

appare dunque la decisione del municipio di escluderla dall'aggiudicazione.

3.3.1. A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude

dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali

rilevanti. Vanno inoltre escluse le offerte che non rispondono alle

prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce la legge stessa

della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando

Considerandi

risulterebbe infatti inconciliabile con il principio fondamentale della parità

di trattamento che governa l'intera legislazione sulle commesse pubbliche (cfr.

art. 1 lett. c LCPubb).

3.2

Nell'evenienza concreta, il capitolato

prevede di attrezzare tutte le sei piazze di raccolta dei rifiuti con

contenitori di capacità nominale di 5 mc. L'offerta della ricorrente B__________

non ossequia questo requisito. Pur avendo compilato anche le posizioni del

capitolato che prevedono la fornitura e la messa in posa di contenitori di

queste dimensioni, la ricorrente ha infatti allegato all'offerta un prospetto

che specifica le caratteristiche dei contenitori indicando fra l'altro un

volume di 4.5 mc (modello ETL 164).

Considerato che la Mo__________, sotto la denominazione

__________, produce e commercia anche un modello con una capacità nominale di 5

mc, che l'offerta della B__________ tuttavia non propone, si deve

necessariamente concludere che questa ricorrente abbia inteso offrire

espressamente ed unicamente il modello di 4.5 mc e non quello di maggior

capacità (__________). Ne consegue che la sua offerta non poteva essere presa

in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, poiché divergeva dalle

prescrizioni del capitolato. È ben vero che il modello offerto (__________)

corrisponde alle misure orizzontali (164 x 164 cm) indicate dalle planimetrie

allegate al capitolato. Tale circostanza non permette tuttavia di giungere a

conclusioni più favorevoli alla ricorrente, poiché l'altezza (260 cm) e quindi

anche la capienza (4.5 mc) dei contenitori, rilevante dal profilo del ritmo di

vuotatura e dei costi di gestione indotti, rimangono comunque inferiori a

quelle (292 cm , 5 mc) prescritte dal capitolato. Da questo punto di vista, la

decisione di escludere la B__________ dalla gara regge dunque alla critica.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono i ricorsi vanno pertanto respinti. La tassa

di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed al lavoro

occasionato dalle impugnative, sono suddivise in parti uguali fra le

ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 24, 29, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28,

31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa in parti uguali fra

le ricorrenti.

3. Ciascuna

ricorrente rifonderà fr. 300.- al consorzio resistente a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Consorzio

Frigerio & Co. / Marco Taddei SA, 6601 Locarno,

1 patrocinata da: avv. Gianfrancesco

Beltrami, 6612 Ascona,

2. Maturi

& Sampietro SA, 6805 Mezzovico,

3. Municipio

di Bedano, 6930 Bedano,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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